Sentenza 18 dicembre 1987
Massime • 3
Anche nelle controversie di lavoro, una pronuncia limitata allo "an debeatur", in presenza di una domanda originariamente estesa al "quantum", è consentita quando la richiesta in tal senso dell'attore trovi l'adesione esplicita od implicita del convenuto, la quale non richiede una preventiva autorizzazione del giudice e può intervenire pure all'udienza di discussione. ( V 1008/85, mass n 439156; ( V 1279/84, mass n 433418).*
Le Disposizioni dell'art. 2103 cod. civ., in tema di mutamento delle mansioni lavorative in corso di rapporto, non trovano applicazione quando il rapporto stesso abbia comportato, fin dall'inizio, l'espletamento di un'attività diversa da quella prevista con l'assunzione, atteso che, in tale ipotesi, è configurabile un diverso contratto reale, modificativo degli originari accordi, e comunque su di essi prevalente, a tutti gli effetti.*
Qualora il lavoratore deduca l'espletamento di mansioni superiori, rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica riconosciutagli, non per conseguire un diverso inquadramento, ma, in via strumentale, per ottenere un adeguamento del trattamento retributivo e dei relativi accessori (nella specie, la domanda era stata proposta dopo il collocamento a riposo), il diritto fatto valere in causa non è quello alla qualifica superiore, e, pertanto, restano estranee al dibattito tanto l'eccezione di prescrizione di tale diritto (prescrizione decennale, decorrente anche nel corso del rapporto di lavoro, sia esso dotato o meno di stabilità), quanto la contro-eccezione d'interruzione della prescrizione stessa. ( V 2472/86, mass n 445568; ( V 6026/83, mass n 430835).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/1987, n. 9417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9417 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1987 |
Testo completo
Anche nelle controversie di lavoro, una pronuncia limitata allo "an debeatur", in presenza di una domanda originariamente estesa al "quantum", è consentita quando la richiesta in tal senso dell'attore trovi l'adesione esplicita od implicita del convenuto, la quale non richiede una preventiva autorizzazione del giudice e può intervenire pure all'udienza di discussione. ( V 1008/85, mass n 439156; ( V 1279/84, mass n 433418).*