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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-Sezione III Civile-
così composta:
dott.ssa Rosaria Morrone Presidente
dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere
dott. Massimo Torre Giudice ausiliario Relatore
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2267 del R.G.A.C. dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza collegiale del 15 maggio 2024, vertente tra
partita IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_1 P.IVA_1
Oratino, codice fiscale, , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Pomigliano d'Arco, Viale Alfa Romeo n. 35, come da procura in atti
appellante
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
appellata -contumace
nonché
, codice fiscale rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Parisi, codice CP_2 C.F._3
fiscale , e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio C.F._4
dell'avv. Domenico Di Martino, Via San Pasquale a Chiaia n. 79, come da procura in atti;
appellata
e , codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. UC JA Controparte_3 C.F._5
AS, codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, C.F._6
Centro Direzionale Isola E/3, come da procura in atti
appellato
e
, codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. Marco Buono, CP_4 C.F._7
codice fiscale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola, Via Traversa C.F._8
Fante A. De Sena n. 4, come da procura in atti
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 537/2020 resa dal Tribunale di Nola e pubblicata il 19/3/2020
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per la società appellante, “accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 537/2020 emessa
dal Tribunale di Nola, G.U. dr.ssa Rossi Valeria, pubblicata in data 19.03.2020 a. dichiarare risolto il
contratto preliminare stipulato dalle odierne parti in data 04.12.208 per grave inadempimento dei
convenuti/appellati; b. condannare i convenuti/appellati, con il vincolo della solidarietà, al
risarcimento/restituzione, in favore della società attrice, del danno emergente (ovvero delle somme
indebitamente corrisposte da quest'ultima in favore dei primi), siccome in premessa specificato, e
quantificato in complessivi euro 450.000,00 (diconsi quattrocentocinquantamila/00), ovvero a quella
maggiore o minore somma che l'adito Giudice dovesse ritenere giudizialmente accertata;
c. condannare,
altresì, i convenuti, con il vincolo della solidarietà, al risarcimento, in favore della società attrice, del danno
da lucro cessante quantificato in complessivi euro 1.030.845,75 (diconsi
unmilionetrentamilaottocentoquaratacinquemila/75), ovvero a quella maggiore o minore somma che
l'adito Giudice dovesse ritenere giudizialmente accertata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge; d. in conseguenza dell'accoglimento (totale o parziale, in tal ultimo caso con riserva di eventuale
gravame) del gravame proposto consegue anche la condanna degli appellati alla restituzione della somma
di euro 24.624,45, per i motivi indicati in narrativa;
e. in ogni caso, regolare le spese di entrambi i gradi di
giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario delle stesse, e le competenze di lite secondo il principio della
soccombenza, tenendo conto dei conteggi allegati, elaborati con i parametri medi del D.M. 55/2014”. Per l'appellata, , “Rigettare il proposto appello giacchè inammissibile ed infondato con CP_2
vittoria delle spese del grado”.
Per l'appellato, , “a. rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare nel merito la Controparte_3
sentenza impugnata;
b. condannare la società appellante al pagamento dei compensi e delle spese di lite
relative al presente grado di giudizio”.
Per l'appellato, , “a. rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare nel merito la CP_4
sentenza impugnata;
b. condannare gli appellanti al pagamento dei compensi e delle spese di lite relative al
presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione del 22/6/2010 la conveniva in giudizio , Parte_1 CP_2
, , e innanzi al Controparte_3 Controparte_1 CP_5 CP_4 CP_6
Tribunale di Nola chiedendo la pronuncia di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data 4/12/2008, per grave inadempimento dei convenuti, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento del danno in favore della società attrice a titolo di danno emergente e lucro cessante.
1.1 - A fondamento della propria domanda, la società attrice deduceva che il suddetto preliminare aveva ad oggetto un complesso immobiliare composto da un terreno con soprastanti capannoni industriali che la si obbligava ad acquistare al fine di realizzare, dopo la demolizione dei capannoni, un Parte_1
complesso per civili abitazioni con annessi posti auto, negozi e garages. Deduceva altresì che, all'art. 5 del preliminare, era previsto, quale corrispettivo della suddetta vendita, il futuro trasferimento in favore dei promittenti venditori di una quota pari al 28% del complesso edilizio abitativo da edificare, meglio individuato nel preliminare stesso e nell'allegato elaborato grafico;
il tutto per un corrispettivo del valore concordemente determinato tra le parti in complessivi euro 1.000.000,00.
Assumeva che il termine per la stipula dell'atto definitivo di trasferimento dell'area era fissato al giorno
19/3/2009 (poi di fatto prorogato, in accordo tra le parti) e che, in data 12/12/2008, i convenuti, in ossequio al dettato dell'art. 7 del preliminare, avevano trasferito il possesso del complesso immobiliare alla per l'avvio dei lavori. Parte_1
Deduceva, infine, l'attrice di avere comunicato ai convenuti la propria disponibilità alla stipula del definitivo, indicando, allo scopo, la data del 15/2/2010, con invito ai convenuti stessi a produrre, per tempo, al notaio rogante la documentazione necessaria alla stipula. Allegava, da ultimo che i pur CP_2 dichiarandosi disponibili alla stipula ribadivano la necessità di ottenere preventivamente da essa attrice la polizza fideiussoria dovuta per legge. Quindi, a seguito di ulteriore scambio di comunicazioni tra le parti, in cui le stesse ribadivano le rispettive posizioni, il notaio incaricato della stipula, con telefax del 24/5/2010,
comunicava di non avere ricevuto i documenti necessari per la stipula stessa e, quindi, di non poter adempiere al proprio mandato. Da tutto ciò conseguiva, per la società attrice, il grave inadempimento dei alle obbligazioni assunte con il preliminare di permuta. CP_2
2 - Si costituivano i convenuti e , con separati atti e con il patrocinio di CP_2 CP_4
differenti difensori, i quali contestavano la domanda attorea eccependo la nullità del preliminare. In
particolare, la convenuta proponeva anche domanda riconvenzionale chiedendo al CP_2
Giudicante di accertare l'inadempimento della società attrice, con condanna della stessa al risarcimento del danno ovvero, in subordine, di dichiarare nullo il preliminare di permuta con conseguente obbligo della di restituire il valore degli immobili (capannoni) preesistenti al negozio invalido. Parte_1
3 - Nel corso del giudizio, esperito l'interpello del legale rappresentante della società attrice e disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione del valore delle opere eseguite ed oggetto di progettazione nonché dei danni asseritamente subiti dall'attrice, all'udienza del 3/12/2013 il processo veniva interrotto a seguito del decesso della convenuta Riassunto ritualmente il giudizio, lo CP_6
stesso subiva ulteriori rinvii e rimessioni sul ruolo sino all'udienza del 31/1/2019 quando veniva nuovamente dichiarato interrotto per il decesso del convenuto Il giudizio, di nuovo CP_5
ritualmente riassunto, veniva, in fine, riservato in decisione dal Tribunale all'udienza del 28/11/2019 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 - Con sentenza n. 537/2020 il Tribunale di Nola dichiarava la nullità del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 4/12/2008 e, per l'effetto, condannava la parte attrice alla restituzione dei beni conseguiti per effetto del preliminare in favore della parte convenuta;
condannava, quindi, la
[...]
alla refusione in favore di e delle spese del giudizio che Parte_1 CP_2 CP_4
liquidava in euro 10.343,00 ciascuno, oltre accessori di legge;
poneva, infine, le spese della CTU
definitivamente a carico di parte attrice.
4.1 - Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i seguenti rilievi: 1) l'operazione negoziale per cui è giudizio riguarda la permuta di cosa presente (area edificabile e capannoni) con bene futuro (civili abitazioni, negozi, garages) con relativo permesso di costruire rilasciato dal Comune di Nola e vede “coinvolti un soggetto professionista (costruttore) ed una controparte persona fisica che presuntivamente il
legislatore considera soggetto debole del rapporto e che per questo rende destinatario di un regime di
tutela particolare”. 2) Risulta, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame il D. Lgs. n. 122/2005 entrato in vigore il 6/7/2005 e richiamato espressamente dalle parti all'articolo 6 del suddetto preliminare. 3)
L'articolo 2 del citato decreto dispone che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è
obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonché i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. 3) Tale normativa
“individua una chiara ipotesi di nullità di protezione finalizzata ad assicurare tutela rafforzata all'acquirente
o promissario acquirente. La mancata consegna della fideiussione ovvero il rilascio della stessa da soggetto
non abilitato comporta la nullità del contratto, rispetto al quale è inammissibile ogni forma di sanatoria
ovvero di convalida”. 4) Nel caso di specie, sebbene la società attrice si fosse obbligata a prestare la fideiussione per 1.000.000,00 di euro, nè con il suddetto preliminare, né successivamente, ha provveduto a costituire in favore delle controparti la suddetta fideiussione;
non potendosi attribuire valore sanante alle mere proposte di polizza versate in atti di causa ma mai sottoscritte. Il preliminare per cui è giudizio deve quindi considerarsi nullo. 5) È priva di pregio, sul punto, la difesa attorea che afferma che “l'invocata
garanzia fideiussoria difettava di una causa giuridicamente apprezzabile” atteso che nessuna alea gravava sui convenuti in quanto “con il preliminare che ci occupa non si è prodotto alcun effetto traslativo dei beni di
proprietà della convenuta a favore dell'attrice”. Tale considerazione è fuorviante “atteso che, come noto, il
contratto preliminare è un contratto ad effetti obbligatori ed è dunque insita nella natura dello strumento
utilizzato dalle parti l'assenza di un effetto traslativo immediato”. Inoltre, con il preliminare le parti avevano programmato “il detto effetto traslativo ed è in relazione ad esso che va individuata la causa della garanzia
invocata dalle parti rispetto al trasferimento di proprietà di un bene presente in attesa e a garanzia, appunto, della contropartita rappresentata da un bene futuro (opere da realizzarsi)”. 6) D'altronde le stesse parti avevano stabilito, con espressa previsione pattizia, che la fideiussione ex D. Lgs. n. 122/2005
costituisse condizione sospensiva del contratto. 7) La mancata prestazione della garanzia da parte della società attrice rende legittima la mancata prestazione del consenso alla stipula del definitivo da parte dei convenuti. Mentre nessun rilievo può attribuirsi alla diffida ad adempiere inoltrata dall'attrice il 29/4/2010,
“non potendo ammettersi una diffida ad adempiere relativa ad un contratto nullo, proveniente dalla parte
che ha causato la suddetta nullità”. 8) Non appare pertinente il richiamo dell'attrice alla pronuncia della
Suprema Corte n. 30555/2019 per escludere l'invocabilità della nullità di protezione da parte dei convenuti in quanto tale pronuncia “afferisce ad un caso del tutto eterogeneo rispetto a quello oggetto di causa nel
quale alcuna garanzia è stata mai prestata dalla società attrice”. 9) La rilevata nullità del contratto impedisce l'accoglimento delle contrapposte domande di risoluzione contrattuale per inadempimento e conseguente risarcimento del danno che hanno “come prius logico-giuridico la validità del contratto di cui si
chiede accertarsi l'inadempimento”. 10) L'accertata nullità del contratto determina “la mancanza di una
causa adquirendi”. L'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto nullo è quella di ripetizione dell'indebito oggettivo “la quale rappresenta azione
restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale”. 11) La contrapposta domanda con cui CP_2
- sul presupposto che “gli originari capannoni non potranno essere ricostruiti”- chiede “la restituzione del
valore degli immobili preesistenti al negozio invalido che, nella quantità di debito di valore ammonta dal
2008 ad oggi ad euro 1.255.445,35”, non è suscettibile di accoglimento in quanto priva “del necessario
riscontro probatorio”. In mancanza “di un arricchimento conseguito dall'accipiens” che non viene neppure allegato, “questi è tenuto alla mera restituzione dell'area della quale aveva conseguito il possesso in seguito
al preliminare dichiarato nullo”. 12) Tutte le ulteriori questioni pur sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite. Le spese seguono la soccombenza.
5 - Avverso detta sentenza ha proposto appello la sulla base di tre motivi. Parte_1
L'appellante ha contestualmente proposto istanza per la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata;
istanza rigettata da questa Corte con ordinanza del 25/11/2020.
Si è ritualmente costituita eccependo l'inammissibilità dell'avverso appello ex art. 342 c.p.c. CP_2
e concludendo, nel merito, per il rigetto dello stesso. Hanno resistito, con separate costituzioni in giudizio con il patrocinio di differenti difensori, anche CP_4
ed i quali hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...] Controparte_3
Non si è costituita, seppure ritualmente evocata in giudizio, la quale, per tanto, deve Controparte_1
essere dichiarata contumace.
6 - All'udienza collegiale del 15/5/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
7 - Occorre esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da CP_2
con la comparsa di costituzione. L'appellata eccepisce, infatti, l'inammissibilità dell'appello perché
[...]
difetterebbe di specificità e, quindi, non soltanto non soddisferebbe i requisiti previsti dall'articolo 342,
c.p.c. ma si porrebbe anche in contrasto con il dettato del secondo comma del suddetto articolo del codice di rito.
7.1 - A parere del Collegio, tale eccezione non può trovare accoglimento. Infatti, secondo il consolidato disposto della Corte di Cassazione il requisito codicistico in esame deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva,
mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (Cass. civ. sent. n.
1164/2017) né, in fine, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ. Sez. Un. sent. 27199/2017) Pertanto non va mai dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. quando (come nel caso di specie) dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado.
8 - Con il primo motivo di gravame la società appellante lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme di legge e, segnatamente dell'art. 2 del D.Lgs. n. 122/2005.
Dopo aver premesso ampie deduzioni sull'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale - e sulla necessità, nell'interpretare la norma, di contemplare sia l'interpretazione letterale, sia quella sistematica e logica, sia infine quella teleologica- con il primo motivo la in sostanza, si duole del Parte_1
fatto che il primo giudice, nel caso di specie, abbia errato l'interpretazione dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 122/2005 limitandosi “al significato grammaticale delle parole, peraltro considerate singolarmente e
parzialmente e, comunque, non nella loro connessione sintattica”.
Infatti, per la società appellante la norma in esame, se correttamente interpretata, non avrebbe potuto essere applicata al caso di specie in quanto - non avendo i convenuti in prime cure “corrisposto
all'appellante alcuna somma di denaro” ed essendo gli stessi “rimasti nella titolarità dei beni” - nella fattispecie non “era configurabile alcuna esigenza di garanzia del credito (perché appunto non vi era alcun
credito da garantire) cui la stessa norma fa riferimento”.
In definitiva, l'appellante ritiene che “l'obbligo di garanzia in commento sia operativo solo quando
l'acquirente del bene futuro e prima del trasferimento in suo favore della proprietà dello stesso, abbia
corrisposto somme o ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso…”, ovvero che l'obbligo della fideiussione “doveva essere adempiuto al momento del trasferimento della proprietà oggetto del
preliminare…”.
Sotto altro profilo, la società appellante, reiterando le deduzioni già svolte in prime cure, si rifà alle motivazioni di cui alla sentenza della Cassazione n. 30555/2019 per ribadire l'assenza di pregiudizio per i convenuti in prime cure e, quindi, l'inoperatività della norma in esame. Per l'appellante, infatti, l'eccezione di nullità, nel caso di specie, non poteva essere accolta in quanto non risultava funzionale ad attuare il fine di “protezione” voluto dalla legge ma a sciogliere il contraente da un contratto che non reputava più
conveniente.
8.1 - Il motivo è infondato e va disatteso.
Posto che la qualificazione giuridica di “permuta” del contratto sottoscritto dalle parti cosi come effettuata dal Tribunale non risulta oggetto di gravame, mette conto evidenziare, sul punto, che la normativa di tutela in esame, con riguardo specifico alla garanzia fideiussoria, si applica in caso di stipula di contratti che abbiano come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di un altro diritto di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità.
Così dispone infatti l'art. 2 del D. Lgs citato che, sul punto, ribadisce quanto già previsto nell'art. 2 della legge delega ove si fa riferimento ad ogni tipo di contratto che comporti l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, della proprietà o di diritti reali limitati su edifici da costruire.
Tale normativa di tutela deve, quindi, poter trovare applicazione sia in caso di contratti ad effetti obbligatori nonché contratti ad effetti reali “differiti” che comunque non comportino l'immediato trasferimento della proprietà sia, appunto -come nel caso in esame- in caso di contratti che abbiano comunque la finalità di far acquisire all'acquirente la proprietà di un fabbricato da costruire quali, nella fattispecie, la cessione di un'area edificabile (bene presente) quale corrispettivo, attraverso una permuta,
della cessione di una unità immobiliare da costruire (bene futuro).
D'altronde, l'articolo 3 del ridetto D. Lgs. n. 122/2005 impone che la fideiussione sia “di importo
corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e,
secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del
trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
Una corretta interpretazione della locuzione “al valore di ogni altro eventuale corrispettivo” (da ricevere o ricevuto dal costruttore) impone, quindi, di ritenere tutelato dalla norma anche il “corrispettivo” costituito dal valore del bene presente (area edificabile) che il privato si obbliga a cedere al costruttore in permuta con il bene futuro da acquistare, quale sostanziale “corrispettivo” dell'acquisto di quest'ultimo.
Ciò impone, conseguentemente, di ritenere garantita con la fideiussione anche la fattispecie per cui è
giudizio e, cioè, anche il valore dell'area edificabile da trasferire dal privato al costruttore (a titolo di corrispettivo) in una permuta tra la proprietà dell'area edificabile stessa e l'assunzione dell'obbligazione di alienare un alloggio compreso nell'edificio da costruire sulla ridetta area.
In sostanza, la normativa in esame -contrariamente a quanto vorrebbe lasciar intendere l'appellante- non è
volta a garantire solo le “caparre” o gli anticipi comunque ed in ogni caso versati dal promissario acquirente;
se non altro perché, se così fosse, la tutela dovrebbe essere applicata anche nel caso di preliminare di immobile già esistente, ove fosse prevista una caparra o un anticipo. Diversamente, scopo della normativa, con riguardo specifico alla garanzia fideiussoria, è, invece, quello di offrire all'acquirente di un bene “futuro”, nel tempo necessario affinché tale bene venga ad esistenza, la possibilità di garantirsi, in caso di “tracollo” del costruttore/venditore, sia per le somme versate a titolo di caparra e/o acconto prezzo sia per i beni da trasferire o già trasferiti allo stesso, a titolo di corrispettivo/permuta, prima del corrispondente acquisto della proprietà da parte del privato stesso;
e ciò quando tale acquisto, appunto,
non sia possibile al momento in cui viene concluso il contratto, in quanto il bene da trasferire sia ancora da costruire e quindi non sia ancora esistente.
Quindi l'aver evidenziato, la società appellante, che i convenuti erano ancora “nell'esclusiva titolarità”
dell'area edificabile, a nulla può rilevare se si considera che la fideiussione è comunque obbligatoria per la validità di un contratto preliminare che preveda, appunto, l'obbligo di trasferire al costruttore un'area edificabile in permuta di un bene futuro da realizzare sulla stessa.
8.2 - Il motivo, in ogni caso, risulta infondato anche sotto l'ulteriore profilo di censura evidenziato dall'appellante.
La giurisprudenza della Suprema Corte evocata già in primo grado dalla come Parte_1
confermativa della propria teoria e ribadita in sede di appello, come già correttamente valutato dal
Tribunale, non è né riferibile né, tanto meno, applicabile al caso in esame e, quindi, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione, difatti, aveva ad oggetto un'ipotesi del tutto differente, nei presupposti fattuali, da quella per cui è giudizio e cioè l'ipotesi di abuso della nullità di protezione (in punto di mancanza della prescritta fideiussione) da parte di un privato il quale, nonostante avesse già conseguito il possesso del bene “futuro”, una volta ultimato e dichiarato agibile, aveva comunque agito per far valere la detta nullità di protezione: in sostanza, abusando del diritto in quanto erano evidentemente venute meno le esigenze di garanzia tutelate dalla norma in esame.
9 - Con il secondo motivo la società appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui rigetta la domanda risarcitoria di essa attrice in prime cure. Deduce la che il Tribunale ha Parte_1
violato l'art. 113 c.p.c. in quanto, in virtù del generale principio iura novit curia, a seguito della declaratoria di nullità del preliminare, il primo giudice avrebbe dovuto riqualificare la originaria domanda volta “ad
ottenere il risarcimento/restituzione delle somme esborsate dall'odierna appellante in esecuzione del
contratto preliminare” in domanda di ripetizione di indebito oggettivo (secondo le regole degli artt. 2033 ss c.c.) accogliendo quest'ultima a seguito, appunto, della “diversa qualificazione giuridica del fatto”.
9.1 - Il motivo non può essere accolto se non altro in quanto muove da un presupposto non sussistente e,
cioè, dalla allegata ma non riscontrata circostanza che la nel giudizio di prime cure, Parte_1
avesse comunque proposto una domanda “di restituzione delle prestazioni svolte in esecuzione del
contratto preliminare”.
Diversamente, risulta dagli atti che la società attrice in prime cure si è limitata a proporre espressamente solo una domanda di risarcimento del danno.
9.2 - Ma pur volendo prescindere da tale presupposto, mette conto comunque evidenziare, sul punto, che la domanda di ripetizione dell'indebito, rispetto alla domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale originariamente proposta, integra una domanda nuova e come tale inammissibile, in difetto di accettazione del contraddittorio (Cass. n. 7083/2006).
Le dette domande si differenziano, poi, con riferimento alla causa petendi, in quanto la prima integra una richiesta di ripetizione di indebito, che trova la propria causa nel venir meno del titolo giustificativo della prestazione, ha ad oggetto un debito di valuta ed opera anche nei confronti del contraente adempiente,
mentre la seconda ha, come necessario presupposto, l'accertamento di un comportamento colpevole,
fonte di responsabilità contrattuale. Nell'una, pertanto, la causa petendi va identificata nel pagamento non dovuto, nell'altra nel contratto e nella responsabilità del contraente inadempiente.
Anche il petitum risulta diverso, in quanto mentre nell'azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, esso investe l'intero pregiudizio (art. 1223 c.c.), nell'azione di ripetizione esso è relativo alla sola restituzione di quanto indebitamente pagato, oltre eventualmente ai frutti percepiti, che decorrono solo dalla domanda in caso di buona fede dell'accipiens, che peraltro si presume ex art. art. 2033 c.c..
In altri termini, le due diverse azioni risultano fondate su presupposti differenti: in particolare, appunto,
l'azione di risarcimento del danno, fondandosi sull'inadempimento di una delle parti, presuppone la validità
del contratto, e non può per tanto convertirsi, senza con ciò violare l'art.112 c.p.c., in una diversa azione di ripetizione dell'indebito. Tale riqualificazione andrebbe, infatti, ad incidere sugli elementi identificativi della domanda, determinando un quid aliud rispetto alla pretesa originaria.
10 - Con il terzo motivo di gravame, la società appellante censura la sentenza in punto di condanna alle spese del giudizio e di CTU.
Afferma la al riguardo, che il Tribunale ha errato in quanto, pur avendo rigettato la Parte_1
domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta , non ha compensato, neppure in parte CP_2
le spese del giudizio nei confronti di quest'ultima ed ha condannato essa attrice in prime cure anche al pagamento integrale delle spese della CTU.
Deduce che, nel caso di specie, ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 92 c.p.c. per il quale, se vi è soccombenza reciproca, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese del giudizio.
10.1 - Il motivo può essere accolto nei termini che seguono.
Occorre rammentare che, in tema di spese processuali, il rigetto di parte della domanda ovvero di alcune delle domande proposte dalla stessa parte configura l'ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese;
detto principio opera anche a fronte dell'accoglimento della domanda principale della medesima parte.
Ciò posto, emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale ha espressamente ritenuto
“non suscettibile di accoglimento”, rigettandola nel merito, la domanda riconvenzionale proposta dalla sola di “restituzione del valore degli immobili preesistenti al negozio invalido”. A seguito del CP_2
rigetto della riconvenzionale proposta dalla nei confronti della società attrice sussisteva tra CP_2
le ridette parti una evidente situazione di -quanto meno parziale- reciproca soccombenza. Il che avrebbe dovuto indurre il primo giudice ad operare una compensazione, quanto meno parziale, delle spese di giudizio tra la società attrice e la convenuta- attrice in riconvenzionale, . CP_2
Quanto alle spese della CTU le stesse rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91
e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma soltanto l'esclusione del rimborso. A fortiori e per le stesse ragioni, le spese del consulente tecnico ben possono essere poste a carico di ambedue le parti nell'ambito di un giudizio risoltosi, come nel caso di specie, con il rigetto delle domande presentate dall'uno e dall'altro dei contendenti, quand'anche l'incombente sia stato funzionale all'esame della pretesa presentata da uno solo di essi (Cass. ord. n. 16074/2023).
In tal senso deve essere parzialmente riformata la sentenza gravata in punto di liquidazione delle spese del giudizio e di spese della CTU.
11 - Tutte le altre eccezioni e questioni proposte dagli appellati, anche ex art. 346 c.p.c. devono ritenersi assorbite in conseguenza della decisione qui adottata.
12 - In ordine al governo delle spese, deve trovare applicazione il principio secondo cui il giudice di appello,
allorché, come nel caso di specie, riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Purtuttavia, nel caso di specie vanno necessariamente distinte le singole posizioni processuali delle parti di questo giudizio.
Infatti, quanto al rapporto processuale tra la società appellante e l'appellata , la reciproca CP_2
parziale soccombenza, riconosciuta sussistente da questo Collegio, in parziale riforma della sentenza impugnata, giustifica la compensazione tra esse parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%. Il restante 50% deve essere posto a carico della Parte_1
Quanto, invece a , convenuto costituito in prime cure ed odierno appellato costituito, la CP_4
società appellante risulta totalmente soccombente. Per tanto, ferma restando la condanna, in suo favore,
alle spese del primo grado, così come decisa dal Tribunale, la società appellante deve essere condannata a corrispondergli anche le spese del gravame.
Quanto, infine, ad , rimasto contumace nel giudizio di primo grado ma costituitosi in Controparte_3
questo giudizio di appello, la società appellante risulta sostanzialmente soccombente e, per tanto, deve essere condannata al pagamento delle spese del gravame nei suoi confronti.
Nulla per le spese di lite con riguardo ad , rimasta contumace in entrambi i gradi del Controparte_1
giudizio.
Quanto alla determinazione del valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, si osserva che il valore della domanda di risoluzione per inadempimento deve ritenersi indeterminabile (Cass. n.
21534/2021).
Orbene, il presente procedimento, in primo grado aveva ad oggetto sia una domanda di risoluzione che una domanda di risarcimento del danno non esattamente quantificata dalla società attrice e da ritenersi, per tanto, anch'essa di valore indeterminabile. Nel giudizio di appello, invece, la società appellante risulta aver esattamente quantificato il valore del richiesto risarcimento;
quindi il gravame ha ad oggetto sia la domanda di risoluzione per inadempimento sia quella di risarcimento/restituzione quantificata dalla in complessivi euro 1.505.470,20. In tal caso è principio consolidato quello per cui, in Parte_1
tema di liquidazione di spese processuali, il valore della causa in cui siamo cumulate domande di valore determinato ed altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o cumulo di domande) di valore determinato se ciò comporti -come nel caso di specie- il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (Cass. n. 22719/2022; n. 15642/2017).
Da ciò ne consegue che le spese del primo grado vengono liquidate, come in dispositivo, in misura prossima ai parametri medi per le cause di valore indeterminabile di complessità media di cui al D.M. n. 55/2014
come aggiornato con D.M. n. 147/2022. Mentre le spese del giudizio di appello, tenuto conto del ridotto numero e della contenuta complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, vengono liquidate, come in dispositivo in misura prossima ai parametri minimi per le cause di valore da 1.000.001,00 a 2.000.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato con D.M. n. 147/2022.
Le spese delle CTU del primo grado, in parziale riforma della decisione impugnata, sono poste definitivamente a carico della e di nella misura del 50% ciascuna. Parte_1 CP_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla
[...]
in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: Parte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la al Parte_1
pagamento in favore di del 50% delle spese del giudizio di primo grado che liquida in CP_2
complessivi euro 10.860,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
compensa tra le suddette parti il restante 50%; pone le spese della CTU del primo grado definitivamente a carico di
[...]
e di nella misura del 50% ciascuna. Parte_1 CP_2
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna la al pagamento, in favore dell'appellata del Parte_1 CP_2
50% delle spese del giudizio di gravame che liquida in complessivi euro 17.002,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
compensa tra le suddette parti il restante 50%;
5) condanna la al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 Controparte_3
delle spese del giudizio di gravame, da distrarsi in favore del difensore antistatario UC JA AS, che liquida in complessivi euro 17.002,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
6) condanna la al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1 CP_4
delle spese del giudizio di gravame che liquida in complessivi euro 17.002,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Torre Dott.ssa Rosaria Morrone