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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LEDA PULEO, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Largo Rosolino Pilo n. 14, Catania;
ATTRICE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
*****
Con atto di citazione del 02/04/2024, notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., , Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo al Tribunale adito di: “1- Accertare e dichiarare CP_1
la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Mascalucia, via A. Da Messina n. 17, individuato al NCU del Comune di Mascalucia fg. 2, p.lla 157 sub 3 cat. C/2 posta in essere dalla sig.ra
; 2 - Per l'effetto, condannare la medesima al rilascio dell'immobile CP_1 CP_1 sito in Mascalucia, via A. Da Messina n. 17 individuato al NCU del Comune di Mascalucia fg.
2, p.lla 157 sub 3 cat. C/2 in favore dell'attrice sig.ra 3 - Condannare la sig.ra Pt_1 CP_1
al versamento di un'indennità mesile per l'occupazione dell'immobile sito in
[...]
pagina 1 di 6 Mascalucia, via A. Da Messina n. 17, individuato al NCU del Comune di Mascalucia fg. 2, p.lla
157 sub 3 cat. C/2 stabilita in € 600,00 mensili a far data dal mese di dicembre 2017 e sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Allo scopo, l'attrice rilevava che:
- La stessa era proprietaria dell'unità immobiliare sita in Mascalucia, via A. Da Messina n. 17, individuata al NCU del Comune di Mascalucia al fg. 2, p.lla 15, sub 3 cat. C/2;
- Nel mese di novembre 2017, la sig.ra le si era presentata chiedendo di potere CP_1 prendere in locazione l'immobile al fine di abitarlo con il proprio nucleo familiare;
- La sig.ra in assoluta buona fede, indotta dalle pressanti richieste della le aveva Pt_1 CP_1 concesso l'immissione in possesso prima della sottoscrizione del contratto di locazione;
- A far data dal mese di dicembre 2017, la sig.ra ed il coniuge occupavano CP_1
l'immobile;
- Dopo avere preso possesso dell'immobile, la si era rifiutata di sottoscrivere il contratto CP_1 di locazione, di fatto occupando abusivamente il detto immobile, senza versare alcuna indennità di occupazione;
- Con raccomandata a.r. del 27/11/2018 e successivi e reiterati inviti, la sig.ra aveva chiesto Pt_1
l'immediato rilascio dell'immobile alla sig.ra CP_1
- Stante il costante rifiuto della convenuta di liberare l'immobile, non poteva non riconoscersi all'attrice il diritto di esperire nei confronti della convenuta azione personale di rilascio dell'immobile per la detenzione sine titulo dello stesso.
La convenuta, seppure regolarmente citata, non si costituiva per tutto il corso del giudizio.
In corso di causa veniva espletato il tentativo di mediazione, indi il precedente Giudice
Onorario, Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, con ordinanza del 04/04/2025, rilevato che non vi erano istanze istruttorie di parte attrice, fissava per la decisione l'udienza del 06/11/2025, disponendo che fosse sostituita dal deposito di note scritte ed assegnando, ex art. 189 c.p.c., il termine di giorni sessanta, ex art.189 comma 1 n.1 c.p.c.; il termine di giorni trenta ex art. 189
c. 1 n. 2 c.p.c. ed il termine di giorni quindici ex art. 189 c. 1 n. 3 c.p.c.
Con “preverbale” depositato il 05/11/2025, parte attrice, in via preliminare, rilevava che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo per mancata partecipazione di parte chiamata, come da verbale già allegato. Insisteva quindi in domanda e ne chiedeva l'integrale accoglimento, “anche in ragione del perdurante disinteresse di parte convenuta, la pagina 2 di 6 cui condotta è ulteriore conferma dell'intento di non rilasciare l'immobile occupato illegittimamente”. Chiedeva quindi al Tribunale di emettere pronuncia di immediato rilascio,
“stante la protratta occupazione sine titulo”.
Con ordinanza del 06/11//2025, questo GOT, viste le note scritte di parte attrice sostitutive dell'udienza del 06/11/2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta , la CP_1 quale, sebbene correttamente citata, non si è costituita per tutto il corso del giudizio.
Sempre preliminarmente occorre qualificare la domanda:
La domanda attorea sul punto va qualificata come azione personale di restituzione di un immobile previo accertamento della inesistenza di un attuale contratto di locazione abitativa costituente un valido titolo di detenzione. Peraltro, la stessa attrice ha qualificato l'azione come “azione personale di rilascio dell'immobile” (cfr. atto di citazione, pagina 1).
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenute disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
Dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pagina 3 di 6 pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa
e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione (Cass. 17 gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24921;
Cass. 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
A conferma della disamina esposta, è appropriato richiamare l'orientamento consolidato in materia della giurisprudenza in aderenza al quale: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Corte appello Napoli sez. II, 28/06/2024,
n.2967).
Nel caso di specie, parte attrice ha sostenuto di avere volontariamente concesso alla convenuta l'immissione in possesso dell'immobile, prima della sottoscrizione del contratto di locazione.
Trattasi pertanto di azione personale di restituzione, che sfugge peraltro all'onere della probatio diabolica della proprietà, onere proprio solo dell'azione di rivendica.
In aggiunta, parte ricorrente ha formulato domanda di una indennità mensile per l'occupazione dell'appartamento, quantificata in € 600,00. Trattasi di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. conseguente ad un preteso fatto illecito, consistente nella asserita abusiva occupazione dell'immobile per cui è causa.
Nel merito: La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata
Alla luce delle allegazioni di parte attrice e delle uniche risultanze documentali presenti in atti, non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine alla detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta.
pagina 4 di 6 Parte attrice, infatti, sottraendosi all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art
2697 c.c., ha prodotto in giudizio unicamente una lettera indirizzata alla convenuta avente ad oggetto l'intimazione di rilascio dell'immobile e risalente, peraltro, al 27/11/2018, quindi, a quasi sei anni prima dell'avvio del giudizio (incoato con atto di citazione del 02/04/2024).
Tuttavia, l'attrice non ha offerto alcuna prova né documentale né orale in ordine alla effettiva detenzione dell'immobile da parte della convenuta . CP_1
Non è stata prodotta infatti, a titolo esemplificativo, alcuna corrispondenza intercorsa tra le parti, alcun verbale di consegna delle chiavi dell'appartamento, alcun certificato di residenza di nè alcuna bolletta delle utenze dalla stessa pagata. CP_1
L'attrice, inoltre, non ha chiesto di suffragare le proprie affermazioni né con prova testimoniale né con interrogatorio formale della convenuta.
E poiché la convenuta è rimasta contumace, non può neppure farsi ricorso al principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che riguarda solo i fatti non specificamente contestati dalla parte “costituita”. Secondo la Suprema Corte, infatti: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum" (Cassazione civile sez. VI, ordinanza n. 22461 del 04/11/2015).
Non è stata pertanto in alcun modo confermata la circostanza della detenzione dell'immobile sine titulo, da parte della convenuta, che è rimasta solo una mera affermazione labiale di parte attrice.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Quanto alla richiesta di indennità di occupazione, neanche questa merita accoglimento.
Parte ricorrente, come visto, ha formulato domanda di indennità per indebita occupazione dell'appartamento, quantificata in € 600,00 mensili.
Ma tale quantificazione è stata formulata arbitrariamente e senza alcuna giustificazione e soprattutto non è stato in alcun modo provato, a monte, che l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta sia stata effettiva, attuale e continua né per quali periodi si sia protratta.
pagina 5 di 6 Poiché, come detto, non vi è alcuna prova che la convenuta abbia mai occupato e continui ad occupare fino ad oggi l'immobile, anche la domanda di indennità di occupazione va rigettata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente n. 8511/2024 R.G., tra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:
- Rigetta tutte le domande proposte da
contro
; Parte_1 CP_1
- Nulla sulle spese, essendo la convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Catania il 19/11/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Cristina Sardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8511/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LEDA PULEO, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Largo Rosolino Pilo n. 14, Catania;
ATTRICE
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
*****
Con atto di citazione del 02/04/2024, notificato, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., , Parte_1 conveniva in giudizio , chiedendo al Tribunale adito di: “1- Accertare e dichiarare CP_1
la detenzione sine titulo dell'immobile sito in Mascalucia, via A. Da Messina n. 17, individuato al NCU del Comune di Mascalucia fg. 2, p.lla 157 sub 3 cat. C/2 posta in essere dalla sig.ra
; 2 - Per l'effetto, condannare la medesima al rilascio dell'immobile CP_1 CP_1 sito in Mascalucia, via A. Da Messina n. 17 individuato al NCU del Comune di Mascalucia fg.
2, p.lla 157 sub 3 cat. C/2 in favore dell'attrice sig.ra 3 - Condannare la sig.ra Pt_1 CP_1
al versamento di un'indennità mesile per l'occupazione dell'immobile sito in
[...]
pagina 1 di 6 Mascalucia, via A. Da Messina n. 17, individuato al NCU del Comune di Mascalucia fg. 2, p.lla
157 sub 3 cat. C/2 stabilita in € 600,00 mensili a far data dal mese di dicembre 2017 e sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Allo scopo, l'attrice rilevava che:
- La stessa era proprietaria dell'unità immobiliare sita in Mascalucia, via A. Da Messina n. 17, individuata al NCU del Comune di Mascalucia al fg. 2, p.lla 15, sub 3 cat. C/2;
- Nel mese di novembre 2017, la sig.ra le si era presentata chiedendo di potere CP_1 prendere in locazione l'immobile al fine di abitarlo con il proprio nucleo familiare;
- La sig.ra in assoluta buona fede, indotta dalle pressanti richieste della le aveva Pt_1 CP_1 concesso l'immissione in possesso prima della sottoscrizione del contratto di locazione;
- A far data dal mese di dicembre 2017, la sig.ra ed il coniuge occupavano CP_1
l'immobile;
- Dopo avere preso possesso dell'immobile, la si era rifiutata di sottoscrivere il contratto CP_1 di locazione, di fatto occupando abusivamente il detto immobile, senza versare alcuna indennità di occupazione;
- Con raccomandata a.r. del 27/11/2018 e successivi e reiterati inviti, la sig.ra aveva chiesto Pt_1
l'immediato rilascio dell'immobile alla sig.ra CP_1
- Stante il costante rifiuto della convenuta di liberare l'immobile, non poteva non riconoscersi all'attrice il diritto di esperire nei confronti della convenuta azione personale di rilascio dell'immobile per la detenzione sine titulo dello stesso.
La convenuta, seppure regolarmente citata, non si costituiva per tutto il corso del giudizio.
In corso di causa veniva espletato il tentativo di mediazione, indi il precedente Giudice
Onorario, Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, con ordinanza del 04/04/2025, rilevato che non vi erano istanze istruttorie di parte attrice, fissava per la decisione l'udienza del 06/11/2025, disponendo che fosse sostituita dal deposito di note scritte ed assegnando, ex art. 189 c.p.c., il termine di giorni sessanta, ex art.189 comma 1 n.1 c.p.c.; il termine di giorni trenta ex art. 189
c. 1 n. 2 c.p.c. ed il termine di giorni quindici ex art. 189 c. 1 n. 3 c.p.c.
Con “preverbale” depositato il 05/11/2025, parte attrice, in via preliminare, rilevava che il procedimento di mediazione si era concluso con esito negativo per mancata partecipazione di parte chiamata, come da verbale già allegato. Insisteva quindi in domanda e ne chiedeva l'integrale accoglimento, “anche in ragione del perdurante disinteresse di parte convenuta, la pagina 2 di 6 cui condotta è ulteriore conferma dell'intento di non rilasciare l'immobile occupato illegittimamente”. Chiedeva quindi al Tribunale di emettere pronuncia di immediato rilascio,
“stante la protratta occupazione sine titulo”.
Con ordinanza del 06/11//2025, questo GOT, viste le note scritte di parte attrice sostitutive dell'udienza del 06/11/2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della convenuta , la CP_1 quale, sebbene correttamente citata, non si è costituita per tutto il corso del giudizio.
Sempre preliminarmente occorre qualificare la domanda:
La domanda attorea sul punto va qualificata come azione personale di restituzione di un immobile previo accertamento della inesistenza di un attuale contratto di locazione abitativa costituente un valido titolo di detenzione. Peraltro, la stessa attrice ha qualificato l'azione come “azione personale di rilascio dell'immobile” (cfr. atto di citazione, pagina 1).
In particolare, in materia di occupazione senza titolo, da un lato, la domanda di restituzione potrebbe trovare fondamento sulla base del dedotto venir meno di un rapporto negoziale di natura obbligatoria intercorrente tra le parti, che legittimava l'altrui detenzione dell'immobile in questione - a causa di vizi genetici dell'accordo contrattuale o per difetti strutturali dello stesso, che ne comportino la nullità o l'annullabilità, ovvero a causa di sopravvenute disfunzioni causali del medesimo accordo, che ne comportino la risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta, ovvero, ancora, per la naturale cessazione dell'efficacia del rapporto stesso per il decorso del termine di durata o per recesso;
Dall'altro lato, la stessa domanda potrebbe del tutto prescindere dalla deduzione, ab origine, di alcun rapporto di natura negoziale instauratosi tra le parti, per basarsi esclusivamente sulla dedotta altrui detenzione o possesso privo di alcun titolo giuridico giustificativo, inesistente ab origine o successivamente caducato.
Nel primo caso l'azione di restituzione esercitata ha natura prettamente personale ed è caratterizzata dalla relatività, nel secondo caso, invece, essa non può che essere inquadrata nell'azione reale di rivendica, dato che «non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pagina 3 di 6 pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa
e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto» (Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
Tanto emerge dai precedenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione (Cass. 17 gennaio 2011 n. 884; Cass. 23 dicembre 2010 n. 26003; Cass. 9 dicembre 2010 n. 24921;
Cass. 27 gennaio 2009 n. 1929; nonché, da ultimo, Cass. SS.UU. 28 marzo 2014 n. 7305).
A conferma della disamina esposta, è appropriato richiamare l'orientamento consolidato in materia della giurisprudenza in aderenza al quale: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Corte appello Napoli sez. II, 28/06/2024,
n.2967).
Nel caso di specie, parte attrice ha sostenuto di avere volontariamente concesso alla convenuta l'immissione in possesso dell'immobile, prima della sottoscrizione del contratto di locazione.
Trattasi pertanto di azione personale di restituzione, che sfugge peraltro all'onere della probatio diabolica della proprietà, onere proprio solo dell'azione di rivendica.
In aggiunta, parte ricorrente ha formulato domanda di una indennità mensile per l'occupazione dell'appartamento, quantificata in € 600,00. Trattasi di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. conseguente ad un preteso fatto illecito, consistente nella asserita abusiva occupazione dell'immobile per cui è causa.
Nel merito: La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata
Alla luce delle allegazioni di parte attrice e delle uniche risultanze documentali presenti in atti, non è possibile ritenere raggiunta la prova in ordine alla detenzione sine titulo dell'immobile oggetto di causa da parte della convenuta.
pagina 4 di 6 Parte attrice, infatti, sottraendosi all'onere della prova su di essa incombente ai sensi dell'art
2697 c.c., ha prodotto in giudizio unicamente una lettera indirizzata alla convenuta avente ad oggetto l'intimazione di rilascio dell'immobile e risalente, peraltro, al 27/11/2018, quindi, a quasi sei anni prima dell'avvio del giudizio (incoato con atto di citazione del 02/04/2024).
Tuttavia, l'attrice non ha offerto alcuna prova né documentale né orale in ordine alla effettiva detenzione dell'immobile da parte della convenuta . CP_1
Non è stata prodotta infatti, a titolo esemplificativo, alcuna corrispondenza intercorsa tra le parti, alcun verbale di consegna delle chiavi dell'appartamento, alcun certificato di residenza di nè alcuna bolletta delle utenze dalla stessa pagata. CP_1
L'attrice, inoltre, non ha chiesto di suffragare le proprie affermazioni né con prova testimoniale né con interrogatorio formale della convenuta.
E poiché la convenuta è rimasta contumace, non può neppure farsi ricorso al principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che riguarda solo i fatti non specificamente contestati dalla parte “costituita”. Secondo la Suprema Corte, infatti: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum" (Cassazione civile sez. VI, ordinanza n. 22461 del 04/11/2015).
Non è stata pertanto in alcun modo confermata la circostanza della detenzione dell'immobile sine titulo, da parte della convenuta, che è rimasta solo una mera affermazione labiale di parte attrice.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Quanto alla richiesta di indennità di occupazione, neanche questa merita accoglimento.
Parte ricorrente, come visto, ha formulato domanda di indennità per indebita occupazione dell'appartamento, quantificata in € 600,00 mensili.
Ma tale quantificazione è stata formulata arbitrariamente e senza alcuna giustificazione e soprattutto non è stato in alcun modo provato, a monte, che l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta sia stata effettiva, attuale e continua né per quali periodi si sia protratta.
pagina 5 di 6 Poiché, come detto, non vi è alcuna prova che la convenuta abbia mai occupato e continui ad occupare fino ad oggi l'immobile, anche la domanda di indennità di occupazione va rigettata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente n. 8511/2024 R.G., tra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta, così provvede:
- Rigetta tutte le domande proposte da
contro
; Parte_1 CP_1
- Nulla sulle spese, essendo la convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Catania il 19/11/2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maria Cristina Sardo
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