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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18719 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18884/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18884/2023 promossa da:
, Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Valentina Leone ricorrente
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Ilaria Cavallin resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dall'accordo a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio del 28 aprile 2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla pagina 1 di 2 separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 25 aprile 2012 dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00067, parte II, serie A02); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 27 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott. Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18884/2023 promossa da:
, Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Valentina Leone ricorrente
contro
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.to Ilaria Cavallin resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dall'accordo a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio del 28 aprile 2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla pagina 1 di 2 separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 25 aprile 2012 dai sig.ri e Parte_1 Controparte_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00067, parte II, serie A02); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 27 novembre 2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
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