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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7508/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 da
1) (c.f.: ), nato a [...], (Etiopia), il Parte_1 CodiceFiscale_1 19/03/1986 e residente a [...], di cittadinanza etiope, con l'Avv. Leonardo Guaiana (C.F. ) del Foro di Pavia con studio in Pavia, Piazza Garavaglia n. C.F._2
1, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._3 di cittadinanza italiana, residente in [...], con gli Avv.ti Cristina Fornaro del Foro di Milano (C.F. ) e Federica Silva del Foro di Milano (C.F. C.F. C.F._4
) con elezione di domicilio telematico presso l'Avv. Cristina Fornaro C.F._5
-i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 26.04.2019, nel Comune di Cecina (LI) trascritto nei Registri dell'indicato Comune al n. 4, Parte 1, anno 2019; in regime di comunione dei beni;
-separati con sentenza n. 2031/2024 (passata in giudicato il 2/12/2024, v. documenti in atti);
-con la seguente figlia: nata a [...], in data [...] (C.F. Persona_1
) e residente a [...]; cittadina italiana, minore di C.F._6 età e portatrice di grave handicap;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati, nel reciproco rispetto, ognuno presso la propria residenza come indicata in atti;
2) la figlia minore continuerà ad essere affidata, in via condivisa, ad entrambi i Persona_2
genitori, che eserciteranno in comune la responsabilità genitoriale, concordando preventivamente tutte le decisioni di maggiore interesse (istruzione e formazione, educazione e cure sanitarie) nell'obiettivo di favorirne la migliore crescita e sviluppo. Ciascun genitore assumerà, in modo autonomo, le sole decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione (afferenti la quotidianità) nei periodi in cui avrà con sé; Per_1
3) Mantenimento di il padre Sig. verserà alla madre Sig.ra a titolo di Per_1 Pt_1 Pt_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di € 500,00 (cinquecento), entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, per 12 mensilità, a far data dal Giugno 2024. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla OR (Banca IS YBANK n. 1000/80035087) mediante Pt_2
L'IBAN ITS7Z0338501601100080035087. La somma andrà rivalutata, di anno in anno, sulla base degli indici ISTAT, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo alla data di sottoscrizione del presente ricorso e sino alla data medesima dell'anno successivo, e così via;
4) Spese extra assegno: il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 (fatto salvo quanto disposto dal seguente punto 5) e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) Diversamente da quanto previsto dalle Linee Guida sopra richiamate, in relazione alle cure sanitarie, il padre presta, sin d'ora, il proprio consenso a che possa continuare a svolgere le Per_1
attività di logopedia e psicomotricità ovvero ulteriori attività che dovessero essere suggerite dai medici curanti di e sino a che le stesse attività siano prescritte dagli specialisti che hanno in Per_1
cura la minore;
il padre, inoltre, presta, sin d'ora, il consenso ad eventuali cambi di terapia per Amira, prescritti dagli specialisti che l'hanno in cura, ovvero secondo le indicazioni del pediatra di base;
6) la figlia sarà collocata prevalentemente presso la madre, ove verrà fissata anche la sua Per_1
residenza ai fini amministrativi;
7) per quanto attiene alle visite paterne, il padre potrà tenere con sé, a sabati alternati, dalle ore 10,00 alle ore 21,00. Il padre si impegna a riportare a casa alle 21,00 allorquando sarà possibile Per_1
cenare assieme al papà. Diversamente, il padre si impegna a riportare a casa della madre, entro Per_1
le ore 19,00 nel caso in cui la bambina non possa cenare con il padre;
8) i genitori potranno sentire la bambina mediante videochiamata, una volta al giorno, quando sono con l'altro genitore;
9) Vacanze scolastiche (fine della scuola a Giugno -Inizio scuola a Settembre): il padre avrà facoltà di trascorrere due settimane di vacanza con la figlia e, ove il suo lavoro lo permettesse, anche più settimane). Per la restante parte del periodo di interruzione scolastica, starà con la madre, la Per_1
quale potrà trascorrere due settimane di vacanza con la figlia e, ove il suo lavoro lo permettesse, anche più settimane). I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il 30 aprile di ogni anno,
i periodi di vacanza che intenderanno passare con la figlia e le località (nazionali o estere) in cui la condurranno, lasciando gli opportuni recapiti e ferma restando la possibilità di contattare la figlia mediante videochiamata almeno una volta al giorno;
per le settimane in cui - sempre nel medesimo periodo- né la madre, né il padre possano prendersi periodi di ferie/ vacanze, i coniugi concordano, sin da ora, che frequenti dei centri estivi/ grest/oratorio estivo ecc., il cui costo andrà ripartito Per_1
a metà tra i coniugi;
ove per i problemi correlati al suo handicap non potesse frequentare centri Per_1
estivi/ grest/oratorio estivo ecc., i genitori preventivamente prestano il loro consenso a che sia la baby sitter che si prenda cura di (nei limiti dell'orario di lavoro della madre) e che il relativo costo Per_1
sia suddiviso a metà tra i coniugi. Resta inteso che se stesse a Milano e i genitori lavorassero, Per_1
si continuerebbe ad applicare il calendario visite stabilito al punto 4);
10) Vacanze Natalizie: starà con un genitore la vigilia di Natale - dalla mattina alle ore 10,00 Per_1
sino alle ore 21,00 del 24 dicembre (nel caso in cui fosse il padre che ha con sé egli si impegna Per_1
a riportarla presso l'abitazione materna alle 21,00, allorquando sarà possibile cenare assieme al papà; diversamente, il padre si impegna a riportare a casa della madre, entro le ore 19,00 nel caso in Per_1
cui la bambina non possa cenare con il padre) -e con l'altro genitore dalla sera del 24 dicembre (dalle ore 21,00) sino al 1° gennaio (ore 21,00); poi di nuovo con il primo genitore dalla sera del 1° Gennaio
(dalle ore 21,00) sino all'inizio della scuola e ciò ad anni alterni;
Per l'anno 2024 il padre starà con il giorno 24 Dicembre e con la madre il giorno 25 Dicembre e seguenti;
Per_1
11) Vacanze Pasquali: trascorrerà l'intero periodo di vacanze pasquali (chiusura scolastica) ad Per_1
anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
per l'anno 2025 starà con la mamma;
Per_1
12) Vacanze di carnevale e Ponti e festività e altri giorni di chiusura scolastica: potrà stare con Per_1
il padre in queste festività ad anni alternati;
13) Il tutto salvo migliori accordi tra i genitori nel pieno rispetto della bigenitorialità e delle disponibilità scolastiche, sportive e terapeutiche di Per_1
14) Compleanno Amira: nel giorno del suo compleanno, starà con il genitore a cui è delegata Per_1
la sua cura secondo il calendario sopra esposto;
15) Compleanno genitori: starà con il genitore che compie gli anni, nel rispetto, però, del Per_1
calendario sopra esposto;
16) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli e l'indennità di frequenza percepita da Per_1
oltre ad eventuali sussidi futuri legati alla disabilità di siano trattenuti integralmente dalla Per_1
madre; le deduzioni/detrazioni spettanti per legge saranno divise in misura del 50% tra le parti;
17) Le parti concordano che annualmente, al 31 Dicembre, le spese mediche sopportate per Per_1
siano da intendersi coperte entro i 4.080,00 euro (340 euro/mese) per entrambi i genitori dai sussidi di cui al punto 16); Le parti concordano, altresì, che, oltre tale soglia, le spese straordinarie siano da dividersi tra le parti al 50%;
18) Le parti concordano che le spese relative alla baby sitter saranno ripartite al 50% tra le parti e dovranno essere preventivamente concordate;
esse verranno rimborsate previa esibizione di idonea documentazione fiscale relativa alla spesa sostenuta. A tal riguardo, si intendono preventivamente autorizzate 15 ore settimanali, che in ogni caso dovranno essere documentate;
il sig. Pt_1
presta, sin d'ora, il proprio consenso a mantenere come baby sitter di l'attuale baby sitter, sig.ra Per_1
che conosce e con la quale la minore si trova a suo agio;
Parte_3 Per_1
19) I ricorrenti dichiarano di avere già regolato tra di loro ogni altra questione relativa ai pregressi rapporti patrimoniali ad eccezione dell'autovettura modello Renault Captur targato EX339XZ in comproprietà che le parti si impegnano a cedere a terzi tramite venditore specializzato. Il ricavato verrà distribuito secondo le seguenti modalità: € 6.000,00 (o la minor somma nel caso il ricavato complessivo della vendita fosse inferiore a tale importo) verranno versate alla sig.ra il Pt_2
residuo maggior importo verrà versato al sig. Parte_1
20) I ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio di ogni documento valido ai fini dell'espatrio in relazione ai figli minori;
21) I ricorrenti si obbligano, reciprocamente, a comunicarsi le eventuali variazioni dei rispettivi luoghi di residenza o di domicilio, nonché i nuovi numeri di cellulari;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Cecina (LI) in data
26.04.2019 tra Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7 Maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina De Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG