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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2843/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/06/2024 da
(C.F. ) nato a [...] il giorno 12.12.1974 e Parte_1 C.F._1
residente in [...], IA (TA) con l'avv. Caterina Belletti, elettivamente domiciliato presso lo studio in Monfalcone (GO), Corso del Popolo, 23, con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_1
nei confronti di
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
9.06.1978, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Torre
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Trieste Via C.F._3
F. Severo n. 37 con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.:
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 6 Con note congiunte depositate in data 25.02.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale, ferma la già pronunciata sentenza non definitiva n. 1062/2024 dd 14.12.2024 e depositata il 19.12.2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'accoglimento delle condizioni concordate e qui di seguito integralmente trascritte:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. disporre che i minori rimangano collocati presso la madre;
3. disporre l'assegnazione, in favore di quale convivente con i figli, della Controparte_1
casa ex coniugale, sita in Via Giulia n. 6 in Trieste (P.T. 17986); fermo restando l'onere di entrambe le parti di sostenere il 50% del mutuo ipotecario gravante sulla casa, in forza delle norme sulla comproprietà;
4. disporre che possa vedere e tenere con sé i figli, previ accordi con la madre Parte_1
collocataria e, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli stessi;
ciò anche per quanto riguarda i periodi di ferie e/o per ulteriori festività;
5. disporre che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli, mediante Parte_1
versamento alla madre collocataria di importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 23 di ciascun mese in via anticipata;
5bis. disporre che entrambi i genitori sostengano al 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da locale Protocollo, ivi compresa la spesa di iscrizione e frequenza presso
l'Istituto Scolastico Ugo Foscolo di Trieste in cui è iscritto il figlio;
Per_1
5ter. Assegno Unico riservato in via esclusiva ed integralmente alla;
CP_1
6. darsi atto che riconosce di essere debitore, alla data odierna, di Parte_1 CP_1
per importo complessivo di € 3.197,10, a titolo di arretrati per spese straordinarie per
[...]
i figli, per 3 mensilità del mantenimento ordinario e per rivalutazione;
il pertanto, si Pt_1 obbliga a rimborsare detto importo a mezzo n. 6 rate di € 533,00 cadauna a decorrere dal mese di febbraio 2025 sino ad estinzione;
dal marzo 2025 compreso egli provvederà, inoltre, a
pagina 2 di 6 versare la quota parte del 50% direttamente all'Istituto Scolastico privato frequentato da
; Per_1
7. nulla a titolo di assegno post-matrimoniale, non sussistendone i presupposti;
8. darsi atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali abilitanti all'espatrio per i figli;
9. spese e compensi professionali del procedimento, compensati.
FATTO
1.Con ricorso depositato il 06/06/2024 il signor ha chiesto al Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1
a IA (TA), in data 11.08.1998 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune, sub n. 40, Parte 2, Sezione A, anno 1998; a tale fine ha esposto che dall'unione erano nati due figli, ad oggi ancora minorenni, (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Trieste il 13.12.2009); che il 18 giugno 2020 la moglie aveva presentato ricorso per la separazione personale dei coniugi e, quindi, il 28.10.2020, i coniugi erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Trieste che aveva pronunciato dapprima la separazione personale con sentenza non definitiva n. 188/2021 dd.
2.04.2021 e quindi i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli: in particolare e Persona_3 Persona_4
venivano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita a Trieste, in via Giulia n. 6 (P.T. 17986), e veniva posto a carico del sig. per il mantenimento ordinario dei figli, un contributo pari a euro 450,00 Pt_1
al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nulla veniva preteso per il mantenimento dei coniugi. Con il ricorso in esame, il sig. ha chiesto una riduzione del contributo al Pt_1
mantenimento in ragione del mutamento delle sue condizioni economiche.
2. Con comparsa depositata il 14.10.2024 si è costituita la signora Controparte_1
concordando sulla richiesta di divorzio ma opponendosi alla riduzione del contributo al mantenimento.
3. All'udienza del 13.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio;
pagina 3 di 6 Il Collegio, rilevato che dall'udienza presidenziale del 28/10/2020, fissata per la separazione personale, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che erano maturati i termini previsti dalla legge 898/1970, ha pronunciato sentenza parziale di divorzio n.
1062/ 2024 pubblicata in data 19/12/2024.
La causa è dunque proseguita per le altre questioni e con ordinanza del 14 dicembre 2024, il
Giudice delegato per la trattazione ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine al mantenimento dei figli minori depositando la seguente ordinanza:
rilevato che nel ricorso depositato il 6 giugno 2024 il signor rappresenta che il Parte_1 proprio reddito si è drasticamente ridotto rispetto al periodo della separazione per cui chiede in via urgente la riduzione del contributo al mantenimento della prole (da 900 a 300 euro mensili);
esaminata la documentazione prodotta che attesta i redditi percepiti da entrambe le Parti e tenuto conto delle dichiarazioni rese all'udienza del 13 novembre 2024 che, alla luce delle entrate effettive attuali del signor (circa 1500 come dipendente del ministero dell'Interno oltre a Pt_1 euro 1200 come lavoratore presso una impresa agricola) e delle spese di cui è onerato, nonché del sostegno da parte della sua famiglia d'origine che emerge dall'esame dei movimenti in conto corrente;
considerato che il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità indicato dall'art. 337 ter, comma 4, cod civ considerando le esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di ecc;
Per_5
valutato il fatto che la madre è assegnataria e anche comproprietaria della casa familiare e che entrambi i genitori sono onerati dell'importo del mutuo (pari a euro 430 mensili cadauno); ritenuto che, pur mantenendosi le entrate del sig. superiori a quelle della moglie, sussistono Pt_1
i presupposti per una riduzione del contributo al mantenimento e una rimodulazione dei rapporti tra le parti (l'AU familiare. ad esempio, attualmente percepito da entrambi i genitori, deve essere corrisposto in via esclusiva – al 100% - alla madre presso la quale i figli risiedono e con la quale stanno sempre essendo, per varie ragioni e cause che hanno inciso nelle dinamiche padre-figli, estremamente ridotti i tempi di visita se non gli stessi contatti del padre con i minori di 17 anni
( ) e 15 anni ( ), la cui età neppure consente di ordinare tempi di frequentazione Per_1 Per_2 vincolanti;
dunque, salva restando ogni obbligazione maturata a carico del sig sino al 31 dicembre 2024 Pt_1
a titolo di rivalutazione e interessi e fermo restando l'onere di pagamento della propria quota di mutuo ipotecario contratto per la casa familiare,
in via provvisoria e urgente, dispone
1.che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo con cadenza mensile entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 250 per ciascuno dei figli (euro 500,00 totali, in pagina 4 di 6 luogo di 900.00 da rivalutare) e ciò a decorrere dal mese di gennaio 2025 e contribuisca al 50% delle spese straordinarie, sostenute e da sostenere, ivi compresa la spesa di iscrizione e frequenza presso l'istituto scolastico Ugo Foscolo di Trieste in cui è iscritto il figlio;
Per_1
2.che l'Assegno Unico e universale sia percepito al 100% dalla signora Controparte_1
autorizza le parti a depositare memorie istruttorie e di replica rispettivamente entro il 28 febbraio 2025 e il
31 marzo 2025
Fissa
per il prosieguo della trattazione e le decisioni sui mezzi istruttori l'udienza del 10 aprile 2025 ore
10.30
***
L'udienza del 10/04/2025 così fissata è stata anticipata su richiesta delle Parti e sostituita con il deposito di conclusioni scritte avendo le Parti raggiunto un accordo nei termini di cui alle condizioni riportate in epigrafe.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 28 febbraio
2025
DIRITTO
Il collegio prende atto che coniugi ricorrenti hanno concordato le condizioni di divorzio, dichiarando di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra in quanto economicamente indipendenti;
ritiene che le condizioni riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, cui è connessa la assegnazione della casa familiare alla madre che con loro convive, sono idonee a rispettarne le aspirazioni e i bisogni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Richiamata la sentenza n. 1062/2024 pubblicata il 19/12/2024 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a IA (TA), in data
11.08.1998, trascritto al n. 40, Parte 2, Sezione A, anno 1998 del Comune di IA. 2;
Prende atto delle condizioni concordate dalle Parti da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Ordina l'annotazione della sentenza nei registri del Parte_2
Così deciso a Trieste, 28 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa con ricorso depositato in data 06/06/2024 da
(C.F. ) nato a [...] il giorno 12.12.1974 e Parte_1 C.F._1
residente in [...], IA (TA) con l'avv. Caterina Belletti, elettivamente domiciliato presso lo studio in Monfalcone (GO), Corso del Popolo, 23, con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_1
nei confronti di
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
9.06.1978, residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Torre
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Trieste Via C.F._3
F. Severo n. 37 con espressa indicazione di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.:
Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 6 Con note congiunte depositate in data 25.02.2025 le parti hanno chiesto al Tribunale, ferma la già pronunciata sentenza non definitiva n. 1062/2024 dd 14.12.2024 e depositata il 19.12.2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'accoglimento delle condizioni concordate e qui di seguito integralmente trascritte:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1. disporre l'affido condiviso di e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2. disporre che i minori rimangano collocati presso la madre;
3. disporre l'assegnazione, in favore di quale convivente con i figli, della Controparte_1
casa ex coniugale, sita in Via Giulia n. 6 in Trieste (P.T. 17986); fermo restando l'onere di entrambe le parti di sostenere il 50% del mutuo ipotecario gravante sulla casa, in forza delle norme sulla comproprietà;
4. disporre che possa vedere e tenere con sé i figli, previ accordi con la madre Parte_1
collocataria e, in ogni caso, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli stessi;
ciò anche per quanto riguarda i periodi di ferie e/o per ulteriori festività;
5. disporre che contribuisca al mantenimento ordinario dei figli, mediante Parte_1
versamento alla madre collocataria di importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 23 di ciascun mese in via anticipata;
5bis. disporre che entrambi i genitori sostengano al 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da locale Protocollo, ivi compresa la spesa di iscrizione e frequenza presso
l'Istituto Scolastico Ugo Foscolo di Trieste in cui è iscritto il figlio;
Per_1
5ter. Assegno Unico riservato in via esclusiva ed integralmente alla;
CP_1
6. darsi atto che riconosce di essere debitore, alla data odierna, di Parte_1 CP_1
per importo complessivo di € 3.197,10, a titolo di arretrati per spese straordinarie per
[...]
i figli, per 3 mensilità del mantenimento ordinario e per rivalutazione;
il pertanto, si Pt_1 obbliga a rimborsare detto importo a mezzo n. 6 rate di € 533,00 cadauna a decorrere dal mese di febbraio 2025 sino ad estinzione;
dal marzo 2025 compreso egli provvederà, inoltre, a
pagina 2 di 6 versare la quota parte del 50% direttamente all'Istituto Scolastico privato frequentato da
; Per_1
7. nulla a titolo di assegno post-matrimoniale, non sussistendone i presupposti;
8. darsi atto che le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali abilitanti all'espatrio per i figli;
9. spese e compensi professionali del procedimento, compensati.
FATTO
1.Con ricorso depositato il 06/06/2024 il signor ha chiesto al Tribunale di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con Controparte_1
a IA (TA), in data 11.08.1998 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune, sub n. 40, Parte 2, Sezione A, anno 1998; a tale fine ha esposto che dall'unione erano nati due figli, ad oggi ancora minorenni, (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Trieste il 13.12.2009); che il 18 giugno 2020 la moglie aveva presentato ricorso per la separazione personale dei coniugi e, quindi, il 28.10.2020, i coniugi erano comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Trieste che aveva pronunciato dapprima la separazione personale con sentenza non definitiva n. 188/2021 dd.
2.04.2021 e quindi i provvedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli: in particolare e Persona_3 Persona_4
venivano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare sita a Trieste, in via Giulia n. 6 (P.T. 17986), e veniva posto a carico del sig. per il mantenimento ordinario dei figli, un contributo pari a euro 450,00 Pt_1
al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre nulla veniva preteso per il mantenimento dei coniugi. Con il ricorso in esame, il sig. ha chiesto una riduzione del contributo al Pt_1
mantenimento in ragione del mutamento delle sue condizioni economiche.
2. Con comparsa depositata il 14.10.2024 si è costituita la signora Controparte_1
concordando sulla richiesta di divorzio ma opponendosi alla riduzione del contributo al mantenimento.
3. All'udienza del 13.11.2024, fallito il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio;
pagina 3 di 6 Il Collegio, rilevato che dall'udienza presidenziale del 28/10/2020, fissata per la separazione personale, non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che erano maturati i termini previsti dalla legge 898/1970, ha pronunciato sentenza parziale di divorzio n.
1062/ 2024 pubblicata in data 19/12/2024.
La causa è dunque proseguita per le altre questioni e con ordinanza del 14 dicembre 2024, il
Giudice delegato per la trattazione ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti in ordine al mantenimento dei figli minori depositando la seguente ordinanza:
rilevato che nel ricorso depositato il 6 giugno 2024 il signor rappresenta che il Parte_1 proprio reddito si è drasticamente ridotto rispetto al periodo della separazione per cui chiede in via urgente la riduzione del contributo al mantenimento della prole (da 900 a 300 euro mensili);
esaminata la documentazione prodotta che attesta i redditi percepiti da entrambe le Parti e tenuto conto delle dichiarazioni rese all'udienza del 13 novembre 2024 che, alla luce delle entrate effettive attuali del signor (circa 1500 come dipendente del ministero dell'Interno oltre a Pt_1 euro 1200 come lavoratore presso una impresa agricola) e delle spese di cui è onerato, nonché del sostegno da parte della sua famiglia d'origine che emerge dall'esame dei movimenti in conto corrente;
considerato che il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità indicato dall'art. 337 ter, comma 4, cod civ considerando le esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di ecc;
Per_5
valutato il fatto che la madre è assegnataria e anche comproprietaria della casa familiare e che entrambi i genitori sono onerati dell'importo del mutuo (pari a euro 430 mensili cadauno); ritenuto che, pur mantenendosi le entrate del sig. superiori a quelle della moglie, sussistono Pt_1
i presupposti per una riduzione del contributo al mantenimento e una rimodulazione dei rapporti tra le parti (l'AU familiare. ad esempio, attualmente percepito da entrambi i genitori, deve essere corrisposto in via esclusiva – al 100% - alla madre presso la quale i figli risiedono e con la quale stanno sempre essendo, per varie ragioni e cause che hanno inciso nelle dinamiche padre-figli, estremamente ridotti i tempi di visita se non gli stessi contatti del padre con i minori di 17 anni
( ) e 15 anni ( ), la cui età neppure consente di ordinare tempi di frequentazione Per_1 Per_2 vincolanti;
dunque, salva restando ogni obbligazione maturata a carico del sig sino al 31 dicembre 2024 Pt_1
a titolo di rivalutazione e interessi e fermo restando l'onere di pagamento della propria quota di mutuo ipotecario contratto per la casa familiare,
in via provvisoria e urgente, dispone
1.che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo con cadenza mensile entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 250 per ciascuno dei figli (euro 500,00 totali, in pagina 4 di 6 luogo di 900.00 da rivalutare) e ciò a decorrere dal mese di gennaio 2025 e contribuisca al 50% delle spese straordinarie, sostenute e da sostenere, ivi compresa la spesa di iscrizione e frequenza presso l'istituto scolastico Ugo Foscolo di Trieste in cui è iscritto il figlio;
Per_1
2.che l'Assegno Unico e universale sia percepito al 100% dalla signora Controparte_1
autorizza le parti a depositare memorie istruttorie e di replica rispettivamente entro il 28 febbraio 2025 e il
31 marzo 2025
Fissa
per il prosieguo della trattazione e le decisioni sui mezzi istruttori l'udienza del 10 aprile 2025 ore
10.30
***
L'udienza del 10/04/2025 così fissata è stata anticipata su richiesta delle Parti e sostituita con il deposito di conclusioni scritte avendo le Parti raggiunto un accordo nei termini di cui alle condizioni riportate in epigrafe.
La causa è stata dunque rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 28 febbraio
2025
DIRITTO
Il collegio prende atto che coniugi ricorrenti hanno concordato le condizioni di divorzio, dichiarando di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra in quanto economicamente indipendenti;
ritiene che le condizioni riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli minori, cui è connessa la assegnazione della casa familiare alla madre che con loro convive, sono idonee a rispettarne le aspirazioni e i bisogni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
Richiamata la sentenza n. 1062/2024 pubblicata il 19/12/2024 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a IA (TA), in data
11.08.1998, trascritto al n. 40, Parte 2, Sezione A, anno 1998 del Comune di IA. 2;
Prende atto delle condizioni concordate dalle Parti da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 5 di 6 Spese compensate.
Ordina l'annotazione della sentenza nei registri del Parte_2
Così deciso a Trieste, 28 febbraio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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