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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1336/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1336/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BELLUZZO Parte_1 P.IVA_1
PIERENRICO
ATTRICE contro
(c.f. ) e (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. GEROSA CRISTINA C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito: in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimo impedimento all'esercizio della servitù di passaggio, commesso dai proprietari del fondo servente sigg.ri e in danno del proprietario del fondo Controparte_1 Controparte_2 dominante con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione Parte_1 della scala esterna adiacente al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a
Foglio 10, part. 777, di proprietà dei convenuti, tenuto conto altresì degli esiti dell'espletata C.T.U.;
- per l'effetto, condannare i convenuti sig. e sig.ra , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rimozione di ogni impedimento all'esercizio del diritto di servitù spettante all'attrice Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 12 nonché alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento del danno in favore della stessa società Pt_1 attrice, da liquidarsi nella somma di almeno € 22.800,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
***
In ogni caso, si conclude come alle conclusioni tutte rassegnate in atti, qui per integralmente ripetute e ritrascritte, riproponendo in questa sede tutte le eccezioni processuali e di merito sollevate nel corso del giudizio, reiterando le istanze istruttorie tutte, laddove non ammesse, senza rinunciare alle stesse e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o diverse.”
Per parte convenuta:
“Tutto ciò premesso, i Sigg.ri e come sopra rappresentati e difesi, riservata al Controparte_1 CP_2 prosieguo ogni ulteriore e più ampia argomentazione, eccezione e deduzione, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per inussistenza dei requisiti di cui all'art 720 bis cpc.
- Nel merito: Rigettare in toto l'avversario ricorso in quanto privo dei presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, illegittimo e in ogni caso infondato per i motivi di cui in narrativa.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell' Parte_1 agli obblighi assunti con atto rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006; accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento da parte di l'immobile di proprietà dei Sigg.ri Parte_1 CP_1
e ha subito danni per Euro 12.400,00 più Iva oltre ad Euro 2.800,00 per oneri pratica edilizia
[...] CP_2
e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento delle predette somme o di quelle minore maggiori o minori che risulteranno a seguito di istruttoria.
Con integrale rifusione di spese, onorari e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , chiedendo che venisse accertato l'illegittimo impedimento all'esercizio
[...] Controparte_2
della servitù di passaggio con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione della scala esterna adiacente al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a
Foglio 10, part.777, di proprietà dei convenuti, nonché chiedendo che questi ultimi venissero condannati alla rimozione di ogni impedimento all'esercizio della servitù, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno pari ad € 22.800,00.
pagina 2 di 12 In particolare, parte ricorrente esponeva che:
- con atto in data 06/06/2006 a rogito notaio di Sondrio, rep. n. 13219/3920 Persona_1 acquistava da e l'immobile costituito da un appartamento al Controparte_1 CP_3
piano primo con annesso solaio al piano sottotetto, nel fabbricato sito in comune di Buglio in
Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito a Foglio 10, part. 779, sub. 6, cat. A/3, cl.
U, vani 4,5;
- nel suddetto atto di acquisto, all'art. 3 delle “Disposizioni comuni”, la parte venditrice riconosceva alla parte acquirente la servitù di passaggio, costituita per destinazione di padre di famiglia, per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopra descritto, partendo dalla strada pubblica in lato a nord e insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà della medesima parte venditrice;
- nello stesso atto di compravendita del 2006 si impegnava nel più breve tempo possibile, entro
60 giorni, a realizzare a proprie cure e spese una pensilina di copertura della scala suddetta;
- tuttavia, all'indomani dell'acquisto, si era resa subito conto dell'impossibilità di realizzare la pensilina di copertura, a causa del negligente stato di manutenzione in cui già allora versava il fabbricato di proprietà della parte odierna convenuta, considerato che la tettoia si sarebbe dovuta costruire in adiacenza al muro dell'edificio del sig. CP_1
- nel frattempo, venivano programmati degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento acquistato, per i quali veniva ottenuto nel 2009 apposito permesso di costruire dal Comune di
Buglio in Monte (permesso di costruire n. 51/07 del 20/06/2009), con versamento dei relativi oneri urbanistici per un importo di € 1.644,22;
- l'intervento edilizio, purtroppo, non veniva successivamente eseguito, in quanto le già menzionate e scarse condizioni manutentive dell'edificio adiacente e della scala in sasso poggiante su di esso, anch'essa vetusta come l'edificio, avevano ormai generato il rischio di crollo della scala medesima;
- nel 2013 anche il Comune di Buglio in Monte si era reso conto delle precarie condizioni di stabilità della scala suddetta e, quindi, dell'esistenza di un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in considerazione della circostanza che sotto la scala si trovava un portico destinato al pubblico passaggio, sul quale erano peraltro già crollate alcune pietre, staccatesi dalla scala stessa e, con ordinanza datata 05/06/2013 prot. n. 11/13 R.O., il Sindaco aveva ordinato agli pagina 3 di 12 allora proprietari della scala, sig.ri e di procedere Controparte_1 CP_3 immediatamente alla rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica e di eseguire entro 15 giorni adeguate opere di ripristino della scala esterna con sottostante portico;
- i proprietari sig.ri e a seguito dell'ordine ricevuto dal Sindaco, provvedevano CP_1 CP_3
a chiudere l'accesso sia al porticato, fino a quel momento aperto al pubblico passaggio, posizionandovi una rete di cantiere con segnaletica di sicurezza, sia alla scala, chiudendo il cancello di ferro posto all'inizio della stessa, mediante catena e lucchetto, di cui però non veniva consegnata copia della chiave;
- da quel momento non aveva più la materiale possibilità di esercitare il proprio diritto di servitù;
- con il passare del tempo, inoltre, la scala, ormai inutilizzata, andò ulteriormente in rovina, con il crollo di altre pietre.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 Controparte_2
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano che venisse accertato l'inadempimento da parte di agli obblighi assunti con atto Parte_1
rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006, con condanna della società al risarcimento del danno pari ad euro
12.400,00 più Iva oltre ad euro 2.800,00 per oneri pratica edilizia.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- con atto in data 06.06.2006 a rogito Notaio di Persona_1 Controparte_4
acquistava l'immobile costituito da un appartamento al piano primo con annesso solaio al
[...]
piano sottotetto nel fabbricato sito in Comune di Buglio in Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito al Fg. 10, part. 779, sub 6, cat A/3 cl. U, vani 4,5;
- nel predetto atto veniva pattuito che la parte venditrice riconosceva all'acquirente la servitù di passaggio per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopra descritto, partendo dalla strada pubblica in lato a nord e insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Fg. 10, part 777, di proprietà della medesima parte venditrice;
- sempre nello stesso atto veniva stabilito che la società acquirente si sarebbe impegnata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, a realizzare, a proprie cure e spese, la pensilina di copertura della scala suddetta;
pagina 4 di 12 - nell'anno 2006 l'immobile si presentava integro in ogni sua parte senza alcun segno di cedimento e utilizzato dal proprietario in tutti i suoi piani, per cui la pensilina avrebbe potuto tranquillamente appoggiarvisi senza alcun rischio di cedimento;
- nell'anno 2009/2010, infatti, la società ricorrente aveva iniziato i lavori di manutenzione interna dell'appartamento acquistato, lavori che successivamente venivano sospesi;
- nell'anno 2013, a causa delle continue intemperie e della mancata realizzazione da parte della ricorrente della copertura di protezione, erano iniziati i cedimenti della volta di sostegno della scala, tanto che, su segnalazione dei signori il Comune di Buglio notificava l'ordinanza Pt_2 sindacale prot.n. 11/13 del 05.06.2013, con ordine di provvedere all'immediata rimozione
(entro il termine di 15 gg) del pericolo per la pubblica incolumità;
- stante il disinteresse di parte ricorrente, che veniva avvisata del ricevimento dell'ordinanza, veniva posizionata una copertura provvisoria con un telo in PVC al fine di ridurre le erosioni e le infiltrazioni e un cancello con lucchetto al fine di evitare l'ingresso di persone terze, comunicando al Comune e alla ricorrente quanto realizzato con lettera del 14.06.2013 e offrendo le chiavi del lucchetto, chiavi mai accettate dalla stessa;
- l'ordinanza del Comune si riferiva alla sola scala esterna con sottostante portico e non all'intero fabbricato;
- il cantiere rimaneva abbandonato e nulla veniva più richiesto fino all'anno 2017/2018, allorché veniva rivendicato il passaggio;
- la presenza della copertura sino all'anno 2006 aveva di fatto preservato la scala dall'effetto degli agenti atmosferici, in particolare acqua, neve, gelo e disgelo;
- l'importo complessivamente stimato per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della scala ammontava a €. 12.400,00, oltre IVA, oltre al costo della pratica edilizia comportante prestazioni tecniche con un costo stimato pari ad € 2.800,00 (comprensivo di iva e di oneri previdenziali).
All'udienza del 15.01.2020 veniva disposta la conversione del rito con assegnazione dei termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
Successivamente, veniva formulata proposta ex articolo 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata da parte convenuta.
Venivano quindi ammesse alcune delle prove orali formulate dalle parti, che venivano assunte all'udienza del 21.04.2022 e del 23.06.2022.
pagina 5 di 12 Successivamente, veniva disposta CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti: “ritenuta l'opportunità di nominare un consulente tecnico che, dopo l'assunzione delle necessarie informazioni, la valutazione e considerazione degli argomenti e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, l'ispezione dei luoghi e beni interessati dalla controversia (in comune di Buglio in Monte), provveda a: descrivere lo stato dei luoghi in relazione alle domande svolte dalle parti accertare se c'è stato impedimento all'esercizio della servitù di passaggio, commesso dai proprietari del fondo servente sigg.ri CP_1
e in danno del proprietario del fondo dominante
[...] Controparte_2 Parte_1
con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione della scala esterna adiacente
[...]
al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà dei convenuti;
in caso affermativo, accertare le cause del deterioramento della scala e indicare gli interventi necessari per il ripristino della scala e la costruzione della nuova pensilina in condizioni di sicurezza;
accertare se vi è stato inadempimento da parte dell' Parte_1
agli obblighi assunti con atto rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006 in caso affermativo,
[...]
determinare i danni subiti dai Sigg.ri nonché la quantificazione degli stessi svolgere un CP_1 tentativo di conciliazione in forma scritta da sottoporre alle parti”.
In data 02.12.2022 la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
Depositata la CTU, veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di favorire una risoluzione bonaria della vertenza.
All'udienza del 30.05.2023 le parti raggiungevano un accordo al fine di risolvere bonariamente la vertenza.
Seguivano alcuni rinvii, richiesti congiuntamente dalle parti, onde consentire la formalizzazione dell'accordo, fino all'udienza del 02.07.2024, allorché le parti, dato atto del mancato perfezionamento dell'accordo, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'udienza di p.c. veniva sostituita con il deposito telematico di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Infine, con ordinanza del 22.11.2024, la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita.
Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto non meritano accoglimento.
pagina 6 di 12 Con atto del 06/06/2006, a rogito notaio di Sondrio, rep. n. 13219/3920, Persona_1 [...] acquistava dai signori e l'immobile costituito da un Parte_1 Controparte_1 CP_3
appartamento al piano primo con annesso solaio al piano sottotetto, nel fabbricato sito in comune di
Buglio in Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito a Foglio 10, part. 779, sub. 6, cat. A/3, cl.
U, vani 4,5 (cfr. doc. 1, pag. 5 fascicolo attrice).
Nel suddetto atto di acquisto, all'art. 3 delle “Disposizioni comuni”, la parte venditrice riconosceva alla parte acquirente servitù di passaggio costituita per destinazione di Parte_1 padre di famiglia, per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopradescritto, insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà della medesima parte venditrice. Quest'ultimo fabbricato, già al momento dell'introduzione del presente giudizio, risultava intestato ai convenuti, comproprietari per la quota di un mezzo ciascuno.
Nell'atto di compravendita del 2006 la società acquirente si impegnava a realizzare, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta entro giorni, la pensilina di copertura della scala.
Ebbene, come pacificamente ammesso da parte attrice, tale pensilina di copertura della scala non è mai stata realizzata. A tal proposito, preme evidenziare che, in epoca antecedente alla stipula dell'atto di vendita, a protezione della scala oggetto del presente giudizio era presente una pensilina, che era stata successivamente rimossa dal sig. al momento della stipula dell'atto di compravendita, CP_1 circostanze che sono state confermate dal teste , escusso all'udienza del 20.04.2022. La Testimone_1
presenza di una pensilina in epoca antecedente al 2006 è stata altresì confermata dal teste
[...]
. Tes_2
Orbene, posto che in epoca antecedente al 2006 (anno di stipula dell'atto di vendita di cui al doc. 1 di parte attrice) era presente una pensilina a protezione della scala e che, nell'atto di vendita,
[...] si era impegnata a realizzare, nel più breve tempo possibile, la pensilina di Parte_1
copertura del vano scala oggetto della servitù, è ragionevole ritenere che le parti si fossero accordate nel senso che il sig. provvedesse a rimuovere il manufatto esistente in epoca coeva alla CP_1
vendita e la società acquirente, una volta divenuta proprietaria, avrebbe realizzato una nuova copertura del vano scala.
Ebbene, la società acquirente non ha mai realizzato la pensilina di copertura al vano scala e pertanto non ha adempiuto all'obbligo sulla stessa gravante derivante dall'atto di vendita.
pagina 7 di 12 Onde giustificare il proprio inadempimento, parte attrice ha dedotto che, all'indomani dell'acquisto, si era resa conto dell'impossibilità di realizzare la pensilina di copertura a causa del negligente stato di manutenzione in cui versava il fabbricato di proprietà della parte odierna convenuta, in adiacenza del quale avrebbe dovuto realizzarsi la copertura, con conseguente rischio di danneggiamento della pensilina stessa.
Parte convenuta ha eccepito che l'attrice non ha fornito alcuna prova di tale assunto;
tale eccezione è fondata e merita accoglimento, in quanto la prospettazione di parte attrice risulta del tutto priva di supporto probatorio. Non risulta infatti che la società acquirente, in epoca immediatamente successiva all'atto di acquisto, abbia mosso alla parte venditrice contestazioni in ordine allo stato di manutenzione dell'immobile adiacente al vano scala, evidenziando difficoltà nel rifacimento della pensilina.
Inoltre, la CTU esperita nel corso del giudizio, che sul punto risulta logica, motivata e pertanto condivisibile, ha chiarito che “sicuramente le mura del fabbricato mappale 777 nel 2006 non versavano in condizioni ottimali, ma comunque, avrebbero permesso l'installazione di una pensilina di copertura come in precedenza. Infatti, negli accordi presi tra le parti, non era specificato il tipo di pensilina da installare e relativi materiali da utilizzare, si poteva dunque procedere all'installazione di una struttura leggera che non gravasse sulla muratura perimetrale ma che avrebbe comunque permesso di coprire la scala.” (cfr. pag. 7 CTU depositata in data 19.04.2023).
Pertanto, l'inadempimento all'obbligo di realizzazione della pensilina, discendente dall'atto di vendita e gravante sulla società acquirente, risulta interamente ascrivibile alla stessa.
Parte attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercitare il proprio diritto di servitù attiva. A questo proposito, ha dedotto che, avendo acquistato l'immobile a scopo di investimento, aveva progettato degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento acquistato, per i quali nel 2009 aveva ottenuto apposito permesso di costruire dal
Comune di Buglio in Monte (permesso di costruire n. 51/07 del 20/06/2009), versando i relativi oneri urbanistici per un importo di € 1.644,22 (cfr. doc. 3 fascicolo attrice), tuttavia non aveva eseguito tale intervento edilizio, in quanto le scarse condizioni manutentive dell'edificio adiacente e della scala in sasso poggiante su di esso, anch'essa vetusta come l'edificio, avevano generato il rischio di crollo della scala medesima. Parte attrice ha quantificato il risarcimento del danno richiesto parametrandolo al mancato incasso dei canoni che la stessa società avrebbe potuto percepire mediante la locazione dell'immobile; in particolare, considerando € 300,00 quale canone di locazione mensile per pagina 8 di 12 l'appartamento per il periodo da giugno 2013, mese in cui era iniziato l'impedimento della servitù, fino a settembre 2019 (data della proposizione della domanda), risultava dovuta la somma di € 22.800,00.
Orbene, parte convenuta ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, nel 2009/2010 aveva iniziato i lavori di manutenzione interna dell'appartamento Parte_1
acquistato, operando la demolizione della scala interna e la chiusura del solaio, accedendo quindi dalla scala oggetto della servitù concessa dai convenuti.
A fronte dell'eccezione di parte convenuta, nella memoria 183, comma sesto, n.1) parte attrice ha precisato che aveva intenzione di realizzare una mansarda all'interno dell'appartamento, tuttavia i lavori non erano iniziati perché in quel periodo (ovvero nel 2010) erano in corso i lavori edili avviati dalla proprietaria dell'appartamento sottostante, sig.ra , e il cantiere della società attrice Pt_3 avrebbe avuto difficoltà ad operare, stante l'esiguità degli spazi.
Dunque, parte attrice ha dedotto che gli interventi sull'appartamento acquistato, a seguito dell'ottenimento del permesso di costruire, non erano iniziati a causa dei concomitanti lavori che riguardavano l'appartamento sottostante, e non per le asserite condizioni di scarsa manutenzione della scala e dell'immobile adiacente.
Preme evidenziare la testimonianza del teste , il quale ha confermato che nell'anno 2009/2010 Tes_1 era stato allestito un cantiere per i lavori nell'appartamento di proprietà di parte attrice, precisando di avere conoscenza dello stato dei luoghi in quanto era entrato nella casa prima che fosse venduta (“la conoscevo bene perché sono venuto grande lì”).
Ora, a prescindere dalla circostanza dell'effettivo o meno inizio dei lavori, risulta accertato che nessun intervento manutentivo sull'immobile di proprietà di parte attrice è mai stato realizzato e pertanto lo stesso non risultava abitabile (cfr. pag. 4 CTU).
Ciò premesso, a fronte della richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercitare il diritto di servitù attiva da giugno 2013, allorquando il Comune di Buglio in Monte, preso atto delle condizioni della scala esterna all'immobile, aveva ordinato ai proprietari della medesima di rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità, parte convenuta ha eccepito che, dopo aver posizionato una copertura provvisoria con un telo in PVC al fine di ridurre le erosioni e le infiltrazioni, nonché un cancello con lucchetto al fine di evitare l'ingresso di persone terze, comunicando al Comune
e alla ricorrente quanto realizzato con lettera del 14.06.2013 (doc. 5), aveva offerto le chiavi del lucchetto a che non le aveva accettate (neppure in sede di Parte_1
mediazione), per cui il lucchetto era stato rimosso.
pagina 9 di 12 Parte attrice, in sede di memoria di replica, ha ammesso che parte convenuta aveva offerto le chiavi del lucchetto, ma tuttavia tale offerta era stata ritenuta inutile, a causa delle condizioni in cui versava la scala.
Ebbene, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice non possa trovare accoglimento, in quanto dal 2006 al giugno 2013 (data dell'emissione dell'ordinanza comunale)
l'appartamento acquistato non è mai stato ristrutturato né sono stati dedotti atti di impedimento all'esercizio della servitù e nel giugno 2013, allorquando la scala esterna era stata interessata da parziali crolli (si veda l'ordinanza del Comune di Buglio in Monte), l'immobile era allo stato di rustico, non abitabile. Inoltre, per espressa ammissione di parte attrice, a seguito dell'ordinanza comunale e dell'apposizione di una copertura provvisoria e di un cancello da parte dei convenuti, questi ultimi avevano offerto le chiavi del cancello alla società, non precludendo quindi il diritto di passaggio.
In ogni caso, si evidenzia che non solo non risulta provata l'esistenza del danno, ma appare anche del tutto infondata la quantificazione dell'importo preteso a tale titolo, parametrata al canone mensile di locazione applicato da parte attrice per un immobile sito in altro Comune, precisamente a Tresivio
(SO), posto che l'appartamento di proprietà di parte attrice non è mai stato reso abitabile e, di conseguenza, parte attrice non può aver perso alcuna occasione di locare l'immobile.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Parte convenuta ha chiesto che venisse condannata al risarcimento dei Parte_1 danni, pari ad € 12.400,00 più IVA, importo corrispondente al costo dell'intervento di demolizione e ricostruzione della scala, oltre ad € 2.800,00 pari al costo delle prestazioni tecniche per la pratica edilizia.
In particolare, parte convenuta ha dedotto che la causa dell'ammaloramento della scala era la mancanza della copertura, che la società attrice non aveva mai realizzato dopo essere divenuta proprietaria dell'appartamento nel 2006. Invero, secondo la prospettazione di parte convenuta, la copertura esistente fino al 2006 aveva preservato la scala dall'effetto degli agenti atmosferici, mentre la mancata realizzazione della pensilina, ascrivibile all'attrice, aveva comportato il crollo parziale nel 2013.
La domanda di parte convenuta risulta parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, occorre richiamare quanto esposto nella CTU esperita nel corso del giudizio, di cui si condividono le risultanze, in quanto logica e ben motivata.
Preme sottolineare innanzitutto che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l'accettazione del
pagina 10 di 12 parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi
e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n.
25671/2021).
Ebbene, il CTU ha affermato che “la mancata posa di una nuova pensilina da parte dell'
[...]
, ha sicuramente influito sul deterioramento della scala, ma, allo stesso tempo, la Parte_1
mancata manutenzione e cura della struttura da parte della proprietà ha favorito questo degrado.
Sicuramente le mura del fabbricato mappale 777 nel 2006 non versavano in condizioni ottimali, ma comunque, avrebbero permesso l'installazione di una pensilina di copertura come in precedenza.
Infatti, negli accordi presi tra le parti, non era specificato il tipo di pensilina da installare e relativi materiali da utilizzare, si poteva dunque procedere all'installazione di una struttura leggera che non gravasse sulla muratura perimetrale ma che avrebbe comunque permesso di coprire la scala. Per contro, si segnala che successivamente al 2006, la proprietà non ha mai provveduto a lavori CP_1
di manutenzione ordinaria della scala, interventi necessari per la corretta conservazione del bene nel tempo. Le mancate azioni di entrambe le parti sopra descritte hanno accelerato il percorso di degrado della struttura fino ad arrivare all'inagibilità attuale.”.
Condividendo il percorso logico – argomentativo del CTU, si ritiene che la responsabilità per i danni occorsi alla scala sia ascrivibile ad entrambe le parti del presente giudizio, nella misura del 50%.
Pertanto, il costo per la demolizione e la ricostruzione della scala, nonché per la relativa pratica edilizia, deve gravare su entrambe le parti del presente giudizio, nella misura del 50%.
In ordine alla congruità della quantificazione di tali costi operata da parte convenuta, si evidenzia come parte attrice non l'abbia specificamente contestata e pertanto, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., essa deve ritenersi ammessa.
Quindi, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, deve essere condannata a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2 la somma complessiva di € 6.200,00 oltre iva per la demolizione e la ricostruzione della scala,
[...] nonché € 1.400,00 per i costi tecnici della pratica edilizia.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande proposte da Parte_1
devono essere rigettate. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
[...]
e da , deve essere condannata a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 11 di 12 corrispondere ai convenuti la somma complessiva di € 6.200,00 oltre iva per quanto riguarda i costi di demolizione e ricostruzione della scala, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo, nonché la somma di € 1.400,00, per quanto riguarda i costi tecnici della pratica edilizia, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Parte_1
condannata a rifondere e delle spese di lite, che si liquidano ex dm Controparte_1 Controparte_2
55/2014 nella somma complessiva di € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale, in considerazione delle risultanze della relazione tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, condanna a corrispondere a e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 somma complessiva di € 6.200,00 oltre iva per quanto riguarda i costi di demolizione e ricostruzione della scala, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo, nonché la somma complessiva di € 1.400,00, per quanto riguarda i costi tecnici della pratica edilizia, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e , liquidate in motivazione in complessivi € 3.387,00 per compensi,
[...] Controparte_2
oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in via solidale.
Sondrio, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 1336/2019 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BELLUZZO Parte_1 P.IVA_1
PIERENRICO
ATTRICE contro
(c.f. ) e (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con l'avv. GEROSA CRISTINA C.F._2
CONVENUTI
Oggetto: Servitù
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito: in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimo impedimento all'esercizio della servitù di passaggio, commesso dai proprietari del fondo servente sigg.ri e in danno del proprietario del fondo Controparte_1 Controparte_2 dominante con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione Parte_1 della scala esterna adiacente al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a
Foglio 10, part. 777, di proprietà dei convenuti, tenuto conto altresì degli esiti dell'espletata C.T.U.;
- per l'effetto, condannare i convenuti sig. e sig.ra , in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_2 rimozione di ogni impedimento all'esercizio del diritto di servitù spettante all'attrice Parte_1 Parte_1
pagina 1 di 12 nonché alla rimessione delle cose in pristino e al risarcimento del danno in favore della stessa società Pt_1 attrice, da liquidarsi nella somma di almeno € 22.800,00 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
***
In ogni caso, si conclude come alle conclusioni tutte rassegnate in atti, qui per integralmente ripetute e ritrascritte, riproponendo in questa sede tutte le eccezioni processuali e di merito sollevate nel corso del giudizio, reiterando le istanze istruttorie tutte, laddove non ammesse, senza rinunciare alle stesse e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove o diverse.”
Per parte convenuta:
“Tutto ciò premesso, i Sigg.ri e come sopra rappresentati e difesi, riservata al Controparte_1 CP_2 prosieguo ogni ulteriore e più ampia argomentazione, eccezione e deduzione, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per inussistenza dei requisiti di cui all'art 720 bis cpc.
- Nel merito: Rigettare in toto l'avversario ricorso in quanto privo dei presupposti di legge, inammissibile, improcedibile, illegittimo e in ogni caso infondato per i motivi di cui in narrativa.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento da parte dell' Parte_1 agli obblighi assunti con atto rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006; accertare e dichiarare che a causa del predetto inadempimento da parte di l'immobile di proprietà dei Sigg.ri Parte_1 CP_1
e ha subito danni per Euro 12.400,00 più Iva oltre ad Euro 2.800,00 per oneri pratica edilizia
[...] CP_2
e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1 pagamento delle predette somme o di quelle minore maggiori o minori che risulteranno a seguito di istruttoria.
Con integrale rifusione di spese, onorari e competenze di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e , chiedendo che venisse accertato l'illegittimo impedimento all'esercizio
[...] Controparte_2
della servitù di passaggio con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione della scala esterna adiacente al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a
Foglio 10, part.777, di proprietà dei convenuti, nonché chiedendo che questi ultimi venissero condannati alla rimozione di ogni impedimento all'esercizio della servitù, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno pari ad € 22.800,00.
pagina 2 di 12 In particolare, parte ricorrente esponeva che:
- con atto in data 06/06/2006 a rogito notaio di Sondrio, rep. n. 13219/3920 Persona_1 acquistava da e l'immobile costituito da un appartamento al Controparte_1 CP_3
piano primo con annesso solaio al piano sottotetto, nel fabbricato sito in comune di Buglio in
Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito a Foglio 10, part. 779, sub. 6, cat. A/3, cl.
U, vani 4,5;
- nel suddetto atto di acquisto, all'art. 3 delle “Disposizioni comuni”, la parte venditrice riconosceva alla parte acquirente la servitù di passaggio, costituita per destinazione di padre di famiglia, per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopra descritto, partendo dalla strada pubblica in lato a nord e insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà della medesima parte venditrice;
- nello stesso atto di compravendita del 2006 si impegnava nel più breve tempo possibile, entro
60 giorni, a realizzare a proprie cure e spese una pensilina di copertura della scala suddetta;
- tuttavia, all'indomani dell'acquisto, si era resa subito conto dell'impossibilità di realizzare la pensilina di copertura, a causa del negligente stato di manutenzione in cui già allora versava il fabbricato di proprietà della parte odierna convenuta, considerato che la tettoia si sarebbe dovuta costruire in adiacenza al muro dell'edificio del sig. CP_1
- nel frattempo, venivano programmati degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento acquistato, per i quali veniva ottenuto nel 2009 apposito permesso di costruire dal Comune di
Buglio in Monte (permesso di costruire n. 51/07 del 20/06/2009), con versamento dei relativi oneri urbanistici per un importo di € 1.644,22;
- l'intervento edilizio, purtroppo, non veniva successivamente eseguito, in quanto le già menzionate e scarse condizioni manutentive dell'edificio adiacente e della scala in sasso poggiante su di esso, anch'essa vetusta come l'edificio, avevano ormai generato il rischio di crollo della scala medesima;
- nel 2013 anche il Comune di Buglio in Monte si era reso conto delle precarie condizioni di stabilità della scala suddetta e, quindi, dell'esistenza di un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in considerazione della circostanza che sotto la scala si trovava un portico destinato al pubblico passaggio, sul quale erano peraltro già crollate alcune pietre, staccatesi dalla scala stessa e, con ordinanza datata 05/06/2013 prot. n. 11/13 R.O., il Sindaco aveva ordinato agli pagina 3 di 12 allora proprietari della scala, sig.ri e di procedere Controparte_1 CP_3 immediatamente alla rimozione del pericolo per l'incolumità pubblica e di eseguire entro 15 giorni adeguate opere di ripristino della scala esterna con sottostante portico;
- i proprietari sig.ri e a seguito dell'ordine ricevuto dal Sindaco, provvedevano CP_1 CP_3
a chiudere l'accesso sia al porticato, fino a quel momento aperto al pubblico passaggio, posizionandovi una rete di cantiere con segnaletica di sicurezza, sia alla scala, chiudendo il cancello di ferro posto all'inizio della stessa, mediante catena e lucchetto, di cui però non veniva consegnata copia della chiave;
- da quel momento non aveva più la materiale possibilità di esercitare il proprio diritto di servitù;
- con il passare del tempo, inoltre, la scala, ormai inutilizzata, andò ulteriormente in rovina, con il crollo di altre pietre.
Si costituivano in giudizio e , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 Controparte_2
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedevano che venisse accertato l'inadempimento da parte di agli obblighi assunti con atto Parte_1
rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006, con condanna della società al risarcimento del danno pari ad euro
12.400,00 più Iva oltre ad euro 2.800,00 per oneri pratica edilizia.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
- con atto in data 06.06.2006 a rogito Notaio di Persona_1 Controparte_4
acquistava l'immobile costituito da un appartamento al piano primo con annesso solaio al
[...]
piano sottotetto nel fabbricato sito in Comune di Buglio in Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito al Fg. 10, part. 779, sub 6, cat A/3 cl. U, vani 4,5;
- nel predetto atto veniva pattuito che la parte venditrice riconosceva all'acquirente la servitù di passaggio per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopra descritto, partendo dalla strada pubblica in lato a nord e insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Fg. 10, part 777, di proprietà della medesima parte venditrice;
- sempre nello stesso atto veniva stabilito che la società acquirente si sarebbe impegnata nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, a realizzare, a proprie cure e spese, la pensilina di copertura della scala suddetta;
pagina 4 di 12 - nell'anno 2006 l'immobile si presentava integro in ogni sua parte senza alcun segno di cedimento e utilizzato dal proprietario in tutti i suoi piani, per cui la pensilina avrebbe potuto tranquillamente appoggiarvisi senza alcun rischio di cedimento;
- nell'anno 2009/2010, infatti, la società ricorrente aveva iniziato i lavori di manutenzione interna dell'appartamento acquistato, lavori che successivamente venivano sospesi;
- nell'anno 2013, a causa delle continue intemperie e della mancata realizzazione da parte della ricorrente della copertura di protezione, erano iniziati i cedimenti della volta di sostegno della scala, tanto che, su segnalazione dei signori il Comune di Buglio notificava l'ordinanza Pt_2 sindacale prot.n. 11/13 del 05.06.2013, con ordine di provvedere all'immediata rimozione
(entro il termine di 15 gg) del pericolo per la pubblica incolumità;
- stante il disinteresse di parte ricorrente, che veniva avvisata del ricevimento dell'ordinanza, veniva posizionata una copertura provvisoria con un telo in PVC al fine di ridurre le erosioni e le infiltrazioni e un cancello con lucchetto al fine di evitare l'ingresso di persone terze, comunicando al Comune e alla ricorrente quanto realizzato con lettera del 14.06.2013 e offrendo le chiavi del lucchetto, chiavi mai accettate dalla stessa;
- l'ordinanza del Comune si riferiva alla sola scala esterna con sottostante portico e non all'intero fabbricato;
- il cantiere rimaneva abbandonato e nulla veniva più richiesto fino all'anno 2017/2018, allorché veniva rivendicato il passaggio;
- la presenza della copertura sino all'anno 2006 aveva di fatto preservato la scala dall'effetto degli agenti atmosferici, in particolare acqua, neve, gelo e disgelo;
- l'importo complessivamente stimato per l'esecuzione dell'intervento di demolizione e ricostruzione della scala ammontava a €. 12.400,00, oltre IVA, oltre al costo della pratica edilizia comportante prestazioni tecniche con un costo stimato pari ad € 2.800,00 (comprensivo di iva e di oneri previdenziali).
All'udienza del 15.01.2020 veniva disposta la conversione del rito con assegnazione dei termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c.
Successivamente, veniva formulata proposta ex articolo 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata da parte convenuta.
Venivano quindi ammesse alcune delle prove orali formulate dalle parti, che venivano assunte all'udienza del 21.04.2022 e del 23.06.2022.
pagina 5 di 12 Successivamente, veniva disposta CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti: “ritenuta l'opportunità di nominare un consulente tecnico che, dopo l'assunzione delle necessarie informazioni, la valutazione e considerazione degli argomenti e delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, l'ispezione dei luoghi e beni interessati dalla controversia (in comune di Buglio in Monte), provveda a: descrivere lo stato dei luoghi in relazione alle domande svolte dalle parti accertare se c'è stato impedimento all'esercizio della servitù di passaggio, commesso dai proprietari del fondo servente sigg.ri CP_1
e in danno del proprietario del fondo dominante
[...] Controparte_2 Parte_1
con riferimento agli interventi eseguiti e allo stato di manutenzione della scala esterna adiacente
[...]
al fabbricato sito in comune di Buglio in Monte (SO), catastalmente censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà dei convenuti;
in caso affermativo, accertare le cause del deterioramento della scala e indicare gli interventi necessari per il ripristino della scala e la costruzione della nuova pensilina in condizioni di sicurezza;
accertare se vi è stato inadempimento da parte dell' Parte_1
agli obblighi assunti con atto rep. 13219 racc 3920 del 06.06.2006 in caso affermativo,
[...]
determinare i danni subiti dai Sigg.ri nonché la quantificazione degli stessi svolgere un CP_1 tentativo di conciliazione in forma scritta da sottoporre alle parti”.
In data 02.12.2022 la causa passava alla scrivente, nuova e definitiva assegnataria del fascicolo.
Depositata la CTU, veniva disposta la comparizione personale delle parti al fine di favorire una risoluzione bonaria della vertenza.
All'udienza del 30.05.2023 le parti raggiungevano un accordo al fine di risolvere bonariamente la vertenza.
Seguivano alcuni rinvii, richiesti congiuntamente dalle parti, onde consentire la formalizzazione dell'accordo, fino all'udienza del 02.07.2024, allorché le parti, dato atto del mancato perfezionamento dell'accordo, chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
L'udienza di p.c. veniva sostituita con il deposito telematico di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Infine, con ordinanza del 22.11.2024, la causa passava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Vanno preliminarmente respinte le reiterate istanze istruttorie, per essere la causa idoneamente decidibile sulla base degli atti, dei documenti versati e dell'istruttoria già esperita.
Le domande di parte attrice sono infondate e pertanto non meritano accoglimento.
pagina 6 di 12 Con atto del 06/06/2006, a rogito notaio di Sondrio, rep. n. 13219/3920, Persona_1 [...] acquistava dai signori e l'immobile costituito da un Parte_1 Controparte_1 CP_3
appartamento al piano primo con annesso solaio al piano sottotetto, nel fabbricato sito in comune di
Buglio in Monte (SO), Via Bigiotti snc, catastalmente censito a Foglio 10, part. 779, sub. 6, cat. A/3, cl.
U, vani 4,5 (cfr. doc. 1, pag. 5 fascicolo attrice).
Nel suddetto atto di acquisto, all'art. 3 delle “Disposizioni comuni”, la parte venditrice riconosceva alla parte acquirente servitù di passaggio costituita per destinazione di Parte_1 padre di famiglia, per consentire l'accesso diretto all'immobile venduto sopradescritto, insistente sul vano scala situato all'esterno, poggiante sulla parete est del limitrofo fabbricato censito a Foglio 10, part. 777, di proprietà della medesima parte venditrice. Quest'ultimo fabbricato, già al momento dell'introduzione del presente giudizio, risultava intestato ai convenuti, comproprietari per la quota di un mezzo ciascuno.
Nell'atto di compravendita del 2006 la società acquirente si impegnava a realizzare, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sessanta entro giorni, la pensilina di copertura della scala.
Ebbene, come pacificamente ammesso da parte attrice, tale pensilina di copertura della scala non è mai stata realizzata. A tal proposito, preme evidenziare che, in epoca antecedente alla stipula dell'atto di vendita, a protezione della scala oggetto del presente giudizio era presente una pensilina, che era stata successivamente rimossa dal sig. al momento della stipula dell'atto di compravendita, CP_1 circostanze che sono state confermate dal teste , escusso all'udienza del 20.04.2022. La Testimone_1
presenza di una pensilina in epoca antecedente al 2006 è stata altresì confermata dal teste
[...]
. Tes_2
Orbene, posto che in epoca antecedente al 2006 (anno di stipula dell'atto di vendita di cui al doc. 1 di parte attrice) era presente una pensilina a protezione della scala e che, nell'atto di vendita,
[...] si era impegnata a realizzare, nel più breve tempo possibile, la pensilina di Parte_1
copertura del vano scala oggetto della servitù, è ragionevole ritenere che le parti si fossero accordate nel senso che il sig. provvedesse a rimuovere il manufatto esistente in epoca coeva alla CP_1
vendita e la società acquirente, una volta divenuta proprietaria, avrebbe realizzato una nuova copertura del vano scala.
Ebbene, la società acquirente non ha mai realizzato la pensilina di copertura al vano scala e pertanto non ha adempiuto all'obbligo sulla stessa gravante derivante dall'atto di vendita.
pagina 7 di 12 Onde giustificare il proprio inadempimento, parte attrice ha dedotto che, all'indomani dell'acquisto, si era resa conto dell'impossibilità di realizzare la pensilina di copertura a causa del negligente stato di manutenzione in cui versava il fabbricato di proprietà della parte odierna convenuta, in adiacenza del quale avrebbe dovuto realizzarsi la copertura, con conseguente rischio di danneggiamento della pensilina stessa.
Parte convenuta ha eccepito che l'attrice non ha fornito alcuna prova di tale assunto;
tale eccezione è fondata e merita accoglimento, in quanto la prospettazione di parte attrice risulta del tutto priva di supporto probatorio. Non risulta infatti che la società acquirente, in epoca immediatamente successiva all'atto di acquisto, abbia mosso alla parte venditrice contestazioni in ordine allo stato di manutenzione dell'immobile adiacente al vano scala, evidenziando difficoltà nel rifacimento della pensilina.
Inoltre, la CTU esperita nel corso del giudizio, che sul punto risulta logica, motivata e pertanto condivisibile, ha chiarito che “sicuramente le mura del fabbricato mappale 777 nel 2006 non versavano in condizioni ottimali, ma comunque, avrebbero permesso l'installazione di una pensilina di copertura come in precedenza. Infatti, negli accordi presi tra le parti, non era specificato il tipo di pensilina da installare e relativi materiali da utilizzare, si poteva dunque procedere all'installazione di una struttura leggera che non gravasse sulla muratura perimetrale ma che avrebbe comunque permesso di coprire la scala.” (cfr. pag. 7 CTU depositata in data 19.04.2023).
Pertanto, l'inadempimento all'obbligo di realizzazione della pensilina, discendente dall'atto di vendita e gravante sulla società acquirente, risulta interamente ascrivibile alla stessa.
Parte attrice ha altresì chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercitare il proprio diritto di servitù attiva. A questo proposito, ha dedotto che, avendo acquistato l'immobile a scopo di investimento, aveva progettato degli interventi di ristrutturazione dell'appartamento acquistato, per i quali nel 2009 aveva ottenuto apposito permesso di costruire dal
Comune di Buglio in Monte (permesso di costruire n. 51/07 del 20/06/2009), versando i relativi oneri urbanistici per un importo di € 1.644,22 (cfr. doc. 3 fascicolo attrice), tuttavia non aveva eseguito tale intervento edilizio, in quanto le scarse condizioni manutentive dell'edificio adiacente e della scala in sasso poggiante su di esso, anch'essa vetusta come l'edificio, avevano generato il rischio di crollo della scala medesima. Parte attrice ha quantificato il risarcimento del danno richiesto parametrandolo al mancato incasso dei canoni che la stessa società avrebbe potuto percepire mediante la locazione dell'immobile; in particolare, considerando € 300,00 quale canone di locazione mensile per pagina 8 di 12 l'appartamento per il periodo da giugno 2013, mese in cui era iniziato l'impedimento della servitù, fino a settembre 2019 (data della proposizione della domanda), risultava dovuta la somma di € 22.800,00.
Orbene, parte convenuta ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, nel 2009/2010 aveva iniziato i lavori di manutenzione interna dell'appartamento Parte_1
acquistato, operando la demolizione della scala interna e la chiusura del solaio, accedendo quindi dalla scala oggetto della servitù concessa dai convenuti.
A fronte dell'eccezione di parte convenuta, nella memoria 183, comma sesto, n.1) parte attrice ha precisato che aveva intenzione di realizzare una mansarda all'interno dell'appartamento, tuttavia i lavori non erano iniziati perché in quel periodo (ovvero nel 2010) erano in corso i lavori edili avviati dalla proprietaria dell'appartamento sottostante, sig.ra , e il cantiere della società attrice Pt_3 avrebbe avuto difficoltà ad operare, stante l'esiguità degli spazi.
Dunque, parte attrice ha dedotto che gli interventi sull'appartamento acquistato, a seguito dell'ottenimento del permesso di costruire, non erano iniziati a causa dei concomitanti lavori che riguardavano l'appartamento sottostante, e non per le asserite condizioni di scarsa manutenzione della scala e dell'immobile adiacente.
Preme evidenziare la testimonianza del teste , il quale ha confermato che nell'anno 2009/2010 Tes_1 era stato allestito un cantiere per i lavori nell'appartamento di proprietà di parte attrice, precisando di avere conoscenza dello stato dei luoghi in quanto era entrato nella casa prima che fosse venduta (“la conoscevo bene perché sono venuto grande lì”).
Ora, a prescindere dalla circostanza dell'effettivo o meno inizio dei lavori, risulta accertato che nessun intervento manutentivo sull'immobile di proprietà di parte attrice è mai stato realizzato e pertanto lo stesso non risultava abitabile (cfr. pag. 4 CTU).
Ciò premesso, a fronte della richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata possibilità di esercitare il diritto di servitù attiva da giugno 2013, allorquando il Comune di Buglio in Monte, preso atto delle condizioni della scala esterna all'immobile, aveva ordinato ai proprietari della medesima di rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità, parte convenuta ha eccepito che, dopo aver posizionato una copertura provvisoria con un telo in PVC al fine di ridurre le erosioni e le infiltrazioni, nonché un cancello con lucchetto al fine di evitare l'ingresso di persone terze, comunicando al Comune
e alla ricorrente quanto realizzato con lettera del 14.06.2013 (doc. 5), aveva offerto le chiavi del lucchetto a che non le aveva accettate (neppure in sede di Parte_1
mediazione), per cui il lucchetto era stato rimosso.
pagina 9 di 12 Parte attrice, in sede di memoria di replica, ha ammesso che parte convenuta aveva offerto le chiavi del lucchetto, ma tuttavia tale offerta era stata ritenuta inutile, a causa delle condizioni in cui versava la scala.
Ebbene, si ritiene che la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice non possa trovare accoglimento, in quanto dal 2006 al giugno 2013 (data dell'emissione dell'ordinanza comunale)
l'appartamento acquistato non è mai stato ristrutturato né sono stati dedotti atti di impedimento all'esercizio della servitù e nel giugno 2013, allorquando la scala esterna era stata interessata da parziali crolli (si veda l'ordinanza del Comune di Buglio in Monte), l'immobile era allo stato di rustico, non abitabile. Inoltre, per espressa ammissione di parte attrice, a seguito dell'ordinanza comunale e dell'apposizione di una copertura provvisoria e di un cancello da parte dei convenuti, questi ultimi avevano offerto le chiavi del cancello alla società, non precludendo quindi il diritto di passaggio.
In ogni caso, si evidenzia che non solo non risulta provata l'esistenza del danno, ma appare anche del tutto infondata la quantificazione dell'importo preteso a tale titolo, parametrata al canone mensile di locazione applicato da parte attrice per un immobile sito in altro Comune, precisamente a Tresivio
(SO), posto che l'appartamento di proprietà di parte attrice non è mai stato reso abitabile e, di conseguenza, parte attrice non può aver perso alcuna occasione di locare l'immobile.
Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta.
Parte convenuta ha chiesto che venisse condannata al risarcimento dei Parte_1 danni, pari ad € 12.400,00 più IVA, importo corrispondente al costo dell'intervento di demolizione e ricostruzione della scala, oltre ad € 2.800,00 pari al costo delle prestazioni tecniche per la pratica edilizia.
In particolare, parte convenuta ha dedotto che la causa dell'ammaloramento della scala era la mancanza della copertura, che la società attrice non aveva mai realizzato dopo essere divenuta proprietaria dell'appartamento nel 2006. Invero, secondo la prospettazione di parte convenuta, la copertura esistente fino al 2006 aveva preservato la scala dall'effetto degli agenti atmosferici, mentre la mancata realizzazione della pensilina, ascrivibile all'attrice, aveva comportato il crollo parziale nel 2013.
La domanda di parte convenuta risulta parzialmente fondata, per le ragioni di seguito esposte.
Sul punto, occorre richiamare quanto esposto nella CTU esperita nel corso del giudizio, di cui si condividono le risultanze, in quanto logica e ben motivata.
Preme sottolineare innanzitutto che “qualora il Giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni perché l'accettazione del
pagina 10 di 12 parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi
e metodi scientifici seguiti dal consulente”(cfr. Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza n.
25671/2021).
Ebbene, il CTU ha affermato che “la mancata posa di una nuova pensilina da parte dell'
[...]
, ha sicuramente influito sul deterioramento della scala, ma, allo stesso tempo, la Parte_1
mancata manutenzione e cura della struttura da parte della proprietà ha favorito questo degrado.
Sicuramente le mura del fabbricato mappale 777 nel 2006 non versavano in condizioni ottimali, ma comunque, avrebbero permesso l'installazione di una pensilina di copertura come in precedenza.
Infatti, negli accordi presi tra le parti, non era specificato il tipo di pensilina da installare e relativi materiali da utilizzare, si poteva dunque procedere all'installazione di una struttura leggera che non gravasse sulla muratura perimetrale ma che avrebbe comunque permesso di coprire la scala. Per contro, si segnala che successivamente al 2006, la proprietà non ha mai provveduto a lavori CP_1
di manutenzione ordinaria della scala, interventi necessari per la corretta conservazione del bene nel tempo. Le mancate azioni di entrambe le parti sopra descritte hanno accelerato il percorso di degrado della struttura fino ad arrivare all'inagibilità attuale.”.
Condividendo il percorso logico – argomentativo del CTU, si ritiene che la responsabilità per i danni occorsi alla scala sia ascrivibile ad entrambe le parti del presente giudizio, nella misura del 50%.
Pertanto, il costo per la demolizione e la ricostruzione della scala, nonché per la relativa pratica edilizia, deve gravare su entrambe le parti del presente giudizio, nella misura del 50%.
In ordine alla congruità della quantificazione di tali costi operata da parte convenuta, si evidenzia come parte attrice non l'abbia specificamente contestata e pertanto, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c., essa deve ritenersi ammessa.
Quindi, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, deve essere condannata a corrispondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2 la somma complessiva di € 6.200,00 oltre iva per la demolizione e la ricostruzione della scala,
[...] nonché € 1.400,00 per i costi tecnici della pratica edilizia.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, le domande proposte da Parte_1
devono essere rigettate. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da
[...]
e da , deve essere condannata a Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 11 di 12 corrispondere ai convenuti la somma complessiva di € 6.200,00 oltre iva per quanto riguarda i costi di demolizione e ricostruzione della scala, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo, nonché la somma di € 1.400,00, per quanto riguarda i costi tecnici della pratica edilizia, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere Parte_1
condannata a rifondere e delle spese di lite, che si liquidano ex dm Controparte_1 Controparte_2
55/2014 nella somma complessiva di € 3.387,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico delle parti in via solidale, in considerazione delle risultanze della relazione tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta le domande formulate da parte attrice;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, condanna a corrispondere a e la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 somma complessiva di € 6.200,00 oltre iva per quanto riguarda i costi di demolizione e ricostruzione della scala, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo, nonché la somma complessiva di € 1.400,00, per quanto riguarda i costi tecnici della pratica edilizia, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo definitivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e , liquidate in motivazione in complessivi € 3.387,00 per compensi,
[...] Controparte_2
oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, definitivamente a carico delle parti in via solidale.
Sondrio, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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