TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 7.10.2025:
Visto il provvedimento del 15.5.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 2476/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
AT IZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got AT
IZ, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2476/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5, in persona del Procuratore Dott.
[...]
, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata Pt_2
autenticata da Notaio in data Persona_1
3.12.2021, rep. n. 26408, racc. n. 11120, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo
NA, GI GO OM, SE NA e MI
Del Bene i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale e volere ricevere le notificazioni agli indirizzi Pec presenti nel Reginde
Attrice
2 E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo via
SE Maggiore Amari n. 13 elettivamente domiciliato in
Palermo via Villareale n. 6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato;
Convenuto Contumace
Oggetto: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Rigetta la domanda proposta da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore;
Nulla dispone sulle spese del giudizio in assenza di contraddittorio.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene compilata con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente
3 nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di Parte_1
Parte seguito conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' e (di seguito ) Controparte_1 Controparte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
20.948,53 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da EN
NE PA e RA CO PA (di cui all'elenco prodotto) dei quali Parte era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
euro 80,00 ex art. 6 comma 2 D. lgs.
231/2002 vinte le spese del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio l non si costituiva e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda formulata da va rigettata. Parte_1
Premesso che la materia controversa non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria in quanto il suo oggetto esula dalla materia assicurativa, bancaria o finanziaria, trattandosi di acquisto di crediti derivanti da transazioni commerciali, l'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
4 Parte Con riferimento alla pretesa di le allegazioni di cui all'atto di citazione sono rimaste sprovviste di riscontro istruttorio, dal Parte momento che non ha prodotto in giudizio i contratti di fornitura a monte, limitandosi a produrre solo un mero elenco di fatture.
Di conseguenza, non è stata fornita la prova del titolo, sia quanto alla sorte capitale sia quanto agli interessi richiesti.
In particolare con riferimento agli interessi, essendo mancata la prova del titolo in relazione all'intera pretesa creditoria globalmente Parte considerata, le domande di devono essere rigettate con riferimento alle fatture azionate e alla richiesta di interessi dal momento che i fatti costitutivi sono rimasti privi di prova nella sede processuale.
La stessa motivazione giustifica altresì il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 6 comma II d. lgs. n. 231/2002.
Parimenti, deve respingersi in quanto inammissibile la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata dalla società attrice.
La ragione della sua inammissibilità risiede nel carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, la quale, ai sensi dell'art. 2042 c.c.,
“non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
5 L'esercizio di tale azione è, pertanto, subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della stessa finalità.
Nel caso di specie, l'attrice aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, in effetti, esercitato in via principale, sicché
l'azione generale di arricchimento gli è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli
(Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n.
28042/2008).
Ad abundantiam, giova rilevare come parte attrice non abbia specificamente allegato né provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.
Per tale ragione la domanda di parte attrice è rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea proposta in via principale va rigettata, sia nella parte relativa al pagamento della somma richiesta a titolo di sorte capitale sia per gli importi domandati a titolo di interessi moratori e anatocistici e di risarcimento forfettario del danno da ritardo, stante il rapporto di accessorietà degli stessi con i crediti principali.
Nulla si dispone sulle spese in assenza di contraddittorio.
Sentenza esecutiva per legge.
6 Così decido in Palermo 7.10.2025
Il Got
AT IZ
7
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 7.10.2025:
Visto il provvedimento del 15.5.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 2476/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
AT IZ
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got AT
IZ, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2476/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5, in persona del Procuratore Dott.
[...]
, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata Pt_2
autenticata da Notaio in data Persona_1
3.12.2021, rep. n. 26408, racc. n. 11120, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione, dagli Avv.ti Paolo
NA, GI GO OM, SE NA e MI
Del Bene i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale e volere ricevere le notificazioni agli indirizzi Pec presenti nel Reginde
Attrice
2 E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo via
SE Maggiore Amari n. 13 elettivamente domiciliato in
Palermo via Villareale n. 6 presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato;
Convenuto Contumace
Oggetto: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_1
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
[...]
Rigetta la domanda proposta da in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore;
Nulla dispone sulle spese del giudizio in assenza di contraddittorio.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene compilata con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente
3 nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato la (di Parte_1
Parte seguito conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
l' e (di seguito ) Controparte_1 Controparte_1 CP_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro
20.948,53 per sorte capitale portati dalle fatture emesse da EN
NE PA e RA CO PA (di cui all'elenco prodotto) dei quali Parte era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale;
euro 80,00 ex art. 6 comma 2 D. lgs.
231/2002 vinte le spese del giudizio.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio l non si costituiva e CP_1
ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda formulata da va rigettata. Parte_1
Premesso che la materia controversa non è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria in quanto il suo oggetto esula dalla materia assicurativa, bancaria o finanziaria, trattandosi di acquisto di crediti derivanti da transazioni commerciali, l'assetto degli interessi tra le parti deve essere ricostruito nei termini che seguono.
4 Parte Con riferimento alla pretesa di le allegazioni di cui all'atto di citazione sono rimaste sprovviste di riscontro istruttorio, dal Parte momento che non ha prodotto in giudizio i contratti di fornitura a monte, limitandosi a produrre solo un mero elenco di fatture.
Di conseguenza, non è stata fornita la prova del titolo, sia quanto alla sorte capitale sia quanto agli interessi richiesti.
In particolare con riferimento agli interessi, essendo mancata la prova del titolo in relazione all'intera pretesa creditoria globalmente Parte considerata, le domande di devono essere rigettate con riferimento alle fatture azionate e alla richiesta di interessi dal momento che i fatti costitutivi sono rimasti privi di prova nella sede processuale.
La stessa motivazione giustifica altresì il rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 6 comma II d. lgs. n. 231/2002.
Parimenti, deve respingersi in quanto inammissibile la domanda attorea di arricchimento senza giusta causa avanzata in via subordinata dalla società attrice.
La ragione della sua inammissibilità risiede nel carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, la quale, ai sensi dell'art. 2042 c.c.,
“non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.
5 L'esercizio di tale azione è, pertanto, subordinato all'impossibilità di avvalersi di altra azione specifica prevista dalla legge per il raggiungimento della stessa finalità.
Nel caso di specie, l'attrice aveva a disposizione l'azione contrattuale, che ha, in effetti, esercitato in via principale, sicché
l'azione generale di arricchimento gli è preclusa, e ciò anche se l'azione contrattuale è stata respinta, atteso che il requisito della sussidiarietà deve valutarsi non in concreto bensì in astratto, non essendo l'azione di arricchimento esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli
(Cass., n. 5222/2023, Cass., n. 29988/2018; conforme SS.UU., n.
28042/2008).
Ad abundantiam, giova rilevare come parte attrice non abbia specificamente allegato né provato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.
Per tale ragione la domanda di parte attrice è rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea proposta in via principale va rigettata, sia nella parte relativa al pagamento della somma richiesta a titolo di sorte capitale sia per gli importi domandati a titolo di interessi moratori e anatocistici e di risarcimento forfettario del danno da ritardo, stante il rapporto di accessorietà degli stessi con i crediti principali.
Nulla si dispone sulle spese in assenza di contraddittorio.
Sentenza esecutiva per legge.
6 Così decido in Palermo 7.10.2025
Il Got
AT IZ
7