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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 25/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025 avente per oggetto: revoca dell'inabilitazione promossa da:
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. in qualità di curatore del Parte_1 C.F._1 sig. Persona_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente revocare la misura dell'inabilitazione e la curatela esistenti in favore del sig. ; Persona_1 disporre il beneficio dell'Amministrazione di Sostegno in favore di e trasmettere gli atti al Persona_1
Giudice Tutelare del Tribunale di Asti per i conseguenti provvedimenti anche con riferimento ai bisogni di cura, di salute, di consenso alle terapie, di inserimento in strutture sanitarie e per il recupero delle tossicodipendenze.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 revoca dell'inabilitazione di , e la trasmissione degli atti al giudice tutelare per Persona_1
l'apertura di amministrazione di sostegno in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da decadimento cognitivo – personalità borderline (come da documentazione medica allegata in atti).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. pagina 1 di 3 Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitata ed all'esito, all'udienza del 18.2.25, dichiarata la contumacia di parte resistente, si procedeva alla discussione orale e, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. ultimo comma, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 276/2024, pubblicata il 29/03/2024, il Tribunale di Asti ha dichiarato l'inabilitazione di nato a [...] il [...]. Tale misura di Persona_1 protezione veniva, infatti, ritenuta dal Tribunale la più confacente alle esigenze di tutela dell'interessato.
Tuttavia, come allegato e documentato dal ricorrente curatore dell'inabilitato, la situazione del convenuto è mutata con repentina ingravescenza delle sue condizioni di salute fisica e psichica e conseguente inidoneità della misura dell'inabilitazione per la protezione dei suoi interessi personali e patrimoniali.
Ha, infatti, evidenziato il curatore che successivamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'inabilitazione di ed alla pronuncia da parte del Giudice Tutelare del Persona_1 decreto di apertura della curatela, si verificava il dissesto economico dell'inabilitato (a seguito della dichiarazione di insolvenza e della liquidazione giudiziale di sas di cui era socio), e lo stesso tentava di incendiare la propria abitazione nella quale viveva in stato di degrado, senza assumere le terapie necessarie, in ragione del suo grave stato di salute. A seguito di tale evento il veniva ricoverato per stato di Per_1 agitazione psicomotoria e intossicazione acuta, prima in Pronoto Soccorso e poi nel reparto di Psichiatria in ragione delle anomalie comportamentali presentate dallo stesso.
In particolare, nei referti medici allegati, relativi al periodo di recente aggravamento e conseguente ricovero, si legge che il paziente, già noto al servizio psichiatria per precedenti ricoveri in ragione di gravi alterazioni comportamentali associate a dipendenze da sostanze e disturbo di personalità, presenta un quadro di decadimento cognitivo, con rilevanti bisogni assistenziali, non solo per gli aspetti economici ma soprattutto per quanto riguarda la salute e gli aspetti assistenziali(cfr. relazione S.C. Psichiatria ASL AT, del
19.9.24). Successivamente al ricovero in psichiatria il paziente veniva quindi ricoverato in regime di continuità assistenziale presso la RSA “Villa Annunziata” di Castel Rocchero.
Dalla documentazione medica agli atti risulta, quindi, come , per le Persona_1 patologie di cui soffre, si trovi in una condizione che, allo stato, non sembra adeguatamente tutelata dalla misura di protezione in esame, apparendo necessario adottare una misura di protezione maggiormente rispondente alle esigenze dell'inabilitato.
Nel corso dell'udienza di audizione la persona inabilitata ha dato atto di avere necessità di una misura di protezione che meglio risponda all'esigenza di tutelare i suoi interessi di natura personale e patrimoniale.
Ciò premesso, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 429 c.c. la revoca dell'inabilitazione (così come dell'interdizione) è prevista nel caso cessi la sua causa.
Orbene, è nota la condivisibile interpretazione di tale norma alla luce della riforma operata dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che consente di considerare come cessata la causa della precedente dichiarazione di inabilitazione anche nel caso in cui si riveli la possibilità di applicare la pagina 2 di 3 figura dell'amministrazione di sostegno, che, in quanto misura di protezione più adeguata, farebbe venir meno la necessità di mantenere la misura dell'inabilitazione. La misura dell'amministrazione di sostegno risulta, alla luce dell'esame dell'inabilitato nonché alla luce della documentazione medica in atti più confacente alle esigenze dell'interessato rispetto a quella in atto e al contempo ugualmente idonea a garantire e realizzare la sua piena tutela. Si ritiene pertanto legittimo, in questa sede, l'accoglimento della domanda di revoca della procedente pronunzia di inabilitazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
REVOCA l'inabilitazione di , nato a [...] , il Persona_1
20/11/1971 pronunciata con sentenza del Tribunale di ASTI n. 276 del 2024;
- manda la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 19/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIAN ANDREA MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21/2025 avente per oggetto: revoca dell'inabilitazione promossa da:
(C.F. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. in qualità di curatore del Parte_1 C.F._1 sig. Persona_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente revocare la misura dell'inabilitazione e la curatela esistenti in favore del sig. ; Persona_1 disporre il beneficio dell'Amministrazione di Sostegno in favore di e trasmettere gli atti al Persona_1
Giudice Tutelare del Tribunale di Asti per i conseguenti provvedimenti anche con riferimento ai bisogni di cura, di salute, di consenso alle terapie, di inserimento in strutture sanitarie e per il recupero delle tossicodipendenze.
Per il P.M.
Nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/01/2025 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 revoca dell'inabilitazione di , e la trasmissione degli atti al giudice tutelare per Persona_1
l'apertura di amministrazione di sostegno in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da decadimento cognitivo – personalità borderline (come da documentazione medica allegata in atti).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede. pagina 1 di 3 Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona inabilitata ed all'esito, all'udienza del 18.2.25, dichiarata la contumacia di parte resistente, si procedeva alla discussione orale e, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. ultimo comma, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato.
Con sentenza n. 276/2024, pubblicata il 29/03/2024, il Tribunale di Asti ha dichiarato l'inabilitazione di nato a [...] il [...]. Tale misura di Persona_1 protezione veniva, infatti, ritenuta dal Tribunale la più confacente alle esigenze di tutela dell'interessato.
Tuttavia, come allegato e documentato dal ricorrente curatore dell'inabilitato, la situazione del convenuto è mutata con repentina ingravescenza delle sue condizioni di salute fisica e psichica e conseguente inidoneità della misura dell'inabilitazione per la protezione dei suoi interessi personali e patrimoniali.
Ha, infatti, evidenziato il curatore che successivamente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'inabilitazione di ed alla pronuncia da parte del Giudice Tutelare del Persona_1 decreto di apertura della curatela, si verificava il dissesto economico dell'inabilitato (a seguito della dichiarazione di insolvenza e della liquidazione giudiziale di sas di cui era socio), e lo stesso tentava di incendiare la propria abitazione nella quale viveva in stato di degrado, senza assumere le terapie necessarie, in ragione del suo grave stato di salute. A seguito di tale evento il veniva ricoverato per stato di Per_1 agitazione psicomotoria e intossicazione acuta, prima in Pronoto Soccorso e poi nel reparto di Psichiatria in ragione delle anomalie comportamentali presentate dallo stesso.
In particolare, nei referti medici allegati, relativi al periodo di recente aggravamento e conseguente ricovero, si legge che il paziente, già noto al servizio psichiatria per precedenti ricoveri in ragione di gravi alterazioni comportamentali associate a dipendenze da sostanze e disturbo di personalità, presenta un quadro di decadimento cognitivo, con rilevanti bisogni assistenziali, non solo per gli aspetti economici ma soprattutto per quanto riguarda la salute e gli aspetti assistenziali(cfr. relazione S.C. Psichiatria ASL AT, del
19.9.24). Successivamente al ricovero in psichiatria il paziente veniva quindi ricoverato in regime di continuità assistenziale presso la RSA “Villa Annunziata” di Castel Rocchero.
Dalla documentazione medica agli atti risulta, quindi, come , per le Persona_1 patologie di cui soffre, si trovi in una condizione che, allo stato, non sembra adeguatamente tutelata dalla misura di protezione in esame, apparendo necessario adottare una misura di protezione maggiormente rispondente alle esigenze dell'inabilitato.
Nel corso dell'udienza di audizione la persona inabilitata ha dato atto di avere necessità di una misura di protezione che meglio risponda all'esigenza di tutelare i suoi interessi di natura personale e patrimoniale.
Ciò premesso, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 429 c.c. la revoca dell'inabilitazione (così come dell'interdizione) è prevista nel caso cessi la sua causa.
Orbene, è nota la condivisibile interpretazione di tale norma alla luce della riforma operata dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che consente di considerare come cessata la causa della precedente dichiarazione di inabilitazione anche nel caso in cui si riveli la possibilità di applicare la pagina 2 di 3 figura dell'amministrazione di sostegno, che, in quanto misura di protezione più adeguata, farebbe venir meno la necessità di mantenere la misura dell'inabilitazione. La misura dell'amministrazione di sostegno risulta, alla luce dell'esame dell'inabilitato nonché alla luce della documentazione medica in atti più confacente alle esigenze dell'interessato rispetto a quella in atto e al contempo ugualmente idonea a garantire e realizzare la sua piena tutela. Si ritiene pertanto legittimo, in questa sede, l'accoglimento della domanda di revoca della procedente pronunzia di inabilitazione.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
REVOCA l'inabilitazione di , nato a [...] , il Persona_1
20/11/1971 pronunciata con sentenza del Tribunale di ASTI n. 276 del 2024;
- manda la Cancelleria di trasmettere gli atti del presente procedimento al Giudice Tutelare in sede, per quanto di sua competenza;
nulla in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 19/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIAN ANDREA MORBELLI
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