CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2180-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1001/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 2180/2020 emesso dal Comune di Genova e notificato il 26.02.2025 per Euro 512,00 per l'anno d'imposta
2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-il ricorrente è comproprietario, in ragione del 50%, dell'appartamento in Indirizzo_1, con annessi cantina e box pertinenziali;
- con contratto in data 26.11.2015, registrato a Genova il 30.11.2015 al n.15888, Ricorrente_1 e Nominativo_1 (quest'ultima comproprietaria per la restante quota di metà) hanno locato a Nominativo 2
, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, il citato appartamento unitamente alle sue pertinenze;
-in data 28.6.2017 il ricorrente ha presentato presso il Comune di Genova dichiarazione IMU comunicando che gli immobili in essa indicati – ovvero i sopra menzionati appartamento e box pertinenziale – sono stati “locati a canone concordato dal 1.3.2016”;
-dalla lettura dell'atto impositivo si evince che l'IMU riferita all'appartamento in Indirizzo_1
è stata calcolata dal Comune applicando l'aliquota ordinaria del 10,6x1000 anziché quella agevolata riconosciuta per gli immobili locati a canone concordato;
-violazione dell'art. 6bis della L. 212/2000, in quanto il Comune non ha comunicato al contribuente il c.d.
“schema d' atto” assegnandogli un termine non inferiore a sessanta giorni (prima del quale l'atto non può essere adottato) per consentirgli la formulazione di eventuali osservazioni;
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato in quanto non preceduto dallo schema d'atto di cui all'art. 6bis Legge 212/2000; in via subordinata, dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e, in ogni caso, inefficace l'avviso di accertamento per erroneità dell'IMU pretesa dal Comune, con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In data 03.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepita obbligatorietà del contraddittorio preventivo, si evidenzia che l'art. 6bis c. 2 del
D.Lgs. stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”;
-in riferimento, invece, all'eccepita aliquota agevolata nel caso di immobili affittati a canone concordato, si rileva che il ricorrente in data 28.06.2017 aveva consegnato al Comune anziché copia vidimata del contratto di locazione la dichiarazione IMU nella quale è stato comunque indicato che gli immobili in oggetto erano stati locati a canone concordato;
-a tale proposito il Comune sostiene che nel Regolamento Imu è stato inserito l'obbligo di consegnare all'Ufficio IMU copia del contratto di locazione registrato;
-il contratto di locazione a canone concordato in oggetto è stato registrato prima dell'entrata in vigore della propria delibera, che prevede l'obbligo di trasmissione del contratto ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU.
-tale circostanza è dirimente come, peraltro, confermato dalla sentenza n.244/2025 della CGT di Secondo
Grado della Liguria che, nell'accogliere le ragioni del ricorrente nella controversia relativa all'IMU 2021, ha osservato che “In ogni caso il contratto de quo è stato registrato il 30/11/2015 e, quindi, prima della emissione della delibera comunale n.16/2016 che prevede l'obbligo della trasmissione al Comune della copia del contratto di locazione”.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SCANU ANGELO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 522/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2180-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1001/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato a questa CGT ricorreva Ricorrente_1, avverso avviso di accertamento IMU n. 2180/2020 emesso dal Comune di Genova e notificato il 26.02.2025 per Euro 512,00 per l'anno d'imposta
2020.
La parte ricorrente eccepisce quanto segue:
-il ricorrente è comproprietario, in ragione del 50%, dell'appartamento in Indirizzo_1, con annessi cantina e box pertinenziali;
- con contratto in data 26.11.2015, registrato a Genova il 30.11.2015 al n.15888, Ricorrente_1 e Nominativo_1 (quest'ultima comproprietaria per la restante quota di metà) hanno locato a Nominativo 2
, ai sensi della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, il citato appartamento unitamente alle sue pertinenze;
-in data 28.6.2017 il ricorrente ha presentato presso il Comune di Genova dichiarazione IMU comunicando che gli immobili in essa indicati – ovvero i sopra menzionati appartamento e box pertinenziale – sono stati “locati a canone concordato dal 1.3.2016”;
-dalla lettura dell'atto impositivo si evince che l'IMU riferita all'appartamento in Indirizzo_1
è stata calcolata dal Comune applicando l'aliquota ordinaria del 10,6x1000 anziché quella agevolata riconosciuta per gli immobili locati a canone concordato;
-violazione dell'art. 6bis della L. 212/2000, in quanto il Comune non ha comunicato al contribuente il c.d.
“schema d' atto” assegnandogli un termine non inferiore a sessanta giorni (prima del quale l'atto non può essere adottato) per consentirgli la formulazione di eventuali osservazioni;
-chiede, pertanto, di annullare l'avviso di accertamento impugnato in quanto non preceduto dallo schema d'atto di cui all'art. 6bis Legge 212/2000; in via subordinata, dichiarare illegittimo, nullo, annullabile e, in ogni caso, inefficace l'avviso di accertamento per erroneità dell'IMU pretesa dal Comune, con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Genova, tempestivamente costituito in giudizio, insiste sulla legittimità della propria pretesa impositiva e chiede il rigetto del presente ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
In data 03.11.2025 parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:
-con riguardo all'eccepita obbligatorietà del contraddittorio preventivo, si evidenzia che l'art. 6bis c. 2 del
D.Lgs. stabilisce che “Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”;
-in riferimento, invece, all'eccepita aliquota agevolata nel caso di immobili affittati a canone concordato, si rileva che il ricorrente in data 28.06.2017 aveva consegnato al Comune anziché copia vidimata del contratto di locazione la dichiarazione IMU nella quale è stato comunque indicato che gli immobili in oggetto erano stati locati a canone concordato;
-a tale proposito il Comune sostiene che nel Regolamento Imu è stato inserito l'obbligo di consegnare all'Ufficio IMU copia del contratto di locazione registrato;
-il contratto di locazione a canone concordato in oggetto è stato registrato prima dell'entrata in vigore della propria delibera, che prevede l'obbligo di trasmissione del contratto ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU.
-tale circostanza è dirimente come, peraltro, confermato dalla sentenza n.244/2025 della CGT di Secondo
Grado della Liguria che, nell'accogliere le ragioni del ricorrente nella controversia relativa all'IMU 2021, ha osservato che “In ogni caso il contratto de quo è stato registrato il 30/11/2015 e, quindi, prima della emissione della delibera comunale n.16/2016 che prevede l'obbligo della trasmissione al Comune della copia del contratto di locazione”.
La Corte, in composizione monocratica, ritiene pertanto accoglibile il presente ricorso, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento fattuale della vicenda.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.