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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI DA Presidente
- Francesca Caputo Componente
- EL RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2952/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Marco Crespino;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Pamela Spennato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di R.G.V.G. 2959/2024
matrimonio contratto in data 25/09/2010 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alliste (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2010).
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Casarano, 16.10.2013) e (Casarano, 11.05.2015). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e qui trascritte:
a) i coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma, con obbligo di reciproco rispetto;
b) i due figli minori vengono affidati ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, Sig.ra
(in Alliste alla via san Giorgio n. 47); Controparte_1
c) è riconosciuto il diritto di visita del padre, sig. , Parte_1 che lo eserciterà liberamente previo accordo con la madre e, in difetto, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; il padre, inoltre, a settimane alterne, potrà tenere con sé i figli dal sabato, dalle ore 16,00, sino alla domenica alle ore 19,00; i minori trascorreranno alternativamente con i genitori le festività, con l'uno dal 23/12 al 26/12 e con l'altro dal 30/12 all'1/1, alternativamente di anno in anno;
trascorreranno con l'uno dal sabato alle ore 10,00 alla domenica di Pasqua alle ore 21,00 e con
l'altro dalle ore 10,00 del lunedì dell'Angelo e sino al successivo martedì alle ore 21,00. Durante le vacanze estive, i minori resteranno con il padre per una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, da concordare entro il 30/6 di ogni anno e, in mancanza di accordo, dall'1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto un anno e l'anno successivo dal 10 al 17 luglio e dal 10 al 17 agosto,
e così alternativamente di anno in anno;
d) il sig. verserà alla moglie, sig.ra Parte_1 CP_1
, a far tempo dal dì della sottoscrizione del presente
[...] ricorso ed entro il 29 di ogni mese, la somma di €. 400,00 (Euro quattrocento/00) mensili, quale contributo per il mantenimento
2 R.G.V.G. 2959/2024
dei due figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo l'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) i coniugi provvederanno, in concorso tra loro ed in pari misura, al pagamento di tutte le spese di carattere straordinario (sanitarie, libri scolastici, strumenti di studio, mensa e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, ecc.), nessuna esclusa, di cui i figli avessero bisogno, come definite ed individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di Lecce che le parti dichiarano di aver letto
e di accettare espressamente;
f) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
g) il sig. , all'atto di sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso s'impegna ad effettuare in suo favore ed a sue cure e spese, il trasferimento di proprietà dell'autovettura Fiat Punto, tg.
DC640NA, in suo possesso ma ancora intestata alla sig.ra
, mentre la tassa di circolazione (bolli auto) già Controparte_1 scaduti saranno pagati nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
h) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 03/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere dell'08/05/2025).
1.3.- In occasione dell'udienza del 30/05/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione aggiuntiva: d bis)
l'A.U.U. pari ad € 340,00 nella misura intera sarà percepito in via esclusiva
3 R.G.V.G. 2959/2024
e al 100% da , con rinuncia di alla Controparte_1 Parte_1 percezione della propria quota parte.
1.4.- Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come modificate in corso di causa, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2952/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Gallipoli (LE), 26/11/1977) e (Gallipoli (LE), Controparte_1
11/01/1987) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 30/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alliste per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/10/2024.
Il giudice estensore La Presidente
EL RA ZI DA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI DA Presidente
- Francesca Caputo Componente
- EL RA Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2952/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione consensuale tra coniugi proposto da
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Marco Crespino;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2
Avv. Pamela Spennato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di R.G.V.G. 2959/2024
matrimonio contratto in data 25/09/2010 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alliste (atto n. 11, parte II, serie A, anno 2010).
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Persona_1
(Casarano, 16.10.2013) e (Casarano, 11.05.2015). Persona_2
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e qui trascritte:
a) i coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma, con obbligo di reciproco rispetto;
b) i due figli minori vengono affidati ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, Sig.ra
(in Alliste alla via san Giorgio n. 47); Controparte_1
c) è riconosciuto il diritto di visita del padre, sig. , Parte_1 che lo eserciterà liberamente previo accordo con la madre e, in difetto, il martedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 20,00; il padre, inoltre, a settimane alterne, potrà tenere con sé i figli dal sabato, dalle ore 16,00, sino alla domenica alle ore 19,00; i minori trascorreranno alternativamente con i genitori le festività, con l'uno dal 23/12 al 26/12 e con l'altro dal 30/12 all'1/1, alternativamente di anno in anno;
trascorreranno con l'uno dal sabato alle ore 10,00 alla domenica di Pasqua alle ore 21,00 e con
l'altro dalle ore 10,00 del lunedì dell'Angelo e sino al successivo martedì alle ore 21,00. Durante le vacanze estive, i minori resteranno con il padre per una settimana a luglio ed una settimana ad agosto, da concordare entro il 30/6 di ogni anno e, in mancanza di accordo, dall'1 al 7 luglio e dall'1 al 7 agosto un anno e l'anno successivo dal 10 al 17 luglio e dal 10 al 17 agosto,
e così alternativamente di anno in anno;
d) il sig. verserà alla moglie, sig.ra Parte_1 CP_1
, a far tempo dal dì della sottoscrizione del presente
[...] ricorso ed entro il 29 di ogni mese, la somma di €. 400,00 (Euro quattrocento/00) mensili, quale contributo per il mantenimento
2 R.G.V.G. 2959/2024
dei due figli minori, da rivalutarsi annualmente secondo l'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
e) i coniugi provvederanno, in concorso tra loro ed in pari misura, al pagamento di tutte le spese di carattere straordinario (sanitarie, libri scolastici, strumenti di studio, mensa e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, ecc.), nessuna esclusa, di cui i figli avessero bisogno, come definite ed individuate nel protocollo adottato dal Tribunale di Lecce che le parti dichiarano di aver letto
e di accettare espressamente;
f) i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano alla corresponsione di un assegno;
g) il sig. , all'atto di sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso s'impegna ad effettuare in suo favore ed a sue cure e spese, il trasferimento di proprietà dell'autovettura Fiat Punto, tg.
DC640NA, in suo possesso ma ancora intestata alla sig.ra
, mentre la tassa di circolazione (bolli auto) già Controparte_1 scaduti saranno pagati nella misura del 50% da ciascuno dei coniugi;
h) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 03/07/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere dell'08/05/2025).
1.3.- In occasione dell'udienza del 30/05/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo la seguente condizione aggiuntiva: d bis)
l'A.U.U. pari ad € 340,00 nella misura intera sarà percepito in via esclusiva
3 R.G.V.G. 2959/2024
e al 100% da , con rinuncia di alla Controparte_1 Parte_1 percezione della propria quota parte.
1.4.- Lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025, il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come modificate in corso di causa, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse dei figli.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2952/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/07/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Gallipoli (LE), 26/11/1977) e (Gallipoli (LE), Controparte_1
11/01/1987) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate in occasione dell'udienza del 30/05/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alliste per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/10/2024.
Il giudice estensore La Presidente
EL RA ZI DA
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