Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 456/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 2054 del 25.6.24 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott. ssa Maria Grazia CORBASC Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 456.24 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv Giulio Insalata, Parte_1
domiciliatario;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcello Raho, domiciliatari
APPELLATO
All'udienza del 24.1.25 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato 28.6.24 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' si era ottenuto il CP_1
riconoscimento del diritto azionato (riliquidazione della pensione VO 10056818 per
2000/2002; 2005,2008 e 2009) con condanna del soccombente al pagamento di €
3017,75 e di € 886 a titolo di spese di giudizio
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio liquidate, perché in violazione dei parametri legali.
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto ex D.M. 55.2014 (€ 2.620 o € 1310), nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che l' in ogni caso, debba essere ritenuto soccombente CP_1
per l'avvenuta condanna, a seguito dell'espletamento di CTU che ha quantificato l'importo a credito del ricorrente nella somma sopra cit.
In applicazione del principio della soccombenza l' è sicuramente tenuto al CP_1
rimborso delle spese di giudizio del I grado con l'applicazione dei parametri fissati dal
D.M. 147.2022; ma contrariamente a quel che ritiene l'appellante il valore della controversia non deve essere rapportato all'importo oggetto di condanna, quest'ultimo infatti è la risultante di un calcolo che comprende le differenze sui ratei pensionistici maturati dopo la proposizione della domanda.
Se si ha cura di esaminare la relazione di CTU e di sottrarre dal credito complessivo gli importi successivi all'1.7.2021 (data di proposizione del ricorso) il credito cui parametrare il valore di causa è di € 1776,88 (e non di € 3.017,75).
Comunque l'importo liquidato dal giudice non è rispettoso dei minimi tariffari perché inferiore al minimo (€1312) previsto per il II scaglione di cui al cit. D.M.
L'appello deve essere accolto L'importo spettante va ricalcolato alla stregua delle disposizioni ratione temporis vigenti e quantificato in € 1312, oltre IVA, CAP e spese forfetarie, quale minimo tariffario per la serialità della controversia.
Son dovute, come in dispositivo, anche le spese del presente grado e rapportate al valore di causa (€1312 meno € 886), tenuto conto anche in questo caso della serialità della controversia e dell'ulteriore circostanza che è mancata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 28.6.24 da Pt_1
nei confronti dell' avverso la sentenza del 25.6.24 n.2054 del Tribunale di
[...] CP_1
Lecce, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese di giudizio di primo grado in € 1312, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata detratto quanto eventualmente percepito;
condanna parte appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giulio Insalata
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 24.1.25
Il Presidente estensore