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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 56/2024
PROMOSSA DA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: ) entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
Caltagirone, Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C presso lo studio dell'avv. Daniele Guzzetta (cod. fisc.:
), che li rappresenta e difende come per procura in atti C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
(già gia già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
P. IVA , rappresentata e difesa, in forza della procura generale alle Controparte_4 P.IVA_1
liti per atto del notaio dott. di Torino del 17 luglio 2015 rep. 117.129, racc. 20.419, Persona_1 dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. – pec - C.F._4 Email_1
pagina 1 di 6 fax 02/76013321) del Foro di Milano, con studio in Milano, al Corso Matteotti n. 1, ove dichiara di eleggere domicilio e
(già codice fiscale n. , Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: ) giusta C.F._5
procura in atti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Salvatore Walter Pompeo (C.F.:
) in Caltagirone, V.le Principe Umberto n. 144. C.F._6
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 351/2023, pubblicata in data 8.6.2023, il Tribunale di Caltagirone dichiarava la nullità della chiamata in causa di (già e rigettava Controparte_5 Controparte_6
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e confermando, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso in danno dei predetti ed in favore di (già Controparte_1
e prima ancora già . CP_2 Controparte_3 Controparte_4
In estrema sintesi, premesso che aveva contratto un prestito personale con Parte_1 [...]
e che, a copertura del rischio di licenziamento, aveva stipulato una assicurazione con CP_4
e premesso altresì che il decreto ingiuntivo era stato emesso a fronte delle rate Controparte_6
insolute meglio specificate in atti, il primo giudice, stante il difetto “della vocatio in ius e della specificazione della domanda rivolta al terzo” assicuratore dagli opponenti, dichiarava la nullità della chiamata in causa della compagnia di assicurazione da cui i predetti volevano essere manlevati e, stante la incontestata sussistenza del credito per cui il decreto ingiuntivo era stato adottato, rigettava l'opposizione.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 6 Si costituivano in giudizio sia che chiedendone Controparte_5 Controparte_1
il rigetto.
All'udienza del 16.4.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti del rigetto dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Gli appellati hanno sul punto controdedotto che l'eccezione non era stata sollevata dagli appellanti alla prima udienza e come tale, in difetto di rilievo d'ufficio da parte del giudice, doveva ritenersi tardiva.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Invero, come è noto l'art. 5, comma 2, D. Lgs. 20/2010 stabilisce che: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza…”.
Nel caso a mani, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, l'udienza di prima comparizione è stata celebrata il 13.4.2017 e non già l'8.11.2017, di talché l'eccezione, sollevata per la prima solta soltanto in quest'ultima occasione, è tardiva ed il motivo di appello volto a fare valere la improcedibilità della domanda proposta dalla finanziaria non può essere accolto.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, sebbene in parte fondati, non possono comunque determinare l'accoglimento della domanda proposta dagli appellanti nei confronti della compagnia di assicurazione.
Va premesso in punto di fatto che gli appellanti, dopo avere ottenuto il differimento dell'udienza al fine poter chiamare in causa la compagnia di assicurazione, si sono limitati a notificare a quest'ultima l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo già spiccato contro la finanziaria con allegato il provvedimento del tribunale di differimento dell'udienza, senza, quindi, che alcun atto di citazione per chiamata in causa del terzo sia stato notificato all'assicurazione.
Nondimeno, due giorni prima dell'udienza sì come differita, si Controparte_5
costituiva in giudizio e si difendeva ampiamente nel merito esponendo le ragioni in forza delle quali nessun indennizzo ulteriore rispetto a quello già liquidato e pagato alla finanziaria era dovuto in forza del contratto di assicurazione concluso con . Parte_1
Come detto il Tribunale ha dichiarato nulla la chiamata in causa per difetto di vocatio in ius e di pagina 3 di 6 specificazione della domanda svolta nei confronti del terzo.
Ora, sebbene non si possa che concordare con il primo giudice in ordine alla nullità della chiamata in causa della compagnia di assicurazioni nei termini in cui è stata operata dagli appellanti, devesi sotto altro profilo rilevare che la predetta si sia comunque costituita in giudizio spiegando quello che può essere qualificato come un atto di intervento volontario il quale, stante la piena integrità del contraddittorio, consente l'esame, nel merito, della domanda rivolta nei suoi confronti dagli appellanti.
Venendo quindi all'esame del merito della controversia oggetto del quarto motivo di gravame, è agevole evidenziare come l'appello debba senz'altro essere rigettato.
Va premesso che con il ricorso in sede monitoria la società creditrice ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto dagli appellanti, corredato da un estratto conto analitico in cui sono riportate le singole rate pagate e quelle insolute, con riferimento al quale è stata chiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento.
La compagnia di assicurazione, intervenendo nel giudizio, ha prodotto le condizioni generali della polizza assicurativa, collettiva, sottoscritta dal solo (tanto che nei confronti dell'altro Parte_1
appellante l'interveniente , non infondatamente, ha eccepito il difetto di legittimazione Parte_2
attiva), da cui risulta che:
“La polizza collettiva (cfr. doc. 3) con riferimento alla copertura per “disoccupazione” prevede infatti:
· ai sensi dell'art. 36 rubricato OGGETTO DELLA COPERTURA PER DISOCCUPAZIONE
“in caso di disoccupazione dell'assicurato, la Società che presta la specifica copertura, corrisponderà
a l'indennizzo di cui al successivo art. 37”; Controparte_4
· ai sensi dell'art. 37 rubricato INDENNIZZO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE “per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari al rimborso di una rata mensile del contratto, sarà liquidato se siano trascorsi
30 giorni consecutivi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di disoccupazione” e
· “il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro in base alla polizza è pari a 6 rate mensili”.
Orbene, applicando quanto previsto dalle condizioni contrattuali sopra riportate, Controparte_5
ha [già] liquidato tramite bonifico bancario in favore del beneficiario (
[...] Controparte_4 ex art. 36 delle condizioni di assicurazione, doc. 3) a credito del signor l'intera Parte_1
prestazione assicurativa corrispondente al massimale di polizza e quindi a n. 6 rate mensili, calcolato
pagina 4 di 6 dalla data del sinistro (16.03.2011.2011) detratti i 60 giorni di franchigia come segue:
- n. 1 rata, in data 29.08.2011 (doc. 5);
- n. 3 rate, in data 29.09.2011 (doc. 6);
- n. 2 rate, in data 8.11.2011 (doc. 7) per un totale di € 1.641,00 relativi a 6 mensilità (€ 273,50 x 6)”.
Aggiungeva che da quanto esposto derivava “che la domanda di Controparte_5
manleva formulata dal signor è totalmente infondata, oltre che in ogni caso mal Parte_1 posta: il beneficiario dell'indennizzo non è infatti l'Assicurato ma la Finanziaria e 6 (sei) è “il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro”; l'indennizzo liquidato in favore
[...] ora a credito dell'Assicurato per l'intero importo di € 1.641,00 (ben CP_4 CP_2 inferiore a quello oggetto di ingiunzione) risulta dunque correttamente pagato”.
A fronte della detta, esaustivamente documentata posizione, gli appellanti si sono limitati, in guisa meramente labiale, oltre che perplessa ed interrogativa, a sostenere l'esistenza di una discrepanza tra le condizioni generali di contratto ed una “scheda di polizza sottoscritta dall'appellante” di contenuto asseritamente diverso quanto al limite del massimale (si legge infatti alle pp. 11 e 12 della citazione in appello: “L'unico dato che ci lascia riflettere è dato dalla circostanza che Intesa San AO Assicura ha rilevato di avere corrisposto il massimale di polizza. La discordanza tra il massimale indicato da
e quella che invece risulta al è dato dal fatto che la società assicuratrice Controparte_5 Parte_1
assume che il massimale era pari a 6 mensilità, mentre quello che risulta dalla scheda di polizza sottoscritta dall'odierno appellante, , è che il massimale era costituito dai mesi in cui Parte_1
perdurava lo stato di disoccupazione. Peraltro cita la polizza cumulativa stipulata Controparte_5
dalla stessa con la società finanziaria della quale, però, non si fa accenno alcuno nella scheda di polizza sottoscritta dall'odierno deducente. È necessario quindi, considerare se il pagamento è stato fatto nella sua integralità secondo gli accordi contrattuali sottoscritti dal ovvero è stato Parte_1
effettuato un pagamento parziale. Se così fosse è evidente che è tenuta a manlevare la Controparte_5 differenza ancora dovuta alla società finanziaria”).
Si tratta di un argomento che, tralasciandone la scarsa verosimiglianza già in astratto, in mancanza di qualsivoglia produzione documentale a sostegno non può che essere ritenuto infondato.
Non si può quindi che rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_5
restando sotto altro profilo del tutto fermo il rigetto dell'opposizione a decreto
[...]
ingiuntivo atteso che il credito posto a suo fondamento è sostanzialmente incontestato, anche in sede di pagina 5 di 6 appello, avuto riguardo alla documentata circostanza secondo cui la somma pretesa dalla finanziaria è già stata computata al netto dell'indennizzo pagato, nei limiti del massimale contrattualmente stabilito, dalla compagnia di assicurazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite di € 8.992,51.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 56/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Caltagirone, n. 351/2023, pubblicata in data 8.6.2023: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 56/2024
PROMOSSA DA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: ) entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
Caltagirone, Piazza Falcone e Borsellino n. 6/C presso lo studio dell'avv. Daniele Guzzetta (cod. fisc.:
), che li rappresenta e difende come per procura in atti C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
(già gia già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
P. IVA , rappresentata e difesa, in forza della procura generale alle Controparte_4 P.IVA_1
liti per atto del notaio dott. di Torino del 17 luglio 2015 rep. 117.129, racc. 20.419, Persona_1 dall'avvocato Matteo Rossi (C.F. – pec - C.F._4 Email_1
pagina 1 di 6 fax 02/76013321) del Foro di Milano, con studio in Milano, al Corso Matteotti n. 1, ove dichiara di eleggere domicilio e
(già codice fiscale n. , Controparte_5 Controparte_6 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: ) giusta C.F._5
procura in atti ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Salvatore Walter Pompeo (C.F.:
) in Caltagirone, V.le Principe Umberto n. 144. C.F._6
APPELLATE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 351/2023, pubblicata in data 8.6.2023, il Tribunale di Caltagirone dichiarava la nullità della chiamata in causa di (già e rigettava Controparte_5 Controparte_6
l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e confermando, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso in danno dei predetti ed in favore di (già Controparte_1
e prima ancora già . CP_2 Controparte_3 Controparte_4
In estrema sintesi, premesso che aveva contratto un prestito personale con Parte_1 [...]
e che, a copertura del rischio di licenziamento, aveva stipulato una assicurazione con CP_4
e premesso altresì che il decreto ingiuntivo era stato emesso a fronte delle rate Controparte_6
insolute meglio specificate in atti, il primo giudice, stante il difetto “della vocatio in ius e della specificazione della domanda rivolta al terzo” assicuratore dagli opponenti, dichiarava la nullità della chiamata in causa della compagnia di assicurazione da cui i predetti volevano essere manlevati e, stante la incontestata sussistenza del credito per cui il decreto ingiuntivo era stato adottato, rigettava l'opposizione.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 6 Si costituivano in giudizio sia che chiedendone Controparte_5 Controparte_1
il rigetto.
All'udienza del 16.4.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti del rigetto dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Gli appellati hanno sul punto controdedotto che l'eccezione non era stata sollevata dagli appellanti alla prima udienza e come tale, in difetto di rilievo d'ufficio da parte del giudice, doveva ritenersi tardiva.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Invero, come è noto l'art. 5, comma 2, D. Lgs. 20/2010 stabilisce che: “Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza…”.
Nel caso a mani, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, l'udienza di prima comparizione è stata celebrata il 13.4.2017 e non già l'8.11.2017, di talché l'eccezione, sollevata per la prima solta soltanto in quest'ultima occasione, è tardiva ed il motivo di appello volto a fare valere la improcedibilità della domanda proposta dalla finanziaria non può essere accolto.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame, sebbene in parte fondati, non possono comunque determinare l'accoglimento della domanda proposta dagli appellanti nei confronti della compagnia di assicurazione.
Va premesso in punto di fatto che gli appellanti, dopo avere ottenuto il differimento dell'udienza al fine poter chiamare in causa la compagnia di assicurazione, si sono limitati a notificare a quest'ultima l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo già spiccato contro la finanziaria con allegato il provvedimento del tribunale di differimento dell'udienza, senza, quindi, che alcun atto di citazione per chiamata in causa del terzo sia stato notificato all'assicurazione.
Nondimeno, due giorni prima dell'udienza sì come differita, si Controparte_5
costituiva in giudizio e si difendeva ampiamente nel merito esponendo le ragioni in forza delle quali nessun indennizzo ulteriore rispetto a quello già liquidato e pagato alla finanziaria era dovuto in forza del contratto di assicurazione concluso con . Parte_1
Come detto il Tribunale ha dichiarato nulla la chiamata in causa per difetto di vocatio in ius e di pagina 3 di 6 specificazione della domanda svolta nei confronti del terzo.
Ora, sebbene non si possa che concordare con il primo giudice in ordine alla nullità della chiamata in causa della compagnia di assicurazioni nei termini in cui è stata operata dagli appellanti, devesi sotto altro profilo rilevare che la predetta si sia comunque costituita in giudizio spiegando quello che può essere qualificato come un atto di intervento volontario il quale, stante la piena integrità del contraddittorio, consente l'esame, nel merito, della domanda rivolta nei suoi confronti dagli appellanti.
Venendo quindi all'esame del merito della controversia oggetto del quarto motivo di gravame, è agevole evidenziare come l'appello debba senz'altro essere rigettato.
Va premesso che con il ricorso in sede monitoria la società creditrice ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto dagli appellanti, corredato da un estratto conto analitico in cui sono riportate le singole rate pagate e quelle insolute, con riferimento al quale è stata chiesta ed ottenuta l'ingiunzione di pagamento.
La compagnia di assicurazione, intervenendo nel giudizio, ha prodotto le condizioni generali della polizza assicurativa, collettiva, sottoscritta dal solo (tanto che nei confronti dell'altro Parte_1
appellante l'interveniente , non infondatamente, ha eccepito il difetto di legittimazione Parte_2
attiva), da cui risulta che:
“La polizza collettiva (cfr. doc. 3) con riferimento alla copertura per “disoccupazione” prevede infatti:
· ai sensi dell'art. 36 rubricato OGGETTO DELLA COPERTURA PER DISOCCUPAZIONE
“in caso di disoccupazione dell'assicurato, la Società che presta la specifica copertura, corrisponderà
a l'indennizzo di cui al successivo art. 37”; Controparte_4
· ai sensi dell'art. 37 rubricato INDENNIZZO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE “per ogni sinistro, il primo indennizzo, pari al rimborso di una rata mensile del contratto, sarà liquidato se siano trascorsi
30 giorni consecutivi di disoccupazione dal termine del periodo di franchigia assoluta pari a 60 giorni.
Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di disoccupazione” e
· “il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro in base alla polizza è pari a 6 rate mensili”.
Orbene, applicando quanto previsto dalle condizioni contrattuali sopra riportate, Controparte_5
ha [già] liquidato tramite bonifico bancario in favore del beneficiario (
[...] Controparte_4 ex art. 36 delle condizioni di assicurazione, doc. 3) a credito del signor l'intera Parte_1
prestazione assicurativa corrispondente al massimale di polizza e quindi a n. 6 rate mensili, calcolato
pagina 4 di 6 dalla data del sinistro (16.03.2011.2011) detratti i 60 giorni di franchigia come segue:
- n. 1 rata, in data 29.08.2011 (doc. 5);
- n. 3 rate, in data 29.09.2011 (doc. 6);
- n. 2 rate, in data 8.11.2011 (doc. 7) per un totale di € 1.641,00 relativi a 6 mensilità (€ 273,50 x 6)”.
Aggiungeva che da quanto esposto derivava “che la domanda di Controparte_5
manleva formulata dal signor è totalmente infondata, oltre che in ogni caso mal Parte_1 posta: il beneficiario dell'indennizzo non è infatti l'Assicurato ma la Finanziaria e 6 (sei) è “il numero massimo di indennizzi mensili liquidabili per ogni sinistro”; l'indennizzo liquidato in favore
[...] ora a credito dell'Assicurato per l'intero importo di € 1.641,00 (ben CP_4 CP_2 inferiore a quello oggetto di ingiunzione) risulta dunque correttamente pagato”.
A fronte della detta, esaustivamente documentata posizione, gli appellanti si sono limitati, in guisa meramente labiale, oltre che perplessa ed interrogativa, a sostenere l'esistenza di una discrepanza tra le condizioni generali di contratto ed una “scheda di polizza sottoscritta dall'appellante” di contenuto asseritamente diverso quanto al limite del massimale (si legge infatti alle pp. 11 e 12 della citazione in appello: “L'unico dato che ci lascia riflettere è dato dalla circostanza che Intesa San AO Assicura ha rilevato di avere corrisposto il massimale di polizza. La discordanza tra il massimale indicato da
e quella che invece risulta al è dato dal fatto che la società assicuratrice Controparte_5 Parte_1
assume che il massimale era pari a 6 mensilità, mentre quello che risulta dalla scheda di polizza sottoscritta dall'odierno appellante, , è che il massimale era costituito dai mesi in cui Parte_1
perdurava lo stato di disoccupazione. Peraltro cita la polizza cumulativa stipulata Controparte_5
dalla stessa con la società finanziaria della quale, però, non si fa accenno alcuno nella scheda di polizza sottoscritta dall'odierno deducente. È necessario quindi, considerare se il pagamento è stato fatto nella sua integralità secondo gli accordi contrattuali sottoscritti dal ovvero è stato Parte_1
effettuato un pagamento parziale. Se così fosse è evidente che è tenuta a manlevare la Controparte_5 differenza ancora dovuta alla società finanziaria”).
Si tratta di un argomento che, tralasciandone la scarsa verosimiglianza già in astratto, in mancanza di qualsivoglia produzione documentale a sostegno non può che essere ritenuto infondato.
Non si può quindi che rigettare la domanda di manleva proposta nei confronti di Controparte_5
restando sotto altro profilo del tutto fermo il rigetto dell'opposizione a decreto
[...]
ingiuntivo atteso che il credito posto a suo fondamento è sostanzialmente incontestato, anche in sede di pagina 5 di 6 appello, avuto riguardo alla documentata circostanza secondo cui la somma pretesa dalla finanziaria è già stata computata al netto dell'indennizzo pagato, nei limiti del massimale contrattualmente stabilito, dalla compagnia di assicurazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite di € 8.992,51.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 56/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Caltagirone, n. 351/2023, pubblicata in data 8.6.2023: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 30 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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