CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 362/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NT, via Giulio Romano n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Ghisi, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
già , elettivamente domiciliata in NT, Controparte_2 CP_3
via Carlo Poma n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessandro Bosio, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di NT (così nel testo) in funzione del giudice del gravame, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9918/2022 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio N.R.G. 18277/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riprodotte e disporre ogni pronuncia del caso accertandosi la nullità del contratto di fideiussione in oggetto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Reiectis adversis,
Nel merito
A. respingere l'appello in quanto infondato, e confermare la sentenza di primo grado impugnata, con condanna alle spese anche per questo grado del giudizio.
Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di garante dell' Parte_1 Controparte_4
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di NT avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 764/2020 emesso a favore di per la complessiva Controparte_1
pagina 2 di 10 somma di € 323.094,731, oltre interessi e spese, chiedendo, tra le altre cose,
l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 02.01.2007 per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
Con ordinanza del 12.01.2021, il giudice adito declinava la competenza in ordine a tale domanda in favore del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, disponendo conseguentemente la separazione delle cause e la sospensione del giudizio di opposizione, avente ad oggetto le restanti domande, fino alla definizione della causa relativa alla nullità del contratto.
Riassunto tempestivamente il giudizio, l'attrice reiterava la domanda di nullità ribadendo che la fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta conteneva le clausole mutuate dallo schema A.B.I. che la CA d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto in contrasto con la disciplina antitrust.
Costituitasi nel giudizio riassunto, rappresentata da Controparte_1 CP_3
insisteva per il rigetto della domanda avversaria.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9918/22, rigettava la domanda di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Il Tribunale riteneva, infatti, che non fosse stata offerta la prova della nullità della fideiussione per le seguenti ragioni:
-l'attrice non aveva prodotto né lo schema negoziale elaborato dall'ABI né il provvedimento emesso dalla CA di TA nel 2005; -l'attrice non aveva comunque dimostrato l'esistenza di una nuova intesa coeva al rilascio della garanzia o la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale, accertata dalla
CA d'TA, al momento della stipula del contratto di garanzia, prova da ritenersi necessaria posto che la fideiussione oggetto di causa risaliva ad un periodo non coperto dall'indagine svolta dall'Autorità di vigilanza (la cui istruttoria aveva interessato un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza davanti a questa Corte e, previa sospensione dell'esecutività, ne ha chiesto la riforma sulla base di quattro motivi che verranno meglio esposti nel prosieguo.
si è costituita anche nel giudizio di appello, eccependo l'infondatezza del CP_1
gravame e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Alla fissata udienza del 24.5.2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.2024, che si è poi svolta nelle forme della trattazione scritta.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di gravame, rubricato Contraddittoria motivazione in tema di assolvimento dell'onere della prova l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, poichè il primo giudice da un lato afferma che la mancata produzione dello schema negoziale elaborato dall e del provvedimento CP_7
n. 55/2005 emesso dalla CA di TA non consente di valutare la fondatezza della domanda, ma dall'altro osserva che detta produzione non avrebbe avuto alcuna valenza pagina 4 di 10 con riferimento allo schema contrattuale di cui è causa, perché risalente ad un'epoca successiva a quella oggetto dell'indagine della CA d'TA.
Ritiene la Corte che tale primo motivo possa essere esaminato unitamente al quarto, che, seppure rubricato Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., contiene una doglianza analoga: l'appellante deduce, infatti, che il primo giudice avrebbe mal ricostruito i fatti e gli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione, avendo dapprima ritenuto che l'onere della prova gravante sull'attrice non era stato assolto per la mancata produzione dello schema ABI e del succitato provvedimento della CA di TA, per poi affermare, appena poche righe dopo, che dette produzioni sarebbero comunque ininfluenti ai fini della decisione.
Ritiene la Corte che tali motivi, incentrati sulla pretesa contraddizione della motivazione, siano infondati.
Nella sentenza appellata non si ravvisa, infatti, alcuna contraddizione, essendo, invece, ivi enunciate plurime e concorrenti ragioni che impediscono l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l'appellante non abbia provato i fatti così come dedotti, poichè non sono stati depositati il modulo ABI e il provvedimento di CA
d'TA ma ha, altresì, chiarito che, in ogni caso, anche ove tali documenti fossero stati depositati, la domanda di nullità della fideiussione oggetto di causa non avrebbe potuto essere accolta, poiché la fideiussione oggetto di causa era stata sottoscritta due anni dopo l'accertamento di CA d'TA e sarebbe stata, quindi, necessaria, ai fini dell'accertamento della nullità, la prova di una permanenza dell'intesa anticoncorrenziale o dell'esistenza di una nuova intesa, coeva al rilascio della garanzia.
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo l'appellante lamenta Erronea pronuncia in ordine all'onere della prova gravante sul fideiussore.
Secondo l'appellante, la prova dell'esistenza di altri modelli simili risalenti al periodo di sottoscrizione della fideiussione (anno 2007) costituirebbe una probatio diabolica irragionevole e ingiustificata.
Ciò in quanto la fideiussione in esame, ancorché stipulata in un periodo successivo all'istruttoria svolta da CA d'TA, riproduce esattamente lo schema ABI sanzionato da tale Autorità e, come tale, sarebbe affetta da nullità totale.
L'appellante ritiene, infine, che fossero disponibili tutti gli elementi a favore dell'accoglimento della prospettata nullità e sarebbe stato onere del giudice di primo grado verificare se, eliminate le clausole nulle, il contratto sarebbe sopravvissuto.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato, con le seguenti precisazioni ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
L'appellante chiede l'accertamento della nullità dell'intero contratto, come si desume dai seguenti richiami:
-in sede di precisazione delle conclusioni in appello sono richiamate le conclusioni dell'atto di citazione in appello
-nell'atto di citazione in appello le conclusioni di merito sono così formulate “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9918/2022 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio N.R.G.
18277/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riprodotte e disporre ogni pronuncia del caso accertandosi la nullità del contratto di fideiussione in oggetto”
-in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado sono state richiamate le conclusioni dell'atto di citazione per riassunzione
-nell'atto di citazione per riassunzione le conclusioni sul punto sono state così formulate pagina 6 di 10 L'appellante ha, quindi, formulato una domanda di nullità totale dell'intero contratto che, secondo i principi elaborati dalla S.C., presuppone il carattere essenziale delle clausole corrispondenti al modulo ABI (v. Cass. 41994/21) e l'interdipendenza fra l'intero contratto e le clausole nulle (v. Cass. 6685/24).
Come è noto, infatti, con provvedimento n. 55/2005, CA d'TA ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese” ai fini di cui all'art. 2 della L.
n. 287/90 (che disciplina le intese restrittive della libertà di concorrenza) ed ha reputato le clausole 2, 6 e 8 in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994 del 30/12/2021, ha ritenuto che la forma di tutela più adeguata nei riguardi di chi ha sottoscritto tali garanzie sia la nullità parziale dei negozi, limitata – appunto – alle suddette clausole,
pagina 7 di 10 reputando la nullità parziale idonea a salvaguardare il principio generale di
"conservazione" del negozio.
Il fideiussore conserva, tuttavia, la facoltà di dimostrare che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede il diritto nazionale (art. 1419 co. 1 c.c.).
Tale ricostruzione impone, quindi, a chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato di fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, e preclude al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass., Sez. Un., n. 41994/2021, pagg.
30-31).
In base a tali principi e contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, può quindi essere dichiarata la nullità totale del contratto di fideiussione nel quale siano riprodotte le clausole dello schema ABI dichiarate contrarie alla disciplina antitrust nella sola ipotesi in cui vi sia una diretta ed espressa domanda della parte e questa sia a sua volta supportata dalla allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa, dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (sul punto v.
Cass. civ. n. 6685/2024 e Cass. n. 15146/2023)
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a domandare la nullità totale della fideiussione dalla stessa prestata (v. precisazione delle conclusioni sopra trascritta), senza tuttavia allegare, né tanto meno provare il carattere essenziale delle clausole corrispondenti al modulo ABI e l'interdipendenza fra l'intero contratto e le clausole nulle, sicchè il motivo di appello va respinto.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata valutazione di circostanze di fatto – segnatamente, il mancato avviso, da parte della CA, delle modifiche intervenute nel pagina 8 di 10 finanziamento deliberato a favore della società garantita – rilevanti ai fini di cui all'art. 1956 c.c.
Ritiene la Corte che anche tale motivo debba essere respinto.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il Tribunale di NT, nel declinare la competenza in favore della Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in relazione alle ulteriori domande avanzate dalla signora fino alla definizione della causa Pt_1
relativa alla nullità del contratto.
Il motivo non si confronta, quindi, con la (corretta) ratio decidendi della sentenza appellata, che ha ben chiarito che i motivi di opposizione diversi dalla nullità per violazione della normativa antitrust erano oggetto del giudizio di opposizione pendente davanti al Tribunale di NT e non potevano essere delibati nel giudizio davanti alla sezione Impresa del Tribunale di Milano.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di media complessità), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello;
pagina 9 di 10 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in euro
8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 11.7.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il credito trae origine dal contratto di mutuo ipotecario concesso, in data 18.10.2007, dalla
[...]
- poi fusasi per incorporazione nella - alla società Controparte_5 Controparte_6 garantita dalla sig.ra Pt_1
Il credito è stato poi ceduto da CA PS a con contratto di cessione di crediti stipulato in Controparte_1 data 20 dicembre 2017. pagina 3 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia d'impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 362/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NT, via Giulio Romano n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco Ghisi, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
già , elettivamente domiciliata in NT, Controparte_2 CP_3
via Carlo Poma n. 15, presso lo studio dell'avv. Alessandro Bosio, che la rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 10 APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di NT (così nel testo) in funzione del giudice del gravame, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9918/2022 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio N.R.G. 18277/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riprodotte e disporre ogni pronuncia del caso accertandosi la nullità del contratto di fideiussione in oggetto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Reiectis adversis,
Nel merito
A. respingere l'appello in quanto infondato, e confermare la sentenza di primo grado impugnata, con condanna alle spese anche per questo grado del giudizio.
Salvis juribus.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in qualità di garante dell' Parte_1 Controparte_4
proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di NT avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n. 764/2020 emesso a favore di per la complessiva Controparte_1
pagina 2 di 10 somma di € 323.094,731, oltre interessi e spese, chiedendo, tra le altre cose,
l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata in data 02.01.2007 per violazione dell'art. 2 comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990.
Con ordinanza del 12.01.2021, il giudice adito declinava la competenza in ordine a tale domanda in favore del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa, disponendo conseguentemente la separazione delle cause e la sospensione del giudizio di opposizione, avente ad oggetto le restanti domande, fino alla definizione della causa relativa alla nullità del contratto.
Riassunto tempestivamente il giudizio, l'attrice reiterava la domanda di nullità ribadendo che la fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta conteneva le clausole mutuate dallo schema A.B.I. che la CA d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto in contrasto con la disciplina antitrust.
Costituitasi nel giudizio riassunto, rappresentata da Controparte_1 CP_3
insisteva per il rigetto della domanda avversaria.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9918/22, rigettava la domanda di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e condannava l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Il Tribunale riteneva, infatti, che non fosse stata offerta la prova della nullità della fideiussione per le seguenti ragioni:
-l'attrice non aveva prodotto né lo schema negoziale elaborato dall'ABI né il provvedimento emesso dalla CA di TA nel 2005; -l'attrice non aveva comunque dimostrato l'esistenza di una nuova intesa coeva al rilascio della garanzia o la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale, accertata dalla
CA d'TA, al momento della stipula del contratto di garanzia, prova da ritenersi necessaria posto che la fideiussione oggetto di causa risaliva ad un periodo non coperto dall'indagine svolta dall'Autorità di vigilanza (la cui istruttoria aveva interessato un arco temporale compreso tra il 2002 e il maggio del 2005).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza davanti a questa Corte e, previa sospensione dell'esecutività, ne ha chiesto la riforma sulla base di quattro motivi che verranno meglio esposti nel prosieguo.
si è costituita anche nel giudizio di appello, eccependo l'infondatezza del CP_1
gravame e chiedendone, pertanto, il rigetto.
Alla fissata udienza del 24.5.2023, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.4.2024, che si è poi svolta nelle forme della trattazione scritta.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe, e la causa, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di gravame, rubricato Contraddittoria motivazione in tema di assolvimento dell'onere della prova l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, poichè il primo giudice da un lato afferma che la mancata produzione dello schema negoziale elaborato dall e del provvedimento CP_7
n. 55/2005 emesso dalla CA di TA non consente di valutare la fondatezza della domanda, ma dall'altro osserva che detta produzione non avrebbe avuto alcuna valenza pagina 4 di 10 con riferimento allo schema contrattuale di cui è causa, perché risalente ad un'epoca successiva a quella oggetto dell'indagine della CA d'TA.
Ritiene la Corte che tale primo motivo possa essere esaminato unitamente al quarto, che, seppure rubricato Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., contiene una doglianza analoga: l'appellante deduce, infatti, che il primo giudice avrebbe mal ricostruito i fatti e gli elementi di prova rilevanti ai fini della decisione, avendo dapprima ritenuto che l'onere della prova gravante sull'attrice non era stato assolto per la mancata produzione dello schema ABI e del succitato provvedimento della CA di TA, per poi affermare, appena poche righe dopo, che dette produzioni sarebbero comunque ininfluenti ai fini della decisione.
Ritiene la Corte che tali motivi, incentrati sulla pretesa contraddizione della motivazione, siano infondati.
Nella sentenza appellata non si ravvisa, infatti, alcuna contraddizione, essendo, invece, ivi enunciate plurime e concorrenti ragioni che impediscono l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l'appellante non abbia provato i fatti così come dedotti, poichè non sono stati depositati il modulo ABI e il provvedimento di CA
d'TA ma ha, altresì, chiarito che, in ogni caso, anche ove tali documenti fossero stati depositati, la domanda di nullità della fideiussione oggetto di causa non avrebbe potuto essere accolta, poiché la fideiussione oggetto di causa era stata sottoscritta due anni dopo l'accertamento di CA d'TA e sarebbe stata, quindi, necessaria, ai fini dell'accertamento della nullità, la prova di una permanenza dell'intesa anticoncorrenziale o dell'esistenza di una nuova intesa, coeva al rilascio della garanzia.
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo l'appellante lamenta Erronea pronuncia in ordine all'onere della prova gravante sul fideiussore.
Secondo l'appellante, la prova dell'esistenza di altri modelli simili risalenti al periodo di sottoscrizione della fideiussione (anno 2007) costituirebbe una probatio diabolica irragionevole e ingiustificata.
Ciò in quanto la fideiussione in esame, ancorché stipulata in un periodo successivo all'istruttoria svolta da CA d'TA, riproduce esattamente lo schema ABI sanzionato da tale Autorità e, come tale, sarebbe affetta da nullità totale.
L'appellante ritiene, infine, che fossero disponibili tutti gli elementi a favore dell'accoglimento della prospettata nullità e sarebbe stato onere del giudice di primo grado verificare se, eliminate le clausole nulle, il contratto sarebbe sopravvissuto.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato, con le seguenti precisazioni ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata.
L'appellante chiede l'accertamento della nullità dell'intero contratto, come si desume dai seguenti richiami:
-in sede di precisazione delle conclusioni in appello sono richiamate le conclusioni dell'atto di citazione in appello
-nell'atto di citazione in appello le conclusioni di merito sono così formulate “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 9918/2022 emessa dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio N.R.G.
18277/2021 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono integralmente riprodotte e disporre ogni pronuncia del caso accertandosi la nullità del contratto di fideiussione in oggetto”
-in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado sono state richiamate le conclusioni dell'atto di citazione per riassunzione
-nell'atto di citazione per riassunzione le conclusioni sul punto sono state così formulate pagina 6 di 10 L'appellante ha, quindi, formulato una domanda di nullità totale dell'intero contratto che, secondo i principi elaborati dalla S.C., presuppone il carattere essenziale delle clausole corrispondenti al modulo ABI (v. Cass. 41994/21) e l'interdipendenza fra l'intero contratto e le clausole nulle (v. Cass. 6685/24).
Come è noto, infatti, con provvedimento n. 55/2005, CA d'TA ha ritenuto che le condizioni generali di contratto di cui al sopracitato schema ABI rientrassero nella nozione di “deliberazioni di un'associazione di imprese” ai fini di cui all'art. 2 della L.
n. 287/90 (che disciplina le intese restrittive della libertà di concorrenza) ed ha reputato le clausole 2, 6 e 8 in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della L. n. 287/1990, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994 del 30/12/2021, ha ritenuto che la forma di tutela più adeguata nei riguardi di chi ha sottoscritto tali garanzie sia la nullità parziale dei negozi, limitata – appunto – alle suddette clausole,
pagina 7 di 10 reputando la nullità parziale idonea a salvaguardare il principio generale di
"conservazione" del negozio.
Il fideiussore conserva, tuttavia, la facoltà di dimostrare che non avrebbe concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede il diritto nazionale (art. 1419 co. 1 c.c.).
Tale ricostruzione impone, quindi, a chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato di fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, e preclude al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass., Sez. Un., n. 41994/2021, pagg.
30-31).
In base a tali principi e contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, può quindi essere dichiarata la nullità totale del contratto di fideiussione nel quale siano riprodotte le clausole dello schema ABI dichiarate contrarie alla disciplina antitrust nella sola ipotesi in cui vi sia una diretta ed espressa domanda della parte e questa sia a sua volta supportata dalla allegazione e dimostrazione, con onere a carico della parte stessa, dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla (sul punto v.
Cass. civ. n. 6685/2024 e Cass. n. 15146/2023)
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata a domandare la nullità totale della fideiussione dalla stessa prestata (v. precisazione delle conclusioni sopra trascritta), senza tuttavia allegare, né tanto meno provare il carattere essenziale delle clausole corrispondenti al modulo ABI e l'interdipendenza fra l'intero contratto e le clausole nulle, sicchè il motivo di appello va respinto.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la mancata valutazione di circostanze di fatto – segnatamente, il mancato avviso, da parte della CA, delle modifiche intervenute nel pagina 8 di 10 finanziamento deliberato a favore della società garantita – rilevanti ai fini di cui all'art. 1956 c.c.
Ritiene la Corte che anche tale motivo debba essere respinto.
Sul punto, è sufficiente rilevare che il Tribunale di NT, nel declinare la competenza in favore della Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in relazione alle ulteriori domande avanzate dalla signora fino alla definizione della causa Pt_1
relativa alla nullità del contratto.
Il motivo non si confronta, quindi, con la (corretta) ratio decidendi della sentenza appellata, che ha ben chiarito che i motivi di opposizione diversi dalla nullità per violazione della normativa antitrust erano oggetto del giudizio di opposizione pendente davanti al Tribunale di NT e non potevano essere delibati nel giudizio davanti alla sezione Impresa del Tribunale di Milano.
L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile di media complessità), dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello;
pagina 9 di 10 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, liquidate in euro
8.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 11.7.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Domenico Bonaretti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il credito trae origine dal contratto di mutuo ipotecario concesso, in data 18.10.2007, dalla
[...]
- poi fusasi per incorporazione nella - alla società Controparte_5 Controparte_6 garantita dalla sig.ra Pt_1
Il credito è stato poi ceduto da CA PS a con contratto di cessione di crediti stipulato in Controparte_1 data 20 dicembre 2017. pagina 3 di 10