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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione Procedure Concorsuali Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 139/2024 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, il sig. sig. Parte_1
(cf: ), nato a [...] il [...], residente C.F._1 in Reggio Emilia (RE), via Rabbeno n. 18, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura dello 0,93%; letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Erika Gualandri, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;
ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, il sig. possa considerarsi consumatore nei Pt_1 termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo egli mai svolto attività imprenditoriale;
ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che il ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 143.000, accumulati per lo più nei confronti dell'Istituto di credito che, nell'anno 2006, ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione, oltre che verso altre società di credito per finanziamenti al consumo;
osservato che il sig. è assunto con contratto a tempo Pt_1 indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro 1.750 circa per dodici mensilità, gravato da trattenute mensili in favore dell'ex coniuge e di un figlio (a titolo di mantenimento) ed in favore del creditore pignorante Rubicon SPV Srl;
1 rilevato che il debitore vive solo in un immobile condotto in locazione ed è tenuto al versamento in favore dell'ex coniuge e di un figlio di assegni di mantenimento per circa euro 610 mensili;
che la quantificazione delle spese per il proprio mantenimento, indicate in euro 1.230 mensili, appare allo stato congrua;
osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 8 anni, prevede il versamento da parte del debitore di una somma mensile di euro 150 per 13 mensilità all'anno, per complessivi euro 15.600; che la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensile del ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;
rilevato che il ricorrente non possiede beni (immobili o mobili registrati) aventi un qualche valore utile;
osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
osservato, nella specie, che il sovraindebitamento del ricorrente è da ricondurre ad un calo della retribuzione evidenziato a far tempo dal 2011, allorché l'assegnazione a nuove mansioni lavorative causata da problemi di salute ha comportato l'impossibilità di effettuare ore straordinarie di lavoro;
rilevato che, per quanto l'individuazione delle cause del sovraindebitamento possa dirsi connotata da un certo grado di genericità (anche la relazione particolareggiata non è precisa sul punto), ciò che appare oggettivo dalla documentazione prodotta è l'evidenziato calo della retribuzione a far tempo dal 2011, ciò che ha ragionevolmente inciso sulla capacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (in particolare, il rispetto del piano di ammortamento del mutuo ipotecario sottoscritto nel 2006 e gli obblighi di mantenimento verso l'ex coniuge e il figlio); rilevato, inoltre, che nel medesimo periodo anche la situazione familiare del debitore è nuovamente mutata, essendo venuta a cessare la relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente dopo la cessazione del rapporto coniugale (con conseguente obbligo di mantenimento verso il secondo figlio posto a suo carico dal Tribunale di Parma); ritenuto, quindi, che la condotta del debitore non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dal gestore della crisi, del reddito disponibile all'epoca
2 della sottoscrizione del mutuo ipotecario e della garanzia rappresentata dal valore dell'immobile (poi liquidato a seguito di procedura esecutiva immobiliare); osservato, inoltre e a conferma dell'assenza di colpa in capo al ricorrente, che le difficoltà nel versamento delle rate del mutuo sono iniziate proprio a seguito dei documentati problemi di salute, che hanno posto il debitore in una incolpevole situazione di difficoltà finanziaria;
ritenuto, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che il debitore non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124- bis TUB;
ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;
che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito del ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivato, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;
che le incertezze legate alla lunga durata del piano (8 anni), appaiono sotto il profilo della sua fattibilità superate e garantite dalla stabilità del rapporto di lavoro;
viste le osservazioni della creditrice Prisma SPV Srl, che ha contestato in particolare la misura esigua della percentuale di soddisfazione riservata ai creditori chirografari (0,93%); rilevato, anzitutto, che a fronte di tali osservazioni il gestore della crisi ha proposto un'irrituale modifica della proposta con cui si prevede di degradare a chirografo tutti i crediti privilegiati (ad eccezione di quello vantato dal procuratore avv. Procculi), aumentando per l'effetto la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (degradati o naturali) nella misura del 6,35%; ritenuto che la nuova proposta, per come irritualmente formulata, non possa essere sottoposta al giudizio di omologa in quanto mai comunicata ai creditori;
ritenuto, tornando alle osservazioni del creditore Prisma SPV Srl, che la convenienza del piano debba essere valutata, non già nell'ottica del singolo creditore, bensì rispetto a quella di tutti i creditori e, quindi ed in ultima analisi, rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata, che prevede una ripartizione dell'attivo tra tutti i creditori nel rispetto della regola della par condicio creditorum; osservato sotto questo profilo che il piano proposto, per quanto la percentuale di soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografari sia minima, appare comunque preferibile rispetto all'alternativa
3 liquidatoria, laddove per effetto della limitata durata della procedura prevista dalla legge (3 anni), l'attivo che potrebbe essere rimesso a servizio del piano non consentirebbe alcun pagamento in favore dei creditori concorsuali (privilegiati e chirografari); ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;
ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;
ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;
ritenuta, infine, la non opponibilità alla procedura del pignoramento presso terzi n. 2965/2021 R.G.E. – Trib. Reggio Emilia promosso da Rubicon SPV Srl;
p.q.m.
visti gli artt. 67 e ss. ccii, così provvede: I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig.
(cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Siracusa il 27/09/1967, residente in [...]; II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;
III. dispone che la presente sentenza sia notificata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione; V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;
VI. dichiara chiusa la procedura. Così deciso in Reggio Emilia il 12/02/2025. il giudice Niccolò Stanzani Maserati
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S E N T E N Z A rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 139/2024 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, il sig. sig. Parte_1
(cf: ), nato a [...] il [...], residente C.F._1 in Reggio Emilia (RE), via Rabbeno n. 18, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura dello 0,93%; letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Erika Gualandri, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;
ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;
ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, il sig. possa considerarsi consumatore nei Pt_1 termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo egli mai svolto attività imprenditoriale;
ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che il ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. per Pt_1 circa euro 143.000, accumulati per lo più nei confronti dell'Istituto di credito che, nell'anno 2006, ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'abitazione, oltre che verso altre società di credito per finanziamenti al consumo;
osservato che il sig. è assunto con contratto a tempo Pt_1 indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di euro 1.750 circa per dodici mensilità, gravato da trattenute mensili in favore dell'ex coniuge e di un figlio (a titolo di mantenimento) ed in favore del creditore pignorante Rubicon SPV Srl;
1 rilevato che il debitore vive solo in un immobile condotto in locazione ed è tenuto al versamento in favore dell'ex coniuge e di un figlio di assegni di mantenimento per circa euro 610 mensili;
che la quantificazione delle spese per il proprio mantenimento, indicate in euro 1.230 mensili, appare allo stato congrua;
osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 8 anni, prevede il versamento da parte del debitore di una somma mensile di euro 150 per 13 mensilità all'anno, per complessivi euro 15.600; che la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensile del ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;
rilevato che il ricorrente non possiede beni (immobili o mobili registrati) aventi un qualche valore utile;
osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;
ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;
osservato, nella specie, che il sovraindebitamento del ricorrente è da ricondurre ad un calo della retribuzione evidenziato a far tempo dal 2011, allorché l'assegnazione a nuove mansioni lavorative causata da problemi di salute ha comportato l'impossibilità di effettuare ore straordinarie di lavoro;
rilevato che, per quanto l'individuazione delle cause del sovraindebitamento possa dirsi connotata da un certo grado di genericità (anche la relazione particolareggiata non è precisa sul punto), ciò che appare oggettivo dalla documentazione prodotta è l'evidenziato calo della retribuzione a far tempo dal 2011, ciò che ha ragionevolmente inciso sulla capacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (in particolare, il rispetto del piano di ammortamento del mutuo ipotecario sottoscritto nel 2006 e gli obblighi di mantenimento verso l'ex coniuge e il figlio); rilevato, inoltre, che nel medesimo periodo anche la situazione familiare del debitore è nuovamente mutata, essendo venuta a cessare la relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente dopo la cessazione del rapporto coniugale (con conseguente obbligo di mantenimento verso il secondo figlio posto a suo carico dal Tribunale di Parma); ritenuto, quindi, che la condotta del debitore non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dal gestore della crisi, del reddito disponibile all'epoca
2 della sottoscrizione del mutuo ipotecario e della garanzia rappresentata dal valore dell'immobile (poi liquidato a seguito di procedura esecutiva immobiliare); osservato, inoltre e a conferma dell'assenza di colpa in capo al ricorrente, che le difficoltà nel versamento delle rate del mutuo sono iniziate proprio a seguito dei documentati problemi di salute, che hanno posto il debitore in una incolpevole situazione di difficoltà finanziaria;
ritenuto, in base alle allegazioni di parte e all'esame della relazione particolareggiata del gestore della crisi, che il debitore non abbia assunto obbligazioni in maniera imprudente o senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o ancora che abbia colposamente agito al fine di eludere e vanificare le cautele previste dall'art. 124- bis TUB;
ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;
che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito del ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivato, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;
che le incertezze legate alla lunga durata del piano (8 anni), appaiono sotto il profilo della sua fattibilità superate e garantite dalla stabilità del rapporto di lavoro;
viste le osservazioni della creditrice Prisma SPV Srl, che ha contestato in particolare la misura esigua della percentuale di soddisfazione riservata ai creditori chirografari (0,93%); rilevato, anzitutto, che a fronte di tali osservazioni il gestore della crisi ha proposto un'irrituale modifica della proposta con cui si prevede di degradare a chirografo tutti i crediti privilegiati (ad eccezione di quello vantato dal procuratore avv. Procculi), aumentando per l'effetto la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (degradati o naturali) nella misura del 6,35%; ritenuto che la nuova proposta, per come irritualmente formulata, non possa essere sottoposta al giudizio di omologa in quanto mai comunicata ai creditori;
ritenuto, tornando alle osservazioni del creditore Prisma SPV Srl, che la convenienza del piano debba essere valutata, non già nell'ottica del singolo creditore, bensì rispetto a quella di tutti i creditori e, quindi ed in ultima analisi, rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione controllata, che prevede una ripartizione dell'attivo tra tutti i creditori nel rispetto della regola della par condicio creditorum; osservato sotto questo profilo che il piano proposto, per quanto la percentuale di soddisfazione riconosciuta ai creditori chirografari sia minima, appare comunque preferibile rispetto all'alternativa
3 liquidatoria, laddove per effetto della limitata durata della procedura prevista dalla legge (3 anni), l'attivo che potrebbe essere rimesso a servizio del piano non consentirebbe alcun pagamento in favore dei creditori concorsuali (privilegiati e chirografari); ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;
ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;
ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;
ritenuta, infine, la non opponibilità alla procedura del pignoramento presso terzi n. 2965/2021 R.G.E. – Trib. Reggio Emilia promosso da Rubicon SPV Srl;
p.q.m.
visti gli artt. 67 e ss. ccii, così provvede: I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig.
(cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Siracusa il 27/09/1967, residente in [...]; II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, ccii, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;
III. dispone che la presente sentenza sia notificata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;
IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione; V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;
VI. dichiara chiusa la procedura. Così deciso in Reggio Emilia il 12/02/2025. il giudice Niccolò Stanzani Maserati
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