Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.47/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
- Dr. Federico Scioli Consigliere
- Avv. Domenico Maria Spinelli Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di rinvio n. 47/2022 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
32657/21 del 5-05/9.11.2021, avente ad oggetto: “responsabilità sanitaria”, vertente tra
, P.iva in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv.
Marco Ridolfi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Pietrunti in
Campobasso, v. Francesco Pietrunti n.20
ATTRICE IN RIASSUNZIONE – APPELLATA
e
, c.f. e P.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA
e c.f. ; , c.f. , in CP_2 CodiceFiscale_1 CP_3 CodiceFiscale_2
proprio e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , c.f. Persona_1
. CodiceFiscale_3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE – APPELLANTI
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia fattane da tutte le parti.
FATTO
Con atto di citazione del 17.10.2012, e , in proprio e n.q., convennero CP_2 CP_3
in giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso la Controparte_1
chiedendo il risarcimento del danno per le gravi patologie neurologiche del figlio , Per_1
conseguenza delle negligenze e dei ritardi dei sanitari.
Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda, e chiamando in causa la società
assicuratrice.
Il Tribunale adito, previa CTU e reputato che il 40% del danno restasse a carico della parte danneggiata per il concorso della patologia di cui era portatrice la madre, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando la convenuta al pagamento in favore degli attori, quali legali rappresentanti del minore, della somma di € 903.661,50 a titolo di danno non patrimoniale e della somma di € 210.203,28 per danno patrimoniale, nonché in favore degli attori in proprio della somma di € 108.000,000 a titolo di danno patrimoniale ed in favore di ciascuno di essi in proprio € 120.00,00 per danno non patrimoniale, oltre accessori del credito, e con condanna del terzo chiamato ai fini della manleva.
Avverso detta sentenza proposero appello principale gli originari attori, appello incidentale la e appello incidentale adesivo la società assicuratrice. CP_1
Con sentenza in data 27 dicembre 2018 la Corte d'Appello di Campobasso accolse parzialmente l'appello principale, condannando al pagamento degli ulteriori importi in favore del CP_1
minore di € 602.441,00 a titolo di danno non patrimoniale ed € 140.135,52 per danno patrimoniale ed in favore dei genitori di € 72.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e, di ciascuno di essi, di €
80.000,00 per danno non patrimoniale, oltre accessori del credito.
Osservò la Corte territoriale, per quanto qui rileva che, a partire dal 3 aprile 2006, in cui era emerso il rallentamento della crescita del feto, si era verificata carenza assistenziale per l'omessa tempestiva ospedalizzazione della paziente ed anticipazione del parto, i quali, ove eseguiti, avrebbero “con
probabilità vicina alla certezza”, evitato, o quanto meno ridotti, la progressione dei danni intrauterini fetali e l'entità delle lesioni neurologiche irreversibili da cui era affetto il minore, e che, pertanto,
dato che gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale avrebbero potuto essere neutralizzati o circoscritti dal corretto operato sanitario, era illogico ritenere che la situazione patologica della trombofilia materna costituisse elemento fortuito di diminuzione della rilevanza degli inadempimenti sanitari. Osservò quindi che non era praticabile la riduzione proporzionale della responsabilità medica per la pregressa patologia della paziente (che rappresenterebbe concausa naturale e non umana), né la riduzione equitativa del danno risarcibile da parte della struttura sanitaria
(impedita dall'interdipendenza fra l'evoluzione della sofferenza fetale e l'accertata condotta colposa dei sanitari che seguirono la donna prima del parto).
Hanno proposto ricorso per cassazione la sulla base di due Parte_1
motivi; hanno resistito con distinti controricorsi, da una parte, i coniugi in proprio Parte_2
e n.q., e, dall'altra, la entrambi proponendo ricorso incidentale, rispettivamente, sulla CP_1
base di un motivo e di due motivi. La Corte di Cassazione con sentenza n. 32657/21 del 5-05/9.11.2021, ha dichiarato inammissibili il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale dell' nonché CP_1
dato atto, per i ricorrenti incidentali della rinuncia al ricorso. Parte_2
Ha invece dichiarato fondati, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale dell' trattati congiuntamente in quanto coincidenti. CP_1
In essi infatti, sia la Compagnia Assicuratrice che la denunciavano violazione o falsa CP_1
applicazione dell'art. 1223 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. “Osserva la parte ricorrente
che il giudice di appello, nonostante avesse concordato con le conclusioni della C.T.U. secondo cui
l'insulto iposso - ischemico subito da era da ricondurre a settimane prima della Persona_1
nascita, ma era stato aggravato dalla mancata ospedalizzazione della paziente nella misura del 60%,
non ha delimitato in modo corrispondente il quantum debeatur che, sempre secondo il giudice di
appello, non sarebbe consentito <dall funzionale fra l della sofferenza>
fetale e l'accertata condotta colposa dei sanitari che seguirono la donna prima del parto”>. I
ricorrenti hanno poi aggiunto che “anche ove i sanitari non avessero tardato l'assistenza della
gestante, sarebbe comunque nato con lesioni neurologiche irreversibili, stante la Persona_1
patologia coagulativa – trombofilica di cui la era portatrice”. CP_2
Ciò posto, in premessa la S.C. ha osservato che ”Le censure, benchè in rubrica formulate come vizio
di cui all'art.360, comma 1, n. 3, attengono in realtà all'ipotesi di cui all'art. 360 n.4, sotto il profilo
della carenza del requisito motivazionale. Esse mirano ad evidenziare una contraddittorietà nella
motivazione, nella quale per un verso aderisce alle conclusioni della CTU circa l'incidenza causale
della patologia pregressa della madre ai fini della menomazione di cui è affetto per Persona_1
l'altro non risulta delimitato in modo corrispondete il quantum debeatur.
La Corte territoriale – prosegue la Cassazione- ha ritenuto non praticabile la riduzione del quantum
sulla base della premessa che la tempestiva ospedalizzazione della paziente ed anticipazione del
parto, ove eseguiti, avrebbero
la progressione dei danni intrauterini fetali e l'entità delle lesioni neurologiche irreversibili da cui era affetto il minore, precisando più avanti che gli esiti negativi, potenzialmente discendenti dal
fattore naturale, avrebbero potuto essere neutralizzati o circoscritti dal corretto operato sanitario.
La contraddittorietà della decisione, tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi, emerge
qui.
Chiarisce al riguardo la Cassazione che “Sul piano logico non possono essere assimilate la
neutralizzazione e la riduzione degli esiti della patologia pregressa perché, essendo diverse la
conseguenze giuridiche dei due presupposti di fatto evidenziati, si cade in un'inconciliabile
contraddizione ove li si equipari (concludendo poi per l'irrilevanza della causa naturale ai fini della
determinazione del danno risarcibile).
Ove infatti l'intervento sanitario sarebbe stato in grado di neutralizzare la patologia pregressa non
si sarebbe posto un problema di concausa di lesione ed è corretto concludere nel senso della
irrilevanza della patologia pregressa ai fini della determinazione del danno risarcibile. Ove invece
le conseguenze del fattore naturale sarebbero state soltanto ridotte dal tempestivo intervento
sanitario, l'incidenza delle stesse al livello della causalità giuridica di cui all'art. 1e23 cod, civ. non
si sarebbe potuta negare, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 514 del 2020, n.
28986 del 2019, n. 28990 del 2019) […] La Corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto in
termini sia di neutralizzazione che di riduzione della conseguenze della patologia pregressa da parte
dell'intervento sanitario ove svolto in modo diligendo, collegando a tale accertamento gli effetti
giuridici della neutralizzazione (irrilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile) e non
quelli della riduzione. In tal modo si realizza un'anomalia motivazionale, rilevante quale violazione
di legge costituzionalmente rilevante, in quanto contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,
sia sotto il profilo del giudizio di fatto (neutralizzazione e allo stesso tempo riduzione delle
conseguenze della patologia pregressa), sia sotto il profilo del giudizio di diritto (opzione priva di
motivazione in favore della fattispecie della neutralizzazione, anchè in favore di quella della
riduzione). Sul punto la sentenza della Corte territoriale è da ritenere priva di motivazione. Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della
patologia pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico.”
Quindi la Suprema Corte ha così disposto: “accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del
ricorso proposto da ed il secondo motivo del ricorso proposto da E_
, dichiarando per l'effetto inammissibili ricorso Controparte_1
principale e ricorsi incidentali;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti, rinvia alla Corte di
Appello di Campobasso in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità”.
Con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata il 7.02.2022, la , ha Parte_1
riassunto il giudizio e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ”Voglia l'Ecc.ma Corte
di Appello adita, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, rideterminare e liquidare
secondo giustizia i danni subiti dalla Sig. , dal Sig. e dal minore CP_2 CP_3
ponendo a carico di (e quindi di Persona_1 Controparte_1
unicamente la quota parte eziologicamente riconducibile alla condotta dei propri sanitari, Pt_1
e respingendo ogni ulteriore e maggior pretesa, da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti
soggetti, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti all'interno del presente atto”.
Identiche conclusioni ha rassegnato la nella comparsa di costituzione del 3.06.2022. CP_1
Con comparsa del 5 maggio 2022 si sono costituti e , in proprio e n.q., CP_2 CP_3
per resistere alle domande avversarie di cui hanno chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dalla C.T.U. espletata in primo grado (che sotto l'aspetto percipiente è stata pregevole ed esaustiva nel porre a disposizione dell' un quadro fattuale - clinico completo) che CP_5 Per_1
era stato vittima in utero di ipotrofia non adeguatamente valutata né dall'ecografista né dal
[...]
ginecologo che curava sua madre e non ha portato ad una ospedalizzazione tempestiva. L'ospedalizzazione avrebbe dovuto essere necessaria proprio perché esisteva l'ipotrofia che, a sua volta, secondo la valutazione del C.T.U., è stata causata da una anomalia congenita della made, affetta da trombofilia, che aveva limitato la funzionalità della placenta.
.Ora, l'insufficienza placentare cronica può essere legittimamente presunta, ma è l'effetto che essa ha provocato, ovverossia il rallentamento della crescita del feto, prima, e poi addirittura l'arresto della crescita, che era un dato eclatante nella disponibilità sia del ginecologo ecografista che del ginecologo curante. Il C.T.U. nelle pagine 44 e 45 spiega che: “Lo stato di ipossia cronica propria
del feto con IUGR (n.d.r. ritardo di crescita intrauterino) comporta una ridistribuzione del circolo
verso l'encefalo, cuore e surreni, a scapito del distretto periferico (n.d.r. effetto c.d. brain sparing
effect).
La diminuzione della pressione parziale di ossigeno determina una vasodilatazione cerebrale, in
particolare dell'arteria cerebrale media, più sensibile all'azione dei chemiocettori, con conseguente
aumento della velocità in telediastole e riduzione del PI.
Correlando gli indici flussimetrici della ACM (arteria cerebrale media) con la pressione parziale di
ossigeno fetale (cordocentesi), si assiste ad un fenomeno particolare: la massima riduzione del PI
della ACM si raggiunge quando la pO2 è alla seconda DS dalla norma (n.d.r. Seconda DS =
2^deviazione standard = 10° percentile). Quando l'ipossiemia si aggrava, il PI tende a risalire a
valori normali. Si ritiene che questo effetto paradosso rifletta lo sviluppo di un edema cerebrale che,
comprimendo i vasi, determina un aumento delle resistenze al flusso ematico. Si ritiene che questa
scomparsa del brain sparing preceda di qualche ora la morte fetale.
La presenza di brain sparing effect non è però di per sè predittiva di esiti neurologici sfavorevoli.
Ma è anche possibile affermare che il meccanismo di centralizzazione sia protettivo e che sia
associato ad esiti neurologici migliori..”.
Quindi, fino al penultimo tracciato del 29.05.2006 era in deficit di ossigeno, ma non aveva Per_1
avuto danni cerebrali. Continua il C.T.U. più oltre alle pagine 55 e 56: “Pur non avendo a disposizione l'esame istologico
della placenta è francamente ed altamente probabile che tale condizione trombofilica abbia motivato
fenomeni di trombosi e, quindi, di occlusione di alcuni cotiledoni placentari, riducendo così, a partire
dalla 30^ settimana, l'ossigenazione del feto e, quindi, riducendone o addirittura arrestandone
l'accrescimento. Tale condizione, sviluppatasi all'indomani della 30^ settimana con un feto che alla
36^ settimana presentava una condizione di sviluppo pari alla 32^ settimana., esprime senz'altro
una sofferenza cronica intrauterina, a cui il feto di è adattato: a) vasocostringendo i territori
periferici; b) vasodilatando i territori fondamentali per la sua sopravvivenza, tra cui quello
encefalico.
L'aver registrato un rallentamento o, addirittura, un arresto della crescita uterina, comportava la
necessità di un ricovero della paziente ed una sua monitorizzazione ospedaliera, cosa che non è
avvenuta.”.
Dunque, in tale situazione, ospedalizzare la due settimane o anche qualche giorno prima del CP_2
momento di crisi, avrebbe significato salvare il bambino, un bambino che, protetto dal brain sparing
effect, non aveva ancora subito alcun danno cerebrale.
E' vero che esisteva un'insufficienza placentare cronica, che non era stata diagnosticata dai sanitari,
ma non è lì il fatto generatore del danno. Il fatto generatore del danno si è determinato solo alla fine di questo processo, quando è cessato il brain sparing effect.
C.T.U. pag. 56: “Che esistesse un arresto e/o un grave rallentamento della crescita era documentato
dal fatto che gli accertamenti ecografici, precedentemente espletati, confermavano l'epoca di
gestazione anamnestica con quella ecografica.
Tale conferma era avvenuta finanche alla 30^ settimana di gestazione e, l'aver ritrovato alla 36^
settimana una condizione di sviluppo intrauterino del feto pari a 32 settimane, doveva allertare i
medici curanti, motivando il ricovero ed un controllo costante cardiotocografico, flussimetrico, che
monitorasse il benessere fetale, interrompendo la gestazione prima che questo benessere fosse
compromesso. Intendiamo, il feto era già in condizioni ridotte di ossigenazione, ma riusciva a compensare questo
evento con il minor danno possibile (n.d.r. ed è questo l'effetto salvifico del brain sparing effect). La
paziente invece è stata rinviata a due settimane dopo, quando ambulatorialmente è stato eseguito un
tracciato cardiotocografico, che ha evidenziato ancora una capacità compensatoria del feto alla
condizione ipossica, in cui l'insufficienza placentare cronica lo condizionava.
Tale equilibrio si è rotto 48 ore dopo, quando un successivo cardiotocogramma ha espresso evidente
patologia fetale ed ha indotto il ricovero della paziente con l'immediato espletamento del parto
mediante taglio cesareo”.
Se ”TALE EQUILIBRIO SI È ROTTO 48 ORE DOPO” (dal penultimo c.t.g.) significa che il doveroso ricovero della gestante con sua presa in carico da parte dell'Ospedale, in un qualunque momento tra la 36^ settimana e il terzo giorno prima del parto, avrebbe salvato il bambino.
Arbitrario è quindi asserire che il 40% del danno è dovuto all'insufficienza placentare cronica e il
60% alla mancata ospedalizzazione. Un corretto ragionamento è che il 100% del danno è dovuto all'insufficienza placentare cronica, ma che avrebbe potuto essere integralmente eliminato da una tempestiva ospedalizzazione. Quindi quest'omissione è responsabile del 100% del danno, perché
compito dell'Ospedale è curare una situazione di malattia o di rischio, e se la guarigione non si verifica per mancata cura, pur essendo la cura e la guarigione possibili, il danno non è provocato dalla malattia ma è provocato integralmente dall'Ospedale.
Il C.T.U. aggiunge poi sempre a pag. 56: “Il ritardo del ricovero, di circa tre ore, tra l'esecuzione
del secondo tracciato cardiotocografico (quello del 31.05.2006) ed il ricovero in ospedale, con
successiva esecuzione del cesareo, è scarsamente significativo rispetto alla manchevolezza di non
aver rapidamente, a 36 settimane, ospedalizzato la paziente e monitorizzata adeguatamente.
Indubbiamente queste tre ore possono aver aggiunto un piccolo danno al danno già preesistente
provocato dai 16 giorni di carenza assistenziale, che a sua volta andava ad aggiungersi al danno
precedentemente maturato dal deficit di accrescimento intrauterino per insufficienza placentare
cronica”. Senonchè il C.T.U. non convince con questa sommaria valutazione cronologica, perché non si tratta semplicemente di “queste 3 ore” a fronte dei “16 giorni” precedenti, ma di “ 3 ore” successive alla rottura dell'equilibrio protettivo del cervello fetale connesso al brain sparing effect, a fronte di “16
giorni” in cui l'equilibrio del cervello era stato preservato, come dimostra il tracciato normale del giorno 29.05.2006. Al più potremmo chiederci se nei due giorni successivi al 29.05 la crisi ipossico ischemica che ha colpito appartiene solo alle ultime 3 ore o anche ad orari precedenti. Dato, Per_1
però, rimasto ignoto, perché il consultorio non ha fatto il 29.05 ciò che avrebbe dovuto fare in tutti i giorni precedenti, cioè non ha fatto ricoverare la gestante.
Quindi il danno cerebrale di non risale ai 16 giorni prima del 29.05, periodo in cui era stato Per_1
indubbiamente colpito da un arresto di crescita, ma senza conseguente cerebrali;
e nemmeno ai 16
giorni compresi tra l'ultima ecografia e il tracciato del 29.05 in cui il suo cervello era rimasto integro.
Il danno irreversibile da cui è stato colpito si è verificato negli ultimi due giorni e forse proprio Per_1
la mattina del parto, e l'Ospedale non può addurre a propria giustificazione il buon andamento del penultimo tracciato, perchè – come la CTU ha spiegato con chiarezza – la avrebbe dovuto CP_2
comunque essere ricoverata e avviata a cesarizzazione in situazione di normalità durante tutto il periodo precedente ed anche negli ultimi due giorni. Per ragioni di “vicinanza della prova” i sanitari non possono addurre a propria discolpa che non sanno come stesse tra il 29.05 e il 31.05, in Per_1
quanto non lo sanno proprio perché la madre non è stata tempestivamente ricoverata.
Oltre a tutto, in sala operatoria non è stata eseguita l'emogasanalisi sul sangue fetale, che dal confronto tra l'acidosi respiratoria e quella metabolica avrebbe potuto far rilevare se l'ipossia che ha creato il danno cerebrale ad fosse risalente alla mattina stessa o a momenti precedenti. Per_1
L'esame eseguito tardivamente dai neonatologi fa pensare a seguito dell'imponente acidosi respiratoria (Pk 7,409 ctu pag.22), che giustifica la diagnosi di ”sofferenza perinatale” (ctu pag. 24),
che la vera tragedia si sia verificata la mattina in cui la ha dovuto peregrinare in cerca CP_2
dell'ostetrica che le aveva prescritto la cardiotocografia urgente (tanto urgente da doverla replicare dopo quella eseguita due giorni prima). Al riguardo, Cass. 12686/11 in motivazione, pag. 11, così si esprime: ”… l'emogasanalisi non risulta essere stata eseguita, malgrado fosse accertamento idoneo
a confermare lo stato di benessere della neonata;
l'accertamento sarebbe stato idoneo ad escludere
il nesso di causalità tra il dedotto difetto di assistenza durante il travaglio e le dedotte scorrette
modalità di intervento in occasione del parto e la patologia della neonata, ove, anche a voler
ipotizzare l'uno e le altre, avesse consentito comunque di escluderne l'antecedente causale della
sofferenza del feto, esito che, di norma, consegue alla verifica dell'acidosi del sangue ed
all'individuazione della sua causa, rispetto all'evento della nascita.”.
Se sulla base del tracciato il personale che ha eseguito l'esame fosse stato in grado di leggerlo, una telefonata all'Ospedale per chiamare un'ambulanza e predisporre un parto cesareo di urgenza sarebbe stata salvifica consentendo la rapida ripresa delle condizioni del bambino.
Quindi solo presumendo che l'inadempimento dell'Ospedale all'obbligo di ricovero ed anticipazione del parto prima della cessazione del brain sparing effect sia stata causa sufficiente alla determinazione dell'imponente danno cerebrale, si può sottostimare l'efficienza dannosa dell'inadempimento specifico del 31.05.
Ma in ogni caso, fintanto che il feto è stato difeso dal brain sparing effect, il danno biologico che ha subito è stato minimo, non essendo stato coinvolto l'apparato cerebrale, ed un eventuale parto d'urgenza eseguito in un momento qualsiasi antecedente il 29.05.2006 avrebbe consentito la nascita di un bambino ipotrofico e, quindi, da recuperare con un'adeguata alimentazione, ma senza lesioni cerebrali di sorta come dimostra la normalità del cardiotocogramma di quel giorno.
Il doveroso comportamento medico avrebbe quindi salvato indipendentemente dal problema Per_1
dell'individuazione della malattia materna e dall'ipotrofia temporanea senza danno cerebrale che lo aveva colpito.
In definitiva, ove svolto in modo diligente, l'intervento sanitario avrebbe neutralizzato le conseguenze della patologia pregressa, ed è quindi corretto concludere nel senso della irrilevanza della patologia pregressa ai fini della determinazione del danno risarcibile, e, quindi, l' CP_1
va dichiarata integralmente responsabile dei danni subiti dal minore e dai suoi Persona_1 genitori, ferma restando, perché non oggetto di impugnazione, la liquidazione della percentuale di danno effettuata nella sentenza di primo grado in favore di e in proprio CP_2 CP_3
e nella qualità.
Per tali motivi l'appello proposto dagli attuali convenuti in riassunzione va accolto.
Atteso l'esito complessivo ed unitario del giudizio che registra la soccombenza dell' CP_1
vanno poste a suo carico le spese processuali relative al giudizio di primo grado (negli importi liquidati dal Tribunale), al giudizio di secondo grado (negli importi liquidati dalla Corte di Appello),
al giudizio di legittimità e al presente di rinvio.
Le spese relative al giudizio di legittimità si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014
e succ. modif., parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale;
mentre quelle relative al presente giudizio si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 974.576,52).
Non apprezzandosi sostanziale soccombenza tra l' e Parte_1
l' si compensano integralmente fra dette parti le spese processuali relative al giudizio di CP_1
legittimità e al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile di rinvio n. 47/2022 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 32657/21 del 5-
05/9.11.2021, sull'appello proposto, con citazione notificata il 2-7/03/2017, dai coniugi CP_2
e , in proprio e nella qualità di titolari della responsabilità genitoriale sul figlio
[...] CP_3
minore, nei confronti dell' , avverso la sentenza Controparte_1
n. 646/2016 del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l' CP_1
integralmente responsabile dei danni subiti dal minore e dai suoi genitori per Persona_1
i fatti di cui è causa, e la condanna, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare agli appellanti l'ulteriore importo di € 974.576,52 (di cui: € 602.441,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dal minore;
€ 140.135,52 a titolo di danno patrimoniale subito dallo stesso minore;
€ 72.000,00 a titolo di danno patrimoniale subito dai genitori;
€ 80.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito da ciascun genitore), oltre rivalutazione ed interessi secondo i criteri previsti dalla sentenza appellata;
2) condanna altresì l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione, in favore degli appellanti, attuali convenuti in riassunzione, in proprio e n.q., delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
delle spese processuali relative al giudizio di secondo grado, come liquidate dalla Corte di Appello, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 13.339,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
delle spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 26.155,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) compensa integralmente fra e le spese Parte_1 CP_1
processuali relative al giudizio di legittimità e al presente di rinvio;
4) condanna la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a tenere indenne l' da quanto posto a carico della stessa assicurata nei CP_1
precedenti capi 1) e 2) del presente dispositivo.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 22 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.- DR.SSA Rita Carosella