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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2813/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2813/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PESAVENTO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. VENTURINO CP_1 C.F._2 CLAUDIA MARTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 11/07/2025;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 8 “1) La SI.ra si impegna a fornire il proprio consenso al riconoscimento della figlia CP_1 da parte del padre, SI. . All'uopo, il padre si impegna ad eseguire il CP_2 Parte_1 riconoscimento della figlia davanti all'ufficiale di Stato Civile con apposita dichiarazione ex CP_2 art. 254 c.c. contestualmente al deposito del presente ricorso. Ai sensi dell'art. 262 c.c. la minore assumerà anche il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.
2) La figlia minore continuerà ad essere collocata in maniera prevalente ed esclusiva presso CP_2 la madre, presso la cui residenza continuerà ad avere collocazione anagrafica.
3) Entrambe le parti vivranno nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata ma col massimo spirito collaborativo possibile per i bisogni di obbligandosi a comunicare i dati delle CP_2 proprie rispettive residenze (anche qualora nel corso degli anni le stesse dovessero variare), nonché numeri telefonici e/o ulteriori contatti di emergenza, al fine di essere reperibili per l'altra parte ogni qualvolta vi sia evenienza e necessità.
4) Il SI. , al fine precipuo di iniziare ad assolvere a pieno il proprio ruolo genitoriale, Parte_1 intraprenderà un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali e/o mediazione famigliare allo scopo di avere un orientamento educativo, di ottenere degli strumenti conoscitivi che gli consentano di accrescere le proprie competenze educative al fine di fornire un adeguato sostengo allo sviluppo evolutivo della minore. All'uopo lo stesso si impegna ad esibire alla SI.ra il certificato CP_1
e/o documento similare rilasciato dal Centro per le famiglie e/o altro centro dallo stesso scelto, attestante la fine del percorso dallo stesso intrapreso e concluso.
5) La figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, atteso che ciò risulta ad oggi CP_2 essere l'unico modo per garantire un equilibrato ed armonico sviluppo di crescita della minore.
Entrambe le parti, pur consapevoli dell'inammissibilità della rinuncia a tale tipo di affidamento, tenuto conto del poco tempo trascorso dal padre con la minore e della necessità che lo stesso venga gradualmente reinserito nella vita di ritengono come maggiormente confacente agli interessi CP_2 della stessa (data anche la sua tenera età), che quest'ultima abbia un solo centro decisionale tempestivo e funzionale. A tal fine la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale su al fine precipuo di adottare senza ritardo alcuno tutte le necessarie iniziative al fine di CP_2 garantire un maggiore e più equilibrato sviluppo della crescita psicofisica della figlia minore. Ciò posto, la SI.ra si impegna comunque a informare tempestivamente il padre circa le CP_1 decisioni relative alla vita di CP_2
6) Quanto alle frequentazioni con la figlia, il SI. , salvo diverso accordo con la madre, Parte_1 anche da assumersi telefonicamente e compatibilmente agli impegni degli stessi, nonché tenuto conto degli interessi preminenti e delle esigenze scolastiche, ricreative, educative della minore, potrà vedere pagina 2 di 8 la figlia in maniera progressiva nel corso degli anni - al fine di tutelare l'interesse superiore della minore ad instaurare un rapporto graduale con il padre - nei termini che seguono:
• per il primo anno che inizierà a decorrere dall'emanazione dell'emananda sentenza del
Tribunale:
a) Durante il corso dell'anno: trascorrerà col padre la mattina (indicativamente dalle 9.00 CP_2 alle 13.00) o il pomeriggio (indicativamente dalle 15.00 alle 19.00) del sabato o della domenica, da concordarsi previamente tra i genitori durante la settimana precedente, purchè le visite avvengano sempre alla presenza della madre nel luogo dalla stessa ritenuto più consono, quali parchi o zone ricreative adeguate all'età della minore.
b) Per quanto attiene la ricorrenza del compleanno della minore: trascorrerà con il padre CP_2 parte del suo compleanno (indicativamente o il mattino o il pomeriggio a seconda delle modalità con cui verrà organizzata tale ricorrenza), in presenza della madre.
c) Durante i c.d. periodi di vacanza: trascorrerà con il padre la giornata della Vigilia o quella del Natale, la giornata di Pasqua o CP_2 quella di Pasquetta, indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 17.00. Sarà facoltà della madre rimanere durante tali incontri.
Durante le vacanze estive varranno invece le normali modalità di visita previste durante il corso dell'anno, ad eccezione dei periodi in cui la madre porterà la figlia in luoghi di villeggiatura.
• per il secondo anno successivo all'emanazione dell'emananda sentenza del Tribunale, solo se il SI. avrà nel frattempo dato attestazione della sua capacità di accudire Parte_1 personalmente la figlia, anche per il tramite del completamento del percorso di sostegno alle funzioni genitoriali e non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli verso la stessa:
a) Durante il corso dell'anno: trascorrerà da sola con il padre l'intera giornata o del sabato o della domenica oltre che, in CP_2 aggiunta, un giorno infrasettimanale, entrambi da concordarsi previamente tra i genitori durante la settimana precedente e pur sempre compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della minore.
All'uopo il padre preleverà dalla casa materna al mattino nel weekend, mentre, nel giorno CP_2 infrasettimanale direttamente alle ore 16.00 all'uscita dall'istituto scolastico, per poi trascorrere il pomeriggio con la stessa in casa o in luoghi di svago precedentemente concordati dai genitori stessi
(come cinema, pizzerie, zone ricreative o altri luoghi similari adeguati all'età della minore), consumando altresì insieme la cena.
pagina 3 di 8 Al termine della cena la minore sarà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna o sarà direttamente prelevata dalla madre a seconda degli accordi tra gli stessi intrapresi.
Il padre si impegna durante le prime settimane di tale secondo anno, qualora lo stesso decida di trascorrere il tempo insieme a all'interno di un'abitazione, affinché tale luogo sia quello ove CP_2 risiede la nonna materna e ciò al fine precipuo di intensificare da solo il rapporto con la minore, prima di portare la stessa presso l'abitazione in cui ad oggi convive con la propria compagna e il suo di lui figlio, impegnandosi a fare sì che la conoscenza con il proprio nuovo nucleo famigliare avvenga gradualmente e senza pregiudizi per Lo stesso impegno verrà attuato dal padre anche in caso CP_2 di una nuova relazione con un ulteriore ed eventuale compagna/fidanzata.
b) Per quanto attiene la ricorrenza del compleanno della minore:
A partire da quest'anno trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno CP_2 rispettivamente con il padre e con la madre. Gli accordi relativi alle modalità di svolgimento della festa di compleanno e gli orari dovranno essere assunti preventivamente di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Sarà in ogni caso facoltà di entrambi i genitori, quale che sia l'anno in cui la minore trascorrerà il giorno del compleanno con l'uno o con l'altro, presentarsi dalla minore, compatibilmente ai tempi e all'organizzazione con cui verrà svolto il compleanno, per portarle un regalo per tale ricorrenza.
c) Durante i c.d. periodi di vacanza: nel corso di quest'anno trascorrerà da sola con il padre CP_2
l'intera giornata della Vigilia o quella del Natale, la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta in base agli accordi previamente assunti dai genitori in merito.
Durante le vacanze estive varranno invece le normali modalità di visita previste durante il corso dell'anno, ad eccezione dei periodi in cui la madre porterà la figlia in luoghi di villeggiatura.
• per il terzo anno dall'emanazione dell'emananda sentenza del Tribunale, solo se il SI. Pt_1
avrà continuato a dare attestazione della sua capacità di accudire personalmente la
[...] figlia, ovvero non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per la stessa:
a) Durante il corso dell'anno: starà con il padre: CP_2
- un giorno infrasettimanale da definire previamente con la SI.ra nella settimana CP_1 precedente e pur sempre compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della minore. All'uopo, il SI. preleverà alle ore 16.00 dall'istituto scolastico durante il giorno feriale Parte_1 CP_2 concordato per poi riaccompagnarla all'orario stabilito presso l'abitazione materna;
- due weekend alternati al mese, da concordarsi previamente tra i genitori, con prelievo della minore il sabato mattina e riaccompagnamento della stessa a casa la domenica sera successiva in orari da definire previamente tra i genitori. pagina 4 di 8 Nel caso in cui, a causa di motivi lavorativi, il SI. non potrà tenere con sé la minore Parte_1 durante uno dei weekend di propria spettanza, lo stesso, salvo il necessario preavviso e coordinamento tra i genitori in merito, potrà prelevarla un giorno infrasettimanale da scuola alle ore 16.00 affinchè la stessa consumi la cena e pernotti presso la sua abitazione, per poi riaccompagnarla l'indomani mattina presso l'istituto scolastico.
Durante tali periodi il SI. si obbliga a comunicare alla SI.ra eventuali Parte_1 CP_1 spostamenti e/o pernottamenti fuori dall'ordinaria residenza.
b) Durante i c.d. periodi di vacanza: trascorrerà con il padre, ad anni alterni, l'intera giornata della Vigilia o quella del Natale, la CP_2 giornata di Pasqua o quella di Pasquetta. Inoltre, se il SI. avrà continuato a dare Parte_1 attestazione della sua capacità di accudire personalmente la figlia, e non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per la stessa, oltre alla frequentazione di cui ai punti precedenti, le parti si impegneranno a prevedere un calendario specifico di visite per consentire alla minore di trascorrere con il padre almeno 3 giorni consecutivi delle vacanze estive con lo stesso in strutture alberghiere o altri luoghi di villeggiatura che dovranno essere idonei all'età della minore nonché comunicati e concordati previamente con l'altro genitore il quale dovrà dare il proprio assenso in merito.
• per il quarto anno dall'emanazione dell'emananda sentenza del Tribunale, solo se il SI.
avrà continuato a dare attestazione della sua capacità di accudire Parte_1 personalmente la figlia, ovvero non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per la stessa, sarà facoltà dei genitori, di comune accordo, compatibilmente con le esigenze delle parti e gli impegni della minore, provvedere ad apportare modifiche in melius al seguente calendario, al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre.
Nel dettaglio, a partire dal quarto anno le parti si impegneranno altresì a prevedere un calendario specifico di visite per consentire alla minore di trascorrere con il padre almeno 7 giorni consecutivi delle vacanze estive con lo stesso in strutture alberghiere o altri luoghi di villeggiatura che dovranno essere idonei all'età della minore nonché comunicati e concordati prima della partenza con l'altro genitore il quale dovrà dare il proprio assenso in merito. A tal fine i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, non appena possibile, i rispettivi periodi feriali in modo da armonizzarli fra loro al meglio e consentire ai figli di trascorrere i periodi di vacanza con entrambi i genitori.
7) Il SI. avrà sempre il dovere di comunicare l'indirizzo del luogo in cui, con la figlia, Parte_1 trascorrerà i periodi di ferie e/o si recherà per una permanenza con pernottamento notturno in occasione dei fine settimana nonché gli eventuali spostamenti che verranno eseguiti dai luoghi pagina 5 di 8 concordati. La SI.ra avrà pertanto il diritto di avere notizie della figlia e di conferire CP_1 con la stessa telefonicamente almeno due volte al giorno in tali occasioni.
8) Sarà sempre consentito, sia durante il corso dell'anno che nei periodi in cui la minore sarà in vacanza con la madre, al SI. avere contatti telefonici e/o videochiamate con la figlia, Parte_1 da modulare a seconda delle necessità, in concerto con gli impegni lavorativi e personali della madre, oltre che scolastici/ricreativi della minore. All'uopo il padre manderà previamente un SMS alla madre per avvertire che chiamerà ad un determinato orario per verificare la disponibilità di entrambe.
9) Nel caso in cui il SI. non riuscisse a rispettare il diritto di visita così come Parte_1 prestabilito al precedente punto 6) o comunque il periodo consensualmente concordato, lo stesso dovrà preferire l'altro genitore all'accudimento della figlia e/o eventualmente i nonni paterni, fermo restando che, sino a quando la figlia non avrà raggiunto la maggiore età, non potrà essere lasciata da sola nelle ore notturne. In ogni caso, il SI. si obbliga ad avvisare, con adeguato Parte_1 anticipo in relazione alla situazione, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia e, solo nel caso in cui la SI.ra non potesse sostituire l'altro per impegni precedentemente CP_1 presi e non prorogabili e nemmeno farsi sostituire dai nonni materni, lo stesso si obbliga a reperire una persona dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia dei figli che dovrà essere concordata e accettata previamente dalla SI.ra . CP_1
10) Il SI. si obbliga affinchè la propria nuova relazione sentimentale, nonché Parte_1 convivenza con la nuova compagna e il suo di lui figlio non si si pongano mai d'ostacolo o incidano negativamente sullo sviluppo psico – fisico di CP_2
Invero, il SI. si impegna, nell'interesse della minore, affinchè la rispettiva propria Parte_1 compagna, nonché il suo di lui figlio vengano inseriti con giudizio, buon senso e soprattutto gradualmente e in maniera progressiva nella vita di nel pieno rispetto dei sentimenti della CP_2 minore, oltre che nel pieno rispetto del ruolo genitoriale, affettivo ed educativo della SI.ra CP_1
. Nel dettaglio, il SI. sarà tenuto a non relazionarsi con la nuova partner, in
[...] Parte_1 presenza della figlia, con modalità tali da potere ingenerare confusione di ruoli e di identità parentali.
All'uopo, il SI. si impegna altresì promuovere una conoscenza approfondita tra la Parte_1
SI.ra e la sua nuova compagna prima di presentare quest'ultima alla minore. Tutte CP_1 tali cautele saranno adottate anche con eventuali ulteriori future fidanzate/compagne del SI. Pt_1
.
[...]
Inoltre, il padre, adotterà ogni più opportuna cautela per preservare la crescita della figlia in un ambiente sereno, salubre ed idoneo al loro sviluppo psicofisico, nonchè per tutelare l'intimità della minore nei periodi in cui la stessa rimarrà e/o pernotterà presso di lui, quale a mero titolo pagina 6 di 8 esemplificativo e non esaustivo, allestendole una cameretta separata presso la propria residenza. Il padre si impegna a rispettare tale condizione anche laddove la propria relazione attuale termini e lo stesso si debba così trasferire presso una nuova abitazione.
11) Le modalità di visita indicate al precedente punto 6) prevedono che il SI. si Parte_1 impegni ad accudire personalmente la figlia durante tali frequentazioni. In ogni caso, nel periodo di permanenza di presso ciascun genitore, la minore potrà essere affidata ai nonni CP_2 materni/paterni, purchè ciò, dalla parte del SI. , non si traduca in un modo per supplire Parte_1 alle proprie mancanze con la presenza degli stessi. Al contempo, a partire dal secondo anno dall'emissione dell'emananda sentenza, sarà consentito allo stesso avere degli aiuti gestionali – sempre purchè non si traducano ad un modo per supplire alle proprie assenze personali - anche da parte della propria nuova compagna (o di altre future compagne/fidanzate) , ma solo mediante l'attuazione delle cautele previste al precedente punto 10), ovvero a seguito dell'instaurazione di un concreto rapporto tra padre e minore e solo dopo che la nuova compagna/fidanzata sarà stata presentata alla SI.ra . CP_1
12) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente ad agevolare i rapporti con la figlia, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali e genitori e del diritto della figlia minore di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori. Per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità, i genitori si impegnano sin da ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà, trasparenza e disponibilità nell'interesse preminente di stessa. A tal fine, CP_2 entrambe le parti si obbligano a non pubblicare sui social e/o diffondere, anche a mezzo Whatsapp e/o altri canali social, fotografie ritraenti la minore.
13) Il SI. si impegna a prestare il proprio consenso/assenso immediato alle decisioni Parte_1 che dovranno essere assunte congiuntamente da parte di entrambi i genitori, nonché a sottoscrivere i documenti medici/scolastici/ricreativi e/o comunque inerenti la vita della minore senza necessità di sollecito alcuno da parte della madre.
14) Il SI. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della figlia, Parte_1 la somma mensile di euro 300,00 omnia, aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con corresponsione diretta alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con permanenza di CP_1 tale obbligo sino all'autosufficienza economica della figlia stessa.
15) Quanto alle spese straordinarie di le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre CP_2 nella misura del 50% ciascuno, aderendo le parti al Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena.
pagina 7 di 8 Tali spese, qualora non sostenute contemporaneamente da ciascuno di loro per la relativa quota di spettanza, dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute.
16) Fermo restando l'obbligo al mantenimento di cui ai punti precedenti, le parti convengono, nel rispetto della normativa vigente, che l'integrità del contributo economico eventualmente erogato a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico, ex L. 46/2021 continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI.ra , quale genitore affidatario della minore. CP_1
17) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 04/02/2022, allo stato, riconosciuta da CP_2 entrambi i genitori (cfr doc. n. 10 depositato in data 26/11/2025);
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nato a [...]
NA (MO) il 05/04/1992 e nata a [...] il [...] hanno CP_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2813/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PESAVENTO Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. VENTURINO CP_1 C.F._2 CLAUDIA MARTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 11/07/2025;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 09/12/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 8 “1) La SI.ra si impegna a fornire il proprio consenso al riconoscimento della figlia CP_1 da parte del padre, SI. . All'uopo, il padre si impegna ad eseguire il CP_2 Parte_1 riconoscimento della figlia davanti all'ufficiale di Stato Civile con apposita dichiarazione ex CP_2 art. 254 c.c. contestualmente al deposito del presente ricorso. Ai sensi dell'art. 262 c.c. la minore assumerà anche il cognome del padre aggiungendolo a quello della madre.
2) La figlia minore continuerà ad essere collocata in maniera prevalente ed esclusiva presso CP_2 la madre, presso la cui residenza continuerà ad avere collocazione anagrafica.
3) Entrambe le parti vivranno nel reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata ma col massimo spirito collaborativo possibile per i bisogni di obbligandosi a comunicare i dati delle CP_2 proprie rispettive residenze (anche qualora nel corso degli anni le stesse dovessero variare), nonché numeri telefonici e/o ulteriori contatti di emergenza, al fine di essere reperibili per l'altra parte ogni qualvolta vi sia evenienza e necessità.
4) Il SI. , al fine precipuo di iniziare ad assolvere a pieno il proprio ruolo genitoriale, Parte_1 intraprenderà un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali e/o mediazione famigliare allo scopo di avere un orientamento educativo, di ottenere degli strumenti conoscitivi che gli consentano di accrescere le proprie competenze educative al fine di fornire un adeguato sostengo allo sviluppo evolutivo della minore. All'uopo lo stesso si impegna ad esibire alla SI.ra il certificato CP_1
e/o documento similare rilasciato dal Centro per le famiglie e/o altro centro dallo stesso scelto, attestante la fine del percorso dallo stesso intrapreso e concluso.
5) La figlia minore sarà affidata in via esclusiva alla madre, atteso che ciò risulta ad oggi CP_2 essere l'unico modo per garantire un equilibrato ed armonico sviluppo di crescita della minore.
Entrambe le parti, pur consapevoli dell'inammissibilità della rinuncia a tale tipo di affidamento, tenuto conto del poco tempo trascorso dal padre con la minore e della necessità che lo stesso venga gradualmente reinserito nella vita di ritengono come maggiormente confacente agli interessi CP_2 della stessa (data anche la sua tenera età), che quest'ultima abbia un solo centro decisionale tempestivo e funzionale. A tal fine la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale su al fine precipuo di adottare senza ritardo alcuno tutte le necessarie iniziative al fine di CP_2 garantire un maggiore e più equilibrato sviluppo della crescita psicofisica della figlia minore. Ciò posto, la SI.ra si impegna comunque a informare tempestivamente il padre circa le CP_1 decisioni relative alla vita di CP_2
6) Quanto alle frequentazioni con la figlia, il SI. , salvo diverso accordo con la madre, Parte_1 anche da assumersi telefonicamente e compatibilmente agli impegni degli stessi, nonché tenuto conto degli interessi preminenti e delle esigenze scolastiche, ricreative, educative della minore, potrà vedere pagina 2 di 8 la figlia in maniera progressiva nel corso degli anni - al fine di tutelare l'interesse superiore della minore ad instaurare un rapporto graduale con il padre - nei termini che seguono:
• per il primo anno che inizierà a decorrere dall'emanazione dell'emananda sentenza del
Tribunale:
a) Durante il corso dell'anno: trascorrerà col padre la mattina (indicativamente dalle 9.00 CP_2 alle 13.00) o il pomeriggio (indicativamente dalle 15.00 alle 19.00) del sabato o della domenica, da concordarsi previamente tra i genitori durante la settimana precedente, purchè le visite avvengano sempre alla presenza della madre nel luogo dalla stessa ritenuto più consono, quali parchi o zone ricreative adeguate all'età della minore.
b) Per quanto attiene la ricorrenza del compleanno della minore: trascorrerà con il padre CP_2 parte del suo compleanno (indicativamente o il mattino o il pomeriggio a seconda delle modalità con cui verrà organizzata tale ricorrenza), in presenza della madre.
c) Durante i c.d. periodi di vacanza: trascorrerà con il padre la giornata della Vigilia o quella del Natale, la giornata di Pasqua o CP_2 quella di Pasquetta, indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 17.00. Sarà facoltà della madre rimanere durante tali incontri.
Durante le vacanze estive varranno invece le normali modalità di visita previste durante il corso dell'anno, ad eccezione dei periodi in cui la madre porterà la figlia in luoghi di villeggiatura.
• per il secondo anno successivo all'emanazione dell'emananda sentenza del Tribunale, solo se il SI. avrà nel frattempo dato attestazione della sua capacità di accudire Parte_1 personalmente la figlia, anche per il tramite del completamento del percorso di sostegno alle funzioni genitoriali e non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli verso la stessa:
a) Durante il corso dell'anno: trascorrerà da sola con il padre l'intera giornata o del sabato o della domenica oltre che, in CP_2 aggiunta, un giorno infrasettimanale, entrambi da concordarsi previamente tra i genitori durante la settimana precedente e pur sempre compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della minore.
All'uopo il padre preleverà dalla casa materna al mattino nel weekend, mentre, nel giorno CP_2 infrasettimanale direttamente alle ore 16.00 all'uscita dall'istituto scolastico, per poi trascorrere il pomeriggio con la stessa in casa o in luoghi di svago precedentemente concordati dai genitori stessi
(come cinema, pizzerie, zone ricreative o altri luoghi similari adeguati all'età della minore), consumando altresì insieme la cena.
pagina 3 di 8 Al termine della cena la minore sarà riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna o sarà direttamente prelevata dalla madre a seconda degli accordi tra gli stessi intrapresi.
Il padre si impegna durante le prime settimane di tale secondo anno, qualora lo stesso decida di trascorrere il tempo insieme a all'interno di un'abitazione, affinché tale luogo sia quello ove CP_2 risiede la nonna materna e ciò al fine precipuo di intensificare da solo il rapporto con la minore, prima di portare la stessa presso l'abitazione in cui ad oggi convive con la propria compagna e il suo di lui figlio, impegnandosi a fare sì che la conoscenza con il proprio nuovo nucleo famigliare avvenga gradualmente e senza pregiudizi per Lo stesso impegno verrà attuato dal padre anche in caso CP_2 di una nuova relazione con un ulteriore ed eventuale compagna/fidanzata.
b) Per quanto attiene la ricorrenza del compleanno della minore:
A partire da quest'anno trascorrerà ad anni alterni il giorno del suo compleanno CP_2 rispettivamente con il padre e con la madre. Gli accordi relativi alle modalità di svolgimento della festa di compleanno e gli orari dovranno essere assunti preventivamente di comune accordo da parte di entrambi i genitori.
Sarà in ogni caso facoltà di entrambi i genitori, quale che sia l'anno in cui la minore trascorrerà il giorno del compleanno con l'uno o con l'altro, presentarsi dalla minore, compatibilmente ai tempi e all'organizzazione con cui verrà svolto il compleanno, per portarle un regalo per tale ricorrenza.
c) Durante i c.d. periodi di vacanza: nel corso di quest'anno trascorrerà da sola con il padre CP_2
l'intera giornata della Vigilia o quella del Natale, la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta in base agli accordi previamente assunti dai genitori in merito.
Durante le vacanze estive varranno invece le normali modalità di visita previste durante il corso dell'anno, ad eccezione dei periodi in cui la madre porterà la figlia in luoghi di villeggiatura.
• per il terzo anno dall'emanazione dell'emananda sentenza del Tribunale, solo se il SI. Pt_1
avrà continuato a dare attestazione della sua capacità di accudire personalmente la
[...] figlia, ovvero non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per la stessa:
a) Durante il corso dell'anno: starà con il padre: CP_2
- un giorno infrasettimanale da definire previamente con la SI.ra nella settimana CP_1 precedente e pur sempre compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative della minore. All'uopo, il SI. preleverà alle ore 16.00 dall'istituto scolastico durante il giorno feriale Parte_1 CP_2 concordato per poi riaccompagnarla all'orario stabilito presso l'abitazione materna;
- due weekend alternati al mese, da concordarsi previamente tra i genitori, con prelievo della minore il sabato mattina e riaccompagnamento della stessa a casa la domenica sera successiva in orari da definire previamente tra i genitori. pagina 4 di 8 Nel caso in cui, a causa di motivi lavorativi, il SI. non potrà tenere con sé la minore Parte_1 durante uno dei weekend di propria spettanza, lo stesso, salvo il necessario preavviso e coordinamento tra i genitori in merito, potrà prelevarla un giorno infrasettimanale da scuola alle ore 16.00 affinchè la stessa consumi la cena e pernotti presso la sua abitazione, per poi riaccompagnarla l'indomani mattina presso l'istituto scolastico.
Durante tali periodi il SI. si obbliga a comunicare alla SI.ra eventuali Parte_1 CP_1 spostamenti e/o pernottamenti fuori dall'ordinaria residenza.
b) Durante i c.d. periodi di vacanza: trascorrerà con il padre, ad anni alterni, l'intera giornata della Vigilia o quella del Natale, la CP_2 giornata di Pasqua o quella di Pasquetta. Inoltre, se il SI. avrà continuato a dare Parte_1 attestazione della sua capacità di accudire personalmente la figlia, e non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per la stessa, oltre alla frequentazione di cui ai punti precedenti, le parti si impegneranno a prevedere un calendario specifico di visite per consentire alla minore di trascorrere con il padre almeno 3 giorni consecutivi delle vacanze estive con lo stesso in strutture alberghiere o altri luoghi di villeggiatura che dovranno essere idonei all'età della minore nonché comunicati e concordati previamente con l'altro genitore il quale dovrà dare il proprio assenso in merito.
• per il quarto anno dall'emanazione dell'emananda sentenza del Tribunale, solo se il SI.
avrà continuato a dare attestazione della sua capacità di accudire Parte_1 personalmente la figlia, ovvero non avrà tenuto comportamenti scorretti e/o pregiudizievoli per la stessa, sarà facoltà dei genitori, di comune accordo, compatibilmente con le esigenze delle parti e gli impegni della minore, provvedere ad apportare modifiche in melius al seguente calendario, al fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore ed il padre.
Nel dettaglio, a partire dal quarto anno le parti si impegneranno altresì a prevedere un calendario specifico di visite per consentire alla minore di trascorrere con il padre almeno 7 giorni consecutivi delle vacanze estive con lo stesso in strutture alberghiere o altri luoghi di villeggiatura che dovranno essere idonei all'età della minore nonché comunicati e concordati prima della partenza con l'altro genitore il quale dovrà dare il proprio assenso in merito. A tal fine i genitori si impegneranno a comunicarsi reciprocamente, non appena possibile, i rispettivi periodi feriali in modo da armonizzarli fra loro al meglio e consentire ai figli di trascorrere i periodi di vacanza con entrambi i genitori.
7) Il SI. avrà sempre il dovere di comunicare l'indirizzo del luogo in cui, con la figlia, Parte_1 trascorrerà i periodi di ferie e/o si recherà per una permanenza con pernottamento notturno in occasione dei fine settimana nonché gli eventuali spostamenti che verranno eseguiti dai luoghi pagina 5 di 8 concordati. La SI.ra avrà pertanto il diritto di avere notizie della figlia e di conferire CP_1 con la stessa telefonicamente almeno due volte al giorno in tali occasioni.
8) Sarà sempre consentito, sia durante il corso dell'anno che nei periodi in cui la minore sarà in vacanza con la madre, al SI. avere contatti telefonici e/o videochiamate con la figlia, Parte_1 da modulare a seconda delle necessità, in concerto con gli impegni lavorativi e personali della madre, oltre che scolastici/ricreativi della minore. All'uopo il padre manderà previamente un SMS alla madre per avvertire che chiamerà ad un determinato orario per verificare la disponibilità di entrambe.
9) Nel caso in cui il SI. non riuscisse a rispettare il diritto di visita così come Parte_1 prestabilito al precedente punto 6) o comunque il periodo consensualmente concordato, lo stesso dovrà preferire l'altro genitore all'accudimento della figlia e/o eventualmente i nonni paterni, fermo restando che, sino a quando la figlia non avrà raggiunto la maggiore età, non potrà essere lasciata da sola nelle ore notturne. In ogni caso, il SI. si obbliga ad avvisare, con adeguato Parte_1 anticipo in relazione alla situazione, la propria eventuale impossibilità di tenere con sé la figlia e, solo nel caso in cui la SI.ra non potesse sostituire l'altro per impegni precedentemente CP_1 presi e non prorogabili e nemmeno farsi sostituire dai nonni materni, lo stesso si obbliga a reperire una persona dalla quale farsi sostituire nella cura e custodia dei figli che dovrà essere concordata e accettata previamente dalla SI.ra . CP_1
10) Il SI. si obbliga affinchè la propria nuova relazione sentimentale, nonché Parte_1 convivenza con la nuova compagna e il suo di lui figlio non si si pongano mai d'ostacolo o incidano negativamente sullo sviluppo psico – fisico di CP_2
Invero, il SI. si impegna, nell'interesse della minore, affinchè la rispettiva propria Parte_1 compagna, nonché il suo di lui figlio vengano inseriti con giudizio, buon senso e soprattutto gradualmente e in maniera progressiva nella vita di nel pieno rispetto dei sentimenti della CP_2 minore, oltre che nel pieno rispetto del ruolo genitoriale, affettivo ed educativo della SI.ra CP_1
. Nel dettaglio, il SI. sarà tenuto a non relazionarsi con la nuova partner, in
[...] Parte_1 presenza della figlia, con modalità tali da potere ingenerare confusione di ruoli e di identità parentali.
All'uopo, il SI. si impegna altresì promuovere una conoscenza approfondita tra la Parte_1
SI.ra e la sua nuova compagna prima di presentare quest'ultima alla minore. Tutte CP_1 tali cautele saranno adottate anche con eventuali ulteriori future fidanzate/compagne del SI. Pt_1
.
[...]
Inoltre, il padre, adotterà ogni più opportuna cautela per preservare la crescita della figlia in un ambiente sereno, salubre ed idoneo al loro sviluppo psicofisico, nonchè per tutelare l'intimità della minore nei periodi in cui la stessa rimarrà e/o pernotterà presso di lui, quale a mero titolo pagina 6 di 8 esemplificativo e non esaustivo, allestendole una cameretta separata presso la propria residenza. Il padre si impegna a rispettare tale condizione anche laddove la propria relazione attuale termini e lo stesso si debba così trasferire presso una nuova abitazione.
11) Le modalità di visita indicate al precedente punto 6) prevedono che il SI. si Parte_1 impegni ad accudire personalmente la figlia durante tali frequentazioni. In ogni caso, nel periodo di permanenza di presso ciascun genitore, la minore potrà essere affidata ai nonni CP_2 materni/paterni, purchè ciò, dalla parte del SI. , non si traduca in un modo per supplire Parte_1 alle proprie mancanze con la presenza degli stessi. Al contempo, a partire dal secondo anno dall'emissione dell'emananda sentenza, sarà consentito allo stesso avere degli aiuti gestionali – sempre purchè non si traducano ad un modo per supplire alle proprie assenze personali - anche da parte della propria nuova compagna (o di altre future compagne/fidanzate) , ma solo mediante l'attuazione delle cautele previste al precedente punto 10), ovvero a seguito dell'instaurazione di un concreto rapporto tra padre e minore e solo dopo che la nuova compagna/fidanzata sarà stata presentata alla SI.ra . CP_1
12) Entrambe le parti si impegnano reciprocamente ad agevolare i rapporti con la figlia, consapevoli di tutti i doveri che loro incombono quali e genitori e del diritto della figlia minore di crescere in un ambiente sereno e a mantenere e sviluppare rapporti significativi con gli ascendenti di entrambi i genitori. Per quanto non previsto nel presente ricorso e per ogni futura eventuale necessità, i genitori si impegnano sin da ora a prestare la loro collaborazione con la massima lealtà, trasparenza e disponibilità nell'interesse preminente di stessa. A tal fine, CP_2 entrambe le parti si obbligano a non pubblicare sui social e/o diffondere, anche a mezzo Whatsapp e/o altri canali social, fotografie ritraenti la minore.
13) Il SI. si impegna a prestare il proprio consenso/assenso immediato alle decisioni Parte_1 che dovranno essere assunte congiuntamente da parte di entrambi i genitori, nonché a sottoscrivere i documenti medici/scolastici/ricreativi e/o comunque inerenti la vita della minore senza necessità di sollecito alcuno da parte della madre.
14) Il SI. corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento ordinario della figlia, Parte_1 la somma mensile di euro 300,00 omnia, aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con corresponsione diretta alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con permanenza di CP_1 tale obbligo sino all'autosufficienza economica della figlia stessa.
15) Quanto alle spese straordinarie di le stesse saranno sostenute dal padre e dalla madre CP_2 nella misura del 50% ciascuno, aderendo le parti al Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena.
pagina 7 di 8 Tali spese, qualora non sostenute contemporaneamente da ciascuno di loro per la relativa quota di spettanza, dovranno essere rimborsate al genitore che per primo le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale sono state sostenute.
16) Fermo restando l'obbligo al mantenimento di cui ai punti precedenti, le parti convengono, nel rispetto della normativa vigente, che l'integrità del contributo economico eventualmente erogato a titolo di Assegno unico e universale per i figli a carico, ex L. 46/2021 continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI.ra , quale genitore affidatario della minore. CP_1
17) Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 04/02/2022, allo stato, riconosciuta da CP_2 entrambi i genitori (cfr doc. n. 10 depositato in data 26/11/2025);
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, rilevato che nato a [...]
NA (MO) il 05/04/1992 e nata a [...] il [...] hanno CP_1 proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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