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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 682/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
28.3.2024
da
, in qualità di socio della società S.DIB. DI SIVIERO Parte_1
MA E ED NI S.N.C. (Cod. Fisc. ) estinta il 30 P.IVA_1
marzo 2023,
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati TORTORA GIANMARCO e DE MENECH LUCA,
come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano,
Piazza degli Affari, 1,
con tro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, Persona_1
1 racc. 7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato ROMANO ANDREA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Fontana
5
O G G ETTO : Al tre co ntroversi e i n m at eri a di previ de nza o bbl i g at ori a.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
accertare e dichiarare che gli Avvisi di Addebito n. 41920112000469259501 e n.
41920120001665025501 – nonché la Intimazione di Pagamento - sono nulli e/o annullabili per le ragioni suesposte nonché l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell' dal diritto di CP_1
pretendere il versamento dei contributi e di ogni annessa sanzione e/o onere accessorio e, quindi,
assolvere il Sig. da qualsivoglia pretesa nei suoi confronti avanzata Parte_1
dall' e/o . CP_1 Controparte_3
Con vittoria di diritti, spese ed onorari
Per CP_1
- rigettare le domande per i motivi esposti, spese rifuse;
- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento in toto o in parte delle doglianze del ricorrente si chiede che l' sia tenuto indenne da alcuna responsabilità a titolo di spese. CP_1
Per : Controparte_2
Nel merito, gradatamente
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna deducente
- dichiarare inammissibili e/o infondate le censure proposte ex adverso, per quanto suindicato
2 In ogni caso con vittoria di spese e onorari di lite da distarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente agiva in giudizio, quale socio della cessata S.Dib. di ER TI e
TO NN s.n.c., impugnando gli avvisi di addebito n.
41920112000469259501 e n. 41920120001665025501 e contestando l'intimazione di pagamento n. 11920249002713377/00 dell' notificatagli Controparte_3
il 13.3.2024 riferita ai medesimi avvisi di addebito, relativi a contributi previdenziali asseritamente omessi.
1.1 Sosteneva che i crediti, di cui aveva avuto contezza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 13.3.2024, erano estinti per prescrizione e che in ogni caso per effetto della mancata tempestiva notifica l' risultava decaduto ex art. 30 dl 78/10 con CP_1
conseguente venir meno del diritto o quantomeno del diritto a procedere esecutivamente sulla base degli avvisi di addebito. Eccepiva la prescrizione anche con riferimento alle date di notifica degli avvisi di addebito indicati nella intimazione di pagamento, nel 2011 e nel
2012, per mancata successiva interruzione del termine prescrizionale entro il quinquennio.
Eccepiva infine la carenza di motivazione degli avvisi di addebito.
1.2 Concludeva quindi affinché, sospesa l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito, questi in uno con l'intimazione di pagamento fossero dichiarati nulli o annullabili, come riportato in epigrafe.
3 Costituendosi in giudizio eccepiva preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva essendo i crediti azionati in titolarità all' , in CP_1
capo al quale sussisteva anche la competenza per la notifica degli avvisi di addebito.
Deduceva comunque che erano intervenuti svariati atti interruttivi della prescrizione mai tempestivamente impugnati, da cui l'inammissibilità della pretesa di cui al ricorso.
4 Si costituiva in giudizio anche , precisando che gli avvisi di addebito a base CP_1
dell'intimazione di pagamento erano riferiti a contributi per DM insoluti riferiti a periodi
3 dicembre 2010-aprile 2011 ed agosto-novembre 2011, e che le notifiche degli stessi erano avvenute correttamente, evidenziando quanto alla prescrizione successiva l'operare della sospensione prevista dalla normativa emergenziale ex art. 68 DL 41/21 ovvero art. 11 DL
183/20 ovvero art. 37 DL 18/20. Eccepiva inoltre l'inammissibilità delle censure di prescrizione e decadenza svolte in ricorso stante la mancata impugnazione tempestiva degli avvisi di addebito.
5 La causa perveniva in decisione, autorizzato il deposito di note, dapprima all'udienza del
13.12.2024; ivi, riscontrata da parte del Giudicante la necessità di integrazione istruttoria,
veniva ordinata ad la produzione in giudizio Controparte_2
dell'intimazione cui era riferita la documentazione sub doc. 8, e la discussione veniva riaggiornata all'udienza del 24.1.2025, ove la causa veniva decisa con dispositivo e riserva di successivo deposito della motivazione.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
6 Va permesso che sussiste nella fattispecie di causa la legittimazione passiva tanto dell' , quale ente impositore titolare del credito asserito nell'intimazione di CP_1
pagamento, quanto di – quantomeno quale soggetto cui Controparte_2
la causa è comune - in quanto soggetto emettitore dell'atto “impugnato” o comunque contestato nella sua legittimità, peraltro prodromico alla fase di esecuzione che le è
assegnata per legge e che ha dato luogo a quella situazione di incertezza rispetto alla quale sussiste l'interesse ad agire del ricorrente.
7 Va altresì precisato che l'azione svolta con il ricorso deve ritenersi quale azione di mero accertamento dell'insussistenza del credito dedotto nell'intimazione di pagamento, e non un giudizio di impugnazione, posto che l'intimazione di pagamento non è un atto autoritativo.
8 Tanto chiarito, il ricorso é infondato.
9 Parte ricorrente assume di non aver avuto notifica degli avvisi di addebito sulla cui base risulta emessa dall' l'intimazione di pagamento Controparte_2
4 notificatagli il 13.3.2024, che per vero riguarda anche altri titoli riferiti a diversi creditori
(INAIL, e Camera di commercio) – i relativi crediti non sono peraltro Controparte_2
oggetto di causa -.
10 In effetti non vi è prova in atti dell'intervenuta notifica al ricorrente degli avvisi di addebito n. 41920112000469259501 e n. 41920120001665025501, in quanto l' ha dimesso CP_1
(sub doc. 1) la prova della notifica presso il ricorrente in data 11.11.2011 e 6.8.2012 di avvisi di addebito emessi nei confronti della società, di cui il ricorrente era socio illimitatamente responsabile, la cui numerazione non è perfettamente corrispondente rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione odierna – recano numeri finali 000 in luogo di
501 –. Posto che si tratta di avvisi di addebito riferiti ai medesimi importi per contributi ed agli stessi periodi contributivi e titoli rispetto agli avvisi di addebito n.
41920112000469259501 e n. 41920120001665025501, deve ritenersi che quanto prodotto dall' sia riferito agli avvisi di addebito corrispondenti rispetto a quelli impugnati, ma CP_1
emessi nei confronti della società.
11 Ciò non comporta comunque che in relazione ai crediti oggetto degli avvisi di addebito n.
41920112000469259501 e n. 41920120001665025501 l' sia incorso nella decadenza CP_1
di cui all'art. 25 D.Lgs. 46/99, né l'intervenuta prescrizione.
12 Sotto il primo profilo reputa il giudicante che la disciplina in tema di decadenza, dettata dall'art. 25 D.Lgs. 46/99 a proposito dell'attività di riscossione tramite cartella di pagamento, non possa essere riferita agli avvisi di addebito, non potendo ammettersi una corrispondenza tra “data di iscrizione a ruolo” cui si riferiva l'art. 25 per i contributi oggetto delle cartelle di pagamento e data di notifica degli avvisi di addebito (cui ancorare la verifica del rispetto del termine di decadenza per i crediti oggetto di avviso di addebito).
13 Sotto il secondo profilo si rileva che, ex art. 1310 c.c., la notifica alla società dei corrispondenti avvisi di addebito n. 41920112000469259000 e n. 41920120001665025000
5 ha avuto effetto interruttivo della prescrizione anche in relazione al ricorrente, quale debitore solidale.
13.1 Le successive notifiche di atti interruttivi nei confronti della società aventi ad oggetto i medesimi crediti hanno successivamente impedito il decorso della prescrizione, fino ad oggi, anche nei confronti del ricorrente per le medesime ragioni.
13.2 Ci si riferisce:
a) con riferimento al credito di cui all'avviso di addebito 41920112000469259501,
all'intimazione di pagamento n. 11920149000819502000, notificata il 24.2.2014 (cfr.
docc. 3 e 4 – intimazione di pagamento e relativo avviso Controparte_2
di ricevimento, con piena corrispondenza della numerazione della raccomandata indicata nei due documenti), ed all'intimazione di pagamento n. 11920189006048652000 notificata nel 2018 ex art. 7 quater, co. 6, DL 193/16 (cfr. documentazione acquisita da
[...]
e dimessa il 16.12.2024, e doc. 8 ); Controparte_2 Controparte_2
b) con riferimento all'avviso di addebito 41920120001665025501, all'intimazione di pagamento n. 11920179000265281000, notificata nel febbraio 2017 presso la Camera di
Commercio ex art. 7 quater, co. 6, DL 193/16 (cfr. doc. 6 Controparte_2
);
[...]
c) per entrambi gli avvisi di addebito alla successiva intimazione di pagamento n.
11920209002281512000, notificata nel 2020 presso la Camera di Commercio ex art. 7
quater, co. 6, DL 193/16 (docc. 9 e 10 ), rispetto alla Controparte_2
quale è tempestiva la notifica dell'intimazione che ha dato adito al giudizio odierno.
13.3 Quanto alla efficacia interruttiva della prescrizione della notifica effettuata ex art. 7 quater,
co. 6, DL 193/16, va richiamata innanzitutto la normativa in questione, secondo cui “In
deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione
previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui
al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti
6 iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal
competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica
certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione
telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta
elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta
elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non
risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico
dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e
pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso
nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario
dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori
adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza,
la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il
suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di
accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del
messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta
consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica
certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel
quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet
della società InfoCamere Scpa”. Le attestazioni di avvenuta pubblicazione dimesse in giudizio da sono regolarmente protocollate, il che Controparte_2
consente di superare il rilievo della carenza di firma sollevato per alcune di dette attestazioni dalla difesa di parte ricorrente, mentre quanto alla mancata prova dell'invio della raccomandata informativa reputa il giudicante che ciò non precluda alla
7 pubblicazione dell'avviso sul sito delle Camere di commercio l'efficacia interruttiva, posto che per legge la notifica in questi casi produce effetti per il destinatario “nel quindicesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società
InfoCamere Scpa” stante il carattere pubblico dell'elenco delle comunicazioni.
14. Va infine rigettata l'eccezione di nullità o comunque illegittimità degli avvisi di addebito per carente motivazione, in quanto in essi risultano indicati importi azionati, titoli e relativi anni di riferimento.
15. Ne consegue l'infondatezza del ricorso.
16. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate per ciascuna parte in € 3.000,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, con distrazione favore del procuratore quanto ad . Controparte_2
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Venezia, 24/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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