Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 15.5.2025, alle ore 11:34 compare il procuratore della parte ricorrente l'Avv. ZAMPOLINI Giacomo in sostituzione dell'Avv. Roberto NOCENT nonché la Dr.ssa GREMIGNI Olivia per la parte resistente, come da delega che produce. È altresì presente il funzionario UPP Dr.ssa che assiste il Magistrato e Persona_1 provvede alla verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita la parte a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. Il difensore si riporta ai propri atti insistendo perché venga disposta CTU contabile: parte resistente insiste per il rigetto riportandosi alle conclusioni ripotate in memoria. Le parti discutono oralmente la causa. Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. Il funzionario termina la propria attività alle ore All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 604/2023 promossa da
con il patrocinio dell' Avv.to NOCENT Roberto Parte_1
C o n t r o
1
Genova nella persona dell'Avv.to Maria Chiara GHIA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 8.9.2023 deduceva di aver lavorato Parte_1 presso l' Istituto penitenziario di Massa da settembre 2020 a luglio 2022 con la mansione inizialmente di Apprendista – Addetti lavorazione tessuti- e poi di operaio inquadrato nel
2° livello del CCNL applicato, ossia CCNL Industria e tessile.
Lamentava parte ricorrente che dai cedolini paga emergeva la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicabile rispetto alle concrete mansioni svolte in ragione alla quantità e qualità del lavoro, la mancata corresponsione della indennità di contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e del TFR, nonché l'indebita trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento. Parte ricorrente chiedeva pertanto la condanna del Controparte_1
al pagamento, della somma pari ad €. 6.692,60, a titolo di differenze retributive
[...] corrispondenti, tfr , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo, nonché la condanna del predetto al CP_1 versamento dei relativi contributi previdenziali, assistenziale e infortunistici.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20.11.2023 si costituiva in giudizio il a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, eccependo Controparte_1 preliminarmente che parte ricorrente era debitore per le spese di mantenimento ai sensi dell'art. 188 c.p., contestando quanto dedotto da parte ricorrente e il quantum richiesto.
Deduceva infatti parte resistente di essere debitrice esclusivamente della somma di € 34,19 nei confronti di per il lavoro svolto da quest'ultimo all'interno del carcere. Con Pt_1 nota ministeriale depositata in data 24.11.2023 parte resistente, allegando nuovi conteggi, deduceva poi di non dover nulla al ricorrente, avendogli corrisposto tutto il dovuto, in base al CCNL applicato.
2
1)circa l'an della pretesa
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, prevedeva al I comma: “le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del
[...]
e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni Controparte_2 sindacali più rappresentative sul piano nazionale”.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n.124, attualmente la norma prevede: “la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi”.
2)le mansioni svolte
Il ricorrente ha lavorato dal settembre 2020 sino al luglio 2022 come operaio: inizialmente come apprendista-addetto alla lavorazione tessuti, inquadrato nel 1° livello ed in seguito come aiuto tessitore, inquadrato nel 2° livello. Parte ricorrente non ha indicato, nel ricorso, le specifiche mansioni svolte in concreto, pertanto non sussiste valida motivazione per discostarsi da quelle indicate nelle buste paga in atti.
3) adeguamento delle remunerazioni e Ccnl applicabile
L' Amministrazione ha già provveduto, a far data dal mese di ottobre 2017, all'adeguamento delle remunerazioni per i detenuti lavoratori (v. nota GDAP n. 282390 del 6.9.2017, nota GDAP n. 13626 dell'1.06.2021).
3 Dai cedolini in atti si evince l'inserimento delle voci relative alla indennità di contingenza, alla tredicesima mensilità, al TFR e alla indennità di anzianità, nonché al pagamento dei giorni di ferie lavorati.
Parte ricorrente invece produce, allegandoli al ricorso, i conteggi svolti (doc. 24) applicando il CCLN Terziario servizi livello 5 (peraltro senza l'abbattimento di 1/3 previsto dall'art.22 dall'Ordinamento Penitenziario), senza tuttavia offrire giustificazione circa l'applicazione di diverso contratto. Infatti, nel ricorso non si è argomentato in ordine all'applicabilità del predetto CCNL, né sono state spiegate le mansioni, né è stata descritta alcuna declaratoria contrattuale operando il raffronto con le mansioni svolte.
Si ritiene dunque di dover utilizzare per i conteggi il CCNL applicato da parte resistente e l' inquadramento contrattuale ivi previsto in quanto del tutto corrispondente alle figure professionali indicate nelle buste paga (cfr. doc. 1 depositato da parte resistente in data
12.7.2024) e coerente con le mansioni svolte.
È utile evidenziare che il campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro intersettoriale (cfr. produzione documentale del 23.7.2024 di parte ricorrente)
“disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra le aziende del settore terziario e commercio, della distribuzione e servizi, anche in forma di cooperativa, dei pubblici esercizi, del turismo e il relativo personale dipendente” e da questo punto di vista appare ictu oculi del tutto inconferente al lavoro tessile prestato nella struttura carceraria.
4) circa le quote di mantenimento
Con riguardo alle quote di mantenimento, ai sensi dell'art. 145 c.p., le stesse devono essere prelevate dalla remunerazione per il lavoro prestato.
Ciò in quanto la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 49/1992) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Parte_2
, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni),
[...] senza tuttavia pronunciarsi riguardo alle quote di mantenimento che dunque, disposte per legge, debbono essere conteggiate.
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5) circa il quantum
Esaminando le voci e gli importi indicati nei cedolini buste paga prodotti da parte ricorrente e confrontandoli con il CCNL applicato, emerge la coincidenza degli importi.
In ordine alle mansioni occorre ribadire che nel ricorso le stesse non sono state descritte: pertanto, in assenza di specifica contestazione in ordine all'inquadramento operato da parte resistente nella memoria di costituzione -precisamente livello 1 per il periodo settembre 2020-marzo 2021 e livello 2 per il periodo aprile 2021-luglio 2022- a tale inquadramento si fa riferimento per il calcolo del dovuto.
Per quanto concerne l'orario di lavoro da considerare è sicuramente quello rinvenibile nei citati prospetti paga, per cui le ore utilizzate a base di calcolo delle effettive spettanze del ricorrente sono quelle registrate negli stessi cedolini mese per mese per l'intero periodo oggetto di analisi;
l'indicazione delle ore infatti non solo non è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente ma addirittura è stata utilizzata come base di calcolo per effettuare i conteggi di cui al doc. 24 allegato al ricorso.
Pertanto per determinare il dovuto, si è moltiplicato la retribuzione oraria per il numero delle ore lavorate;
la retribuzione oraria è stata calcolata dividendo l'importo dei valori contrattuali validi per periodo oggetto di causa, per 173, conformemente all'art. 45 del
C.C.N.L. “Abbigliamento e Confezioni Aziende Industriali” secondo cui, “la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173”.
La tredicesima mensilità sono state quantificate per singolo mese piuttosto che in unica soluzione nel mese di dicembre o di luglio: il calcolo del rateo mensile, è stato fatto su base proporzionale e quindi considerando l'effettivo orario di lavoro svolto per ciascun mese e confrontando lo stesso con l'orario teorico (numero di ore lavorabili) del mese stesso, così da ottenere una percentuale utile alla quantificazione della tredicesima maturata (utilizzando, quindi la stessa modalità di calcolo di cui ai prospetti paga).
Per quanto concerne il trattamento di fine rapporto, anch'esso è stato calcolato per singolo mese anzichè in unica soluzione alla fine del rapporto, analogamente a quanto effettuato per il calcolo della tredicesima.
Procedendo adesso al calcolo matematico delle differenze occorre intanto partire dalle somme che risultano essere state percepite dal ricorrente durante lo svolgimento della propria attività, calcolate secondo le considerazioni svolte ai precedenti punti, e quindi
5 considerando la mercede (lorda) dovuta in base ai giorni e alle ore effettivamente lavorate, comprensiva anche del rateo di 13° e TFR, calcolati come sopra descritti.
In base alla mera somma algebrica delle somme sopra indicate risulta che il ricorrente ha percepito la complessiva somma di € 11.507,64, esattamente corrispondente a quanto previsto dal CCNL applicabile.
Infatti l'importo è stato calcolato considerando per i primi 7 mesi (e quindi da settembre
2020 a marzo 2021) l'importo della retribuzione oraria pari ad € 4,77, il rateo mensile di tredicesima pari ad € 69,16 e il rateo mensile di TFR pari ad € 65,58; dal mese di marzo
2021 fino giugno 2021 applicando la retribuzione oraria prevista per l'operaio di 2° livello,
€.5,99 incrementando proporzionalmente anche il rateo di TFR e 13° mensilità.
Per quanto concerne le giornate di ferie risultano conteggiate correttamente nelle singole buste paga, così come risultano conteggiate anche le ore di straordinario, in ogni caso ricalcolate in base ai valori attribuiti alla retribuzione oraria.
Dall'estratto contributivo depositato da parte resistente infine si evince il regolare pagamento dei contributi previdenziali sugli importi retributivi già corrisposti.
Conclusivamente, risultando dal controllo operato che il ricorrente abbia percepito quanto allo stesso dovuto in relazione alle ore lavorate al CCNL applicabile e all'inquadramento ricevuto, il ricorso deve essere respinto.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese, stante la peculiarità della situazione, si ritiene che esse debbano essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Massa, 15 maggio 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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