Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2024
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
) con l'assistenza dell'avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
GUERRIERI MARCO
RICORRENTE
nei confronti di
) con l'assistenza dell'Avv. (C.F. CP 1 C.F. 2
PASTORELLI LAURA;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in Cancelleria Telematica in data
03/02/2025, che qui si riportano integralmente:
all'adito Giudice affinché lo stesso provveda a
· dichiarare la separazione personale dei coniugi SS LO e LU VA ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c. alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno sperati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio della coppia, MA, minorenne, rimarrà affidato ad entrambi i genitori con residenza presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale su MA garantendo al minore il diritto di mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi, nonché con le sorelle ed i nonni, sia materni che paterni.
Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, cure di ogni genere etc.) verranno prese concordemente dai genitori.
3) MA VA sarà collocato pariteticamente al 50% presso ciascun genitore con la seguente turnazione settimanale: dal lunedì all'uscita da scuola al mercoledì all'ingresso a scuola presso il padre, dal mercoledì all'uscita da scuola al venerdì all'ingresso a scuola con la madre, il fine settimana, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'ingresso a scuola a settimane alterne. Nei periodi di interruzione dell'attività scolastica, MA starà con il padre dal lunedì mattina al mercoledì mattina e col la madre dal mercoledì mattina sino al venerdì mattina con la madre, il fine settimana, alternativamente, dal venerdì al lunedì mattina. Ciascun genitore si impegna, nei giorni in cui avrà con sé
MA, a fargli frequentare neuropsicomotricità, ortottica e le attività
extrascolastiche ludico-sportive.
4) In occasione delle festività natalizie, i genitori trascorreranno con il figlio in maniera alternata la sera della Vigilia di Natale ed il giorno di Natale e la sera di Natale ed il 26 dicembre. Nell'anno 2025 le parti inizieranno l'alternanza come segue: con la madre la
Vigilia e Natale, con il padre la sera di Natale e il 26 dicembre. Dal 27 dicembre in poi il figlio trascorrerà un periodo di cinque giorni consecutivi con ciascun genitore, anche al fine di permettere eventuali viaggi/vacanze (indicativamente dal 28 dicembre al 1
gennaio e dal 2 al 6 gennaio di ogni anno).
Durante le festività Pasquali il minore trascorrerà il sabato prima di Pasqua e la Pasqua con un genitore e la sera di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo con l'altro genitore. MA trascorrerà la
Pasqua presso il genitore con il quale non ha trascorso il Natale e così ad anni alterni.
MA trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di vacanza durante il periodo invernale di massimo dieci giorni consecutivi e durante il periodo estivo altro periodo di massimo dieci giorni consecutivi.
5) Tenuto conto delle reciproche condizioni economiche nonché della equivalente presenza del minore presso ciascuno dei genitori, gli stessi non dovranno riconoscere all'altro alcun contributo al mantenimento del figlio minore MA, provvedendo entrambi direttamente alle necessità del bimbo quando lo stesso è presso ciascuno dei due. Le spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Grosseto, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. L'assegno unico spetterà alla signora SS LO.
6) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla è previsto a titolo di assegno di mantenimento.
Con richiesta all'adito Tribunale di voler ordina al Comune di Grosseto di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio.
I coniugi dichiarano espressamente di non aver alcunché a pretende, per alcun titolo,
l'uno dall'altro.
I coniugi prestano il reciproco consenso alla richiesta ed all'ottenimento di documenti di identità validi per l'espatrio.
In ragione del raggiungimento dell'accordo come su riportato la ricorrente ed il resistente chiedono che le spese legali del presente giudizio vengano compensate tra le parti.
Con osservanza.
Roma, 30 gennaio 2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 18/01/2020, a Grosseto, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ET (Parte I, atto n. 5, anno 2020).
Nel corso della controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, risultando altresì rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto
-
dell'accordo appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di ET (Parte I, atto n. 5, anno 2020)
CP 1 in data 18/01/2020, contratto tra Parte 1 alle condizioni congiunte da loro concordate, così come precisate all'udienza del
19/03/2025 e sopra trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo