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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 02/02/2026, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 913/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1070/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1618/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 11/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51130 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ha proposto appello
Contro il Comune di Palermo chiedendo la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Palermo - Sezione VI - n. 1618/2023: il primo Giudice ha accolto parzialmente il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 51130/2018 notificato il 7.12.2021, con il quale è stato richiesto il pagamento della TARI anno 2016 di importo € 119.949,75 (cfr. sentenza di I grado ed appello in atti).
Il Comune di Palermo si è costituito ed ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità/rigetto.
L'Istituto, con successiva memoria ha chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio (cfr. memoria e documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata l'estinzione del giudizio.
Il Comune di Palermo, per il medesimo immobile ed annualità (2016/TARI) ha notificato all'Istituto appellante due Avvisi di accertamento portanti lo stesso numero.
Il primo n. 51130/2018 notificato il 19/12/2018 avente importo di € 127.079,13.
Il secondo n. 51130/2018 notificato il 7/1/2021 avente importo di € 119.949,75.
I due provvedimenti sono stati impugnati.
Il “primo” (notificato il 19/12/2018) è stato parzialmente annullato con sentenza n. 349/20 del 11/12/2019 pronunciata dalla Sezione VIII della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo depositata il 23.1.2020.
Il relativo appello è stato definito con sentenza n. 4045/2024 del 24/05/2024 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 14.
Tale sentenza ha stabilito che la superficie tassabile è di mq. 6.347,61.
Al provvedimento, passato in giudicato, ha fatto seguito la Cartella di pagamento n. 296 2025 00481610 16
000 di complessive e 88.208,88 notificata il 20.10.2025 che è stata pagata con ordinativo di pagamento n.
1794 del 20.11.2025 (mandato n. 1794 del 26/11/2025).
Il “secondo” Avviso di accertamento notificato il 7/1/2021 (importo € 127.079,13) è intervenuta la sentenza n. 1618/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sezione VI con la quale è stata determinata la superficie tassabile in mq. 6347,61. Il relativo appello - che qui ci occupa - deve ritenersi “superato” dall'avvenuto pagamento della TARI 2016.
-Per le argomentazioni che precedono va disposta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lvo 546 del 1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1070/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1618/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 11/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51130 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 141/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 ha proposto appello
Contro il Comune di Palermo chiedendo la riforma della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Palermo - Sezione VI - n. 1618/2023: il primo Giudice ha accolto parzialmente il ricorso avverso l'Avviso di accertamento n. 51130/2018 notificato il 7.12.2021, con il quale è stato richiesto il pagamento della TARI anno 2016 di importo € 119.949,75 (cfr. sentenza di I grado ed appello in atti).
Il Comune di Palermo si è costituito ed ha contro dedotto concludendo per l'inammissibilità/rigetto.
L'Istituto, con successiva memoria ha chiesto la pronuncia di estinzione del giudizio (cfr. memoria e documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata l'estinzione del giudizio.
Il Comune di Palermo, per il medesimo immobile ed annualità (2016/TARI) ha notificato all'Istituto appellante due Avvisi di accertamento portanti lo stesso numero.
Il primo n. 51130/2018 notificato il 19/12/2018 avente importo di € 127.079,13.
Il secondo n. 51130/2018 notificato il 7/1/2021 avente importo di € 119.949,75.
I due provvedimenti sono stati impugnati.
Il “primo” (notificato il 19/12/2018) è stato parzialmente annullato con sentenza n. 349/20 del 11/12/2019 pronunciata dalla Sezione VIII della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo depositata il 23.1.2020.
Il relativo appello è stato definito con sentenza n. 4045/2024 del 24/05/2024 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia sezione 14.
Tale sentenza ha stabilito che la superficie tassabile è di mq. 6.347,61.
Al provvedimento, passato in giudicato, ha fatto seguito la Cartella di pagamento n. 296 2025 00481610 16
000 di complessive e 88.208,88 notificata il 20.10.2025 che è stata pagata con ordinativo di pagamento n.
1794 del 20.11.2025 (mandato n. 1794 del 26/11/2025).
Il “secondo” Avviso di accertamento notificato il 7/1/2021 (importo € 127.079,13) è intervenuta la sentenza n. 1618/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo sezione VI con la quale è stata determinata la superficie tassabile in mq. 6347,61. Il relativo appello - che qui ci occupa - deve ritenersi “superato” dall'avvenuto pagamento della TARI 2016.
-Per le argomentazioni che precedono va disposta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lvo 546 del 1992.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA