Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00702/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Albertone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, in proprio e quale Presidente e legale rappresentante dell’associazione “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lembo e Andrea Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Tiro al Volo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Nardò, Area Funzionale 6: S.U.A.P. - Servizio attività produttive - Agricoltura - Catasto, ha sospeso temporaneamente e fino alla definizione del procedimento ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 attivato dal sig. -OMISSIS-, l'ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il medesimo Ufficio vietava l'esercizio dell'attività di tiro a volo svolta dalla Associazione “-OMISSIS-” della quale il sig. -OMISSIS- è Presidente, nonché del parere del 16.2.2022 con il quale la F.I.T.A.V. ha attestato la “conformità dell'impianto in questione ai dettati e regolamenti nazionali ed internazionali dello Sport del Tiro a volo ed ai requisiti richiesti dalla vigente normativa (D.M. 18/03/1996) e dalla scrivente Federazione in ordine alla sicurezza degli spettatori e degli atleti”, e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò, della Federazione Italiana Tiro al Volo e di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to V. Albertone, avv.to L. Calabrese, avv.to A. Vantaggiato, avv.to M. Lembo, e avv.to A. Bianco;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris , per assenza di adeguata istruttoria e manifesta contraddittorietà (con i precedenti atti comunali) dell'impugnata ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Nardò ha sospeso temporaneamente e fino alla definizione del procedimento ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, attivato con istanza del 15/10/2021, in relazione alle strutture oggetto di ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-(facente, peraltro, “ salvi ulteriori provvedimenti eventualmente necessari in esito alla valutazione di legittimità del medesimo -OMISSIS-, separatamente condotta, in relazione agli ulteriori profili emersi nel recente sopralluogo del tecnico comunale e specificatamente concernenti gli obblighi in materia di esercizio dell'attività di tiro a volo in argomento e l'osservanza delle disposizioni prescritte dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica ”), il divieto di esercizio dell’attività di tiro al volo sancito con la precedente ordinanza comunale n. -OMISSIS-, in assenza, tra l’altro, della previa definizione del suddetto procedimento di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, della attestazione di agibilità secondo le disposizioni di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 e della licenza di pubblica sicurezza ex art. 57 T.U.L.P.S. n. 773/1931 (che sembrerebbe necessaria nel caso di specie in quanto trattasi di luogo abitato), in precedenza richiesti esplicitamente con l’ordinanza comunale n. -OMISSIS- ai fini dell’esercizio dell’attività in questione, oltreché in mancanza di autonomo accertamento/verifica da parte del Comune resistente della relazione di impatto acustico prodotta dall’Associazione controinteressata e dell’effettivo rispetto delle distanze normativamente prescritte per le postazioni di tiro a volo da abitazioni, strade e linee elettriche, nonché (a monte) dell’osservanza delle disposizioni urbanistiche di cui all’art. 83 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nardò, che non consente infrastrutture sportive in zona agricola se non connesse ad un’attività agrituristica svolta dal soggetto titolare del centro sportivo (non sembrando applicabile nella specie l’art. 113 delle N.T.A. del P.R.G.).
Ritenuto, altresì, sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell'impugnata ordinanza comunale n. -OMISSIS-.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15/03/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del controinteressato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.