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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1572/2024 promossa da:
C.F.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Michelangelo Parte_1 C.F._1
Ortore, C.F.: , pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
contro
:
• C.F.: e C.F.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
, con l'Avv. Domenico Fasanella, C.F.: pec: C.F._4 CodiceFiscale_5
Email_2
• , C.F.: in proprio e quale erede Parte_4 C.F._6
(marito) di;
e C.F.: , quale Persona_1 Controparte_1 C.F._7 erede (figlia) di , con l'Avv. Alfredo Ciro Matarante, C.F.: , Persona_1 C.F._8 pec: Email_3
• C.F.: e C.F.: Parte_5 C.F._9 Parte_6
con gli Avv.ti Lucio Cesarini (C.F.: - pec: C.F._10 C.F._11
e Giovanni Tucci (C.F.: - pec: ; Email_4 C.F._12 Email_5
• C.F.: , C.F.: Parte_7 C.F._13 Parte_8
C.F.: , con l'Avv. C.F._14 Parte_9 C.F._15
Gilberto Mercuri, C.F. pec: C.F._16 Email_6
pagina 1 di 8 • (P.IVA ), con l'Avv. Leonardo Altomano, C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
, pec: C.F._17 Email_7
• C.F.: , quale erede (figlia) di;
NON Controparte_3 C.F._18 Persona_1
COSTITUITA
• C.F.: , NON COSTITUITO;
CP_4 C.F._19
APPELLATI avverso la Sentenza n. 2442/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 22.10.2024, resa nel procedimento RGN. 2925/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.04.2019, il sig. sull'assunto di esser proprietario di un Parte_1 appartamento in Rodi Garganico, alla via degli Oleandri n. 28, adiacente al complesso condominiale sito ai nn.18-20 della medesima via e che in data 26/08/2018 a seguito di un evento piovoso, a causa della non corretta manutenzione del cancello nonché delle altre parti comuni del cortile CP_5 adiacente, favorendo l'allagamento del cortile ove era parcheggiata la propria autovettura Mercedes
Classe E 350d, che veniva sommersa di acqua e danneggiata irrimediabilmente, citava in giudizio i sig.ri , , , , CP_4 Parte_4 Persona_1 Parte_8 Parte_9 Parte_2
, e (proprietari e comproprietari degli
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 appartamenti ubicati al civico n.18-20 della Via Oleandri) per sentirli condannare, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale quantificato in € 67.696,00 oltre rivalutazione e interessi fino al saldo e spese legali.
Si costituivano i convenuti declinando ogni responsabilità, il sig chiedeva e veniva CP_4 autorizzato alla chiamata in causa delle che garantiva per la RCD il proprio immobile, la CP_2 quale a sua volta si costituiva nel giudizio contestando la domanda;
tutti concludevano per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il giudizio, interrotto per la morte della sig.ra veniva riassunto nei confronti degli eredi Persona_1
, e Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
Istruita la causa con l'acquisizione documentale, l'escussione dei testimoni e l'espletamento di una
CTU, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza il sig. per essere il primo giudice incorso in contraddizioni fattuali e Parte_1 logiche, che hanno condotto ad una non corretta applicazione delle norme sostanziali di riferimento, artt. 2051 e 2043 c.c., e per non aver ammesso (e/o non considerato) una prova che, sulla scorta del percorso argomentativo seguito in motivazione, poteva rivestire il carattere della decisività, oltre a pagina 2 di 8 dolersi dell'ingiusta ed errata liquidazione delle spese legali e concludeva per sentir: condannare gli appellati … , in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale subito dall'appellante Parte_1
, nella misura ritenuta accertata o comunque di giustizia, oltre rivalutazione e interessi fino al
[...] saldo;
- con vittoria o, in subordine, compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese in relazione agli appellanti Pt_8
e e tutti assistiti dal medesimo difensore. Controparte_6 Parte_9
Si costituivano tutti gli appellati, ad eccezione di e che Controparte_3 CP_4 contestavano i motivi di gravame e concludevano per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 02.07.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente avendo quale presupposto comune l'esclusione della sussistenza dell'esimente del caso fortuito, che il primo Giudice ha ravvisato nell'eccezionalità dell'evento atmosferico del 26.8.2018, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, compresa la CTU e l'erroneo convincimento della non prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e la sussistenza di colpa generica per imprudenza e negligenza oltre che la mancata assunzione e valutazione del seguente capitolo di prova: “16) Vero che nel giugno dello stesso anno 2018 il cortile della palazzina dei convenuti si è allagato fino all'orlo del muro che lo divide dal cortile dell'immobile di , idonea a dimostrare con la fotografia doc. 12, secondo Parte_1
l'assunto difensivo, che anche in tempi assai prossimi ai fatti di causa si era verificato un allagamento che era giunto al limite di tracimazione nel cortile attoreo, a conferma della sussistenza di una potenzialità dannosa insita nello stato dei luoghi, ove non diligentemente e prudentemente governato, ed atta a smentire le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che hanno condotto a ritenere insussistente sia il nesso causale che l'elemento soggettivo della colpa.
L'appellante censura, quindi, l'individuazione nell'evento atmosferico eccezionale della causa dell'allagamento e del conseguente danno subito che viene, invece, riportato causalmente al deflusso dell'acqua piovana dalla strada in pendenza nel cortile dei convenuti, non adeguatamente protetto da fenomeni di tale natura assolutamente prevedibili a differenza di quello attoreo e la mancata considerazione della chiara consapevolezza dei convenuti della situazione di grave pericolo in cui versava la loro proprietà e, di conseguenza, quella attigua, nel caso in cui si fossero verificate precipitazioni anche di poco superiori a quella in quel momento occorsa.
pagina 3 di 8 Le censure sono infondate.
Giova richiamare i principi della Suprema Corte secondo cui “le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022;
Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30521; Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2482).
L'imprevedibilità oggettiva e l'eccezionalità del fenomeno meteorico devono essere poi accertati “con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati
(in motivazione, la corte precisa che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche)” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022).
Alcuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza relativamente alla ricostruzione, operata dal giudice di prime cure, dei fatti per cui è causa ed al conseguente giudizio di esclusione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione.
Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa
(come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa del danno.
pagina 4 di 8 Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso
(comprensivo dell'evento naturale, del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno (Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass. Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ.
n.9726/2013, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n. 18856/2017, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ.
n.18415/2019).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene di condividere l'opinione del primo giudice, fondata sulla mancanza di nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno riconducibile, invece, alla eccezionalità delle precipitazioni avvenute il giorno 26.08.2018 nel territorio di Rodi Garganico e nella conseguente crisi dell'impianto fognario comunale.
La consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. , condivisibile poiché basata Persona_2 su dati scientifici oggettivi, immune da vizi logico - giuridici e supportata dallo svolgimento di approfondite indagini anche sui luoghi di causa corredata da ampia documentazione inerente lo studio idrologico legato all'evento pluviometrico, anche in risposta alle osservazioni dei periti di parte, ha, accertato e ritenuto che: 1) l'evento meteorologico accaduto il 26.08.2018 poteva essere definito, con riferimento ai dati pluviometrici rilevati (CTU pag. 20 - 25 ), un evento di carattere eccezionale corrispondente a un tempo di ritorno Tr = 400 anni (si verifica una volta ogni 400 anni), ma, se si considera il grafico nelle prime 6 ore in cui vi è stata l'intensità massima della pioggia si arriva a Tr =
1000 (l'evento di verifica 1 volta ogni mille anni), l'evento pluviometrico oggetto di causa può essere considerato quasi unico (pag. 25 CTU); 2) pur ipotizzando una rete di fogna bianca cittadina ben progettata e altamente efficiente, la stessa non sarebbe stata in grado di smaltire (almeno in un tempo breve) tutta l'enorme portata accumulatasi;
allo stesso modo, gli eventuali sistemi di captazione e smaltimento dell'acqua nei piazzali dei rispettivi condomini (del ricorrente e dei convenuti), non avrebbero mai potuto raccogliere e smaltire in tempi brevi tutta l'acqua accumulatasi per l'evento in questione (pag. 26 e 27 CTU).
L'accumulo di così tanta acqua nel cortile dei convenuti, addirittura fino a superare il muretto di separazione (alto ben 135-140 cm) tra i due cortili … è dipeso anche e soprattutto dall'evento pluviometrico occorso, catalogabile come evento più unico che raro. (Pag. 32 CTU); anche l'eventuale pagina 5 di 8 realizzazione della fascia metallica sul cancello dei convenuti, invocata dall'attore, non appare risolutiva, tenuto conto che l'acqua è tracimata oltre il muro divisorio alto 135-140 cm.
Del resto, l'eccezionalità dell'evento meteorologico verificatosi il 26.08.2018 risulta acclarata dalla delibera n.132 del 27.08.2018 della G.C. della Città di Rodi Garganico e dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1844 del 24.10.2018 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione n.148 CP_7 del 19.11.2018, per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.
Infine, riguardo alla mancata ammissione del capitolo di prova n. 16, correttamente il giudice di primo grado lo ha ritenuto inconferente ed irrilevante, in quanto gli altri eventi meteorologici richiamati dall'appellante, registratisi nel 2014 e nel 2016, che avrebbero dovuto far propendere per la prevedibilità dell'evento in questione, non sono minimamente paragonabili con quello per cui è causa.
Nel caso concreto non può pervenirsi, per quanto sopra motivato, all'accoglimento delle richieste risarcitorie dell'odierno appellante sotto tutti i profili dedotti (sia per l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. che per quella ex art. 2043 c.c.).
Infine l'appellante si duole dell'errore sulla liquidazione e condanna alle spese legali, per averlo il primo giudice, condannato al pagamento delle stesse, in pari misura di € 7.052,00 oltre accessori, sia in favore di e , sia in favore di nonostante fossero tutti assisiti dal Pt_8 Parte_7 Parte_9 medesimo difensore, Avv. Gilberto Mercuri, e le posizioni sostanziali e processuali fossero assolutamente identiche, evidenziando -pure- che il Tribunale avrebbe comunque dovuto compensare le spese anche in caso di rigetto della domanda attorea, sussistendo giusti motivi da individuarsi nella chiara sussistenza di un danno subito dall'attore; nella certa derivazione di tale danno dall'acqua tracimata dal cortile dei convenuti;
e per la particolarità e complessità quantomeno fattuale dell'oggetto di causa.
Il primo giudice nel regolare le spese di lite si è correttamente attenuto al principio della soccombenza e non si ravvisano ragioni per derogarvi quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; ha altresì applicato il DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022 ed il giusto scaglione di riferimento.
La doglianza è però fondata riguardo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali, in pari misura di € 7.052,00 oltre accessori, sia in favore di e , sia in favore di Pt_8 Parte_7
nonostante fossero tutti assisiti dal medesimo difensore e tenuto conto che le Parte_9 posizioni sostanziali e processuali fossero assolutamente identiche.
pagina 6 di 8 Ed invero, nel caso in cui l'avvocato difenda più parti sono conseguentemente previste alcune limitazioni al compenso dall'art. 4, cc. 2 e 4 del D.M. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio cosiddetto “del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” deve essere liquidato come se avesse difeso una sola parte maggiorato di una quota percentuale per ciascuna parte assistita, fino a un massimo di 30 (art. 4, c. 2 D.M. 55/2014).
La seconda (art. 4, c. 4 D.M. 55/2014) prevede un temperamento stabilendo che il compenso debba ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato “l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”, come nel caso di specie.
L'appello viene, quindi, parzialmente accolto sul punto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza l'appellante dovrà corrispondere le spese di giudizio di primo grado in favore dei sigg.ri Parte_8
e nella complessiva somma di € 7.898,24, così determinata: €.
[...] Parte_7 Parte_9
7.052,00 + 4.231,00 (aumento del 60%) - 3.384,96 (riduzione 30%), oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Le spese legali della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione valore indeterminabile, complessità bassa minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, come da dispositivo.
Ritiene la Corte di compensare tra l'appellante ed i sigg.ri e Parte_8 Parte_7
le spese legali del presente grado in ragione della reciproca soccombenza. Parte_9
Nulla per le spese in favore delle parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1572/2024, proposta da per la riforma della sentenza n. Parte_1
2442/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 22.10.2024, resa nel procedimento RGN. 2925/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente l'ultimo motivo di appello e per lo effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna alla rifusione delle spese di giudizio di Parte_1 primo grado sostenute da e che liquida Parte_8 Parte_7 Parte_9 nella complessiva somma di € 7.898,24, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore dei sigg.ri e che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso Parte_2 Parte_3
pagina 7 di 8 forfettario, IVA e CPA come per legge;
dei sigg.ri e Parte_4
che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Controparte_1 come per legge¸ dei sigg.ri e che liquida in € 3.473,00, Parte_5 Parte_6 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
di che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso Controparte_2 forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante ed i sigg.ri Parte_8
e ; Parte_7 Parte_9
5. nulla per le spese del presente grado in favore delle parti non costituite.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1572/2024 promossa da:
C.F.: , rappresentato e difeso dall' Avv. Michelangelo Parte_1 C.F._1
Ortore, C.F.: , pec: C.F._2 Email_1
APPELLANTE
contro
:
• C.F.: e C.F.: Parte_2 C.F._3 Parte_3
, con l'Avv. Domenico Fasanella, C.F.: pec: C.F._4 CodiceFiscale_5
Email_2
• , C.F.: in proprio e quale erede Parte_4 C.F._6
(marito) di;
e C.F.: , quale Persona_1 Controparte_1 C.F._7 erede (figlia) di , con l'Avv. Alfredo Ciro Matarante, C.F.: , Persona_1 C.F._8 pec: Email_3
• C.F.: e C.F.: Parte_5 C.F._9 Parte_6
con gli Avv.ti Lucio Cesarini (C.F.: - pec: C.F._10 C.F._11
e Giovanni Tucci (C.F.: - pec: ; Email_4 C.F._12 Email_5
• C.F.: , C.F.: Parte_7 C.F._13 Parte_8
C.F.: , con l'Avv. C.F._14 Parte_9 C.F._15
Gilberto Mercuri, C.F. pec: C.F._16 Email_6
pagina 1 di 8 • (P.IVA ), con l'Avv. Leonardo Altomano, C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
, pec: C.F._17 Email_7
• C.F.: , quale erede (figlia) di;
NON Controparte_3 C.F._18 Persona_1
COSTITUITA
• C.F.: , NON COSTITUITO;
CP_4 C.F._19
APPELLATI avverso la Sentenza n. 2442/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 22.10.2024, resa nel procedimento RGN. 2925/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12.04.2019, il sig. sull'assunto di esser proprietario di un Parte_1 appartamento in Rodi Garganico, alla via degli Oleandri n. 28, adiacente al complesso condominiale sito ai nn.18-20 della medesima via e che in data 26/08/2018 a seguito di un evento piovoso, a causa della non corretta manutenzione del cancello nonché delle altre parti comuni del cortile CP_5 adiacente, favorendo l'allagamento del cortile ove era parcheggiata la propria autovettura Mercedes
Classe E 350d, che veniva sommersa di acqua e danneggiata irrimediabilmente, citava in giudizio i sig.ri , , , , CP_4 Parte_4 Persona_1 Parte_8 Parte_9 Parte_2
, e (proprietari e comproprietari degli
[...] Parte_3 Parte_5 Parte_6 appartamenti ubicati al civico n.18-20 della Via Oleandri) per sentirli condannare, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale quantificato in € 67.696,00 oltre rivalutazione e interessi fino al saldo e spese legali.
Si costituivano i convenuti declinando ogni responsabilità, il sig chiedeva e veniva CP_4 autorizzato alla chiamata in causa delle che garantiva per la RCD il proprio immobile, la CP_2 quale a sua volta si costituiva nel giudizio contestando la domanda;
tutti concludevano per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il giudizio, interrotto per la morte della sig.ra veniva riassunto nei confronti degli eredi Persona_1
, e Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
Istruita la causa con l'acquisizione documentale, l'escussione dei testimoni e l'espletamento di una
CTU, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza il sig. per essere il primo giudice incorso in contraddizioni fattuali e Parte_1 logiche, che hanno condotto ad una non corretta applicazione delle norme sostanziali di riferimento, artt. 2051 e 2043 c.c., e per non aver ammesso (e/o non considerato) una prova che, sulla scorta del percorso argomentativo seguito in motivazione, poteva rivestire il carattere della decisività, oltre a pagina 2 di 8 dolersi dell'ingiusta ed errata liquidazione delle spese legali e concludeva per sentir: condannare gli appellati … , in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale subito dall'appellante Parte_1
, nella misura ritenuta accertata o comunque di giustizia, oltre rivalutazione e interessi fino al
[...] saldo;
- con vittoria o, in subordine, compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
- in ogni caso con riforma della sentenza di primo grado in punto di spese in relazione agli appellanti Pt_8
e e tutti assistiti dal medesimo difensore. Controparte_6 Parte_9
Si costituivano tutti gli appellati, ad eccezione di e che Controparte_3 CP_4 contestavano i motivi di gravame e concludevano per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 02.07.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, con i primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente avendo quale presupposto comune l'esclusione della sussistenza dell'esimente del caso fortuito, che il primo Giudice ha ravvisato nell'eccezionalità dell'evento atmosferico del 26.8.2018, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, compresa la CTU e l'erroneo convincimento della non prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso e la sussistenza di colpa generica per imprudenza e negligenza oltre che la mancata assunzione e valutazione del seguente capitolo di prova: “16) Vero che nel giugno dello stesso anno 2018 il cortile della palazzina dei convenuti si è allagato fino all'orlo del muro che lo divide dal cortile dell'immobile di , idonea a dimostrare con la fotografia doc. 12, secondo Parte_1
l'assunto difensivo, che anche in tempi assai prossimi ai fatti di causa si era verificato un allagamento che era giunto al limite di tracimazione nel cortile attoreo, a conferma della sussistenza di una potenzialità dannosa insita nello stato dei luoghi, ove non diligentemente e prudentemente governato, ed atta a smentire le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che hanno condotto a ritenere insussistente sia il nesso causale che l'elemento soggettivo della colpa.
L'appellante censura, quindi, l'individuazione nell'evento atmosferico eccezionale della causa dell'allagamento e del conseguente danno subito che viene, invece, riportato causalmente al deflusso dell'acqua piovana dalla strada in pendenza nel cortile dei convenuti, non adeguatamente protetto da fenomeni di tale natura assolutamente prevedibili a differenza di quello attoreo e la mancata considerazione della chiara consapevolezza dei convenuti della situazione di grave pericolo in cui versava la loro proprietà e, di conseguenza, quella attigua, nel caso in cui si fossero verificate precipitazioni anche di poco superiori a quella in quel momento occorsa.
pagina 3 di 8 Le censure sono infondate.
Giova richiamare i principi della Suprema Corte secondo cui “le precipitazioni atmosferiche integrano
l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) - con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022;
Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30521; Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2482).
L'imprevedibilità oggettiva e l'eccezionalità del fenomeno meteorico devono essere poi accertati “con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. «tempi di ritorno» molto elevati
(in motivazione, la corte precisa che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche)” (cfr. Cass. civ. n. 4588/2022).
Alcuna valida censura può rilevarsi a carico della gravata sentenza relativamente alla ricostruzione, operata dal giudice di prime cure, dei fatti per cui è causa ed al conseguente giudizio di esclusione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, essendo, la stessa, basata su una attenta valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie in quanto il Giudice ha esaustivamente, quanto correttamente, motivato le ragioni della propria decisione.
Vanno al riguardo richiamati i più recenti indirizzi giurisprudenziali, secondo cui la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa
(come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa del danno.
pagina 4 di 8 Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre colui che ha in custodia la cosa potrà andare esente da responsabilità solo provando l'esistenza di un caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile dal custode ed estraneo sia alla cosa che alla sfera del custode stesso
(comprensivo dell'evento naturale, del fatto del terzo o della colpa del danneggiato), che abbia, da solo, determinato le condizioni dell'evento dannoso, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra cosa e danno (Cass. Civ. n. 22807/2009, Cass. Civ. n.4279/2008, Cass. Civ. n. 8229/2010, Cass. Civ.
n.9726/2013, Cass. Civ. n.15761/2016, Cass. Civ. n. 18856/2017, Cass. Civ. n. 2482/2018, Cass. Civ.
n.18415/2019).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso in esame, la Corte ritiene di condividere l'opinione del primo giudice, fondata sulla mancanza di nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento di danno riconducibile, invece, alla eccezionalità delle precipitazioni avvenute il giorno 26.08.2018 nel territorio di Rodi Garganico e nella conseguente crisi dell'impianto fognario comunale.
La consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ing. , condivisibile poiché basata Persona_2 su dati scientifici oggettivi, immune da vizi logico - giuridici e supportata dallo svolgimento di approfondite indagini anche sui luoghi di causa corredata da ampia documentazione inerente lo studio idrologico legato all'evento pluviometrico, anche in risposta alle osservazioni dei periti di parte, ha, accertato e ritenuto che: 1) l'evento meteorologico accaduto il 26.08.2018 poteva essere definito, con riferimento ai dati pluviometrici rilevati (CTU pag. 20 - 25 ), un evento di carattere eccezionale corrispondente a un tempo di ritorno Tr = 400 anni (si verifica una volta ogni 400 anni), ma, se si considera il grafico nelle prime 6 ore in cui vi è stata l'intensità massima della pioggia si arriva a Tr =
1000 (l'evento di verifica 1 volta ogni mille anni), l'evento pluviometrico oggetto di causa può essere considerato quasi unico (pag. 25 CTU); 2) pur ipotizzando una rete di fogna bianca cittadina ben progettata e altamente efficiente, la stessa non sarebbe stata in grado di smaltire (almeno in un tempo breve) tutta l'enorme portata accumulatasi;
allo stesso modo, gli eventuali sistemi di captazione e smaltimento dell'acqua nei piazzali dei rispettivi condomini (del ricorrente e dei convenuti), non avrebbero mai potuto raccogliere e smaltire in tempi brevi tutta l'acqua accumulatasi per l'evento in questione (pag. 26 e 27 CTU).
L'accumulo di così tanta acqua nel cortile dei convenuti, addirittura fino a superare il muretto di separazione (alto ben 135-140 cm) tra i due cortili … è dipeso anche e soprattutto dall'evento pluviometrico occorso, catalogabile come evento più unico che raro. (Pag. 32 CTU); anche l'eventuale pagina 5 di 8 realizzazione della fascia metallica sul cancello dei convenuti, invocata dall'attore, non appare risolutiva, tenuto conto che l'acqua è tracimata oltre il muro divisorio alto 135-140 cm.
Del resto, l'eccezionalità dell'evento meteorologico verificatosi il 26.08.2018 risulta acclarata dalla delibera n.132 del 27.08.2018 della G.C. della Città di Rodi Garganico e dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1844 del 24.10.2018 pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione n.148 CP_7 del 19.11.2018, per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.
Infine, riguardo alla mancata ammissione del capitolo di prova n. 16, correttamente il giudice di primo grado lo ha ritenuto inconferente ed irrilevante, in quanto gli altri eventi meteorologici richiamati dall'appellante, registratisi nel 2014 e nel 2016, che avrebbero dovuto far propendere per la prevedibilità dell'evento in questione, non sono minimamente paragonabili con quello per cui è causa.
Nel caso concreto non può pervenirsi, per quanto sopra motivato, all'accoglimento delle richieste risarcitorie dell'odierno appellante sotto tutti i profili dedotti (sia per l'invocata responsabilità ex art. 2051 c.c. che per quella ex art. 2043 c.c.).
Infine l'appellante si duole dell'errore sulla liquidazione e condanna alle spese legali, per averlo il primo giudice, condannato al pagamento delle stesse, in pari misura di € 7.052,00 oltre accessori, sia in favore di e , sia in favore di nonostante fossero tutti assisiti dal Pt_8 Parte_7 Parte_9 medesimo difensore, Avv. Gilberto Mercuri, e le posizioni sostanziali e processuali fossero assolutamente identiche, evidenziando -pure- che il Tribunale avrebbe comunque dovuto compensare le spese anche in caso di rigetto della domanda attorea, sussistendo giusti motivi da individuarsi nella chiara sussistenza di un danno subito dall'attore; nella certa derivazione di tale danno dall'acqua tracimata dal cortile dei convenuti;
e per la particolarità e complessità quantomeno fattuale dell'oggetto di causa.
Il primo giudice nel regolare le spese di lite si è correttamente attenuto al principio della soccombenza e non si ravvisano ragioni per derogarvi quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.; ha altresì applicato il DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022 ed il giusto scaglione di riferimento.
La doglianza è però fondata riguardo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali, in pari misura di € 7.052,00 oltre accessori, sia in favore di e , sia in favore di Pt_8 Parte_7
nonostante fossero tutti assisiti dal medesimo difensore e tenuto conto che le Parte_9 posizioni sostanziali e processuali fossero assolutamente identiche.
pagina 6 di 8 Ed invero, nel caso in cui l'avvocato difenda più parti sono conseguentemente previste alcune limitazioni al compenso dall'art. 4, cc. 2 e 4 del D.M. 10.3.2014 n. 55.
La prima di tali norme stabilisce il principio cosiddetto “del compenso unico”: vale a dire che l'onorario dovuto all'avvocato il quale ha difeso più parti “aventi la stessa posizione processuale” deve essere liquidato come se avesse difeso una sola parte maggiorato di una quota percentuale per ciascuna parte assistita, fino a un massimo di 30 (art. 4, c. 2 D.M. 55/2014).
La seconda (art. 4, c. 4 D.M. 55/2014) prevede un temperamento stabilendo che il compenso debba ridursi fino al 30% se l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato “l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”, come nel caso di specie.
L'appello viene, quindi, parzialmente accolto sul punto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza l'appellante dovrà corrispondere le spese di giudizio di primo grado in favore dei sigg.ri Parte_8
e nella complessiva somma di € 7.898,24, così determinata: €.
[...] Parte_7 Parte_9
7.052,00 + 4.231,00 (aumento del 60%) - 3.384,96 (riduzione 30%), oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Le spese legali della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione valore indeterminabile, complessità bassa minimo di tariffa, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, come da dispositivo.
Ritiene la Corte di compensare tra l'appellante ed i sigg.ri e Parte_8 Parte_7
le spese legali del presente grado in ragione della reciproca soccombenza. Parte_9
Nulla per le spese in favore delle parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1572/2024, proposta da per la riforma della sentenza n. Parte_1
2442/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il 22.10.2024, resa nel procedimento RGN. 2925/2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente l'ultimo motivo di appello e per lo effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado condanna alla rifusione delle spese di giudizio di Parte_1 primo grado sostenute da e che liquida Parte_8 Parte_7 Parte_9 nella complessiva somma di € 7.898,24, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore dei sigg.ri e che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso Parte_2 Parte_3
pagina 7 di 8 forfettario, IVA e CPA come per legge;
dei sigg.ri e Parte_4
che liquida in € 3.473,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA Controparte_1 come per legge¸ dei sigg.ri e che liquida in € 3.473,00, Parte_5 Parte_6 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;
di che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso Controparte_2 forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. compensa le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante ed i sigg.ri Parte_8
e ; Parte_7 Parte_9
5. nulla per le spese del presente grado in favore delle parti non costituite.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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