Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
583/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 583/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. ON Mazzeo e Diana Zegretti sito in Agropoli alla via C. Rossi n. 4, le quali lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...] e ivi residente a[...] C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenzo Inserra, sito in Gragnano alla via
Castellammare, n. 27, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note congiunte di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, i coniugi si sono riportati al ricorso e hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Il P.M., in data 15.05.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.03.2024, le parti in epigrafe individuate, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 05.05.2005 nel Comune di Gragnano, e che dall'unione sono nate
1
incompatibilità caratteriali i coniugi addivenivano alla decisione di separarsi e raggiungevano un accordo di separazione, trasfuso nella sentenza n. 579/2023 pubblicata il 27.02.2023 da questo
Tribunale (con cui è stato previsto l'affidamento condiviso delle figlie, all'epoca entrambe minorenni, con collocazione della figlia presso il padre e della figlia ON presso la madre, alla quale Per_1
è stata assegnata la casa familiare, e disciplina ordinaria del diritto di visita;
l'obbligo del di Pt_1 versare alla l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge ed euro Pt_2
300,00 a titolo di mantenimento della figlia ON, nonché l'obbligo della di versare al Pt_2
euro 50,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia , con spese straordinarie per Pt_1 Per_1
le figlie ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno).
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, chiedendo dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Nominato il giudice delegato e fissata l'udienza del 14.10.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, il giudice, ritenendo sussistenti dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso all'interesse della figlia minore in relazione al diritto/dovere di visita del padre e rilevato che le parti nulla avevano dedotto e documentato sui redditi percepiti, rinviava a tal fine all'udienza del 26.02.2025. Disposta in data 05.03.2025 la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale giudice delegato, con ordinanza del 2.05.2025 depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il prescritto parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 579/2023 pubblicata il 27.02.2023 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria in atti.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorso oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale (04.07.2018) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Quanto alla posizione economico reddituale delle parti, i ricorrenti hanno allegato che la sig.ra Pt_2
lavora come impiegata part time in una azienda privata e che il sig. è dipendente della SITA Pt_1
SUD s.r.l. lavorando come autista. Dalla documentazione allegata, risulta che la sig.ra ha Pt_2
2 percepito una retribuzione mensile di euro 9.484,00 nel 2021 (modello 730/2022), di euro 9.568,00 nel 2022 (modello 730/2023) e di euro 16.858,00 nel 2023 (modello 730/2024); quanto al sig. , Pt_1
risulta che questi ha percepito un reddito di euro 26.838,00 nel 2021 (modello 730/2022), di euro
29.591,00 nel 2022 (modello 730/2023) e di euro 33.771,00 nel 2023 (modello 730/2023).
Tanto premesso, le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio, così come modificate a seguito dei rilievi del Tribunale e, poiché esse non contrastano con norme imperative e con l'interesse superiore della prole, possono essere poste alla base della presente decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 21.03.2024, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gragnano in data
05.05.2005 tra le parti in causa;
b) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
1) la figlia ON rimane affidata ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, oggi in Gragnano alla Via V. Veneto n.135, mentre nelle more ha raggiunto la maggiore età e Per_1
vive con il padre, come da sentenza di separazione;
2) il Sig. verserà quale assegno divorzile la somma di € 200,00 alla Sig.ra Pt_1 Pt_2
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla sentenza di divorzio - somma che sarà bonificata ogni 30 del mese sul conto n.1697746, IBAN
[...]CC0011697746, dell'Istituto ING BANK, intestato alla sig.ra Pt_2
3) il Sig. verserà quale mantenimento della figlia ON la somma determinata Pt_1 giudizialmente di € 300,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla sentenza di divorzio - con le medesime modalità sopra descritte;
4) la Sig.ra verserà quale mantenimento della figlia in considerazione del tempo Pt_2 Per_1 che la stessa passa presso il domicilio materno, la somma di € 50,00 mensili - rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla sentenza di divorzio - da versarsi ogni
30 del mese a mezzo di bonifico sulla PostePay intestata al Sig. , IBAN Pt_1
[...];
5) il Sig. e la Sig.ra contribuiranno in pari misura al pagamento delle spese Pt_1 Pt_2
straordinarie per le figlie, come da protocollo di intesa sottoscritto in data 06 luglio 2021 tra il
Tribunale di Torre Annunziata e il C.d.O di Torre Annunziata in materia delle spese dei figli in materia di separazione;
3 6) in ordine al diritto di visita, i Sig.ri e in accordo tra loro, tenuto conto della Pt_1 Pt_2
distanza, essendosi il Sig. per motivi personali trasferito nel comune di Lauro (AV), e nel Pt_1
rispetto delle esigenze delle figlie, pattuiscono quanto di seguito:
- la minore ON trascorrerà insieme con la sorella almeno due finesettimana al mese presso l'abitazione del padre sig. . In ordine al diritto di visita infrasettimanale, il Sig. Pt_1 Pt_1
terrà con sé la figlia il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Tenuto conto della distanza, delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore, del lavoro svolto dai Sig.ri e il predetto giorno potrà essere cambiato previo accordo telefonico tra gli stessi Pt_1 Pt_2
modificato gli stessi concorderanno di volta in volta le modalità di esercizio del predetto diritto.
Le parti inoltre stabiliscono, per permettere una conservazione dei rapporti tra le sorelle, Per_1
e ON, che le stesse, oltre a vedersi nei termini e modi ora descritti, possano decidere in piena libertà di trascorrere ulteriore tempo insieme, alternativamente presso il domicilio del Sig. Pt_1
o presso quello della Sig.ra Pt_2
- Le sorelle trascorreranno sempre insieme, ove possibile, le vacanze natalizie e, ad anni alterni, trascorreranno con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis;
le sorelle trascorreranno insieme, ove possibile, ad entrambi genitori il giorno dei rispettivi compleanni (salva diversa concordata determinazione).
- Nel periodo delle vacanze estive le sorelle trascorreranno. ove possibile, con ciascuno dei due genitori due settimane, da stabilirsi concordemente e previa comunicazione scritta, entro il 30 maggio di ogni anno. Il genitore dovrà sempre comunicare all'altro il luogo di destinazione, per permettere l'eventuale diritto di visita;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Gragnano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (Atto n. 18, parte II, serie A, anno 2005 del Parte_3
);
[...]
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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