Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/1987, n. 3310
CASS
Sentenza 6 aprile 1987

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La Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguente devoluzione in via esclusiva al giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, discende dall'inserimento del lavoratore subordinato nell'organizzazione di un ente pubblico non economico, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, mentre è a tal fine irrilevante sia la Mancanza di un atto di nomina, sia l'eventuale Invalidità dell'atto, ivi inclusa la ipotesi della nullità per violazione di norme che limitino o vietino l'assunzione (salvo che si tratti di norme ostative alla stessa configurabilità del suddetto inserimento nella struttura organizzativa dell'ente). ( V 3098/85, mass n 440796; ( V 5997/84, mass n 437665).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/1987, n. 3310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3310
    Data del deposito : 6 aprile 1987

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