TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 30/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 952/2024 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l' (avv. Raffaele Parte_1 CP_1
Esposito) avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico ex art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, osserva quanto segue:
-1-
Il ricorrente, premesso di lavorare dal 1993 alle dipendenze della come Parte_2
addetto alla produzione, esponeva di aver svolto - almeno fino all'anno 2000 - mansioni comportanti il sollevamento e la movimentazione manuale di carichi pesanti e l'assunzione di posture incongrue (per migliaia di volte al giorno attività di torsione del tronco, piegamento della schiena in basso e anche tensione della schiena); esponeva, altresì, di occuparsi attualmente dell'attività di etichettatura delle bottiglie, movimentando e sollevando bobine di etichette di 10 kg circa, posizionandole sulla macchina etichettatrice per circa 20-30 volte al giorno. Lamentava che il prolungato disimpegno delle suddette mansioni aveva determinato “la spondolodiscopatia del tratto lombare con protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1”, la cui natura professionale era stata negata dall' . Lo stesso concludeva chiedendo di CP_1
“accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto da spondolodiscopatia del tratto lombare con protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1; accertare e dichiarare che la predetta infermità è stata causata o quantomeno concausata dall'attività lavorativa svolta e che è quantificabile, quanto a danno biologico, in misura pari al
10% (o quell'altra misura ritenuta di giustizia); conseguentemente, condannare
l' alla corresponsione in favore del Sig. del relativo indennizzo dalla data CP_1 Pt_1 della domanda amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di CP_2
causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter
c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: la teste , collega del ricorrente dal 1995 al 2008, avendo lavorato Testimone_1
“a stretto contatto” con il sig. ha potuto confermare che, almeno fino all'anno Pt_1
2000, la mansione cui lo stesso era addetto richiedeva “il quotidiano sollevamento di cestelli da un tavolo alto circa 80 cm/1 metro;
successivo posizionamento su un bancale alto circa 5 livelli posizionato alle spalle del lavoratore;
collocazione di ogni cestello
l'uno sopra l'altro ad incastro su un bancale”, nonché “per migliaia di volte al giorno
l'attività di torsione del tronco (dal tavolo al bancale e viceversa), piegamento della schiena in basso (per il posizionamento delle prime due file di cestelli) e la tensione della schiena perché le ultime due file di cestelli erano ubicate ad un'altezza di 2,5 metri e pertanto, per detta ultima operazione, era necessaria letteralmente una attività di “slancio” per poter portare “in altezza” il cestello”, precisando di lavorare circa
250/300 quintali di vino al giorno;
la teste ha altresì confermato che “il Sig. Pt_1
operava su una pedana alta circa 15 cm (ossia, la stessa altezza del bancale su cui venivano posizionati i cestelli)”; che “i cestelli contenevano tre bottiglie di vino capienti 5 litri (e pesanti complessivamente circa 18 kg) con ripetizione dell'attività di movimentazione manuale per migliaia di volta al giorno” e che “la medesima attività veniva svolta dal Sig. con riferimento a fusti di vino pesanti da vuoti circa 7-8 Pt_1
kg e da pieni circa 30kg e pertanto egli prelevava il fusto vuoto da una pedana, svitava il tappo, rovesciava il fusto e lo posizionava sul macchinario lava-fusti; al termine del
Pag. 2 di 7 lavaggio lo ricapovolgeva per riempirlo di vino con una pistola;
una volta pieno, il fusto veniva collocato su un bancale su due livelli”; inoltre che “il ricorrente movimentava in tutto circa 600 fusti a settimana (300 fusti al giorno per due volte a settimana)” e “negli stessi anni (ossia fino al 2000 circa) il Sig. svolgeva anche Pt_1
l'attività di movimentazione e svuotamento dei sacchi pieni di sale di 25 kg nei serbatoi per il trattamento delle acque (c.d. salamoia); attività svolta per circa tre volte a settimana con movimentazione di 10-15 sacchi a sessione”. Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste collega del ricorrente Testimone_2 dal 1994 al 2019, il quale ha altresì precisato che la quinta fila di cestelli era “molto più alta rispetto alle spalle”, affermando che “attualmente il Sig. si occupa Pt_1 dell'attività di etichettatura delle bottiglie, movimentando e sollevando bobine di etichette di 10 kg circa, posizionandole sulla macchina etichettatrice per circa 20-30 volte al giorno” e di essere al corrente che il ricorrente lavorasse qualche volta di sabato.
Orbene, all'esito dell'indagine peritale, il C.T.U. ha affermato che “Il ricorrente è portatore di rachipatia erniaria lombare e protrusioni discali lombari”, ritenendo inizialmente tali patologie “concausalmente riferibili alle lavorazioni espletate.”
Tuttavia, con nota del 12.05.2025 (allegata alla perizia), il consulente dell' CP_2 resistente osservava: “…tutto quanto riguarda il rischio professionale che il CTU ritiene esistente è riferibile ad attività che egli stesso dichiara aver cessato intorno al
2000, ovvero 25 anni fa. Ma se la Legge prevede che la patologia "ernia discale lombare" per essere considerata tabellata deve essere insorta a distanza di non più di 1 anno dalla cessazione dell'esposizione a rischio professionale, non ci siamo con la cronologia".
Preso atto di tali osservazioni, il C.T.U., considerato che l'attività rischiosa risulta essere stata svolta dal ricorrente fino all'anno 2000, ha concluso ritenendo la patologia riscontrata “non riferibile alle lavorazioni espletate”, reputando di dover rimettere al giudicante le valutazioni in ordine alle controdeduzioni formulate nell'interesse del ricorrente (riportate nella relazione peritale).
Orbene, dette controdeduzioni appaiono condivisibili.
Come noto, il sistema tabellare, nel suo valore presuntivo favorevole al lavoratore,
Pag. 3 di 7 è basato su tre elementi caratterizzanti, che devono coesistere: a) la specifica malattia indicata nella prima colonna della tabella;
b) che la malattia sia contratta nelle lavorazioni indicate nella seconda colonna;
c) ove la malattia si sia manifestata dopo la cessazione della lavorazione morbigena, che tale manifestazione sia avvenuta entro il periodo indicato dalla terza colonna (c.d. periodo massimo di indennizzabilità), determinato in un periodo differente per ciascuna patologia, in base alle indicazioni di latenza della scienza medico-legale. Se la malattia correlata alla lavorazione è inserita nelle tabelle e, la stessa, è insorta entro il CP_1 periodo massimo di indennizzabilità eventualmente previsto, vi è l'applicazione del concetto della presunzione eziologica professionale della patologia sofferta dall'assicurato, il quale dovrà solo dimostrare lo svolgimento della lavorazione indicata in tabella e la malattia – ivi indicata – contratta per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'una e l'altra, avendo l'ordinamento già compiuto la correlazione causale tra i due termini.
La manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude quindi la possibilità di riconoscerla come tabellata.
Il periodo massimo di indennizzabilità rileva, quindi, ai fini della considerazione della malattia come tabellata, sussistendo in tal caso presunzione legale dell'origine professionale della malattia.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18.02.1988 e della successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, per l'indennizzabilità delle malattie non tabellate, insorte anche oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio, sussiste l'onere del ricorrente di fornire la prova dell'origine professionale della patologia.
Orbene, nel caso di specie, è stato lo stesso a dedurre, testualmente, nella CP_1 memoria di costituzione, “che la malattia denunciata non è da considerare tabellata, in quanto non è stata provata l'adibizione non occasionale alle mansioni indicate alla voce n. 77 delle Nuove Tabelle per le Malattie Professionali nell'Industria”. La voce in questione non sembra essere pertinente, in quanto si riferisce alle "Malattie causate da radiazioni ionizzanti". Del resto, dalla stessa documentazione depositata dall' si CP_1 ricava che la malattia, definita “rachipatia”, non era stata riconosciuta di origine
Pag. 4 di 7 professionale per l'assenza del rischio della sua contrazione, ovverosia per una motivazione non attinente alla natura tabellata della malattia o al periodo di sua massima indennizzabilità.
Trattandosi, allora, di malattia non tabellata, occorre osservare come l'istruttoria svolta abbia consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte e la patologia insorta.
Il C.T.U. ha, in effetti, osservato che “Le testimonianze in atti documentano una ripetitività delle lavorazioni con posture incongrue e torsioni del busto, flessione per il sollevamento dei cestelli da impilare su bancali di cui gli ultimi due ad altezza di 2,5 metri e quindi da “spingere” oltre l'altezza delle stesse mani. Le testimonianze sono tutte concordi ( i testimoni escussi - e - alle domande Testimone_2 Testimone_1 del legale circa l'attività lavorativa confermano pedissequamente quanto loro chiesto dal legale di parte attrice), i movimenti venivano ripetuti per centinaia di volte al giorno ed anche se il peso complessivo di ogni cestello era di 18 Kg, pure la tipologia di lavoro, così come descritta ha potuto incidere sulla dinamica delle forze agenti sul rachide in tal guisa da determinare la degenerazione dei dischi intervertebrali. Si tenga però presente che il lavoratore era addetto anche al lavaggio e riempimento dei fusti del peso di 30 Kg (600 fusti a settimana (300 fusti al giorno per due volte a settimana) ed anche il trasporto di sacchi di sale del peso di 25 Kg.”, ritenendo di poter ammettere
“almeno concausalmente il lavoro come agente tecnopatia” e concludendo che: “Il
Signor è portatore di discopatia erniaria e protrusiva del rachide Parte_1
lombare concausalmente riferibile alle lavorazioni espletate. – E' ammissibile
l'incidenza nello sviluppo della rachipatia di fattori costituzionali il cui grado di incidenza concausale sull'insorgere della malattia è stimabile in termini di lieve incidenza. Le patologie evidenziate hanno carattere di permanenza e determinano una menomazione dell'efficienza psicofisica del ricorrente nella misura del 7% (sette%) in quanto a danno biologico a datare dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25.01.2023.”
Tale ultimo accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto
Pag. 5 di 7 periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 7%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da “rachipatia erniaria lombare e Parte_1 protrusioni discali lombari” di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 7%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno
Pag. 6 di 7 successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 30 giugno 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 952/2024 promossa da (Avv. Rocco Carabba) contro l' (avv. Raffaele Parte_1 CP_1
Esposito) avente ad oggetto: indennizzo per danno biologico ex art. 13, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, osserva quanto segue:
-1-
Il ricorrente, premesso di lavorare dal 1993 alle dipendenze della come Parte_2
addetto alla produzione, esponeva di aver svolto - almeno fino all'anno 2000 - mansioni comportanti il sollevamento e la movimentazione manuale di carichi pesanti e l'assunzione di posture incongrue (per migliaia di volte al giorno attività di torsione del tronco, piegamento della schiena in basso e anche tensione della schiena); esponeva, altresì, di occuparsi attualmente dell'attività di etichettatura delle bottiglie, movimentando e sollevando bobine di etichette di 10 kg circa, posizionandole sulla macchina etichettatrice per circa 20-30 volte al giorno. Lamentava che il prolungato disimpegno delle suddette mansioni aveva determinato “la spondolodiscopatia del tratto lombare con protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1”, la cui natura professionale era stata negata dall' . Lo stesso concludeva chiedendo di CP_1
“accertare e dichiarare che esso ricorrente è affetto da spondolodiscopatia del tratto lombare con protrusioni discali multiple ed ernia discale L5-S1; accertare e dichiarare che la predetta infermità è stata causata o quantomeno concausata dall'attività lavorativa svolta e che è quantificabile, quanto a danno biologico, in misura pari al
10% (o quell'altra misura ritenuta di giustizia); conseguentemente, condannare
l' alla corresponsione in favore del Sig. del relativo indennizzo dalla data CP_1 Pt_1 della domanda amministrativa (o da quell'altra che sarà ritenuta di giustizia); voglia, altresì, condannare l' convenuto al pagamento delle spese, diritti, onorari di CP_2
causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter
c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: la teste , collega del ricorrente dal 1995 al 2008, avendo lavorato Testimone_1
“a stretto contatto” con il sig. ha potuto confermare che, almeno fino all'anno Pt_1
2000, la mansione cui lo stesso era addetto richiedeva “il quotidiano sollevamento di cestelli da un tavolo alto circa 80 cm/1 metro;
successivo posizionamento su un bancale alto circa 5 livelli posizionato alle spalle del lavoratore;
collocazione di ogni cestello
l'uno sopra l'altro ad incastro su un bancale”, nonché “per migliaia di volte al giorno
l'attività di torsione del tronco (dal tavolo al bancale e viceversa), piegamento della schiena in basso (per il posizionamento delle prime due file di cestelli) e la tensione della schiena perché le ultime due file di cestelli erano ubicate ad un'altezza di 2,5 metri e pertanto, per detta ultima operazione, era necessaria letteralmente una attività di “slancio” per poter portare “in altezza” il cestello”, precisando di lavorare circa
250/300 quintali di vino al giorno;
la teste ha altresì confermato che “il Sig. Pt_1
operava su una pedana alta circa 15 cm (ossia, la stessa altezza del bancale su cui venivano posizionati i cestelli)”; che “i cestelli contenevano tre bottiglie di vino capienti 5 litri (e pesanti complessivamente circa 18 kg) con ripetizione dell'attività di movimentazione manuale per migliaia di volta al giorno” e che “la medesima attività veniva svolta dal Sig. con riferimento a fusti di vino pesanti da vuoti circa 7-8 Pt_1
kg e da pieni circa 30kg e pertanto egli prelevava il fusto vuoto da una pedana, svitava il tappo, rovesciava il fusto e lo posizionava sul macchinario lava-fusti; al termine del
Pag. 2 di 7 lavaggio lo ricapovolgeva per riempirlo di vino con una pistola;
una volta pieno, il fusto veniva collocato su un bancale su due livelli”; inoltre che “il ricorrente movimentava in tutto circa 600 fusti a settimana (300 fusti al giorno per due volte a settimana)” e “negli stessi anni (ossia fino al 2000 circa) il Sig. svolgeva anche Pt_1
l'attività di movimentazione e svuotamento dei sacchi pieni di sale di 25 kg nei serbatoi per il trattamento delle acque (c.d. salamoia); attività svolta per circa tre volte a settimana con movimentazione di 10-15 sacchi a sessione”. Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste collega del ricorrente Testimone_2 dal 1994 al 2019, il quale ha altresì precisato che la quinta fila di cestelli era “molto più alta rispetto alle spalle”, affermando che “attualmente il Sig. si occupa Pt_1 dell'attività di etichettatura delle bottiglie, movimentando e sollevando bobine di etichette di 10 kg circa, posizionandole sulla macchina etichettatrice per circa 20-30 volte al giorno” e di essere al corrente che il ricorrente lavorasse qualche volta di sabato.
Orbene, all'esito dell'indagine peritale, il C.T.U. ha affermato che “Il ricorrente è portatore di rachipatia erniaria lombare e protrusioni discali lombari”, ritenendo inizialmente tali patologie “concausalmente riferibili alle lavorazioni espletate.”
Tuttavia, con nota del 12.05.2025 (allegata alla perizia), il consulente dell' CP_2 resistente osservava: “…tutto quanto riguarda il rischio professionale che il CTU ritiene esistente è riferibile ad attività che egli stesso dichiara aver cessato intorno al
2000, ovvero 25 anni fa. Ma se la Legge prevede che la patologia "ernia discale lombare" per essere considerata tabellata deve essere insorta a distanza di non più di 1 anno dalla cessazione dell'esposizione a rischio professionale, non ci siamo con la cronologia".
Preso atto di tali osservazioni, il C.T.U., considerato che l'attività rischiosa risulta essere stata svolta dal ricorrente fino all'anno 2000, ha concluso ritenendo la patologia riscontrata “non riferibile alle lavorazioni espletate”, reputando di dover rimettere al giudicante le valutazioni in ordine alle controdeduzioni formulate nell'interesse del ricorrente (riportate nella relazione peritale).
Orbene, dette controdeduzioni appaiono condivisibili.
Come noto, il sistema tabellare, nel suo valore presuntivo favorevole al lavoratore,
Pag. 3 di 7 è basato su tre elementi caratterizzanti, che devono coesistere: a) la specifica malattia indicata nella prima colonna della tabella;
b) che la malattia sia contratta nelle lavorazioni indicate nella seconda colonna;
c) ove la malattia si sia manifestata dopo la cessazione della lavorazione morbigena, che tale manifestazione sia avvenuta entro il periodo indicato dalla terza colonna (c.d. periodo massimo di indennizzabilità), determinato in un periodo differente per ciascuna patologia, in base alle indicazioni di latenza della scienza medico-legale. Se la malattia correlata alla lavorazione è inserita nelle tabelle e, la stessa, è insorta entro il CP_1 periodo massimo di indennizzabilità eventualmente previsto, vi è l'applicazione del concetto della presunzione eziologica professionale della patologia sofferta dall'assicurato, il quale dovrà solo dimostrare lo svolgimento della lavorazione indicata in tabella e la malattia – ivi indicata – contratta per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'una e l'altra, avendo l'ordinamento già compiuto la correlazione causale tra i due termini.
La manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude quindi la possibilità di riconoscerla come tabellata.
Il periodo massimo di indennizzabilità rileva, quindi, ai fini della considerazione della malattia come tabellata, sussistendo in tal caso presunzione legale dell'origine professionale della malattia.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18.02.1988 e della successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, per l'indennizzabilità delle malattie non tabellate, insorte anche oltre i periodi indicati dall'eventuale cessazione dell'esposizione al rischio, sussiste l'onere del ricorrente di fornire la prova dell'origine professionale della patologia.
Orbene, nel caso di specie, è stato lo stesso a dedurre, testualmente, nella CP_1 memoria di costituzione, “che la malattia denunciata non è da considerare tabellata, in quanto non è stata provata l'adibizione non occasionale alle mansioni indicate alla voce n. 77 delle Nuove Tabelle per le Malattie Professionali nell'Industria”. La voce in questione non sembra essere pertinente, in quanto si riferisce alle "Malattie causate da radiazioni ionizzanti". Del resto, dalla stessa documentazione depositata dall' si CP_1 ricava che la malattia, definita “rachipatia”, non era stata riconosciuta di origine
Pag. 4 di 7 professionale per l'assenza del rischio della sua contrazione, ovverosia per una motivazione non attinente alla natura tabellata della malattia o al periodo di sua massima indennizzabilità.
Trattandosi, allora, di malattia non tabellata, occorre osservare come l'istruttoria svolta abbia consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte e la patologia insorta.
Il C.T.U. ha, in effetti, osservato che “Le testimonianze in atti documentano una ripetitività delle lavorazioni con posture incongrue e torsioni del busto, flessione per il sollevamento dei cestelli da impilare su bancali di cui gli ultimi due ad altezza di 2,5 metri e quindi da “spingere” oltre l'altezza delle stesse mani. Le testimonianze sono tutte concordi ( i testimoni escussi - e - alle domande Testimone_2 Testimone_1 del legale circa l'attività lavorativa confermano pedissequamente quanto loro chiesto dal legale di parte attrice), i movimenti venivano ripetuti per centinaia di volte al giorno ed anche se il peso complessivo di ogni cestello era di 18 Kg, pure la tipologia di lavoro, così come descritta ha potuto incidere sulla dinamica delle forze agenti sul rachide in tal guisa da determinare la degenerazione dei dischi intervertebrali. Si tenga però presente che il lavoratore era addetto anche al lavaggio e riempimento dei fusti del peso di 30 Kg (600 fusti a settimana (300 fusti al giorno per due volte a settimana) ed anche il trasporto di sacchi di sale del peso di 25 Kg.”, ritenendo di poter ammettere
“almeno concausalmente il lavoro come agente tecnopatia” e concludendo che: “Il
Signor è portatore di discopatia erniaria e protrusiva del rachide Parte_1
lombare concausalmente riferibile alle lavorazioni espletate. – E' ammissibile
l'incidenza nello sviluppo della rachipatia di fattori costituzionali il cui grado di incidenza concausale sull'insorgere della malattia è stimabile in termini di lieve incidenza. Le patologie evidenziate hanno carattere di permanenza e determinano una menomazione dell'efficienza psicofisica del ricorrente nella misura del 7% (sette%) in quanto a danno biologico a datare dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 25.01.2023.”
Tale ultimo accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto
Pag. 5 di 7 periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 7%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da “rachipatia erniaria lombare e Parte_1 protrusioni discali lombari” di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 7%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno
Pag. 6 di 7 successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 30 giugno 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
Pag. 7 di 7