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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 17/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 665/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
21/03/1968, C.F. elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Cristoforo Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv.
NI RM che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE e dall'Avv. ANTONELLO MONORITI giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – cancellazione giornate agricole e indebito Disoccupazione agricola;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 04/03/2024 parte ricorrente deduceva di aver lavorato nel 2013 e 2014 alle dipendenze della ditta CALT SOC COOP per
51 giornate annue e che il 2 giugno 2023 aveva ricevuto comunicazione di indebito per disoccupazione agricola n. 2015663607748 a seguito di revoca della prestazione conseguente al verbale ispettivo n. 480019/12/2022.0649512 CP_1 per la somma di € 1.113,90 per l'intero 2014. Eccepiva la mancata erogazione delle somme ritenute indebite, l'indeterminatezza dell'indebito nonché la legittimità della prestazione richiesta, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, il riconoscimento delle giornate agricole nonché la condanna dell' al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2014, con CP_1
vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare una riunione col CP_1 procedimento n. 1072/2023, 1194/2023 e 2369/23, contestando nel merito l'abuso del processo e l'infondatezza delle domande avversarie, con il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, viene odiernamente decisa stante l'impossibilità di procedere alla riunione con procedimenti già definiti.
Orbene, sul punto deve evidenziarsi che la questione relativa al riconoscimento delle giornate agricole è già stata affrontata nel giudizio
1072/2023 definito con sentenza n. 1439/2024 che ha rigettato le domande.
Ciò comporta che la domanda subordinata non può trovare accoglimento trattandosi di un'ipotesi di ne bis in idem processuale.
Ancora, non può riscontrarsi nel merito l'indeterminatezza dell'indebito, avendo l' comunicato, con altre missive contenute in atti, sia la circostanza CP_1
relativa al verbale n. 480019122022.0649512 nonché la conseguente cancellazione delle giornate agricole (circostanza di cui parte ricorrente era al corrente, avendo anche presentato ricorso giudiziario avverso detta cancellazione).
Tuttavia, parte ricorrente deduce di non aver mai ricevuto le somme ritenute indebite (circostanza che ribadisce nel corso di tutto il ricorso introduttivo).
2 Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Sul punto la giurisprudenza afferma che nell'azione di ripetizione dell'indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (vedi sul punto Cass. n. 3387/2001; Cass n. 2334/1998//; Cass. n. 7027/1997; Cass. n.
12897/1995; Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 22872/2010).
Se, dunque, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' per le causali sopra indicate, l' deve CP_1 CP_1
dimostrare documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
Nulla parte resistente ha prodotto sul punto.
Va dunque dichiarata non dovuta la somma di € 1.113,90 relativa alla prestazione disoccupazione agricola n. 2015663607748 per l'anno 2014 con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente CP_1
trattenuto o recuperato.
La parziale soccombenza impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 04/03/2024, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara non dovuta la somma di € 1.113,90 relativa alla prestazione disoccupazione agricola n. 2015663607748 per l'anno 2014 con condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto o CP_1
recuperato.
- Dichiara inammissibile la domanda relativa all'accertamento delle giornate agricole;
- Compensa integralmente le spese di lite
Patti, 17 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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