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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 343/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4535/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buccino - Piazza Municipio 1 84021 Buccino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1065017250004072 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 03/09/2025 al Comune di Buccino e Gamma
Tributi s.r.l., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 26/09/2025, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il Sollecito di Pagamento n. 1065017250004072, notificato in data 31/07/2025, contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 218,82 riferita all'Avviso di Accertamento esecutivo TARI/2019 n. 1321 dell'08/11/2023 notificato il 13/12/2023, rimasto insoluto.
La ricorrente ha impugnato il Sollecito di Pagamento per i seguenti motivi:
- Insussistenza della pretesa, avendo regolarmente pagato la Tassa richiamata, come risultante dal modello
F24 di € 259,00, versato in atti, rappresentando, quella pretesa, una illegittima integrazione richiesta con
Avviso di Pagamento n. 2037 del 28/07/2020;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Gamma Tributi s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 09/10/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare e tempestiva notifica dell'Avviso di Accertamento richiamato che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente comunale.
Versando in atti la relativa documentazione ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, insistendo nelle istanze con le Memorie illustrative successivamente depositate.
La sig.ra Ricorrente_1, con Memorie Illustrative depositate il 05/01/2026, preso atto del contenuto della memoria difensiva depositata dalla società di riscossione convenuta, ha insistito sull'illegittimità dell'atto impugnato e per il suo annullamento.
Gamma Tributi s.r.l., con Memorie di Replica depositate l'08/01/2026, ha insistito nelle difese già formulate con le Memorie di Costitizione, insistendo per il rigetto del ricorso, perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina della documentazione prodotta dalla società Gamma Tributi s.r.l., affidataria del servizio di
Riscossione Coattiva per conto del Comune di Buccino, è evidente che l'Avviso di Accertamento richiamato nell'atto in questa sede impugnato era stato regolarmente notificato e non impugnato.
Provata la regolare notifica dell'atto sottostante che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente, considerato che, in caso di regolare notifica degli atti sottostanti (avvisi di accertamento) il ricorso può essere proposto esclusivamente contro i vizi propri dell'atto successivo (sollecito di pagamento), atteso che alcuna eccezione è stata formulata in riferimento al Sollecito di Pagamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica.
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4535/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Buccino - Piazza Municipio 1 84021 Buccino SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1065017250004072 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 179/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 03/09/2025 al Comune di Buccino e Gamma
Tributi s.r.l., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 26/09/2025, la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato il Sollecito di Pagamento n. 1065017250004072, notificato in data 31/07/2025, contenente la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 218,82 riferita all'Avviso di Accertamento esecutivo TARI/2019 n. 1321 dell'08/11/2023 notificato il 13/12/2023, rimasto insoluto.
La ricorrente ha impugnato il Sollecito di Pagamento per i seguenti motivi:
- Insussistenza della pretesa, avendo regolarmente pagato la Tassa richiamata, come risultante dal modello
F24 di € 259,00, versato in atti, rappresentando, quella pretesa, una illegittima integrazione richiesta con
Avviso di Pagamento n. 2037 del 28/07/2020;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Gamma Tributi s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 09/10/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare e tempestiva notifica dell'Avviso di Accertamento richiamato che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente comunale.
Versando in atti la relativa documentazione ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, insistendo nelle istanze con le Memorie illustrative successivamente depositate.
La sig.ra Ricorrente_1, con Memorie Illustrative depositate il 05/01/2026, preso atto del contenuto della memoria difensiva depositata dalla società di riscossione convenuta, ha insistito sull'illegittimità dell'atto impugnato e per il suo annullamento.
Gamma Tributi s.r.l., con Memorie di Replica depositate l'08/01/2026, ha insistito nelle difese già formulate con le Memorie di Costitizione, insistendo per il rigetto del ricorso, perché infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina della documentazione prodotta dalla società Gamma Tributi s.r.l., affidataria del servizio di
Riscossione Coattiva per conto del Comune di Buccino, è evidente che l'Avviso di Accertamento richiamato nell'atto in questa sede impugnato era stato regolarmente notificato e non impugnato.
Provata la regolare notifica dell'atto sottostante che, non essendo stato impugnato, ha cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente, considerato che, in caso di regolare notifica degli atti sottostanti (avvisi di accertamento) il ricorso può essere proposto esclusivamente contro i vizi propri dell'atto successivo (sollecito di pagamento), atteso che alcuna eccezione è stata formulata in riferimento al Sollecito di Pagamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica.
DICHIARA
il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€ 100,00 oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)