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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 07.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.11585/2021 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Umberto Parte_1
Maria Muci come da procura speciale in calce al ricorso opponente
ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti G.M. Rombaldi e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2021 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35920210000052359000, notificato il 28.09.2021, con il quale l CP_1 le aveva chiesto il pagamento di € 133.424,37 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo da marzo 2015 a luglio 2018.
Secondo quanto risultante dall'avviso di addebito, la pretesa trovava titolo in un verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari di vigilanza dell' il 03.07.2020, mediante il quale CP_1 era stato contestato all'odierna opponente - esercente l'attività di gestione di una casa di riposo in
Nociglia - di essersi avvalsa della prestazione di numerosi lavoratori, impiegati con mansioni varie,
i quali erano stati formalmente assunti dalla ma concretamente Controparte_2 utilizzati presso la nell'ambito delle obbligazioni assunte in un contratto di appalto Parte_1 per la prestazione di servizi stipulato dalle società predette in data 26.01.2018.
Ritenendo che lo schema dell'appalto fosse stato disposto al di fuori delle condizioni previste dalla legge e che la fattispecie integrasse – nella sua sostanza - gli estremi di una interposizione illecita
1 di manodopera, gli ispettori avevano ritenuto sussistenti i rapporti di lavoro direttamente tra i lavoratori assunti dalla cooperativa al solo scopo di essere posti a disposizione della società titolare della gestione della casa di riposo e la predetta utilizzatrice delle relative prestazioni, conseguentemente addebitando a tale soggetto la contribuzione previdenziale ancora dovuta in relazione a rapporti in esame, calcolata in applicazione delle regole sul minimale contributivo .
Ciò premesso, ritenendo l'infondatezza degli addebiti per le ragioni esposte in ricorso, parte opponente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza dell'opposizione riportandosi alle CP_1 risultanze trasfuse nel verbale ispettivo, in atti.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la stessa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si premette che i verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di previdenza Controparte_3 ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (cfr., tra le molte, Cass. 20019/2018), mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi -per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono- possiedono un grado di attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (cfr. Cass. n. 14971/2020).
Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni espose di seguito.
Risulta dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti che i n.26 dipendenti elencati a pagg.
3-4 del verbale ispettivo allegato alla memoria difensiva dell siano stati assunti dalla cooperativa CP_1 [...] tra il 01.02.2018 ed il 01.06.2018, pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di CP_2 appalto, per essere contestualmente inviati ad operare presso la struttura gestita dalla società opponente.
Il contratto di appalto costituisce una delle ipotesi in cui il legislatore consente di derogare al principio generale per cui il rapporto di lavoro non può essere imputato ad un soggetto diverso all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Il ricorso a tale tipologia negoziale, per questa in questa sede interessa, è tuttavia consentito entro i limiti previsti dall'art.29 del d.lgs. n.276/2003, ai sensi del quale: “
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
2 dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (…) 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Purché l'appalto intercorso tra la società opponente e la cooperativa possa essere CP_2 considerato genuino ed essere distinto dalle ipotesi di interposizione vietata occorre quindi che l'appaltatore ( abbia esercitato in concreto i tipici poteri datoriali nei confronti dei propri CP_2 dipendenti, organizzandone l'attività e dirigendone la prestazione lavorativa. Occorre altresì che abbia assunto un vero rischio di impresa, consistente nel pericolo di non riuscire a coprire i costi sostenuti.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano entrambi i requisiti indicati.
Quanto al rischio d'impresa, deve considerarsi che prima della sottoscrizione del contratto di appalto (26.01.2018) nessuno dei lavoratori inviati presso la era in servizio alle Parte_2 dipendenze dell'appaltatore: tutti i predetti lavoratori sono stati appositamente assunti nei giorni immediatamente successivi ed inviati a lavoro presso la casa di riposo gestita dalla committente.
Il corrispettivo contrattualmente previsto, da determinarsi “mensilmente in base all'impiego di ogni lavoratore dipendente” (art.15 del contratto), si confonde evidentemente con la retribuzione dovuta ai prestatori di lavoro, di modo che quanto la committente versava mensilmente alla appaltatrice andava a coprire integralmente il costo della retribuzione ed azzerava, così, il rischio di impresa.
Quanto alla individuazione dell'effettivo titolare dei poteri datoriali nei confronti dei lavoratori utilizzati presso la casa di riposo, i dipendenti ascoltati nel corso dell'ispezione hanno dichiarato che la struttura era gestita da (socia della società opponente ed amministratore unico Parte_3 nel periodo di occupazione dei lavoratori, da febbraio a luglio 2018) e che le disposizioni di lavoro erano impartite o dalla stessa amministratrice, o da (ex socia e sorella di , Persona_1 Pt_3 oppure da (dipendente di . Persona_2 CP_2
L'estraneità alla e di è evidente. Quanto alla posizione Controparte_4 Persona_1 di la stessa risulta formalmente assunta dalla solo nel brevissimo Persona_2 CP_2 periodo compreso tra il 01.02.2018 al 08.07.2018; ha dichiarato di non aver mai aderito alla cooperativa, di non essere mai andata nella sua sede, di essersi limitata a fare da tramite tra Tes_1
ed il personale in servizio nella struttura per quanto concerne la fruizione di ferie e permessi,
[...] per la distribuzione delle buste paga (cfr. le dichiarazioni allegate alla memoria difensiva).
Dalla prova testimoniale è emerso che , titolare di uno studio di consulenza del lavoro, Tes_1
3 si occupava di redigere le buste paga che venivano poi consegnate a dipendenti (cfr. le dichiarazioni rese dal medesimo all'udienza del 22.05.2024); che le richieste di ferie e permessi venivano gestite dalla e comunicate allo studio;
che lo studio redigeva le buste paga che erano CP_2 Tes_1 poi portate in struttura da o da dello studio (cfr. le Tes_1 Persona_3 Tes_1 dichiarazioni rese da all'udienza del 22.05.2024); che riceveva le Persona_3 Persona_2 buste paga da e sempre a lui chiedeva ferie e permessi;
la teste ha aggiunto che il Tes_1 predetto gestiva il personale, mentre era direttrice della struttura e si Tes_1 Parte_3 occupava di tenere i rapporti con i parenti degli ospiti e con gli ospiti stessi (cfr. le dichiarazioni rese da all'udienza dell'11.10.2023). Persona_2
Valutando le risultanze istruttorie nel loro complesso, può ritenersi sufficientemente provato che la società appaltatrice – neppure direttamente ma tramite il proprio consulente del lavoro – si sia limitata alla gestione burocratica dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti ed inviati presso la struttura gestita dalla (redazione buste paga, adempimenti contributivi), mentre il Parte_1 concreto esercizio dei poteri datoriali (poteri organizzativo, direttivo, di controllo) sia stato esercitato da e Parte_3 Parte_4
L'operazione, pertanto, non si spiega altrimenti se non con l'intento della di Parte_1 ottenere la somministrazione di forza lavoro in violazione delle norme che disciplinano tale istituto.
In virtù del combinato disposto degli artt.30, comma 4 bis, e 27 del d.lgs. n.276/2003
(Somministrazione irregolare.
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore), deve quindi ritenersi che gli ispettori dell' CP_1 abbiano correttamente attribuito alla società opponente la qualità di datore di lavoro del personale utilizzato ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali, conseguentemente chiedendole il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti come
4 quantificata nell'avviso di addebito opposto, in applicazione delle regole sul minimale contributivo.
Le considerazioni che precedono circa il ruolo di primo piano svolto da nell'ambito Parte_3 della gestione societaria giustificano altresì la decisione degli ispettori di procedere al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso tra la stessa e la società opponente nel periodo da agosto 2017 a luglio 2018 (cfr. pag. 18 del verbale ispettivo:
“L'annullamento del rapporto di lavoro subordinato ha effetto, con decorrenza 01 agosto 2017. Pertanto, con il presente verbale si provvede all'annullamento dei dati assicurativi e contributivi trasmessi dalla società con le denunce
Uniemens da agosto 2017 al 09/07/2018. Con distinto verbale si provvede all'iscrizione d'ufficio in qualità di
Titolare di nella Gestione Speciale Esercenti Attività Commerciali con decorrenza Parte_3
01/03/2015, nei limiti della prescrizione quinquennale come previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995)”.
Invero, da marzo 2015 ad aprile 2017 la predetta era socia al 40%, successivamente è divenuta socia ed amministratore unico (cfr. pag. 4 del verbale ispettivo: In data 21/10/2010 l'assetto societario viene ad essere modificato per trasferimento di quote societarie per cui risultano essere soci le sorelle con il Parte_3
40% delle quote e con il 60% delle quote societarie. In data 18/07/2013 Parte_4 Parte_4 cede le proprie quote al sig. che aveva già assunto la carica di amministratore unico in data Parte_5
20/01/2011. Con atto del 26/04/2017 assume la carica di amministratore unico e in data Parte_3
11/07/2018 cede le proprie quote a che diventa proprietaria di tutte le quote Parte_5 Parte_3 sociali”).
Come noto, in linea generale non vi è incompatibilità tra l'assunzione della qualità di socio di una società di capitali e la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la società predetta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, “La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. Sez. L. n.6827/1999). Nello stesso senso si è affermato che “ La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, senza che tuttavia in tale ipotesi la prestazione resa in favore della società debba di necessità interamente imputarsi al detto rapporto, ben potendo il socio, specie se con partecipazione rilevante (nella specie, al cinquanta per cento del capitale) conferire la propria opera alla società oltre l'orario normale di lavoro, in relazione al suo preciso interesse di sostenere la società stessa, senza maturare per questo alcun diritto alla retribuzione di tale prestazione a titolo di lavoro straordinario” (Cass. Sez.
L. n.8857/1997).
5 Tuttavia, non soltanto le risultanze istruttorie in atti non offrono alcun riscontro alla formale qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato ma nulla di specifico è stato neanche dedotto in ordine alla soggezione della Pataleo ai poteri direttivo, di organizzazione e disciplinare del datore di lavoro, invero neppure in ordine alla sussistenza dei indici rivelatori della subordinazione stessa.
Per le ragioni che precedono, anche in ordine a tale aspetto della vicenda, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, vanno poste a carico della società ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Pt_1 Parte_1 processuali sostenute dall liquidate in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Lecce, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 07.05.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.11585/2021 R.G. tra in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Umberto Parte_1
Maria Muci come da procura speciale in calce al ricorso opponente
ed in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dagli Avv.ti G.M. Rombaldi e Marcello Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2021 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.35920210000052359000, notificato il 28.09.2021, con il quale l CP_1 le aveva chiesto il pagamento di € 133.424,37 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed interessi da versarsi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti nel periodo da marzo 2015 a luglio 2018.
Secondo quanto risultante dall'avviso di addebito, la pretesa trovava titolo in un verbale di accertamento ispettivo redatto dai funzionari di vigilanza dell' il 03.07.2020, mediante il quale CP_1 era stato contestato all'odierna opponente - esercente l'attività di gestione di una casa di riposo in
Nociglia - di essersi avvalsa della prestazione di numerosi lavoratori, impiegati con mansioni varie,
i quali erano stati formalmente assunti dalla ma concretamente Controparte_2 utilizzati presso la nell'ambito delle obbligazioni assunte in un contratto di appalto Parte_1 per la prestazione di servizi stipulato dalle società predette in data 26.01.2018.
Ritenendo che lo schema dell'appalto fosse stato disposto al di fuori delle condizioni previste dalla legge e che la fattispecie integrasse – nella sua sostanza - gli estremi di una interposizione illecita
1 di manodopera, gli ispettori avevano ritenuto sussistenti i rapporti di lavoro direttamente tra i lavoratori assunti dalla cooperativa al solo scopo di essere posti a disposizione della società titolare della gestione della casa di riposo e la predetta utilizzatrice delle relative prestazioni, conseguentemente addebitando a tale soggetto la contribuzione previdenziale ancora dovuta in relazione a rapporti in esame, calcolata in applicazione delle regole sul minimale contributivo .
Ciò premesso, ritenendo l'infondatezza degli addebiti per le ragioni esposte in ricorso, parte opponente chiedeva annullarsi l'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza dell'opposizione riportandosi alle CP_1 risultanze trasfuse nel verbale ispettivo, in atti.
Espletata la prova testimoniale ed autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la stessa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Si premette che i verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti di previdenza Controparte_3 ed assistenza, in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (cfr., tra le molte, Cass. 20019/2018), mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali stessi -per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono- possiedono un grado di attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (cfr. Cass. n. 14971/2020).
Ciò posto, il ricorso è infondato per le ragioni espose di seguito.
Risulta dagli atti di causa ed è pacifico tra le parti che i n.26 dipendenti elencati a pagg.
3-4 del verbale ispettivo allegato alla memoria difensiva dell siano stati assunti dalla cooperativa CP_1 [...] tra il 01.02.2018 ed il 01.06.2018, pochi giorni dopo la sottoscrizione del contratto di CP_2 appalto, per essere contestualmente inviati ad operare presso la struttura gestita dalla società opponente.
Il contratto di appalto costituisce una delle ipotesi in cui il legislatore consente di derogare al principio generale per cui il rapporto di lavoro non può essere imputato ad un soggetto diverso all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa.
Il ricorso a tale tipologia negoziale, per questa in questa sede interessa, è tuttavia consentito entro i limiti previsti dall'art.29 del d.lgs. n.276/2003, ai sensi del quale: “
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte
2 dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa” (…) 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2”.
Purché l'appalto intercorso tra la società opponente e la cooperativa possa essere CP_2 considerato genuino ed essere distinto dalle ipotesi di interposizione vietata occorre quindi che l'appaltatore ( abbia esercitato in concreto i tipici poteri datoriali nei confronti dei propri CP_2 dipendenti, organizzandone l'attività e dirigendone la prestazione lavorativa. Occorre altresì che abbia assunto un vero rischio di impresa, consistente nel pericolo di non riuscire a coprire i costi sostenuti.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano entrambi i requisiti indicati.
Quanto al rischio d'impresa, deve considerarsi che prima della sottoscrizione del contratto di appalto (26.01.2018) nessuno dei lavoratori inviati presso la era in servizio alle Parte_2 dipendenze dell'appaltatore: tutti i predetti lavoratori sono stati appositamente assunti nei giorni immediatamente successivi ed inviati a lavoro presso la casa di riposo gestita dalla committente.
Il corrispettivo contrattualmente previsto, da determinarsi “mensilmente in base all'impiego di ogni lavoratore dipendente” (art.15 del contratto), si confonde evidentemente con la retribuzione dovuta ai prestatori di lavoro, di modo che quanto la committente versava mensilmente alla appaltatrice andava a coprire integralmente il costo della retribuzione ed azzerava, così, il rischio di impresa.
Quanto alla individuazione dell'effettivo titolare dei poteri datoriali nei confronti dei lavoratori utilizzati presso la casa di riposo, i dipendenti ascoltati nel corso dell'ispezione hanno dichiarato che la struttura era gestita da (socia della società opponente ed amministratore unico Parte_3 nel periodo di occupazione dei lavoratori, da febbraio a luglio 2018) e che le disposizioni di lavoro erano impartite o dalla stessa amministratrice, o da (ex socia e sorella di , Persona_1 Pt_3 oppure da (dipendente di . Persona_2 CP_2
L'estraneità alla e di è evidente. Quanto alla posizione Controparte_4 Persona_1 di la stessa risulta formalmente assunta dalla solo nel brevissimo Persona_2 CP_2 periodo compreso tra il 01.02.2018 al 08.07.2018; ha dichiarato di non aver mai aderito alla cooperativa, di non essere mai andata nella sua sede, di essersi limitata a fare da tramite tra Tes_1
ed il personale in servizio nella struttura per quanto concerne la fruizione di ferie e permessi,
[...] per la distribuzione delle buste paga (cfr. le dichiarazioni allegate alla memoria difensiva).
Dalla prova testimoniale è emerso che , titolare di uno studio di consulenza del lavoro, Tes_1
3 si occupava di redigere le buste paga che venivano poi consegnate a dipendenti (cfr. le dichiarazioni rese dal medesimo all'udienza del 22.05.2024); che le richieste di ferie e permessi venivano gestite dalla e comunicate allo studio;
che lo studio redigeva le buste paga che erano CP_2 Tes_1 poi portate in struttura da o da dello studio (cfr. le Tes_1 Persona_3 Tes_1 dichiarazioni rese da all'udienza del 22.05.2024); che riceveva le Persona_3 Persona_2 buste paga da e sempre a lui chiedeva ferie e permessi;
la teste ha aggiunto che il Tes_1 predetto gestiva il personale, mentre era direttrice della struttura e si Tes_1 Parte_3 occupava di tenere i rapporti con i parenti degli ospiti e con gli ospiti stessi (cfr. le dichiarazioni rese da all'udienza dell'11.10.2023). Persona_2
Valutando le risultanze istruttorie nel loro complesso, può ritenersi sufficientemente provato che la società appaltatrice – neppure direttamente ma tramite il proprio consulente del lavoro – si sia limitata alla gestione burocratica dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti ed inviati presso la struttura gestita dalla (redazione buste paga, adempimenti contributivi), mentre il Parte_1 concreto esercizio dei poteri datoriali (poteri organizzativo, direttivo, di controllo) sia stato esercitato da e Parte_3 Parte_4
L'operazione, pertanto, non si spiega altrimenti se non con l'intento della di Parte_1 ottenere la somministrazione di forza lavoro in violazione delle norme che disciplinano tale istituto.
In virtù del combinato disposto degli artt.30, comma 4 bis, e 27 del d.lgs. n.276/2003
(Somministrazione irregolare.
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale
è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore), deve quindi ritenersi che gli ispettori dell' CP_1 abbiano correttamente attribuito alla società opponente la qualità di datore di lavoro del personale utilizzato ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali, conseguentemente chiedendole il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti come
4 quantificata nell'avviso di addebito opposto, in applicazione delle regole sul minimale contributivo.
Le considerazioni che precedono circa il ruolo di primo piano svolto da nell'ambito Parte_3 della gestione societaria giustificano altresì la decisione degli ispettori di procedere al disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato formalmente intercorso tra la stessa e la società opponente nel periodo da agosto 2017 a luglio 2018 (cfr. pag. 18 del verbale ispettivo:
“L'annullamento del rapporto di lavoro subordinato ha effetto, con decorrenza 01 agosto 2017. Pertanto, con il presente verbale si provvede all'annullamento dei dati assicurativi e contributivi trasmessi dalla società con le denunce
Uniemens da agosto 2017 al 09/07/2018. Con distinto verbale si provvede all'iscrizione d'ufficio in qualità di
Titolare di nella Gestione Speciale Esercenti Attività Commerciali con decorrenza Parte_3
01/03/2015, nei limiti della prescrizione quinquennale come previsto dall'art. 3, comma 9 della legge n.
335/1995)”.
Invero, da marzo 2015 ad aprile 2017 la predetta era socia al 40%, successivamente è divenuta socia ed amministratore unico (cfr. pag. 4 del verbale ispettivo: In data 21/10/2010 l'assetto societario viene ad essere modificato per trasferimento di quote societarie per cui risultano essere soci le sorelle con il Parte_3
40% delle quote e con il 60% delle quote societarie. In data 18/07/2013 Parte_4 Parte_4 cede le proprie quote al sig. che aveva già assunto la carica di amministratore unico in data Parte_5
20/01/2011. Con atto del 26/04/2017 assume la carica di amministratore unico e in data Parte_3
11/07/2018 cede le proprie quote a che diventa proprietaria di tutte le quote Parte_5 Parte_3 sociali”).
Come noto, in linea generale non vi è incompatibilità tra l'assunzione della qualità di socio di una società di capitali e la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la società predetta. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, difatti, “La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purché colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. Sez. L. n.6827/1999). Nello stesso senso si è affermato che “ La qualità di socio di una società di capitali (quale, nella specie, una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa, senza che tuttavia in tale ipotesi la prestazione resa in favore della società debba di necessità interamente imputarsi al detto rapporto, ben potendo il socio, specie se con partecipazione rilevante (nella specie, al cinquanta per cento del capitale) conferire la propria opera alla società oltre l'orario normale di lavoro, in relazione al suo preciso interesse di sostenere la società stessa, senza maturare per questo alcun diritto alla retribuzione di tale prestazione a titolo di lavoro straordinario” (Cass. Sez.
L. n.8857/1997).
5 Tuttavia, non soltanto le risultanze istruttorie in atti non offrono alcun riscontro alla formale qualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato ma nulla di specifico è stato neanche dedotto in ordine alla soggezione della Pataleo ai poteri direttivo, di organizzazione e disciplinare del datore di lavoro, invero neppure in ordine alla sussistenza dei indici rivelatori della subordinazione stessa.
Per le ragioni che precedono, anche in ordine a tale aspetto della vicenda, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA, vanno poste a carico della società ricorrente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Pt_1 Parte_1 processuali sostenute dall liquidate in € 6.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CP_1
IVA e CPA.
Lecce, 07.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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