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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13925/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANZO NADIA che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA che lo Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data 4.2.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in VIRLE PIEMONTE il 02.10.1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIRLE PIEMONTE
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.07.2024, chiedeva unicamente a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 4.2.2025.
Si costituiva ritualmente domandando, anch'egli, la pronuncia di Controparte_1
separazione.
Rispettivamente, in data 13.1.2025 e 14.1.2025, le parti depositavano in atti istanza di conversione del rito;
pertanto, il Giudice, con decreto del 28.1.2025, revocava l'udienza del 4.2.2025 e assegnava alle parti termine perentorio fino al 10.2.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire, dichiarazione di non volersi riconciliare sottoscritte dai coniugi e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 per memorie conclusive, avendo le parti precisato congiuntamente.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note scritte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui sono addivenute le parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIRLE PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che, a totale definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti, anche in considerazione del fatto che la signora trattiene per sé mobili, arredi e suppellettili Parte_1 presenti nell'immobile già casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, il signor Controparte_1
ha già asportato dal predetto immobile, oltre ai beni ed effetti personali, quanto segue:
- KTM 690 smc al medesimo intestato, il cui prezzo è stato pagato con bonifico dal proprio conto personale
- Bicicletta vintage del 1983, acquistata dal signor in quell'anno e conservata fino ad CP_1
oggi
- Serie di cavalletti per moto comprati dal mio Assistito, con addebito sul proprio conto personale
- Cavalletto per manutenzione biciclette acquistato e pagato dallo stesso
- Compressore aria da 25L del 2000, privo di valore commerciale
- Attrezzatura varia per la manutenzione di moto e biciclette, acquistate dal signor CP_1
- Servizio piatti Coop
- n. 2 PC
- n. 1 router wifi
- n. 1 stampante
- n. 2 monitor
- Casse
- switch vga
DÀ ATTO che il sig. ha già corrisposto l'importo pari ad € 295,25 quale quota Controparte_1
parte degli importi imputabili ai consumi relativi alle seguenti utenze - luce, gas, riscaldamento – effettuati sino alla data del rilascio dell'immobile già casa coniugale.
DÀ ATTO che coniugi hanno già provveduto all'estinzione del rapporto di conto corrente ai medesimi intestato ed in essere presso l'Istituto bancario Banca Sella Ag. Carignano.
DÀ ATTO che, in ragione del puntuale adempimento di quanto in questa sede pattuito, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, l'una dall'altra, per nessuna ragione e/o titolo, derivante dal rapporto matrimoniale tra le stesse intercorso, anche in considerazione dei rapporti patrimoniali già esistiti.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/5/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13925/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANZO NADIA che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. TRABUCCO LETIZIA che lo Controparte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 7/5/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data 4.2.2025
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1
rito concordatario in VIRLE PIEMONTE il 02.10.1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VIRLE PIEMONTE
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 30.07.2024, chiedeva unicamente a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice, per quanto qui interessi, fissava udienza di comparizione delle parti avanti a sé al 4.2.2025.
Si costituiva ritualmente domandando, anch'egli, la pronuncia di Controparte_1
separazione.
Rispettivamente, in data 13.1.2025 e 14.1.2025, le parti depositavano in atti istanza di conversione del rito;
pertanto, il Giudice, con decreto del 28.1.2025, revocava l'udienza del 4.2.2025 e assegnava alle parti termine perentorio fino al 10.2.2025 per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti rinuncia a comparire, dichiarazione di non volersi riconciliare sottoscritte dai coniugi e le conclusioni congiunte delle parti, nonché l'eventuale rinuncia all'assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 per memorie conclusive, avendo le parti precisato congiuntamente.
Le parti provvedevano ritualmente al deposito di note scritte;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni a cui sono addivenute le parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIRLE PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che, a totale definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi tra le parti, anche in considerazione del fatto che la signora trattiene per sé mobili, arredi e suppellettili Parte_1 presenti nell'immobile già casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, il signor Controparte_1
ha già asportato dal predetto immobile, oltre ai beni ed effetti personali, quanto segue:
- KTM 690 smc al medesimo intestato, il cui prezzo è stato pagato con bonifico dal proprio conto personale
- Bicicletta vintage del 1983, acquistata dal signor in quell'anno e conservata fino ad CP_1
oggi
- Serie di cavalletti per moto comprati dal mio Assistito, con addebito sul proprio conto personale
- Cavalletto per manutenzione biciclette acquistato e pagato dallo stesso
- Compressore aria da 25L del 2000, privo di valore commerciale
- Attrezzatura varia per la manutenzione di moto e biciclette, acquistate dal signor CP_1
- Servizio piatti Coop
- n. 2 PC
- n. 1 router wifi
- n. 1 stampante
- n. 2 monitor
- Casse
- switch vga
DÀ ATTO che il sig. ha già corrisposto l'importo pari ad € 295,25 quale quota Controparte_1
parte degli importi imputabili ai consumi relativi alle seguenti utenze - luce, gas, riscaldamento – effettuati sino alla data del rilascio dell'immobile già casa coniugale.
DÀ ATTO che coniugi hanno già provveduto all'estinzione del rapporto di conto corrente ai medesimi intestato ed in essere presso l'Istituto bancario Banca Sella Ag. Carignano.
DÀ ATTO che, in ragione del puntuale adempimento di quanto in questa sede pattuito, le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere, l'una dall'altra, per nessuna ragione e/o titolo, derivante dal rapporto matrimoniale tra le stesse intercorso, anche in considerazione dei rapporti patrimoniali già esistiti.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/5/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.