Art. 2.
Il primo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 , e' sostituito dal seguente:
"Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedente art. 1 e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento".
Il primo comma dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1955, n. 1309 , e' sostituito dal seguente:
"Per la concessione dei prestiti e dei mutui previsti dai precedente art. 1 e' autorizzata l'erogazione di un concorso statale nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 4,50 per cento".