Decreto cautelare 4 aprile 2026
Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/05/2026, n. 8374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8374 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04017/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4017 del 2026, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Angelo Supino che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A ISTANBUL, in persona del Console p.t. – non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento protocollo n.-OMISSIS-del 03/02/26 con cui il OL Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio presentata dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. HE AN;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- in via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione con cui la difesa erariale ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per difetto di idonea procura;
- il mandato prodotto dalla parte ricorrente, infatti, risulta supportato da idonea Apostille;
- nel merito, poi, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
- il ricorrente impugna il provvedimento protocollo n.-OMISSIS-del 03/02/26 con cui il OL Generale d’Italia a Istanbul ha respinto la sua richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio in quanto le risorse finanziarie presentate sono state ritenute insufficienti a coprire sia le spese di sostentamento in Italia, sia le tasse universitarie dal momento che, in particolare, il conto corrente personale del richiedente presenta un saldo totale di circa 10.000 euro, depositati poco prima della presentazione della domanda, ed i redditi mensili certificati dei suoi genitori ammontano a circa 1.600 euro;
- con una serie di censure, tra loro connesse, la parte ricorrente prospetta:
1) la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, co. 2 e 3, d. lgs. n. 286/98, dell’art. 5, co. 6 e 44 bis, d.p.r. 394/1999, della circolare mur 2025/2026, della direttiva 2004/114/CE del consiglio del 13 dicembre 2004 e dell’art. 4, del decreto interministeriale 850/2011 in quanto il ricorrente avrebbe dimostrato una significativa stabilità finanziaria in considerazione dei redditi percepiti dal padre, a titolo di pensione e di un ulteriore lavoro dipendente, e dalla madre e del conto corrente recante un saldo di diecimila euro. Tali redditi sarebbero nettamente superiori a quello richiesto dalla Circolare MUR 2025/2026, pari ad euro 6.947,33 annuali;
2) l’eccesso di potere sotto vari profili in quanto il OL non avrebbe fornito ragionevoli elementi da cui desumere l’abuso del titolo. In particolare, la rappresentanza diplomatica avrebbe negato il visto ritenendo insufficiente la disponibilità dei mezzi economici, nonostante la documentazione prodotta dallo studente attestasse risorse di gran lunga superiori ai parametri minimi fissati dalla Circolare MUR 2025/2026, unica fonte normativa da prendere in considerazione ai fini dell’accertamento della capienza economica per gli studi;
3) l’eccesso di potere sotto vari profili perché il OL, oltre a non avere tenuto in considerazione gli elementi forniti dal ricorrente, avrebbe omesso di effettuare il colloquio necessario per sanare eventuali carenze istruttorie;
- i motivi sono infondati;
- dalla documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione emerge che:
a) non è stata fornita alcuna prova circa l’attività lavorativa asseritamente espletata dal padre del ricorrente. Per altro, tale prova non è stata prodotta nemmeno in giudizio;
b) i conti correnti prodotti dal ricorrente attestano un saldo rispettivamente di 524 euro, di zero e di diecimila euro. Quest’ultima somma risulta frutto di due versamenti effettuati in date 23/10/25 e 25/10/25 e, quindi, in prossimità della richiesta di visto. Inoltre, la documentazione presentata non consente di individuare l’ordinante delle transazioni di deposito e quindi la riferibilità dello stesso ai genitori dello studente;
c) il padre risulta percepire una pensione di euro 670 circa;
d) la madre del richiedente, insegnante presso una scuola media statale, percepisce uno stipendio di circa 70.000 lire turche mensili (1.333 euro), al netto di pagamenti corrisposti per ore di lezione aggiuntive di entità e regolarità variabile. Essa ha prodotto una comunicazione informativa della società assicurativa Allianz relativa a un fondo pensionistico privato riportante un totale dei contributi versati pari a 118.627 lire turche (2.260 euro), un conto corrente in valuta locale in essere presso la banca Halkbank avente un saldo finale di 56.490 lire turche (circa mille euro) e un estratto della situazione patrimoniale in essere presso la banca Yapikredi riportante un saldo patrimoniale in negativo pari a -141.338 lire turche (-2.692 euro);
e) sono stati prodotti contratti di locazione correttamente non presi in considerazione dal OL in quanto non registrati e privi di data e firma certa e, comunque, asseritamente sottoscritti in prossimità della presentazione della domanda di visto;
- quanto fin qui evidenziato comprova l’insussistenza di risorse idonee a garantire il mantenimento del richiedente in Italia per l’effettivo perseguimento della finalità di studio dichiarata nella domanda di visto;
- in quest’ottica, contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente, l’amministrazione ha il potere di valutare la situazione finanziaria complessiva del richiedente anche a prescindere dai parametri previsti dalla Circolare MIUR menzionata nel gravame spettando alla parte istante, come previsto dall’art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98, l’onere di depositare “ idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza ” e, per tale via, comprovare l’insussistenza del rischio migratorio;
- pertanto, il OL nella fattispecie ha correttamente valutato le risultanze documentali emergenti dall’istruttoria ed ha specificamente evidenziato nel provvedimento impugnato le ragioni poste a fondamento del diniego;
- da ultimo, il colloquio costituisce oggetto di una facoltà dell’amministrazione non essendone prevista l’obbligatorietà da alcuna norma vigente. Per altro, il ricorrente non adduce significativi elementi da cui desumere che, a seguito del colloquio, l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso, applicandosi così alla fattispecie, in ogni caso, la preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 2 octies comma 2 l. n. 241/90 in ragione della correttezza sostanziale dell’atto impugnato e della natura procedimentale del vizio dedotto;
- per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere sprinto;
- il ricorrente, in quanto sococmbente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli esteri, le spese del presente giudizio liquidate in euro cinquecento/00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE AN, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.