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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 292/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Andrea Onesti Consigliere Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Saioni) n. 3815/2023 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fortunat e Arcangelo Celi, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Buffoni, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale, in Milano, via Mazzini n. 7,
Controparte_2 contumace,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria Parte_1 eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano, n° 3815/2023 dell'11 dicembre 2023, non notificata:
= in via anticipatoria, sospendere con urgenza l'efficacia esecutiva della sentenza, del ruolo e della cartella per cui è causa, anche inaudita altera parte;
= nel merito, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, accogliere la presente impugnazione e, in riforma della sentenza appellata, accertare l'inesistenza del diritto dell' e dell' di procedere ad esecuzione forzata, dichiarando CP_1 Controparte_2 insussistente o comunque riducendo l'obbligo assicurativo di e per l'effetto Pt_1 annullare e/o comunque riformare il ruolo e la cartella di pagamento per cui è causa;
= in via istruttoria […]
= in ogni caso, col favore delle spese in favore del procuratore antistatario”.
CP_
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita giudicare sull'impugnazione promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza Tribunale di Milano – sezione lavoro n. 3815/2023 appellata.
Spese, diritti ed onorari come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2199/2023 CP_ R.G., promossa da contro l' e l' , ha Parte_1 Controparte_3 respinto le domande di parte ricorrente, che aveva proposto opposizione avverso il CP_ ruolo esecutivo n. 2022/000456 emesso dall' e la cartella di pagamento n. 068
2022 00607846 27 emessa dall , notificati il 27 Controparte_4 gennaio 2023. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante deduceva preliminarmente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento, perché intervenuti in pendenza di precedente impugnazione proposta avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. UD00000/2021-574-01 del
15 luglio 2021 e dunque in violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Nel merito, contestava l'accertamento oggetto del richiamato verbale, nonché CP_ la quantificazione dei premi assicurativi richiesti dall'
Premesso di occuparsi dell'organizzazione dei servizi di controllo e di vigilanza negli stadi di calcio in forza di contratti di appalto stipulati con squadre di calcio professionistiche e di svolgere detti servizi attraverso assistenti di stadio denominati steward, esponeva che, con l'anzidetto verbale unico di accertamento e Parte_1 notificazione, i funzionari di vigilanza dell' di Udine e Pordenone, Parte_2
pag. 2/14 CP_ CP_ congiuntamente ai funzionari di vigilanza dell' e dell' avevano definito l'accertamento circa “la verifica della correttezza della tipologia contrattuale utilizzata dalla società ” per la fornitura di servizi di stewarding svolti su committenza Pt_1 della e dell'Associazione Sportiva Udinese per eventi tenutisi Controparte_6 presso lo stadio Friuli nel periodo da agosto 2017 a giugno 2019.
In esito all'accertamento gli ispettori avevano ritenuto di qualificare i rapporti dei 450 lavoratori, impiegati da come steward nel periodo indicato in forza Parte_1 di “contratti di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.”, come rapporti di collaborazione personale, continuativa ed organizzata dal committente di cui alla
“disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, come modificato dal Decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito in Legge 2 novembre 2019 n. 128”.
Muovendo da tale inquadramento giuridico dei rapporti di collaborazione CP_ anzidetti, l' aveva concluso che “ai lavoratori trova applicazione la tutela disciplinata dal T.U. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124” e aveva fatto proprie le presunte retribuzioni imponibili annue determinate nel verbale, riservandosi di determinare i premi asseritamente dovuti. contestava detto inquadramento, ritenendo in primo luogo Parte_1 sussistenti, nel caso specifico, tutte le condizioni per la riconducibilità dei rapporti con il personale in esame allo schema delle prestazioni occasionali di cui all'art. 54 bis d.l.
24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, il cui campo di applicazione era stato esteso con legge 27 dicembre 2017 n. 205 anche alle attività di controllo negli impianti sportivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto
2007.
Censurava, inoltre, l'accertamento per aver erroneamente ravvisato nella prestazione resa dagli steward i caratteri della collaborazione personale, continuativa ed organizzata secondo modalità di etero-organizzazione. In subordine contestava anche il criterio per il calcolo della base imponibile CP_ che era stato adottato dagli ispettori e recepito nella sezione del verbale unico di accertamento e notificazione n. UD00000/2021-574-01 in data 15 luglio 2021, rappresentato dalla riparametrazione del corrispettivo erogato “al minimale giornaliero di legge”. Contestava altresì la quantificazione degli asseriti premi evasi, nonché il calcolo delle somme aggiuntive sui premi in ipotesi dovuti secondo il regime di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388, relativo ai casi di evasione contributiva. CP_ Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Nella contumacia dell , il giudice di prime Controparte_4 CP_ cure ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato dall' in quanto il pag. 3/14 procedimento giudiziale avverso il verbale unico di accertamento n. UD00000/2021-
574-01 in data 15 luglio 2021 (pendente avanti il Tribunale di Alessandria con n. CP_ 179/2022 R.G.) era stato promosso da nei confronti dell' con Parte_1 CP_ conseguente inopponibilità all' delle relative risultanze processuali.
Quanto al merito della pretesa, ha ritenuto in primo luogo irrilevante il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 agosto 2019, entrato in vigore il 20 agosto 2019 (che aveva modificato il decreto 8 agosto 2007, recante “Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi”), in quanto successivo al periodo oggetto di causa (biennio luglio 2017/giugno 2019).
Esaminata la normativa applicabile ratione temporis, ha ritenuto che “nel periodo oggetto di causa (luglio 2017 – giugno 2019), in caso di appalto di servizi di stewarding per gli eventi sportivi, non era possibile ex lege ricorrere al tipo contrattuale di prestazione di lavoro autonomo occasionale, in quanto tale tipologia era interdetta, in generale, in caso di appalto, essendo, invece, espressamente consentita alle sole società sportive per l'organizzazione di eventi.
L'unico tipo di contratto applicabile agli stewards restava dunque il contratto di lavoro subordinato”, con la conseguenza che “la ricorrente non avrebbe potuto ricorrere allo schema della collaborazione autonoma occasionale ex art. 44 comma 2
D.L. 269/2003 nei rapporti di lavoro con gli stewards in questione”.
Sotto il profilo della ricostruzione dei fatti il Tribunale ha osservato che dalle risultanze dell'attività ispettiva erano emersi i seguenti elementi: i contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. erano tutti uguali, predeterminati unilateralmente dalla ricorrente, senza possibilità alcuna di negoziazione delle clausole da parte dei lavoratori;
i lavoratori erano tenuti ad osservare un orario di lavoro, con inizio dell'attività circa tre ore prima dello svolgimento dell'evento sportivo e termine circa un'ora dopo, e comunque solo dopo essere stati autorizzati ad andare via da un soggetto adibito dalla ricorrente;
gli steward non potevano interrompere la prestazione a loro discrezione, ma dovevano essere autorizzati ad assentarsi;
non decidevano autonomamente cosa fare, tra le molte mansioni che costituivano la loro prestazione (filtraggio, biglietti, accompagnamento persone disabili, ecc.), né dove esercitarle nei vari luoghi dell'impianto sportivo (varchi di entrata o di uscita, tribuna, ecc.); erano tenuti a vestire in giacca e cravatta (su cui indossare eventualmente la pettorina) e a tenere determinate regole di comportamento (non tenere le mani in tasca, non appoggiarsi ai muri, non fumare, non bere, non mangiare, non usare il cellulare, non fare foto, non usare auricolari); al termine dell'evento si svolgeva una riunione in cui poteva essere irrogato un richiamo a chi non si fosse attenuto al regolamento;
nessuno degli steward aveva partita IVA. Sulla base di tali elementi di fatto il primo giudice, in accordo con le conclusioni degli ispettori verbalizzanti, ha ritenuto la vicenda concreta inquadrabile pag. 4/14 come collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Da ultimo, con riferimento alla domanda di riduzione del credito per sanzioni civili, con applicazione dei soli interessi legali sulla contribuzione dovuta ex art. 116, comma 15, legge 23 dicembre 2000 n. 388, il Tribunale ha escluso l'applicabilità di tale disposizione al caso concreto, non avendo la società pagato alcunché per la contribuzione oggetto di causa.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo denuncia l'erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto CP_ legittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' nonostante il disposto dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, secondo cui “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Deduce che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tale norma non distingue tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altra pubblica amministrazione, né richiede la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
Ritiene pertanto che, contrariamente all'opinione del primo giudice, CP_ l'iscrizione a ruolo eseguita dall' sia illegittima, in quanto adottata in violazione della norma richiamata.
Con il secondo motivo lamenta erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto CP_ sussistente il credito vantato dall' sull'assunto che al rapporto di lavoro con gli steward debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n.
81.
Dissente da tale inquadramento giuridico della fattispecie, ritenendo che “non sia stata fornita adeguata prova da parte dell' circa l'asserita imposizione delle CP_1 modalità di organizzazione del lavoro da parte di ovvero rispetto alla supposta Pt_1 natura continuativa della prestazione lavorativa degli steward, essendo piuttosto pacifico in causa che il numero di giornate effettivamente lavorate nel corso di ciascun anno da parte dei soggetti coinvolti nell'accertamento sia davvero irrisorio”.
Ribadisce la natura genuinamente autonoma ed occasionale delle prestazioni lavorative degli steward e la correttezza dello strumento contrattuale individuato dalla società nella collaborazione occasionale ex art. 44, comma 2, d.l. 30 settembre 2003 n.
269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Evidenzia in particolare che, a differenza delle prestazioni dei c.d. rider ricondotte da alcune pronunce giurisprudenziali allo schema della collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 15 giugno 1015 n. 81, “lo stewarding non rappresenta né potrebbe rappresentare un'attività lavorativa finalizzata al soddisfacimento di un bisogno salariale: è di comune esperienza come gli steward siano persone già
pag. 5/14 impiegate in proprio o presso terzi, studenti universitari, ecc., che essendo appassionati di sport colgono così anche l'occasione per vedere dall'“interno” qualche partita durante l'anno”.
Si tratterebbe dunque, nell'ottica del gravame, di un'attività ontologicamente sporadica, che risponde ad interessi anche extra-lavorativi, come confermato anche dal fatto che: mai aveva retribuito gli steward in misura superiore al limite Parte_1 reddituale annuo di € 5.000,00; la stragrande maggioranza dei 450 soggetti elencati nel verbale aveva lavorato meno di 10 giorni in ciascun anno e pochissimi avevano raggiunto la soglia delle 15 giornate annue e delle 50 complessive nel triennio
2017/2019.
Con il terzo motivo impugna il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Censura la pronuncia per essersi limitata a ritenere non applicabile l'art. 116, comma 15, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (riduzione delle sanzioni alla misura degli interessi legali), senza pronunciarsi in ordine all'applicabilità, in via subordinata, del regime sanzionatorio dell'omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a) della medesima legge, previsto per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
Chiede alla Corte che, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito CP_ rivendicato dall' voglia applicare la norma da ultimo indicata, essendo “evidente che la condotta di risulta radicalmente sprovvista dell'elemento soggettivo Pt_1
(inteso non già come colpa, bensì come coscienza o volontà dell'azione-omissione), neppure dedotto dagli ispettori”.
Infatti – si deduce - il mancato versamento dei premi non derivava da un deliberato occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni versate ad opera del datore di lavoro, ma, al più, da erronea riqualificazione dei rapporti di lavoro, peraltro recisamente contestata da parte appellante.
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia omessa pronuncia in merito ai dedotti errori sul criterio di calcolo della base imponibile, nonché con riguardo all'eccepita erroneità nel calcolo degli asseriti premi evasi.
Evidenzia che i compensi degli steward erano stati di volta in volta equiparati da al valore dei voucher nel periodo di relativa vigenza e all'analogo valore Parte_1 previsto per le prestazioni gestite tramite il Libretto Famiglia, che contemplava specificamente tra i soggetti destinatari proprio gli steward.
Contesta la riparametrazione del corrispettivo erogato “al minimale giornaliero di legge”, ribadendo che per prestazioni inferiori a cinque ore la società aveva sempre erogato agli steward un importo di € 50,00 lordi, con le differenziazioni
(in aumento) legate al ruolo attestato dai rispettivi titoli abilitativi (steward ordinario, capo-unità, capo-settore), come previsto tassativamente dal d.m. 8 agosto 2007,
pag. 6/14 nonché dal successivo d.m. 13 agosto 2019; tali compensi, deduce parte appellante, erano di gran lunga superiori non solo alle tariffe orarie di qualsiasi contratto collettivo di categoria, ma anche alla paga giornaliera del tempo pieno, sicché il compenso pagato da agli steward non era mai stato “inferiore al minimale giornaliero Parte_1 di legge”.
Quanto al calcolo dei premi evasi, l'appellante osserva innanzitutto che nel ruolo gli asseriti premi evasi erano stati indicati mediante richiamo all'avviso bonario, nel quale, tuttavia, non vi era alcuna indicazione circa le modalità di calcolo dei premi suddetti. CP_ Aggiunge che l'unico asserito premio evaso rispetto al quale l' aveva ritenuto di fornire un conteggio era quello relativo al 2017, che era stato oggetto di un apposito atto di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
18650337/57”, mentre nulla di analogo era avvenuto per le altre annualità oggetto di accertamento.
Tuttavia, incomprensibilmente ad avviso dell'appellante, l'importo dell'asserito premo evaso per l'anno 2017 riportato nell'atto di variazione (€ 673,11, con sanzione civile di € 399,87 ed interessi di mora di € 9,73) risultava diverso da quello (ben maggiore) indicato nel ruolo (€ 3.506,16, con sanzione civile di € 1.920,93), rendendo così impossibile ogni verifica.
Insiste pertanto, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza nell'an delle pretese CP_ dell' per l'ammissione di consulenza tecnica contabile finalizzata alla verifica dei conteggi. Sulla base dei motivi esposti ha chiesto l'integrale riforma della Parte_1 pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. All'udienza dell'11 dicembre 2024, dichiarata la contumacia dell'
[...]
; disposta l'acquisizione dei verbali istruttori relativi al giudizio di Controparte_7 impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. UD00000/2021-
574-01 del 15 luglio 2021, pendente avanti il Tribunale di Alessandria tra e Parte_1 CP_ l' la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello si ritiene fondato limitatamente al primo motivo, con rigetto degli ulteriori motivi.
In ordine al primo motivo di gravame, il Collegio concorda con parte CP_ appellante nel ritenere illegittima l'iscrizione a ruolo del credito dell' per violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
pag. 7/14 L'iscrizione a ruolo, infatti, è avvenuta dopo che aveva impugnato Parte_1 avanti al Tribunale di Alessandria il verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_ UD00000/2021-574-01 del 15 luglio 2021, su cui si fonda la pretesa creditoria dell'
A fronte dell'avvenuta impugnazione giudiziale del verbale ispettivo,
l'iscrizione a ruolo del credito richiedeva, a mente dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, l'emissione di un provvedimento esecutivo da parte dell'autorità giudiziaria adita.
E' incontestato in causa che nel caso in esame il Tribunale di Alessandria non abbia adottato alcun provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di tale presupposto. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il giudizio avverso il verbale CP_ di accertamento sia stato promosso da solo nei confronti dell' e non Parte_1 CP_ anche dell'
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico
e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall' sulla base di un verbale di CP_1 CP_ accertamento dell' non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)” (così Cass., 1 marzo 2016 n. 4032). CP_ La ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito dell' (perché, come detto, effettuata in pendenza del giudizio avverso il verbale di accertamento) non esime peraltro il Collegio dall'esaminare nel merito la fondatezza della pretesa, in conformità ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n.
14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo CP_8 esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (cfr. Cass., 7 maggio 2019 n. 12025).
Tanto premesso, occorre procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame.
pag. 8/14 Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che meriti di essere pienamente condivisa la sentenza di primo grado laddove ha inquadrato i rapporti di lavoro degli steward nello schema della collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 15 giugno
2015 n. 81, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Parte appellante non censura la ricostruzione, operata dal primo giudice, delle concrete modalità di esecuzione dei rapporti di collaborazione in esame, che coincide nei suoi elementi essenziali con gli esiti dell'accertamento ispettivo e trova conferma anche nelle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta nel giudizio avanti il Tribunale di Alessandria, i cui verbali (costituenti prove atipiche, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice) sono stati acquisiti al presente giudizio.
In sintesi, alla luce del materiale probatorio in atti può ritenersi accertato che: gli steward sono tenuti a registrarsi sul sito internet di (winchsrl.com); essi Parte_1 devono frequentare un corso teorico-pratico di formazione, all'esito del quale ricevono un attestato di qualifica che consente loro di svolgere l'attività e vengono inseriti nel database della società; quattro o cinque giorni prima dell'evento sportivo, la società convoca un certo numero di steward; i soggetti convocati hanno la possibilità di accettare o meno la convocazione e possono rispondere positivamente o meno all'invito almeno tre o quattro giorni prima dell'evento.
Come dedotto dalla stessa parte appellante (e confermato dai testi escussi nel giudizio avanti il Tribunale di Alessandria), al raggiungimento del numero necessario di steward redige il c.d. POS della partita (un file con l'elenco nominativo degli Parte_1 steward, relativo numero di pettorina, grado e posizionamento allo stadio) da inviare alla squadra di calcio committente almeno 48 ore prima della manifestazione sportiva.
Il medesimo POS viene inviato anche all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
E' sempre la parte appellante ad allegare che la prestazione degli steward, nei giorni in cui si svolgono gli eventi sportivi, si articola in tre fasi: la prima fase di circa due ore comprende le operazioni di registrazione, la consegna della pettorina e un briefing di circa quindici minuti per l'indicazione del settore di collocazione nell'ambito dell'impianto sportivo;
la seconda, di pari durata, consiste nel controllo durante l'evento sportivo del rispetto delle regole d'uso dell'impianto; la terza, della durata di circa mezz'ora, comporta la gestione del deflusso del pubblico dall'impianto. Dalle circostanze di fatto richiamate emerge univocamente che la collaborazione degli steward si concreta in prestazioni di lavoro di natura personale, ossia in prestazioni che non comportano l'utilizzo di mezzi o strumenti di lavoro forniti dal collaboratore e che si realizzano esclusivamente attraverso la messa a disposizione delle energie lavorative da parte di quest'ultimo. Le collaborazioni in parola, inoltre, sono qualificabili come continuative, poiché hanno ad oggetto prestazioni potenzialmente reiterabili nel tempo, in quanto rispondenti ad un interesse del committente che, a sua volta, perdura nel tempo.
pag. 9/14 Si osserva in proposito che il carattere continuativo della collaborazione va riguardato sotto il profilo dell'attitudine della prestazione lavorativa ad essere reiterata in un certo arco temporale, in ragione del perdurare dell'interesse del committente a riceverla.
Nel caso in esame tale attitudine è senz'altro riscontrabile, come si evince dal fatto che: espleta i servizi di controllo e vigilanza negli stadi, avvalendosi Parte_1 degli steward, per l'intera durata del campionato di calcio;
gli steward sono inseriti in una banca dati da cui la società attinge per espletare i servizi anzidetti che, per loro natura, si ripetono nel tempo;
gli steward oggetto dell'accertamento ispettivo hanno ricevuto plurime convocazioni e svolto plurime prestazioni in favore della società.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, non vale ad escludere la natura continuativa delle collaborazioni il fatto che, secondo quanto dalla stessa dedotto, “la stragrande maggioranza dei 450 soggetti […] ha lavorato meno di 10 giorni in ciascun anno e pochissimi hanno raggiunto la soglia delle 15 giornate annue e delle 50 complessive nel triennio 2017/2019”: come accennato, infatti, il carattere continuativo della collaborazione non dipende da una valutazione ex post della sua concreta durata, ma dall'attitudine della prestazione ad essere ripetuta nel tempo, in conformità all'interesse del committente.
E' infine ravvisabile anche l'elemento dell'etero-organizzazione, dal momento che la collaborazione prestata dagli steward è inserita in un contesto organizzativo rigidamente definito da Parte_1
Se è vero, infatti, che gli steward sono liberi di accettare o meno la convocazione, è altrettanto vero che essi sono tenuti a rispondere alla convocazione secondo tempistiche stabilite dalla società (tre o quattro giorni prima dell'evento) e che, in caso di accettazione, essi devono attenersi, nello svolgimento della prestazione lavorativa, alle puntuali disposizioni organizzative dettate dalla società stessa, la quale stabilisce in modo dettagliato ed immodificabile da parte del collaboratore l'articolazione, la scansione temporale e la durata delle diverse fasi di attività
(operazioni di registrazione, consegna della pettorina, briefing etc.), nonché il luogo
(ossia il settore nell'ambito dell'impianto sportivo) in cui lo steward deve operare.
Tutto ciò dimostra il potere unilaterale dell'appellante di determinare il contesto organizzativo in cui l'attività del collaboratore deve essere resa;
elemento, questo, connotativo dell'etero-organizzazione.
Giova in proposito richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in argomento, secondo cui “se l'elemento del coordinamento dell'attività del collaboratore con l'organizzazione dell'impresa è comune a tutte le collaborazioni coordinate e continuative, secondo la dizione dell'art. 409 c.p.c., comma 3, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 81 del 2017, art. 15, comma 1, lett. a), nelle collaborazioni non attratte nella disciplina del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, mentre nel
pag. 10/14 caso preso in considerazione da quest'ultima disposizione tali modalità sono imposte dal committente, il che integra per l'appunto la etero-organizzazione che dà luogo all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato” (cfr. Cass. 24 gennaio 2020 n.
1663).
Per altro verso, non colgono nel segno le considerazioni, svolte nel motivo in esame, in ordine all'assenza di direttive pregnanti ed assidue da parte di Parte_1 dal momento che queste ultime non integrano elementi costitutivi dell'etero- integrazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata, infatti,
“l'etero-direzione è caratterizzata dall'esistenza di direttive puntuali sulle modalità di esecuzione della prestazione, perché espressione del potere unilaterale del datore di lavoro di decidere, in ogni momento e nei limiti posti da norme inderogabili, come conformare le mansioni del lavoratore in ragione degli interessi dell'impresa.
Nello schema normativo del lavoro etero-organizzato, invece, il committente organizza l'attività di lavoro mediante la definizione unilaterale del contesto entro cui dovrà essere integrata la prestazione del lavoratore nell'organizzazione”. Da tutto ciò deriva il rigetto del motivo scrutinato.
Deve essere respinto anche il terzo motivo, inerente all'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, in luogo del più favorevole regime dell'omissione contributiva.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n.
17841; 17 aprile 2007 n. 9126).
Nel caso in esame, il carattere etero-organizzato delle collaborazioni instaurate tra e gli steward comporta, come già detto, l'applicazione a Parte_1 questi ultimi dell'apparato protettivo del lavoro subordinato per il tramite dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Ne deriva la sussistenza degli obblighi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 in capo all'odierna appellante, la quale avrebbe dovuto perciò denunciare e registrare gli steward ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
adempimento che ha, invece, omesso.
Ricorrono pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, gli estremi dell'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388.
pag. 11/14 A sostegno delle conclusioni qui accolte depongono anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in ipotesi di conversione di contratto di collaborazione a progetto in contratto di lavoro subordinato, che ha statuito quanto segue: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di
"evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni
o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata” (cfr. Cass.,
13 marzo 2017 n. 6405).
Da ultimo, non appaiono fondate le censure svolte nel quarto motivo di appello in ordine ai dedotti errori nei criteri di calcolo dell'imponibile e all'asserita erroneità nel calcolo dei premi evasi.
Sotto il primo profilo, il Collegio reputa corretta la determinazione delle retribuzioni imponibili annue, ai fini della quantificazione dei premi assicurativi, operata dagli ispettori verbalizzanti e fondata sui compensi pattuiti dai lavoratori per ogni evento, adeguati al minimale giornaliero di rendita (in caso di compenso inferiore al minimale) o al massimale giornaliero di rendita, in caso di compenso superiore a detto massimale (cfr. pagina 10 del verbale di accertamento e notificazione n.
UD00000/2021-574-01 del 15 luglio 2021, allegato sub doc. 4 fascicolo appellante di primo grado).
Non appaiono, per contro, corretti i criteri di calcolo indicati da la Parte_1 quale, secondo quanto dalla stessa esposto nel ricorso in appello, ha equiparato i compensi degli steward “al valore dei voucher nel periodo di relativa vigenza e all'analogo valore previsto per le prestazioni gestite tramite il Libretto di Famiglia”.
Infatti, premesso che a norma dell'art. 54 bis, comma 14, lett. d), d.l. 24 aprile
2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale “nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi” e considerato che ha utilizzato le prestazioni lavorative degli steward Parte_1 nell'esecuzione di contratti di appalto con le squadre di calcio professionistiche, risulta pag. 12/14 priva di fondamento giuridico (ed anzi contraria al dettato normativo) la tesi dell'appellante, secondo cui si dovrebbe assumere il valore del voucher come parametro per la determinazione delle retribuzioni imponibili degli steward.
Quanto al secondo profilo oggetto di censura, relativo all'asserita erroneità CP_ del calcolo dei premi evasi, non coglie nel segno il rilievo secondo cui l' avrebbe fornito un conteggio dei soli premi evasi relativi al 2017 (attraverso l'atto di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 18650337/57” del 16 maggio 2022, allegato sub doc. 15 fascicolo appellante di primo grado), mentre nulla di analogo sarebbe avvenuto per le altre annualità oggetto di accertamento. CP_ Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, infatti, l' ha fornito anche un conteggio analitico dei premi evasi relativi all'intero periodo oggetto di accertamento, esposto nel certificato di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 18650337/57” del 16 dicembre 2021 (allegato sub doc. 6 fascicolo appellato di primo grado).
Il certificato di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
18650337/57” del 16 maggio 2022, richiamato da parte appellante e relativo al solo 2017, contiene un ricalcolo dei premi di quell'anno, con un'integrazione di € 673,11
(cfr. colonna “Premio integrazione” del certificato allegato sub doc. 15 fascicolo appellante e sub doc. 8 fascicolo appellato).
Pertanto, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, ben si CP_ comprende che l'importo rivendicato (ed iscritto a ruolo) dall' a titolo di premi evasi per l'anno 2017 sia maggiore di € 673,11 (cfr. doc. 22 fascicolo appellante di primo grado): come emerge con chiarezza dal certificato di variazione del rapporto assicurativo in data 16 maggio 2022, infatti, l'importo di € 673,11 non copre l'intero ammontare dei premi dovuti per l'anno 2017, ma costituisce un importo aggiuntivo, che va a sommarsi all'importo del premio precedentemente calcolato.
Da ciò l'infondatezza anche della censura relativa all'asserita incomprensibilità CP_ del calcolo dei premi evasi operato dall'
Alla luce di quanto esposto ed in assenza di ulteriori puntuali rilievi critici in ordine alla quantificazione delle pretese dell'ente, risulta superfluo disporre CTU contabile, con conseguente rigetto dell'istanza formulata al riguardo da parte appellante. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – in parziale riforma della sentenza n. 3815/2023 del Tribunale di Milano, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato CP_ dall' nei confronti di siccome avvenuta in violazione dell'art. 24 d.lgs. Parte_1
26 febbraio 1999 n. 46. La pretesa creditoria dell'ente è nondimeno fondata e meritano, pertanto, conferma le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado.
pag. 13/14 CP_ è perciò tenuta, e va condannata, a versare all' l'importo di € Parte_1
23.538,76 a titolo di premi, interessi e sanzioni civili (come correttamente calcolati dall'ente ed analiticamente indicati sub doc. 22 fascicolo appellante di primo grado).
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di attività istruttoria (€ 3.500,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello).
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3815/2023 del Tribunale di Milano, dichiara CP_ illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' in violazione dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
- conferma le restanti statuizioni di merito e, per l'effetto, dichiara tenuta e CP_ condanna a versare all' l'importo di € 23.538,76 a titolo di Parte_1 premi, interessi e sanzioni civili;
CP_
- condanna a rifondere all' le spese di lite del doppio grado, che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 5.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%). Milano, 11 dicembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Serena Sommariva
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 292/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Sommariva Presidente
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel.
Avv. Andrea Onesti Consigliere Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. Saioni) n. 3815/2023 promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Fortunat e Arcangelo Celi, presso il cui studio in Milano, via Mascheroni n. 31, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Buffoni, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale, in Milano, via Mazzini n. 7,
Controparte_2 contumace,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria Parte_1 eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano, n° 3815/2023 dell'11 dicembre 2023, non notificata:
= in via anticipatoria, sospendere con urgenza l'efficacia esecutiva della sentenza, del ruolo e della cartella per cui è causa, anche inaudita altera parte;
= nel merito, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, accogliere la presente impugnazione e, in riforma della sentenza appellata, accertare l'inesistenza del diritto dell' e dell' di procedere ad esecuzione forzata, dichiarando CP_1 Controparte_2 insussistente o comunque riducendo l'obbligo assicurativo di e per l'effetto Pt_1 annullare e/o comunque riformare il ruolo e la cartella di pagamento per cui è causa;
= in via istruttoria […]
= in ogni caso, col favore delle spese in favore del procuratore antistatario”.
CP_
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita giudicare sull'impugnazione promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto confermare Parte_1 la sentenza Tribunale di Milano – sezione lavoro n. 3815/2023 appellata.
Spese, diritti ed onorari come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2023, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 2199/2023 CP_ R.G., promossa da contro l' e l' , ha Parte_1 Controparte_3 respinto le domande di parte ricorrente, che aveva proposto opposizione avverso il CP_ ruolo esecutivo n. 2022/000456 emesso dall' e la cartella di pagamento n. 068
2022 00607846 27 emessa dall , notificati il 27 Controparte_4 gennaio 2023. Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierna appellante deduceva preliminarmente l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e dell'emissione della cartella di pagamento, perché intervenuti in pendenza di precedente impugnazione proposta avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. UD00000/2021-574-01 del
15 luglio 2021 e dunque in violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Nel merito, contestava l'accertamento oggetto del richiamato verbale, nonché CP_ la quantificazione dei premi assicurativi richiesti dall'
Premesso di occuparsi dell'organizzazione dei servizi di controllo e di vigilanza negli stadi di calcio in forza di contratti di appalto stipulati con squadre di calcio professionistiche e di svolgere detti servizi attraverso assistenti di stadio denominati steward, esponeva che, con l'anzidetto verbale unico di accertamento e Parte_1 notificazione, i funzionari di vigilanza dell' di Udine e Pordenone, Parte_2
pag. 2/14 CP_ CP_ congiuntamente ai funzionari di vigilanza dell' e dell' avevano definito l'accertamento circa “la verifica della correttezza della tipologia contrattuale utilizzata dalla società ” per la fornitura di servizi di stewarding svolti su committenza Pt_1 della e dell'Associazione Sportiva Udinese per eventi tenutisi Controparte_6 presso lo stadio Friuli nel periodo da agosto 2017 a giugno 2019.
In esito all'accertamento gli ispettori avevano ritenuto di qualificare i rapporti dei 450 lavoratori, impiegati da come steward nel periodo indicato in forza Parte_1 di “contratti di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.”, come rapporti di collaborazione personale, continuativa ed organizzata dal committente di cui alla
“disciplina prevista dall'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, come modificato dal Decreto legge 3 settembre 2019 n. 101, convertito in Legge 2 novembre 2019 n. 128”.
Muovendo da tale inquadramento giuridico dei rapporti di collaborazione CP_ anzidetti, l' aveva concluso che “ai lavoratori trova applicazione la tutela disciplinata dal T.U. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124” e aveva fatto proprie le presunte retribuzioni imponibili annue determinate nel verbale, riservandosi di determinare i premi asseritamente dovuti. contestava detto inquadramento, ritenendo in primo luogo Parte_1 sussistenti, nel caso specifico, tutte le condizioni per la riconducibilità dei rapporti con il personale in esame allo schema delle prestazioni occasionali di cui all'art. 54 bis d.l.
24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, il cui campo di applicazione era stato esteso con legge 27 dicembre 2017 n. 205 anche alle attività di controllo negli impianti sportivi di cui al decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto
2007.
Censurava, inoltre, l'accertamento per aver erroneamente ravvisato nella prestazione resa dagli steward i caratteri della collaborazione personale, continuativa ed organizzata secondo modalità di etero-organizzazione. In subordine contestava anche il criterio per il calcolo della base imponibile CP_ che era stato adottato dagli ispettori e recepito nella sezione del verbale unico di accertamento e notificazione n. UD00000/2021-574-01 in data 15 luglio 2021, rappresentato dalla riparametrazione del corrispettivo erogato “al minimale giornaliero di legge”. Contestava altresì la quantificazione degli asseriti premi evasi, nonché il calcolo delle somme aggiuntive sui premi in ipotesi dovuti secondo il regime di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388, relativo ai casi di evasione contributiva. CP_ Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Nella contumacia dell , il giudice di prime Controparte_4 CP_ cure ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato dall' in quanto il pag. 3/14 procedimento giudiziale avverso il verbale unico di accertamento n. UD00000/2021-
574-01 in data 15 luglio 2021 (pendente avanti il Tribunale di Alessandria con n. CP_ 179/2022 R.G.) era stato promosso da nei confronti dell' con Parte_1 CP_ conseguente inopponibilità all' delle relative risultanze processuali.
Quanto al merito della pretesa, ha ritenuto in primo luogo irrilevante il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 agosto 2019, entrato in vigore il 20 agosto 2019 (che aveva modificato il decreto 8 agosto 2007, recante “Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi”), in quanto successivo al periodo oggetto di causa (biennio luglio 2017/giugno 2019).
Esaminata la normativa applicabile ratione temporis, ha ritenuto che “nel periodo oggetto di causa (luglio 2017 – giugno 2019), in caso di appalto di servizi di stewarding per gli eventi sportivi, non era possibile ex lege ricorrere al tipo contrattuale di prestazione di lavoro autonomo occasionale, in quanto tale tipologia era interdetta, in generale, in caso di appalto, essendo, invece, espressamente consentita alle sole società sportive per l'organizzazione di eventi.
L'unico tipo di contratto applicabile agli stewards restava dunque il contratto di lavoro subordinato”, con la conseguenza che “la ricorrente non avrebbe potuto ricorrere allo schema della collaborazione autonoma occasionale ex art. 44 comma 2
D.L. 269/2003 nei rapporti di lavoro con gli stewards in questione”.
Sotto il profilo della ricostruzione dei fatti il Tribunale ha osservato che dalle risultanze dell'attività ispettiva erano emersi i seguenti elementi: i contratti di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. erano tutti uguali, predeterminati unilateralmente dalla ricorrente, senza possibilità alcuna di negoziazione delle clausole da parte dei lavoratori;
i lavoratori erano tenuti ad osservare un orario di lavoro, con inizio dell'attività circa tre ore prima dello svolgimento dell'evento sportivo e termine circa un'ora dopo, e comunque solo dopo essere stati autorizzati ad andare via da un soggetto adibito dalla ricorrente;
gli steward non potevano interrompere la prestazione a loro discrezione, ma dovevano essere autorizzati ad assentarsi;
non decidevano autonomamente cosa fare, tra le molte mansioni che costituivano la loro prestazione (filtraggio, biglietti, accompagnamento persone disabili, ecc.), né dove esercitarle nei vari luoghi dell'impianto sportivo (varchi di entrata o di uscita, tribuna, ecc.); erano tenuti a vestire in giacca e cravatta (su cui indossare eventualmente la pettorina) e a tenere determinate regole di comportamento (non tenere le mani in tasca, non appoggiarsi ai muri, non fumare, non bere, non mangiare, non usare il cellulare, non fare foto, non usare auricolari); al termine dell'evento si svolgeva una riunione in cui poteva essere irrogato un richiamo a chi non si fosse attenuto al regolamento;
nessuno degli steward aveva partita IVA. Sulla base di tali elementi di fatto il primo giudice, in accordo con le conclusioni degli ispettori verbalizzanti, ha ritenuto la vicenda concreta inquadrabile pag. 4/14 come collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Da ultimo, con riferimento alla domanda di riduzione del credito per sanzioni civili, con applicazione dei soli interessi legali sulla contribuzione dovuta ex art. 116, comma 15, legge 23 dicembre 2000 n. 388, il Tribunale ha escluso l'applicabilità di tale disposizione al caso concreto, non avendo la società pagato alcunché per la contribuzione oggetto di causa.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a quattro Parte_1 motivi.
Con il primo motivo denuncia l'erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto CP_ legittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' nonostante il disposto dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, secondo cui “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Deduce che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tale norma non distingue tra accertamento eseguito dall'Istituto previdenziale e accertamento operato da altra pubblica amministrazione, né richiede la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
Ritiene pertanto che, contrariamente all'opinione del primo giudice, CP_ l'iscrizione a ruolo eseguita dall' sia illegittima, in quanto adottata in violazione della norma richiamata.
Con il secondo motivo lamenta erroneità del capo di sentenza che ha ritenuto CP_ sussistente il credito vantato dall' sull'assunto che al rapporto di lavoro con gli steward debba applicarsi la disciplina di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n.
81.
Dissente da tale inquadramento giuridico della fattispecie, ritenendo che “non sia stata fornita adeguata prova da parte dell' circa l'asserita imposizione delle CP_1 modalità di organizzazione del lavoro da parte di ovvero rispetto alla supposta Pt_1 natura continuativa della prestazione lavorativa degli steward, essendo piuttosto pacifico in causa che il numero di giornate effettivamente lavorate nel corso di ciascun anno da parte dei soggetti coinvolti nell'accertamento sia davvero irrisorio”.
Ribadisce la natura genuinamente autonoma ed occasionale delle prestazioni lavorative degli steward e la correttezza dello strumento contrattuale individuato dalla società nella collaborazione occasionale ex art. 44, comma 2, d.l. 30 settembre 2003 n.
269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Evidenzia in particolare che, a differenza delle prestazioni dei c.d. rider ricondotte da alcune pronunce giurisprudenziali allo schema della collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 15 giugno 1015 n. 81, “lo stewarding non rappresenta né potrebbe rappresentare un'attività lavorativa finalizzata al soddisfacimento di un bisogno salariale: è di comune esperienza come gli steward siano persone già
pag. 5/14 impiegate in proprio o presso terzi, studenti universitari, ecc., che essendo appassionati di sport colgono così anche l'occasione per vedere dall'“interno” qualche partita durante l'anno”.
Si tratterebbe dunque, nell'ottica del gravame, di un'attività ontologicamente sporadica, che risponde ad interessi anche extra-lavorativi, come confermato anche dal fatto che: mai aveva retribuito gli steward in misura superiore al limite Parte_1 reddituale annuo di € 5.000,00; la stragrande maggioranza dei 450 soggetti elencati nel verbale aveva lavorato meno di 10 giorni in ciascun anno e pochissimi avevano raggiunto la soglia delle 15 giornate annue e delle 50 complessive nel triennio
2017/2019.
Con il terzo motivo impugna il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente l'ipotesi di evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), legge 23 dicembre 2000 n. 388.
Censura la pronuncia per essersi limitata a ritenere non applicabile l'art. 116, comma 15, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (riduzione delle sanzioni alla misura degli interessi legali), senza pronunciarsi in ordine all'applicabilità, in via subordinata, del regime sanzionatorio dell'omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a) della medesima legge, previsto per i casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.
Chiede alla Corte che, nella denegata ipotesi di ritenuta sussistenza del credito CP_ rivendicato dall' voglia applicare la norma da ultimo indicata, essendo “evidente che la condotta di risulta radicalmente sprovvista dell'elemento soggettivo Pt_1
(inteso non già come colpa, bensì come coscienza o volontà dell'azione-omissione), neppure dedotto dagli ispettori”.
Infatti – si deduce - il mancato versamento dei premi non derivava da un deliberato occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni versate ad opera del datore di lavoro, ma, al più, da erronea riqualificazione dei rapporti di lavoro, peraltro recisamente contestata da parte appellante.
Con il quarto ed ultimo motivo denuncia omessa pronuncia in merito ai dedotti errori sul criterio di calcolo della base imponibile, nonché con riguardo all'eccepita erroneità nel calcolo degli asseriti premi evasi.
Evidenzia che i compensi degli steward erano stati di volta in volta equiparati da al valore dei voucher nel periodo di relativa vigenza e all'analogo valore Parte_1 previsto per le prestazioni gestite tramite il Libretto Famiglia, che contemplava specificamente tra i soggetti destinatari proprio gli steward.
Contesta la riparametrazione del corrispettivo erogato “al minimale giornaliero di legge”, ribadendo che per prestazioni inferiori a cinque ore la società aveva sempre erogato agli steward un importo di € 50,00 lordi, con le differenziazioni
(in aumento) legate al ruolo attestato dai rispettivi titoli abilitativi (steward ordinario, capo-unità, capo-settore), come previsto tassativamente dal d.m. 8 agosto 2007,
pag. 6/14 nonché dal successivo d.m. 13 agosto 2019; tali compensi, deduce parte appellante, erano di gran lunga superiori non solo alle tariffe orarie di qualsiasi contratto collettivo di categoria, ma anche alla paga giornaliera del tempo pieno, sicché il compenso pagato da agli steward non era mai stato “inferiore al minimale giornaliero Parte_1 di legge”.
Quanto al calcolo dei premi evasi, l'appellante osserva innanzitutto che nel ruolo gli asseriti premi evasi erano stati indicati mediante richiamo all'avviso bonario, nel quale, tuttavia, non vi era alcuna indicazione circa le modalità di calcolo dei premi suddetti. CP_ Aggiunge che l'unico asserito premio evaso rispetto al quale l' aveva ritenuto di fornire un conteggio era quello relativo al 2017, che era stato oggetto di un apposito atto di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
18650337/57”, mentre nulla di analogo era avvenuto per le altre annualità oggetto di accertamento.
Tuttavia, incomprensibilmente ad avviso dell'appellante, l'importo dell'asserito premo evaso per l'anno 2017 riportato nell'atto di variazione (€ 673,11, con sanzione civile di € 399,87 ed interessi di mora di € 9,73) risultava diverso da quello (ben maggiore) indicato nel ruolo (€ 3.506,16, con sanzione civile di € 1.920,93), rendendo così impossibile ogni verifica.
Insiste pertanto, nell'ipotesi di ritenuta fondatezza nell'an delle pretese CP_ dell' per l'ammissione di consulenza tecnica contabile finalizzata alla verifica dei conteggi. Sulla base dei motivi esposti ha chiesto l'integrale riforma della Parte_1 pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del gravame avversario, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. All'udienza dell'11 dicembre 2024, dichiarata la contumacia dell'
[...]
; disposta l'acquisizione dei verbali istruttori relativi al giudizio di Controparte_7 impugnazione del verbale unico di accertamento e notificazione n. UD00000/2021-
574-01 del 15 luglio 2021, pendente avanti il Tribunale di Alessandria tra e Parte_1 CP_ l' la causa è stata oralmente discussa e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello si ritiene fondato limitatamente al primo motivo, con rigetto degli ulteriori motivi.
In ordine al primo motivo di gravame, il Collegio concorda con parte CP_ appellante nel ritenere illegittima l'iscrizione a ruolo del credito dell' per violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
pag. 7/14 L'iscrizione a ruolo, infatti, è avvenuta dopo che aveva impugnato Parte_1 avanti al Tribunale di Alessandria il verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_ UD00000/2021-574-01 del 15 luglio 2021, su cui si fonda la pretesa creditoria dell'
A fronte dell'avvenuta impugnazione giudiziale del verbale ispettivo,
l'iscrizione a ruolo del credito richiedeva, a mente dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, l'emissione di un provvedimento esecutivo da parte dell'autorità giudiziaria adita.
E' incontestato in causa che nel caso in esame il Tribunale di Alessandria non abbia adottato alcun provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto di tale presupposto. Non rileva, in senso contrario, la circostanza che il giudizio avverso il verbale CP_ di accertamento sia stato promosso da solo nei confronti dell' e non Parte_1 CP_ anche dell'
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, all'emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, senza distinguere se esso sia eseguito dall'ente previdenziale ovvero da altro ufficio pubblico
e senza richiedere la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta. (Nella specie, la S.C., confermando la pronuncia di merito, ha escluso la correttezza dell'iscrizione a ruolo effettuata dall' sulla base di un verbale di CP_1 CP_ accertamento dell' non esecutivo, in quanto impugnato in un giudizio ancora pendente nei confronti del solo ente accertatore)” (così Cass., 1 marzo 2016 n. 4032). CP_ La ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito dell' (perché, come detto, effettuata in pendenza del giudizio avverso il verbale di accertamento) non esime peraltro il Collegio dall'esaminare nel merito la fondatezza della pretesa, in conformità ai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n.
14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l' , di avvalersi del titolo CP_8 esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)” (cfr. Cass., 7 maggio 2019 n. 12025).
Tanto premesso, occorre procedere all'esame degli ulteriori motivi di gravame.
pag. 8/14 Quanto al secondo motivo, ritiene il Collegio che meriti di essere pienamente condivisa la sentenza di primo grado laddove ha inquadrato i rapporti di lavoro degli steward nello schema della collaborazione etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. 15 giugno
2015 n. 81, con conseguente applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Parte appellante non censura la ricostruzione, operata dal primo giudice, delle concrete modalità di esecuzione dei rapporti di collaborazione in esame, che coincide nei suoi elementi essenziali con gli esiti dell'accertamento ispettivo e trova conferma anche nelle risultanze dell'istruttoria testimoniale svolta nel giudizio avanti il Tribunale di Alessandria, i cui verbali (costituenti prove atipiche, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice) sono stati acquisiti al presente giudizio.
In sintesi, alla luce del materiale probatorio in atti può ritenersi accertato che: gli steward sono tenuti a registrarsi sul sito internet di (winchsrl.com); essi Parte_1 devono frequentare un corso teorico-pratico di formazione, all'esito del quale ricevono un attestato di qualifica che consente loro di svolgere l'attività e vengono inseriti nel database della società; quattro o cinque giorni prima dell'evento sportivo, la società convoca un certo numero di steward; i soggetti convocati hanno la possibilità di accettare o meno la convocazione e possono rispondere positivamente o meno all'invito almeno tre o quattro giorni prima dell'evento.
Come dedotto dalla stessa parte appellante (e confermato dai testi escussi nel giudizio avanti il Tribunale di Alessandria), al raggiungimento del numero necessario di steward redige il c.d. POS della partita (un file con l'elenco nominativo degli Parte_1 steward, relativo numero di pettorina, grado e posizionamento allo stadio) da inviare alla squadra di calcio committente almeno 48 ore prima della manifestazione sportiva.
Il medesimo POS viene inviato anche all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
E' sempre la parte appellante ad allegare che la prestazione degli steward, nei giorni in cui si svolgono gli eventi sportivi, si articola in tre fasi: la prima fase di circa due ore comprende le operazioni di registrazione, la consegna della pettorina e un briefing di circa quindici minuti per l'indicazione del settore di collocazione nell'ambito dell'impianto sportivo;
la seconda, di pari durata, consiste nel controllo durante l'evento sportivo del rispetto delle regole d'uso dell'impianto; la terza, della durata di circa mezz'ora, comporta la gestione del deflusso del pubblico dall'impianto. Dalle circostanze di fatto richiamate emerge univocamente che la collaborazione degli steward si concreta in prestazioni di lavoro di natura personale, ossia in prestazioni che non comportano l'utilizzo di mezzi o strumenti di lavoro forniti dal collaboratore e che si realizzano esclusivamente attraverso la messa a disposizione delle energie lavorative da parte di quest'ultimo. Le collaborazioni in parola, inoltre, sono qualificabili come continuative, poiché hanno ad oggetto prestazioni potenzialmente reiterabili nel tempo, in quanto rispondenti ad un interesse del committente che, a sua volta, perdura nel tempo.
pag. 9/14 Si osserva in proposito che il carattere continuativo della collaborazione va riguardato sotto il profilo dell'attitudine della prestazione lavorativa ad essere reiterata in un certo arco temporale, in ragione del perdurare dell'interesse del committente a riceverla.
Nel caso in esame tale attitudine è senz'altro riscontrabile, come si evince dal fatto che: espleta i servizi di controllo e vigilanza negli stadi, avvalendosi Parte_1 degli steward, per l'intera durata del campionato di calcio;
gli steward sono inseriti in una banca dati da cui la società attinge per espletare i servizi anzidetti che, per loro natura, si ripetono nel tempo;
gli steward oggetto dell'accertamento ispettivo hanno ricevuto plurime convocazioni e svolto plurime prestazioni in favore della società.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, non vale ad escludere la natura continuativa delle collaborazioni il fatto che, secondo quanto dalla stessa dedotto, “la stragrande maggioranza dei 450 soggetti […] ha lavorato meno di 10 giorni in ciascun anno e pochissimi hanno raggiunto la soglia delle 15 giornate annue e delle 50 complessive nel triennio 2017/2019”: come accennato, infatti, il carattere continuativo della collaborazione non dipende da una valutazione ex post della sua concreta durata, ma dall'attitudine della prestazione ad essere ripetuta nel tempo, in conformità all'interesse del committente.
E' infine ravvisabile anche l'elemento dell'etero-organizzazione, dal momento che la collaborazione prestata dagli steward è inserita in un contesto organizzativo rigidamente definito da Parte_1
Se è vero, infatti, che gli steward sono liberi di accettare o meno la convocazione, è altrettanto vero che essi sono tenuti a rispondere alla convocazione secondo tempistiche stabilite dalla società (tre o quattro giorni prima dell'evento) e che, in caso di accettazione, essi devono attenersi, nello svolgimento della prestazione lavorativa, alle puntuali disposizioni organizzative dettate dalla società stessa, la quale stabilisce in modo dettagliato ed immodificabile da parte del collaboratore l'articolazione, la scansione temporale e la durata delle diverse fasi di attività
(operazioni di registrazione, consegna della pettorina, briefing etc.), nonché il luogo
(ossia il settore nell'ambito dell'impianto sportivo) in cui lo steward deve operare.
Tutto ciò dimostra il potere unilaterale dell'appellante di determinare il contesto organizzativo in cui l'attività del collaboratore deve essere resa;
elemento, questo, connotativo dell'etero-organizzazione.
Giova in proposito richiamare gli arresti della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in argomento, secondo cui “se l'elemento del coordinamento dell'attività del collaboratore con l'organizzazione dell'impresa è comune a tutte le collaborazioni coordinate e continuative, secondo la dizione dell'art. 409 c.p.c., comma 3, nel testo risultante dalla modifica di cui alla L. n. 81 del 2017, art. 15, comma 1, lett. a), nelle collaborazioni non attratte nella disciplina del D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2, comma 1, le modalità di coordinamento sono stabilite di comune accordo tra le parti, mentre nel
pag. 10/14 caso preso in considerazione da quest'ultima disposizione tali modalità sono imposte dal committente, il che integra per l'appunto la etero-organizzazione che dà luogo all'applicazione della disciplina del lavoro subordinato” (cfr. Cass. 24 gennaio 2020 n.
1663).
Per altro verso, non colgono nel segno le considerazioni, svolte nel motivo in esame, in ordine all'assenza di direttive pregnanti ed assidue da parte di Parte_1 dal momento che queste ultime non integrano elementi costitutivi dell'etero- integrazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia richiamata, infatti,
“l'etero-direzione è caratterizzata dall'esistenza di direttive puntuali sulle modalità di esecuzione della prestazione, perché espressione del potere unilaterale del datore di lavoro di decidere, in ogni momento e nei limiti posti da norme inderogabili, come conformare le mansioni del lavoratore in ragione degli interessi dell'impresa.
Nello schema normativo del lavoro etero-organizzato, invece, il committente organizza l'attività di lavoro mediante la definizione unilaterale del contesto entro cui dovrà essere integrata la prestazione del lavoratore nell'organizzazione”. Da tutto ciò deriva il rigetto del motivo scrutinato.
Deve essere respinto anche il terzo motivo, inerente all'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva, in luogo del più favorevole regime dell'omissione contributiva.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, intervenuta a dirimere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n.
17841; 17 aprile 2007 n. 9126).
Nel caso in esame, il carattere etero-organizzato delle collaborazioni instaurate tra e gli steward comporta, come già detto, l'applicazione a Parte_1 questi ultimi dell'apparato protettivo del lavoro subordinato per il tramite dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
Ne deriva la sussistenza degli obblighi assicurativi di cui al d.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 in capo all'odierna appellante, la quale avrebbe dovuto perciò denunciare e registrare gli steward ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
adempimento che ha, invece, omesso.
Ricorrono pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, gli estremi dell'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b) legge 23 dicembre 2000 n. 388.
pag. 11/14 A sostegno delle conclusioni qui accolte depongono anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in ipotesi di conversione di contratto di collaborazione a progetto in contratto di lavoro subordinato, che ha statuito quanto segue: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di
"evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni
o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità se congruamente motivata” (cfr. Cass.,
13 marzo 2017 n. 6405).
Da ultimo, non appaiono fondate le censure svolte nel quarto motivo di appello in ordine ai dedotti errori nei criteri di calcolo dell'imponibile e all'asserita erroneità nel calcolo dei premi evasi.
Sotto il primo profilo, il Collegio reputa corretta la determinazione delle retribuzioni imponibili annue, ai fini della quantificazione dei premi assicurativi, operata dagli ispettori verbalizzanti e fondata sui compensi pattuiti dai lavoratori per ogni evento, adeguati al minimale giornaliero di rendita (in caso di compenso inferiore al minimale) o al massimale giornaliero di rendita, in caso di compenso superiore a detto massimale (cfr. pagina 10 del verbale di accertamento e notificazione n.
UD00000/2021-574-01 del 15 luglio 2021, allegato sub doc. 4 fascicolo appellante di primo grado).
Non appaiono, per contro, corretti i criteri di calcolo indicati da la Parte_1 quale, secondo quanto dalla stessa esposto nel ricorso in appello, ha equiparato i compensi degli steward “al valore dei voucher nel periodo di relativa vigenza e all'analogo valore previsto per le prestazioni gestite tramite il Libretto di Famiglia”.
Infatti, premesso che a norma dell'art. 54 bis, comma 14, lett. d), d.l. 24 aprile
2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale “nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi” e considerato che ha utilizzato le prestazioni lavorative degli steward Parte_1 nell'esecuzione di contratti di appalto con le squadre di calcio professionistiche, risulta pag. 12/14 priva di fondamento giuridico (ed anzi contraria al dettato normativo) la tesi dell'appellante, secondo cui si dovrebbe assumere il valore del voucher come parametro per la determinazione delle retribuzioni imponibili degli steward.
Quanto al secondo profilo oggetto di censura, relativo all'asserita erroneità CP_ del calcolo dei premi evasi, non coglie nel segno il rilievo secondo cui l' avrebbe fornito un conteggio dei soli premi evasi relativi al 2017 (attraverso l'atto di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 18650337/57” del 16 maggio 2022, allegato sub doc. 15 fascicolo appellante di primo grado), mentre nulla di analogo sarebbe avvenuto per le altre annualità oggetto di accertamento. CP_ Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, infatti, l' ha fornito anche un conteggio analitico dei premi evasi relativi all'intero periodo oggetto di accertamento, esposto nel certificato di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n. 18650337/57” del 16 dicembre 2021 (allegato sub doc. 6 fascicolo appellato di primo grado).
Il certificato di “variazione del rapporto assicurativo relativo al Codice Ditta n.
18650337/57” del 16 maggio 2022, richiamato da parte appellante e relativo al solo 2017, contiene un ricalcolo dei premi di quell'anno, con un'integrazione di € 673,11
(cfr. colonna “Premio integrazione” del certificato allegato sub doc. 15 fascicolo appellante e sub doc. 8 fascicolo appellato).
Pertanto, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, ben si CP_ comprende che l'importo rivendicato (ed iscritto a ruolo) dall' a titolo di premi evasi per l'anno 2017 sia maggiore di € 673,11 (cfr. doc. 22 fascicolo appellante di primo grado): come emerge con chiarezza dal certificato di variazione del rapporto assicurativo in data 16 maggio 2022, infatti, l'importo di € 673,11 non copre l'intero ammontare dei premi dovuti per l'anno 2017, ma costituisce un importo aggiuntivo, che va a sommarsi all'importo del premio precedentemente calcolato.
Da ciò l'infondatezza anche della censura relativa all'asserita incomprensibilità CP_ del calcolo dei premi evasi operato dall'
Alla luce di quanto esposto ed in assenza di ulteriori puntuali rilievi critici in ordine alla quantificazione delle pretese dell'ente, risulta superfluo disporre CTU contabile, con conseguente rigetto dell'istanza formulata al riguardo da parte appellante. In conclusione, alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – in parziale riforma della sentenza n. 3815/2023 del Tribunale di Milano, va dichiarata illegittima l'iscrizione a ruolo del credito vantato CP_ dall' nei confronti di siccome avvenuta in violazione dell'art. 24 d.lgs. Parte_1
26 febbraio 1999 n. 46. La pretesa creditoria dell'ente è nondimeno fondata e meritano, pertanto, conferma le restanti statuizioni di merito contenute nella sentenza di primo grado.
pag. 13/14 CP_ è perciò tenuta, e va condannata, a versare all' l'importo di € Parte_1
23.538,76 a titolo di premi, interessi e sanzioni civili (come correttamente calcolati dall'ente ed analiticamente indicati sub doc. 22 fascicolo appellante di primo grado).
Il regolamento delle spese di lite del doppio grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi sono liquidati in dispositivo, in applicazione del d.m.
10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di attività istruttoria (€ 3.500,00 per il primo grado ed € 2.000,00 per l'appello).
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza n. 3815/2023 del Tribunale di Milano, dichiara CP_ illegittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall' in violazione dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
- conferma le restanti statuizioni di merito e, per l'effetto, dichiara tenuta e CP_ condanna a versare all' l'importo di € 23.538,76 a titolo di Parte_1 premi, interessi e sanzioni civili;
CP_
- condanna a rifondere all' le spese di lite del doppio grado, che Parte_1 liquida nel complessivo importo di € 5.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%). Milano, 11 dicembre 2024
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Serena Sommariva
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