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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 494/2021 depositato il 14/05/2021
proposto da
Comune di Venezia - San Marco, 4030 30124 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 768/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 4 e pubblicata il 10/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30321191 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30321190 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado e precisa che vi è rinuncia alla impugnazione in merito all'immobile sub. 5 e insiste per la riforma della sentenza con riferimento al subalterno n. 7 da atto che il comune ha riconosciuto in via conciliativa la riduzione del 50% in via conciliativa dell'imponibile
Resistente/Appellato: insiste per l'accoglimento dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge il COMUNE DI VENEZIA ha impugnato la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia del 13.10.2020 n.768/4/20 nella parte in cui aveva accordato l'esenzione IMU per gli immobili siti in Cannaregio 3510, identificati al NCEU Sez.VE/12 foglio
104 subalterni 5 e 7 di proprietà della Resistente_1, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con riguardo al provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU e della TASI per l'anno 2014. Va precisato che il primo Giudice, per quanto riguarda il terzo immobile sito in Cannaregio 3508- sub 8 (casa vacanze) aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo corretto l'assoggettamento all'IMU e la TASI in quanto in tale immobile si svolgevano anche attività commerciali.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo le censure in ordine alla carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU, in sintesi escludendo quanto all'immobile
“subalterno 5” l'effettiva dimostrazione che lo stesso fosse destinato “per intero” ed “esclusivamente” alle funzioni di catechesi e preghiera;
e considerato quanto al “subalterno 7” che la destinazione prevalente dell'immobile in questione non sarebbe quella dedotta di residenza di religiosi bensì quella di residenza turistica.
Si costituiva la Resistente_1 depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha chiesto di stralciare dall'accertamento IMU-TASI 2014 la porzione di edificio censita al
NCEU al foglio 12 particella 104, subalterno 5, limitando le richieste alla riforma dell'impugnata sentenza quanto al “subalterno 7”, con riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento nei termini da ultimo precisati dal
Comune di Venezia, che ha ridotto le proprie pretese (anche alla luce delle determinazioni adottate dalla
Corte di Cassazione come si è detto).
Vanno trattate a questo punto solo le censure dell'appellante riferite alla carenza del presupposto oggettivo idoneo a giustificare l'esenzione IMU con riguardo alla porzione dell'edificio censita al NCEU foglio 12, particella 104, subalterno 7, atteso che si ritengono superate le questioni sollevate con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo di esenzione IMU che rimane ormai di fatto incontestabile.
Il primo Giudice ha accolto al riguardo le ragioni della contribuente con una motivazione sintetica che in sostanza si limita ad affermare che “risultano provate le finalità religiose e di culto richiesti dalla normativa citata per l'applicazione dell'esenzione…”.
Pur dando atto che secondo il Comune le indicazioni fornite dalla ricorrente fossero assolutamente generiche mancando il riscontro circa la destinazione effettiva degli immobili e la loro presunta esentabilità, la Commissione di primo grado non ha né replicato a tali censure né valutato gli elementi a prova contraria introdotti a loro sostegno.
Con riguardo all' immobile di cui si tratta, corrispondente a 18 vani siti al secondo piano cui si accede dal civico 3512 (all'indirizzo delle struttura ricettiva a pagamento denominata “Casa Vacanza Pio IX”), ritiene questa Corte che l'appellante Comune di Venezia abbia ampiamente dimostrato -tramite fotografie e documentazione idonea - che esso rappresenti unitamente al subalterno 8 un unico immobile a destinazione ricettiva, rispetto al quale la residenza dei religiosi dedotta dalla contribuente riveste carattere circoscritto, occasionale e sicuramente non esclusivo.
A fronte di iniziali carenze da parte della contribuente nel rispondere alle richieste del Comune di Venezia di documentare l'eventuale sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione (come casa per ferie) per godere dell'esenzione prevista dall'art.7 lett. i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014-, anche nell'ambito di questo giudizio non può considerarsi assolto l'onere che incombeva sul contribuente della destinazione dell'immobile di cui si tratta in via esclusiva alle attività religiose e di culto, in conformità ai canoni normativi e giurisprudenziali in materia.
Pertanto la decisione del primo Giudice secondo cui l'immobile censito al subalterno 7 sarebbe da ritenersi esente dal pagamento dell'IMU e della TASI in applicazione della normativa all'epoca vigente, non appare a questa Corte fondata né condivisibile.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello del Comune, dichiara dovute le imposte relative all'unità immobiliare censita al subalterno 7 e spettante per quanto qui rileva la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Venezia, 15 settembre- 3 novembre 2025
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NAPOLITANO LUISA, Presidente e Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
SARRAGIOTO GIANNI, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 494/2021 depositato il 14/05/2021
proposto da
Comune di Venezia - San Marco, 4030 30124 Venezia VE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 768/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 4 e pubblicata il 10/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30321191 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30321190 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'ufficio si riporta a quanto in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado e precisa che vi è rinuncia alla impugnazione in merito all'immobile sub. 5 e insiste per la riforma della sentenza con riferimento al subalterno n. 7 da atto che il comune ha riconosciuto in via conciliativa la riduzione del 50% in via conciliativa dell'imponibile
Resistente/Appellato: insiste per l'accoglimento dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello presentato nei termini di legge il COMUNE DI VENEZIA ha impugnato la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia del 13.10.2020 n.768/4/20 nella parte in cui aveva accordato l'esenzione IMU per gli immobili siti in Cannaregio 3510, identificati al NCEU Sez.VE/12 foglio
104 subalterni 5 e 7 di proprietà della Resistente_1, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con riguardo al provvedimento di accertamento ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IMU e della TASI per l'anno 2014. Va precisato che il primo Giudice, per quanto riguarda il terzo immobile sito in Cannaregio 3508- sub 8 (casa vacanze) aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo corretto l'assoggettamento all'IMU e la TASI in quanto in tale immobile si svolgevano anche attività commerciali.
L'appellante contesta la decisione del primo Giudice riproponendo le censure in ordine alla carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti l'esenzione IMU, in sintesi escludendo quanto all'immobile
“subalterno 5” l'effettiva dimostrazione che lo stesso fosse destinato “per intero” ed “esclusivamente” alle funzioni di catechesi e preghiera;
e considerato quanto al “subalterno 7” che la destinazione prevalente dell'immobile in questione non sarebbe quella dedotta di residenza di religiosi bensì quella di residenza turistica.
Si costituiva la Resistente_1 depositando controdeduzioni.
Successivamente alla sospensione del giudizio disposta dalla Corte -in diversa composizione- con ordinanza in data 20.9.22, in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione riferite ad analoghe precedenti controversie, venivano in seguito acquisite le ordinanze della Suprema Corte-Sezione
Tributaria n.12900/25 (depositata in data 14.5.25) e n.13727/25 (depositata in data 22.5.25).
Con ordinanza in data 10.6.25 questa Corte, in considerazione della contestuale trattazione di n.5 controversie (RGA 116/2021; RGA 494/2021; RGA 461/2023; RGA 700/2023 e RGA 541/2024) che vedono le parti rispettivamente nelle vesti di appellante e di appellato, invitava i Difensori a precisare con memoria le loro attuali pretese alla luce delle decisioni della Suprema Corte sopra menzionate.
All'udienza del 15.9.25 le parti hanno rispettivamente concluso come in atti. In particolare il Comune appellante ha chiesto di stralciare dall'accertamento IMU-TASI 2014 la porzione di edificio censita al
NCEU al foglio 12 particella 104, subalterno 5, limitando le richieste alla riforma dell'impugnata sentenza quanto al “subalterno 7”, con riconoscimento dell'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico/artistico, con conseguente riduzione dell'imposta dovuta.
La Corte ha riservato la decisione ad un'udienza successiva atteso il carico dei procedimenti da trattare, e deciso la causa alla successiva udienza di camera di consiglio del 3 novembre 2025 (la prima in cui si è ricostituito il Collegio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento nei termini da ultimo precisati dal
Comune di Venezia, che ha ridotto le proprie pretese (anche alla luce delle determinazioni adottate dalla
Corte di Cassazione come si è detto).
Vanno trattate a questo punto solo le censure dell'appellante riferite alla carenza del presupposto oggettivo idoneo a giustificare l'esenzione IMU con riguardo alla porzione dell'edificio censita al NCEU foglio 12, particella 104, subalterno 7, atteso che si ritengono superate le questioni sollevate con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo di esenzione IMU che rimane ormai di fatto incontestabile.
Il primo Giudice ha accolto al riguardo le ragioni della contribuente con una motivazione sintetica che in sostanza si limita ad affermare che “risultano provate le finalità religiose e di culto richiesti dalla normativa citata per l'applicazione dell'esenzione…”.
Pur dando atto che secondo il Comune le indicazioni fornite dalla ricorrente fossero assolutamente generiche mancando il riscontro circa la destinazione effettiva degli immobili e la loro presunta esentabilità, la Commissione di primo grado non ha né replicato a tali censure né valutato gli elementi a prova contraria introdotti a loro sostegno.
Con riguardo all' immobile di cui si tratta, corrispondente a 18 vani siti al secondo piano cui si accede dal civico 3512 (all'indirizzo delle struttura ricettiva a pagamento denominata “Casa Vacanza Pio IX”), ritiene questa Corte che l'appellante Comune di Venezia abbia ampiamente dimostrato -tramite fotografie e documentazione idonea - che esso rappresenti unitamente al subalterno 8 un unico immobile a destinazione ricettiva, rispetto al quale la residenza dei religiosi dedotta dalla contribuente riveste carattere circoscritto, occasionale e sicuramente non esclusivo.
A fronte di iniziali carenze da parte della contribuente nel rispondere alle richieste del Comune di Venezia di documentare l'eventuale sussistenza del requisito oggettivo e di utilizzazione (come casa per ferie) per godere dell'esenzione prevista dall'art.7 lett. i) del D.L.vo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, art.91 bis D.L 1/2012 e art.1, comma 3, del D.L. 16 del 2014 convertito nella legge n.68/2014-, anche nell'ambito di questo giudizio non può considerarsi assolto l'onere che incombeva sul contribuente della destinazione dell'immobile di cui si tratta in via esclusiva alle attività religiose e di culto, in conformità ai canoni normativi e giurisprudenziali in materia.
Pertanto la decisione del primo Giudice secondo cui l'immobile censito al subalterno 7 sarebbe da ritenersi esente dal pagamento dell'IMU e della TASI in applicazione della normativa all'epoca vigente, non appare a questa Corte fondata né condivisibile.
L'esito del giudizio e la parziale rinuncia dell'appellante ad alcuni motivi giustifica la compensazione delle spese di lite anche di questo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello del Comune, dichiara dovute le imposte relative all'unità immobiliare censita al subalterno 7 e spettante per quanto qui rileva la riduzione del 50% per la presenza del vincolo storico-artistico.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese di lite del doppio grado compensate.
Venezia, 15 settembre- 3 novembre 2025