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Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9950 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01271/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09950 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01271/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2024, proposto da
DA UD ON e VA US, rappresentate e difese dall'avvocato
CE OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2662/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01271/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. SA AR
ST;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le appellanti, premesso di essere comproprietarie di una consistenza immobiliare sita alla via C. Colombo n. 40 del Comune di Positano, riferivano che con ordinanza n. 95 del 2 dicembre 2013, l'amministrazione civica aveva contestato loro la realizzazione di alcune opere abusive.
Impugnato il provvedimento il T.A.R. Campania – Salerno preso atto dell'intervenuto deposito di un'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica, dichiarava il gravame improcedibile.
All'esito del relativo procedimento, con provvedimento del 4 dicembre 2017, il
Comune di Positano respingeva l'istanza di sanatoria ed ingiungeva la demolizione delle opere contestate.
Avverso tale provvedimento, le appellanti hanno proposto un secondo ricorso dinanzi al T.A.R. Campania – Salerno il quale, con ordinanza n. 102 del 21 febbraio 2018, ha accolto l'istanza cautelare e, quindi, sospeso l'ordinanza di demolizione.
All'esito del giudizio con sentenza n. 1125/2019 del 25 giugno 2019 il Giudice adito, ha accolto solo in parte il ricorso.
Senonché, nelle more del giudizio, con il verbale del 20 febbraio 2019 il Comando di
Polizia Municipale ha accertato la presunta inottemperanza all'ordine di demolizione e con provvedimento n. 12510/2019 del 3 ottobre 2019, il Responsabile dell'Area
Tecnica Edilizia Privata ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ex art. 31 – comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001. N. 01271/2024 REG.RIC.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Campania –
Salerno il quale, con la sentenza n. 2662/2023, in questa sede impugnata, lo ha respinto.
Appellata ritualmente la sentenza il Comune di Positano non ha spiegato difese.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello le appellanti deducono error in iudicando - violazione di legge (art. 55 c.p.a. in relazione al giudicato cautelare di cui all'ordinanza
T.A.R. Campania - Salerno n. 102 del 21 febbraio 2018) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità- perplessità).
2.Con il secondo motivo di appello le appellanti deducono error in iudicando - violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità- perplessità.
Evidenziano l'erroneità della sentenza appellata in quanto la circostanza che l'ordinanza cautelare fosse stata superata ed assorbita dalla sentenza di merito e che, per l'effetto, l'ordinanza di demolizione avesse riacquistato efficacia, sebbene condivisibile in astratto, era del tutto irrilevante ai fini delle censure formulate in quanto il provvedimento impugnato in primo grado era stato adottato in costanza di sospensione della presupposta ordinanza di demolizione.
3.Le censure sono fondate.
Ed invero: la decisione cautelare di sospensione dell'ordinanza di demolizione è del
21 dicembre 2018 (ordinanza n. 102/2018); il verbale di accertamento dell'inottemperanza da cui muove il provvedimento impugnato è del 20 febbraio 2019
e la sentenza di rigetto è del 25 giugno 2019 cioè è stata emessa oltre 4 mesi dopo l'accertamento dell'inottemperanza. N. 01271/2024 REG.RIC.
Per effetto della pronuncia cautelare l'ordine di demolizione era stato sospeso e, quindi, le ricorrenti, dal giorno di pubblicazione dell'ordinanza del T.A.R., potevano legittimamente astenersi dal dare esecuzione al suddetto ordine in attesa della pronuncia di merito.
La sentenza ha travolto, ex tunc, gli effetti dell'ordinanza cautelare in precedenza emessa la quale è stata, quindi, completamente sostituita dalla seconda divenuta unica fonte di regolazione del rapporto sostanziale.
Tuttavia, la sentenza non ha fatto venir meno gli effetti interinali prodotti dall'ordinanza cautelare.
Il Giudice di primo grado non ha considerato il dato decisivo che dal giorno di emissione dell'ordinanza cautelare le ricorrenti potevano legittimamente astenersi dal dare esecuzione all'ordine di demolizione, e ciò sino all'emissione della pronuncia di merito.
Si deve quindi escludere che il suddetto periodo temporale possa rilevare ai fini dell'apprezzamento del rispetto dei termini per provvedere alla demolizione ordinata dal Comune di Positano.
Se così non fosse si arriverebbe alla conseguenza di rendere irrilevanti, nelle more del giudizio di merito, l'utilità dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo aventi ad oggetto le ordinanze di demolizione di opere ritenute abusive.
L'appello deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del terzo motivo e la sentenza riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M. N. 01271/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'originario ricorso.
Condanna il Comune di Positano al pagamento, in favore delle appellanti in solido, delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole quanto al primo grado in €3000,00 e quanto al presente giudizio di appello in €4000,00, il tutto oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla rifusione del contributo unificato, ove corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI IE, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
SA AR ST, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA AR ST BI IE N. 01271/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09950 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01271/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1271 del 2024, proposto da
DA UD ON e VA US, rappresentate e difese dall'avvocato
CE OR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 2662/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 01271/2024 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. SA AR
ST;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le appellanti, premesso di essere comproprietarie di una consistenza immobiliare sita alla via C. Colombo n. 40 del Comune di Positano, riferivano che con ordinanza n. 95 del 2 dicembre 2013, l'amministrazione civica aveva contestato loro la realizzazione di alcune opere abusive.
Impugnato il provvedimento il T.A.R. Campania – Salerno preso atto dell'intervenuto deposito di un'istanza di accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica, dichiarava il gravame improcedibile.
All'esito del relativo procedimento, con provvedimento del 4 dicembre 2017, il
Comune di Positano respingeva l'istanza di sanatoria ed ingiungeva la demolizione delle opere contestate.
Avverso tale provvedimento, le appellanti hanno proposto un secondo ricorso dinanzi al T.A.R. Campania – Salerno il quale, con ordinanza n. 102 del 21 febbraio 2018, ha accolto l'istanza cautelare e, quindi, sospeso l'ordinanza di demolizione.
All'esito del giudizio con sentenza n. 1125/2019 del 25 giugno 2019 il Giudice adito, ha accolto solo in parte il ricorso.
Senonché, nelle more del giudizio, con il verbale del 20 febbraio 2019 il Comando di
Polizia Municipale ha accertato la presunta inottemperanza all'ordine di demolizione e con provvedimento n. 12510/2019 del 3 ottobre 2019, il Responsabile dell'Area
Tecnica Edilizia Privata ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 20.000,00, ex art. 31 – comma 4 bis D.P.R. n. 380/2001. N. 01271/2024 REG.RIC.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Campania –
Salerno il quale, con la sentenza n. 2662/2023, in questa sede impugnata, lo ha respinto.
Appellata ritualmente la sentenza il Comune di Positano non ha spiegato difese.
All'udienza del 2 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di appello le appellanti deducono error in iudicando - violazione di legge (art. 55 c.p.a. in relazione al giudicato cautelare di cui all'ordinanza
T.A.R. Campania - Salerno n. 102 del 21 febbraio 2018) – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità- perplessità).
2.Con il secondo motivo di appello le appellanti deducono error in iudicando - violazione di legge (art. 31 d.p.r. n. 380/2001) – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria - del presupposto – sviamento - erroneità- perplessità.
Evidenziano l'erroneità della sentenza appellata in quanto la circostanza che l'ordinanza cautelare fosse stata superata ed assorbita dalla sentenza di merito e che, per l'effetto, l'ordinanza di demolizione avesse riacquistato efficacia, sebbene condivisibile in astratto, era del tutto irrilevante ai fini delle censure formulate in quanto il provvedimento impugnato in primo grado era stato adottato in costanza di sospensione della presupposta ordinanza di demolizione.
3.Le censure sono fondate.
Ed invero: la decisione cautelare di sospensione dell'ordinanza di demolizione è del
21 dicembre 2018 (ordinanza n. 102/2018); il verbale di accertamento dell'inottemperanza da cui muove il provvedimento impugnato è del 20 febbraio 2019
e la sentenza di rigetto è del 25 giugno 2019 cioè è stata emessa oltre 4 mesi dopo l'accertamento dell'inottemperanza. N. 01271/2024 REG.RIC.
Per effetto della pronuncia cautelare l'ordine di demolizione era stato sospeso e, quindi, le ricorrenti, dal giorno di pubblicazione dell'ordinanza del T.A.R., potevano legittimamente astenersi dal dare esecuzione al suddetto ordine in attesa della pronuncia di merito.
La sentenza ha travolto, ex tunc, gli effetti dell'ordinanza cautelare in precedenza emessa la quale è stata, quindi, completamente sostituita dalla seconda divenuta unica fonte di regolazione del rapporto sostanziale.
Tuttavia, la sentenza non ha fatto venir meno gli effetti interinali prodotti dall'ordinanza cautelare.
Il Giudice di primo grado non ha considerato il dato decisivo che dal giorno di emissione dell'ordinanza cautelare le ricorrenti potevano legittimamente astenersi dal dare esecuzione all'ordine di demolizione, e ciò sino all'emissione della pronuncia di merito.
Si deve quindi escludere che il suddetto periodo temporale possa rilevare ai fini dell'apprezzamento del rispetto dei termini per provvedere alla demolizione ordinata dal Comune di Positano.
Se così non fosse si arriverebbe alla conseguenza di rendere irrilevanti, nelle more del giudizio di merito, l'utilità dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo aventi ad oggetto le ordinanze di demolizione di opere ritenute abusive.
L'appello deve essere, pertanto, accolto con assorbimento della trattazione del terzo motivo e la sentenza riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M. N. 01271/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata accoglie l'originario ricorso.
Condanna il Comune di Positano al pagamento, in favore delle appellanti in solido, delle spese processuali del doppio grado di giudizio liquidandole quanto al primo grado in €3000,00 e quanto al presente giudizio di appello in €4000,00, il tutto oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla rifusione del contributo unificato, ove corrisposto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BI IE, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
SA AR ST, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
SA AR ST BI IE N. 01271/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO