CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 626/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 626/2021 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BERLIRI FABRIZIO e dell'Avv. BIOTTI C.F._2 MARTA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. RICCI OP C.F._3 ARMANI ELENA (CF ) C.F._4
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) con il patrocinio dell'Avv. CEROFOLINI GABRIELE (CF C.F._6
) C.F._7
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 05/03/2021
CONCLUSIONI
In data 5-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello, in riforma della sentenza impugnata, condannare i Sigg.
[...]
e a corrispondere ai Sigg. OP Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 e solidalmente, la somma di € 36.000,00, o la diversa somma
[...] Parte_1
pagina 1 di 11 che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, quale somma dovuta per l'utilizzo del 50% dell'immobile sito in Firenze al L.Arno Vespucci n° 22 del quale sono proprietari al 50% i convenuti e al 50%gli attori;
contestualmente condannare i convenuti a corrispondere la somma di Euro 1.500,00 mensili, o la diversa somma che parrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a far data dal novembre 2017 fino a quando non sarà consegnato ai Sigg.ri il possesso dell'immobile de quo, con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria si reitera la richiesta di consulenza estimativa del valore locatizio dell'immobile in rilievo”.
Per parte appellata : “per il rigetto dell'appello proposto dai OP signori e con atto di citazione notificato il 2 aprile Parte_1 Parte_2 2021, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 532/2021 depositata il 5 marzo 2021 e notificata il 6 marzo 2021, con vittoria di spese e compensi dell'ulteriore grado di giudizio. In via istruttoria, si oppone all'ammissione della CTU richiesta dagli appellanti per la determinazione del valore locativo dell'immobile per cui è causa, in quanto del tutto irrilevante ai fini della definizione del giudizio e comunque esplorativa”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, Controparte_4 contrariis reiectis e per quanto esposto in narrativa: - confermare in toto la sentenza impugnata respingendo l'appello, attesa l'inammissibilità o l'infondatezza dei motivi di gravame, con contestuale rigetto delle richieste di CTU formulate dagli appellanti;
- sempre contestualmente, condannare gli appellanti al pagamento a favore degli appellati di un risarcimento ex art.96 co.1 cpc, o comunque una sanzione ex co.3 dello stesso articolo, per quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di gravame, ridurre l'indennità da corrispondersi ad Euro 1000 mensili o la somma ritenuta di giustizia per le mensilità maturate sino al Febbraio 2020, ed alla somma ritenuta di giustizia per le mensilità maturate dal Marzo 2020 fino alla consegna delle chiavi, avvenuta nell'Aprile 2021; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...] OP
, , proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_3 sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 05/03/2021 che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai l'aveva respinta, con Parte_1 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., e avevano Parte_1 Parte_2 adito il Tribunale di Firenze, esponendo: di essere comproprietari pro indiviso, per la quota del 50% ciascuno, dell'appartamento ubicato in
Firenze, L.no Vespucci, n. 22;
pagina 2 di 11 che il restante 50% era in comproprietà tra i fratelli , OP Controparte_2
e , per successione della madre;
Controparte_3 Persona_1 che, a partire dal 27.9.2002, la aveva concordato di corrispondere ai ricorrenti la somma Per_1 di € 904,00 mensili, quale remunerazione per l'utilizzo dell'immobile di cui era comproprietaria al
25%, e, a partire dal 5.8.2014, divenutane comproprietaria al 50% a seguito del decesso del marito, aveva corrisposto ai la somma di € 1.500,00 mensili;
Parte_1 che, dal momento del decesso di avvenuto in data 8.10.2015, Persona_1
l'appartamento era rimasto nel possesso esclusivo dei convenuti;
che, per tali motivi, aveva convocato un'assemblea dei comproprietari per Parte_2 regolamentare le modalità di utilizzo dell'immobile e per stabilire l'indennità di occupazione dovuta;
che, tuttavia, in tale sede non era stato raggiunto alcun accordo, in quanto si Controparte_3 era limitato ad informare gli attori che le chiavi dell'immobile erano state consegnate al proprio commercialista, , al quale i comproprietari avrebbero dovuto rivolgersi qualora, Controparte_5 prospettandosi la vendita o la locazione dell'immobile de quo, avessero avuto la necessità di farlo visitare ad un potenziale acquirente o conduttore da loro reperito;
che il suggerimento di di sostituire la serratura e di consegnare una copia Parte_2 delle chiavi a ciascun comproprietario non era stato accolto dai convenuti, i quali erano rimasti nel possesso esclusivo dell'immobile, senza corrispondere alcunché a titolo di indennità di occupazione;
che vani erano risultati i solleciti, provenienti dai volti ad ottenere il pagamento della Parte_1 suddetta indennità ovvero il recupero del possesso del bene, nel quale si trovavano ricoverati i beni mobili di proprietà dei convenuti;
concludevano, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti, , OP CP_2
e , al pagamento, in proprio favore, della somma di € 36.000,00, o la
[...] Controparte_3 diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di mancato utilizzo del 50% dell'immobile sito in Firenze, Lungarno Vespucci, 22, in comproprietà fra le parti, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 mensili, o la diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal novembre 2017 fino al rilascio.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, OP preliminarmente, l'errata scelta del rito locatizio, essendosi in presenza di controversia avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per l'utilizzo dell'immobile; contestava, inoltre, che gli eredi si fossero rifiutati di consegnare ai ricorrenti le chiavi dell'immobile; infatti, una copia CP_1
pagina 3 di 11 delle chiavi era stata da loro consegnata al proprio commercialista di fiducia affinché fosse messa a disposizione dei i quali, fin dal gennaio 2016, avevano fatto visitare l'immobile a Parte_1 diversi potenziali acquirenti;
contestava, altresì, il diritto dei ricorrenti a percepire un'indennità di occupazione per il mancato utilizzo del bene, in quanto era sempre stata comune intenzione di tutti i comproprietari quella di mettere in vendita l'immobile, senza che gli attori avessero mai manifestato l'intenzione di utilizzarlo direttamente;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. – Si costituivano in giudizio anche e , eccependo Controparte_2 Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assoluta incertezza della causa petendi nonché la necessità di disporre il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.; eccepivano, inoltre, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita;
nel merito, contestavano l'esistenza di un rapporto di locazione con la od un Per_1 atto di riconoscimento di debito da parte di costei o che fosse intervenuto un accordo in forza del quale quest'ultima si fosse impegnata a corrispondere, in favore dei ricorrenti, somme a titolo di occupazione dell'immobile; rilevavano che, a partire dall'8.10.2015, data di decesso della l'immobile in questione era rimasto disabitato e sfitto, giacché i comproprietari si erano Per_1 orientati fin da subito per la vendita dello stesso;
rilevavano, altresì, che i avevano Parte_1 continuato ad avere la possibilità di usufruire dell'immobile, di talché costoro non erano stati privati del suo possesso;
concludevano, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dei ex art. 96 c.p.c. Parte_1
1.4. – Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con prove orali e documentali.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'accordo, peraltro indimostrato, sulla base del quale si era impegnata a Persona_1 pagare una determinata somma a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile, trovava giustificazione nel fatto che, all'epoca, ella vi abitava e lo usava in via esclusiva;
(-) per converso, gli attori non potevano vantare analoga pretesa nei confronti di
[...]
, e , essendo pacifico che, sin dal decesso di OP Controparte_2 Controparte_3
costoro non avevano utilizzato l'immobile in questione, che, da allora, era Persona_1 rimasto disabitato, stante l'intenzione di tutti i comproprietari di metterlo in vendita;
(-) peraltro, le chiavi dell'appartamento erano nella disponibilità dei in quanto, pur Parte_1 essendo state depositate presso il dott. , commercialista di fiducia dei Controparte_5 convenuti, erano state da loro utilizzate, sia pure sempre per il tramite del per CP_5 accompagnare nell'immobile soggetti interessati al suo acquisto;
pagina 4 di 11 (-) infine, non era stato né dedotto né dimostrato che gli attori avessero mai avanzato formale richiesta di utilizzo diretto dell'immobile ed avessero ricevuto il rifiuto degli altri comproprietari.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano e , per il Parte_1 Parte_2 seguente motivo: il primo giudice non aveva preso in considerazione le seguenti, pacifiche, circostanze:
- all'indomani della scomparsa della madre , i convenuti, divenuti proprietari Persona_1 per successione del 50% dell'appartamento e del 100% del mobilio ivi presente, avevano continuato ad utilizzare l'intero immobile, non avendo rimosso gli arredi e gli altri oggetti presenti nello stesso;
- i come risultava dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal verbale Parte_1 dell'assemblea dell'11.1.2016, non avevano mai prestato il loro consenso al godimento esclusivo dell'immobile da parte dei;
CP_1
- gli attori, nonostante le ripetute richieste, non avevano mai ricevuto copia delle chiavi dell'immobile né i si erano offerti di liberarlo dai loro oggetti;
CP_1
Inoltre, non era vero che i comproprietari fossero stati da sempre intenzionati a vendere l'immobile, in quanto, come si desumeva dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, il proposito degli attori era quello di godere di un reddito rappresentato sia da un'eventuale locazione sia da un'eventuale vendita il che, tuttavia, era stato impedito proprio dalla presenza dei mobili dei convenuti all'interno dell'appartamento.
In proposito, alcuna rilevanza poteva attribuirsi alla consegna delle chiavi dell'immobile al dott.
essendo quest'ultimo il professionista di fiducia dei soli che, peraltro, si erano CP_5 CP_1 rifiutati di consegnare copia delle chiavi agli appellanti anche nel corso dell'assemblea dell'11.1.2016.
Aveva, infine, errato il primo giudice nel non ammettere la c.t.u., richiesta dagli attori, per accertare il valore locativo del bene, cui parametrare il danno dagli stessi subito ex art. 1102 c.c.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, ed nel costituirsi Controparte_2 Controparte_3 in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 11 2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio rassegnando le sopra OP trascritte conclusioni.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 11/01/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, ritenersi ammissibile la documentazione prodotta, per la prima volta, dagli appellati ed in questo grado di giudizio, in quanto formatasi Controparte_2 CP_3 successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza dell'11.3.2002, n. 7977).
Principio da ritenersi certamente applicabile anche nel caso, come quello in esame, in cui i documenti prodotti in appello si siano formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado.
3.2. – Deve, poi, escludersi che la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., successivamente alla remissione della causa sul ruolo, abbia determinato una lesione del diritto di difesa degli appellati ed , come da loro sostenuto nella seconda comparsa conclusionale. Controparte_2 CP_3
A parte il fatto che gli appellati non spiegano in cosa tale lesione sarebbe consistita, giova considerare che “nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.9.2016, n. 18149).
pagina 6 di 11 Pertanto, i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. mirano a tutelare proprio il diritto di difesa delle parti, sicché è da escludere che la loro concessione, sia pure successivamente ad un provvedimento di remissione della causa sul ruolo, possa determinare una lesione del principio del contraddittorio.
3.3. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”
(cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 31105 del 08/11/2023).
Nella specie, difetta la prova di un uso del bene da parte degli appellati tale da impedire ai
[...]
l'esercizio delle loro facoltà dominicali. Pt_1
4.1.1. – È pacifico che, a seguito del decesso della loro madre , avvenuto Persona_1
l'8.10.2015, i abbiano proceduto alla consegna di una copia delle chiavi al loro CP_1 commercialista di fiducia, , affinché fosse messa a disposizione anche dei Controparte_5 [...]
Pt_1
In proposito, risulta provato che gli appellanti, proprio per il tramite del dott. abbiano CP_5 utilizzato tali chiavi per far visitare l'appartamento a soggetti interessati al suo acquisto.
Sul punto, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali sia del medesimo (il quale CP_5 ha confermato il cap. 2 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte CP_3
ed : “2) DCV che nello stesso periodo di cui al capito precedente, e sempre
[...] Parte_2 per conto del sig. , accompagnò gli interessati all'acquisto presso Parte_2
l'appartamento di Lungarno Vespucci 22, facendogli visitare l'immobile?”) che dell'agente pagina 7 di 11 immobiliare (“Il dott. non aveva le chiavi e mi disse che dovevo riferirmi al Tes_1 Parte_1 dott. il dott. mi autorizzò a far vedere l'appartamento. Dovevo comunicare al CP_5 Parte_1 dott. il giorno in cui l'interessato avrebbe voluto visitare per concordare l'appuntamento”). CP_5
Dichiarazioni che risultano suffragate anche dalla documentazione versata in atti, con specifico riferimento alla mail del 19.10.2016, indirizzata al da un potenziale compratore che CP_5 affermava di essere in contatto con (cfr. doc.
2-3 del fascicolo di parte Parte_2
). OP
Pertanto, come ammesso dai medesimi appellanti, il loro intento era quello di “godere di un reddito dell'immobile rappresentato sia dalla locazione che dall'eventuale vendita” (cfr. atto di appello, pag. 5) e, dunque, non di utilizzare l'immobile direttamente.
Ne discende, già solo per questo motivo, che i non possono pretendere alcun Parte_1 risarcimento del danno, giacché “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. civ., n.
2423/2015).
Del resto, che l'intenzione dei comproprietari fosse proprio quella di vendere il bene – e, quindi, di non disporne direttamente – lo si desume dalle mail inviate da a Controparte_3 Parte_2
a partire dall'aprile 2016, con cui quest'ultimo veniva messo al corrente dell'esito delle
[...] visite dell'appartamento.
Inoltre, in occasione dell'assemblea dell'11.1.2016, si è limitato Parte_2 semplicemente a prendere atto che le chiavi dell'appartamento fossero state depositate da presso il dott. ed a rappresentare che “in genere in tali situazioni si Controparte_3 CP_5 provvede alla sostituzione delle serrature consegnando le nuove chiavi ad una persona di comune fiducia degli eredi”.
Tuttavia, tale affermazione non può essere interpretata come espressione di un dissenso, bensì di un mero punto di vista, tant'è che solo con lettera raccomandata a.r. del 29.1.2016 Parte_2
richiedeva ai la consegna delle chiavi ed il pagamento di un'indennità per
[...] CP_1
l'occupazione dell'immobile, richiesta reiterata con successiva raccomandata a.r. del 19.7.2016, a firma del suo legale, con cui veniva rappresentata pure la necessità di concordare “quello che sarà
l'utilizzo futuro dell'appartamento anche ai fini di una sua messa a reddito e/o alienazione in ragione dei rispettivi diritti dominicali”.
pagina 8 di 11 Sennonché, tali chiavi si trovavano già nella disponibilità dei che, in ogni momento, Parte_1 avrebbero potuto procedere al loro ritiro presso il commercialista di fiducia della famiglia . CP_1
Difatti, non consta né che gli appellanti abbiano mai rivolto alcuna richiesta di consegna delle chiavi al predetto professionista né che quest'ultimo si sia rifiutato di consegnarle.
Per converso, risulta che i avevano, comunque, la possibilità di utilizzare Parte_1
l'appartamento per lo scopo che era stato concordato con gli altri comproprietari (e cioè per metterlo in vendita), come dimostrano le visite presso di esso fatte da potenziali acquirenti che avevano presso contatto direttamente con . Parte_2
Quindi, l'aver lasciato al dott. la detenzione materiale delle chiavi deve ritenersi il frutto di CP_5 una libera scelta dei che, al contempo, avanzavano anche delle pretese economiche per Parte_1 la presunta occupazione del bene da parte dei , di talché non può neppure escludersi che CP_1 gli appellanti ritenessero le due questioni interdipendenti e, quindi, si astenessero dal procedere al ritiro delle chiavi fino a quando non avessero ottenuto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile.
Per completezza, si osserva che l'invio delle chiavi ai da parte di , Parte_1 Controparte_3 con plico assicurato del 22.4.2021, non può essere interpretato come una sorta di “ravvedimento operoso”, laddove si consideri che tale spedizione risulta giustificata, come si legge nella missiva di accompagnamento, proprio dal loro mancato ritiro presso lo studio del dott. CP_5
4.1.2. – Per quanto concerne la presenza di mobili di proprietà dei all'interno CP_1 dell'appartamento deve escludersi che tale circostanza, molto enfatizzata dagli appellanti, impedisse a quest'ultimi di fare uso dell'immobile.
4.1.2.a. – In primo luogo, non ci si può esimere dal rilevare la genericità dell'allegazione degli impugnanti, i quali hanno omesso qualsiasi descrizione di tali oggetti, con specifico riferimento alle loro dimensioni e disposizione, oltre che del loro numero, sicché è assai arduo ritenere che gli stessi comportassero una sottrazione delle facoltà dominicali di godimento del bene da parte degli altri comproprietari.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità” (cfr. Cass. civ., n. 5156/2012).
Ebbene, la presenza di qualche mobile all'interno di un appartamento certamente non è di ostacolo al godimento da parte degli altri comproprietari, anche in considerazione delle particolari caratteristiche di quello in questione (avente una superficie di circa 450 mq).
pagina 9 di 11 4.1.2.b. – In secondo luogo, non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che proprio la mancata liberazione dell'immobile da parte dei abbia rallentato le operazioni di CP_1 vendita.
Difatti, è incontestato che l'immobile presentasse delle difformità dal punto di vista catastale
(come si evince pure dalle comunicazioni inviate dal legale di al OP collega che assisteva i cfr. doc.
7-10 del fascicolo di parte convenuta), che, impedendo Parte_1 la sua esatta identificazione, hanno richiesto la stipula di appositi atti transattivi con i confinanti in data 28.3.2022 e 29.3.2022, prima della conclusione del preliminare e del definitivo di compravendita (in data 27.5.2022 e 25.7.2022).
Pertanto, le ragioni della incommerciabilità dell'immobile non dipendevano certamente dalla presenza di arredi al suo interno.
In definitiva, non è possibile ravvisare alcuna violazione, da parte dei , dell'art. 1102 c.c., CP_1 il che rende superflua anche la c.t.u. invocata dagli appellanti per accertare il valore locativo dell'immobile, stante l'inesistenza di un danno risarcibile.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 26.001-52.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale: valore medio € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase di trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
5.1. – Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. degli appellanti, non potendo ritenersi la proposizione del gravame connotata da mala fede o colpa grave, tenuto conto anche dell'assetto motivazionale della sentenza impugnata.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 pagina 10 di 11 avverso la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il Parte_2
05/03/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da e;
Controparte_2 Controparte_3
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti processuali appellate, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 626/2021 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BERLIRI FABRIZIO e dell'Avv. BIOTTI C.F._2 MARTA
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. RICCI OP C.F._3 ARMANI ELENA (CF ) C.F._4
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
) con il patrocinio dell'Avv. CEROFOLINI GABRIELE (CF C.F._6
) C.F._7
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 05/03/2021
CONCLUSIONI
In data 5-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento del presente atto di appello, in riforma della sentenza impugnata, condannare i Sigg.
[...]
e a corrispondere ai Sigg. OP Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 e solidalmente, la somma di € 36.000,00, o la diversa somma
[...] Parte_1
pagina 1 di 11 che parrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, quale somma dovuta per l'utilizzo del 50% dell'immobile sito in Firenze al L.Arno Vespucci n° 22 del quale sono proprietari al 50% i convenuti e al 50%gli attori;
contestualmente condannare i convenuti a corrispondere la somma di Euro 1.500,00 mensili, o la diversa somma che parrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a far data dal novembre 2017 fino a quando non sarà consegnato ai Sigg.ri il possesso dell'immobile de quo, con vittoria di Parte_1 spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio. In via istruttoria si reitera la richiesta di consulenza estimativa del valore locatizio dell'immobile in rilievo”.
Per parte appellata : “per il rigetto dell'appello proposto dai OP signori e con atto di citazione notificato il 2 aprile Parte_1 Parte_2 2021, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente integrale conferma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 532/2021 depositata il 5 marzo 2021 e notificata il 6 marzo 2021, con vittoria di spese e compensi dell'ulteriore grado di giudizio. In via istruttoria, si oppone all'ammissione della CTU richiesta dagli appellanti per la determinazione del valore locativo dell'immobile per cui è causa, in quanto del tutto irrilevante ai fini della definizione del giudizio e comunque esplorativa”.
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, Controparte_4 contrariis reiectis e per quanto esposto in narrativa: - confermare in toto la sentenza impugnata respingendo l'appello, attesa l'inammissibilità o l'infondatezza dei motivi di gravame, con contestuale rigetto delle richieste di CTU formulate dagli appellanti;
- sempre contestualmente, condannare gli appellanti al pagamento a favore degli appellati di un risarcimento ex art.96 co.1 cpc, o comunque una sanzione ex co.3 dello stesso articolo, per quella somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di gravame, ridurre l'indennità da corrispondersi ad Euro 1000 mensili o la somma ritenuta di giustizia per le mensilità maturate sino al Febbraio 2020, ed alla somma ritenuta di giustizia per le mensilità maturate dal Marzo 2020 fino alla consegna delle chiavi, avvenuta nell'Aprile 2021; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...] OP
, , proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_2 Controparte_3 sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 05/03/2021 che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai l'aveva respinta, con Parte_1 conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., e avevano Parte_1 Parte_2 adito il Tribunale di Firenze, esponendo: di essere comproprietari pro indiviso, per la quota del 50% ciascuno, dell'appartamento ubicato in
Firenze, L.no Vespucci, n. 22;
pagina 2 di 11 che il restante 50% era in comproprietà tra i fratelli , OP Controparte_2
e , per successione della madre;
Controparte_3 Persona_1 che, a partire dal 27.9.2002, la aveva concordato di corrispondere ai ricorrenti la somma Per_1 di € 904,00 mensili, quale remunerazione per l'utilizzo dell'immobile di cui era comproprietaria al
25%, e, a partire dal 5.8.2014, divenutane comproprietaria al 50% a seguito del decesso del marito, aveva corrisposto ai la somma di € 1.500,00 mensili;
Parte_1 che, dal momento del decesso di avvenuto in data 8.10.2015, Persona_1
l'appartamento era rimasto nel possesso esclusivo dei convenuti;
che, per tali motivi, aveva convocato un'assemblea dei comproprietari per Parte_2 regolamentare le modalità di utilizzo dell'immobile e per stabilire l'indennità di occupazione dovuta;
che, tuttavia, in tale sede non era stato raggiunto alcun accordo, in quanto si Controparte_3 era limitato ad informare gli attori che le chiavi dell'immobile erano state consegnate al proprio commercialista, , al quale i comproprietari avrebbero dovuto rivolgersi qualora, Controparte_5 prospettandosi la vendita o la locazione dell'immobile de quo, avessero avuto la necessità di farlo visitare ad un potenziale acquirente o conduttore da loro reperito;
che il suggerimento di di sostituire la serratura e di consegnare una copia Parte_2 delle chiavi a ciascun comproprietario non era stato accolto dai convenuti, i quali erano rimasti nel possesso esclusivo dell'immobile, senza corrispondere alcunché a titolo di indennità di occupazione;
che vani erano risultati i solleciti, provenienti dai volti ad ottenere il pagamento della Parte_1 suddetta indennità ovvero il recupero del possesso del bene, nel quale si trovavano ricoverati i beni mobili di proprietà dei convenuti;
concludevano, quindi, chiedendo la condanna dei convenuti, , OP CP_2
e , al pagamento, in proprio favore, della somma di € 36.000,00, o la
[...] Controparte_3 diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a titolo di mancato utilizzo del 50% dell'immobile sito in Firenze, Lungarno Vespucci, 22, in comproprietà fra le parti, nonché al pagamento della somma di € 1.500,00 mensili, o la diversa di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal novembre 2017 fino al rilascio.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, OP preliminarmente, l'errata scelta del rito locatizio, essendosi in presenza di controversia avente ad oggetto il pagamento di un'indennità per l'utilizzo dell'immobile; contestava, inoltre, che gli eredi si fossero rifiutati di consegnare ai ricorrenti le chiavi dell'immobile; infatti, una copia CP_1
pagina 3 di 11 delle chiavi era stata da loro consegnata al proprio commercialista di fiducia affinché fosse messa a disposizione dei i quali, fin dal gennaio 2016, avevano fatto visitare l'immobile a Parte_1 diversi potenziali acquirenti;
contestava, altresì, il diritto dei ricorrenti a percepire un'indennità di occupazione per il mancato utilizzo del bene, in quanto era sempre stata comune intenzione di tutti i comproprietari quella di mettere in vendita l'immobile, senza che gli attori avessero mai manifestato l'intenzione di utilizzarlo direttamente;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3. – Si costituivano in giudizio anche e , eccependo Controparte_2 Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per assoluta incertezza della causa petendi nonché la necessità di disporre il mutamento del rito ex art. 427 c.p.c.; eccepivano, inoltre, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita;
nel merito, contestavano l'esistenza di un rapporto di locazione con la od un Per_1 atto di riconoscimento di debito da parte di costei o che fosse intervenuto un accordo in forza del quale quest'ultima si fosse impegnata a corrispondere, in favore dei ricorrenti, somme a titolo di occupazione dell'immobile; rilevavano che, a partire dall'8.10.2015, data di decesso della l'immobile in questione era rimasto disabitato e sfitto, giacché i comproprietari si erano Per_1 orientati fin da subito per la vendita dello stesso;
rilevavano, altresì, che i avevano Parte_1 continuato ad avere la possibilità di usufruire dell'immobile, di talché costoro non erano stati privati del suo possesso;
concludevano, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna dei ex art. 96 c.p.c. Parte_1
1.4. – Disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con prove orali e documentali.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'accordo, peraltro indimostrato, sulla base del quale si era impegnata a Persona_1 pagare una determinata somma a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dell'immobile, trovava giustificazione nel fatto che, all'epoca, ella vi abitava e lo usava in via esclusiva;
(-) per converso, gli attori non potevano vantare analoga pretesa nei confronti di
[...]
, e , essendo pacifico che, sin dal decesso di OP Controparte_2 Controparte_3
costoro non avevano utilizzato l'immobile in questione, che, da allora, era Persona_1 rimasto disabitato, stante l'intenzione di tutti i comproprietari di metterlo in vendita;
(-) peraltro, le chiavi dell'appartamento erano nella disponibilità dei in quanto, pur Parte_1 essendo state depositate presso il dott. , commercialista di fiducia dei Controparte_5 convenuti, erano state da loro utilizzate, sia pure sempre per il tramite del per CP_5 accompagnare nell'immobile soggetti interessati al suo acquisto;
pagina 4 di 11 (-) infine, non era stato né dedotto né dimostrato che gli attori avessero mai avanzato formale richiesta di utilizzo diretto dell'immobile ed avessero ricevuto il rifiuto degli altri comproprietari.
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano e , per il Parte_1 Parte_2 seguente motivo: il primo giudice non aveva preso in considerazione le seguenti, pacifiche, circostanze:
- all'indomani della scomparsa della madre , i convenuti, divenuti proprietari Persona_1 per successione del 50% dell'appartamento e del 100% del mobilio ivi presente, avevano continuato ad utilizzare l'intero immobile, non avendo rimosso gli arredi e gli altri oggetti presenti nello stesso;
- i come risultava dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal verbale Parte_1 dell'assemblea dell'11.1.2016, non avevano mai prestato il loro consenso al godimento esclusivo dell'immobile da parte dei;
CP_1
- gli attori, nonostante le ripetute richieste, non avevano mai ricevuto copia delle chiavi dell'immobile né i si erano offerti di liberarlo dai loro oggetti;
CP_1
Inoltre, non era vero che i comproprietari fossero stati da sempre intenzionati a vendere l'immobile, in quanto, come si desumeva dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, il proposito degli attori era quello di godere di un reddito rappresentato sia da un'eventuale locazione sia da un'eventuale vendita il che, tuttavia, era stato impedito proprio dalla presenza dei mobili dei convenuti all'interno dell'appartamento.
In proposito, alcuna rilevanza poteva attribuirsi alla consegna delle chiavi dell'immobile al dott.
essendo quest'ultimo il professionista di fiducia dei soli che, peraltro, si erano CP_5 CP_1 rifiutati di consegnare copia delle chiavi agli appellanti anche nel corso dell'assemblea dell'11.1.2016.
Aveva, infine, errato il primo giudice nel non ammettere la c.t.u., richiesta dagli attori, per accertare il valore locativo del bene, cui parametrare il danno dagli stessi subito ex art. 1102 c.c.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, ed nel costituirsi Controparte_2 Controparte_3 in giudizio, contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
pagina 5 di 11 2.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio rassegnando le sopra OP trascritte conclusioni.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 11/01/2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.5. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.6. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, ritenersi ammissibile la documentazione prodotta, per la prima volta, dagli appellati ed in questo grado di giudizio, in quanto formatasi Controparte_2 CP_3 successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza dell'11.3.2002, n. 7977).
Principio da ritenersi certamente applicabile anche nel caso, come quello in esame, in cui i documenti prodotti in appello si siano formati successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado.
3.2. – Deve, poi, escludersi che la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., successivamente alla remissione della causa sul ruolo, abbia determinato una lesione del diritto di difesa degli appellati ed , come da loro sostenuto nella seconda comparsa conclusionale. Controparte_2 CP_3
A parte il fatto che gli appellati non spiegano in cosa tale lesione sarebbe consistita, giova considerare che “nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
15.9.2016, n. 18149).
pagina 6 di 11 Pertanto, i termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. mirano a tutelare proprio il diritto di difesa delle parti, sicché è da escludere che la loro concessione, sia pure successivamente ad un provvedimento di remissione della causa sul ruolo, possa determinare una lesione del principio del contraddittorio.
3.3. – Si deve, infine, escludere che l'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., invocata da parte appellata, possa essere pronunciata dopo che, dato corso alla trattazione, l'impugnazione sia stata trattenuta in decisione (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n.14696 del 19 luglio 2016).
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare l'appello.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – L'appello è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo”
(cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 31105 del 08/11/2023).
Nella specie, difetta la prova di un uso del bene da parte degli appellati tale da impedire ai
[...]
l'esercizio delle loro facoltà dominicali. Pt_1
4.1.1. – È pacifico che, a seguito del decesso della loro madre , avvenuto Persona_1
l'8.10.2015, i abbiano proceduto alla consegna di una copia delle chiavi al loro CP_1 commercialista di fiducia, , affinché fosse messa a disposizione anche dei Controparte_5 [...]
Pt_1
In proposito, risulta provato che gli appellanti, proprio per il tramite del dott. abbiano CP_5 utilizzato tali chiavi per far visitare l'appartamento a soggetti interessati al suo acquisto.
Sul punto, si presentano significative le dichiarazioni testimoniali sia del medesimo (il quale CP_5 ha confermato il cap. 2 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte CP_3
ed : “2) DCV che nello stesso periodo di cui al capito precedente, e sempre
[...] Parte_2 per conto del sig. , accompagnò gli interessati all'acquisto presso Parte_2
l'appartamento di Lungarno Vespucci 22, facendogli visitare l'immobile?”) che dell'agente pagina 7 di 11 immobiliare (“Il dott. non aveva le chiavi e mi disse che dovevo riferirmi al Tes_1 Parte_1 dott. il dott. mi autorizzò a far vedere l'appartamento. Dovevo comunicare al CP_5 Parte_1 dott. il giorno in cui l'interessato avrebbe voluto visitare per concordare l'appuntamento”). CP_5
Dichiarazioni che risultano suffragate anche dalla documentazione versata in atti, con specifico riferimento alla mail del 19.10.2016, indirizzata al da un potenziale compratore che CP_5 affermava di essere in contatto con (cfr. doc.
2-3 del fascicolo di parte Parte_2
). OP
Pertanto, come ammesso dai medesimi appellanti, il loro intento era quello di “godere di un reddito dell'immobile rappresentato sia dalla locazione che dall'eventuale vendita” (cfr. atto di appello, pag. 5) e, dunque, non di utilizzare l'immobile direttamente.
Ne discende, già solo per questo motivo, che i non possono pretendere alcun Parte_1 risarcimento del danno, giacché “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (cfr. Cass. civ., n.
2423/2015).
Del resto, che l'intenzione dei comproprietari fosse proprio quella di vendere il bene – e, quindi, di non disporne direttamente – lo si desume dalle mail inviate da a Controparte_3 Parte_2
a partire dall'aprile 2016, con cui quest'ultimo veniva messo al corrente dell'esito delle
[...] visite dell'appartamento.
Inoltre, in occasione dell'assemblea dell'11.1.2016, si è limitato Parte_2 semplicemente a prendere atto che le chiavi dell'appartamento fossero state depositate da presso il dott. ed a rappresentare che “in genere in tali situazioni si Controparte_3 CP_5 provvede alla sostituzione delle serrature consegnando le nuove chiavi ad una persona di comune fiducia degli eredi”.
Tuttavia, tale affermazione non può essere interpretata come espressione di un dissenso, bensì di un mero punto di vista, tant'è che solo con lettera raccomandata a.r. del 29.1.2016 Parte_2
richiedeva ai la consegna delle chiavi ed il pagamento di un'indennità per
[...] CP_1
l'occupazione dell'immobile, richiesta reiterata con successiva raccomandata a.r. del 19.7.2016, a firma del suo legale, con cui veniva rappresentata pure la necessità di concordare “quello che sarà
l'utilizzo futuro dell'appartamento anche ai fini di una sua messa a reddito e/o alienazione in ragione dei rispettivi diritti dominicali”.
pagina 8 di 11 Sennonché, tali chiavi si trovavano già nella disponibilità dei che, in ogni momento, Parte_1 avrebbero potuto procedere al loro ritiro presso il commercialista di fiducia della famiglia . CP_1
Difatti, non consta né che gli appellanti abbiano mai rivolto alcuna richiesta di consegna delle chiavi al predetto professionista né che quest'ultimo si sia rifiutato di consegnarle.
Per converso, risulta che i avevano, comunque, la possibilità di utilizzare Parte_1
l'appartamento per lo scopo che era stato concordato con gli altri comproprietari (e cioè per metterlo in vendita), come dimostrano le visite presso di esso fatte da potenziali acquirenti che avevano presso contatto direttamente con . Parte_2
Quindi, l'aver lasciato al dott. la detenzione materiale delle chiavi deve ritenersi il frutto di CP_5 una libera scelta dei che, al contempo, avanzavano anche delle pretese economiche per Parte_1 la presunta occupazione del bene da parte dei , di talché non può neppure escludersi che CP_1 gli appellanti ritenessero le due questioni interdipendenti e, quindi, si astenessero dal procedere al ritiro delle chiavi fino a quando non avessero ottenuto il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile.
Per completezza, si osserva che l'invio delle chiavi ai da parte di , Parte_1 Controparte_3 con plico assicurato del 22.4.2021, non può essere interpretato come una sorta di “ravvedimento operoso”, laddove si consideri che tale spedizione risulta giustificata, come si legge nella missiva di accompagnamento, proprio dal loro mancato ritiro presso lo studio del dott. CP_5
4.1.2. – Per quanto concerne la presenza di mobili di proprietà dei all'interno CP_1 dell'appartamento deve escludersi che tale circostanza, molto enfatizzata dagli appellanti, impedisse a quest'ultimi di fare uso dell'immobile.
4.1.2.a. – In primo luogo, non ci si può esimere dal rilevare la genericità dell'allegazione degli impugnanti, i quali hanno omesso qualsiasi descrizione di tali oggetti, con specifico riferimento alle loro dimensioni e disposizione, oltre che del loro numero, sicché è assai arduo ritenere che gli stessi comportassero una sottrazione delle facoltà dominicali di godimento del bene da parte degli altri comproprietari.
Peraltro, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità” (cfr. Cass. civ., n. 5156/2012).
Ebbene, la presenza di qualche mobile all'interno di un appartamento certamente non è di ostacolo al godimento da parte degli altri comproprietari, anche in considerazione delle particolari caratteristiche di quello in questione (avente una superficie di circa 450 mq).
pagina 9 di 11 4.1.2.b. – In secondo luogo, non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, che proprio la mancata liberazione dell'immobile da parte dei abbia rallentato le operazioni di CP_1 vendita.
Difatti, è incontestato che l'immobile presentasse delle difformità dal punto di vista catastale
(come si evince pure dalle comunicazioni inviate dal legale di al OP collega che assisteva i cfr. doc.
7-10 del fascicolo di parte convenuta), che, impedendo Parte_1 la sua esatta identificazione, hanno richiesto la stipula di appositi atti transattivi con i confinanti in data 28.3.2022 e 29.3.2022, prima della conclusione del preliminare e del definitivo di compravendita (in data 27.5.2022 e 25.7.2022).
Pertanto, le ragioni della incommerciabilità dell'immobile non dipendevano certamente dalla presenza di arredi al suo interno.
In definitiva, non è possibile ravvisare alcuna violazione, da parte dei , dell'art. 1102 c.c., CP_1 il che rende superflua anche la c.t.u. invocata dagli appellanti per accertare il valore locativo dell'immobile, stante l'inesistenza di un danno risarcibile.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, (valore € 26.001-52.000):
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale: valore medio € 3.470,00
Compenso tabellare: € 8.469,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase di trattazione in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
5.1. – Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. degli appellanti, non potendo ritenersi la proposizione del gravame connotata da mala fede o colpa grave, tenuto conto anche dell'assetto motivazionale della sentenza impugnata.
5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_1 pagina 10 di 11 avverso la sentenza n. 532/2021 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il Parte_2
05/03/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da e;
Controparte_2 Controparte_3
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti processuali appellate, in € 8.469,00 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti.
Firenze, 11.12.2024
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11