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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1289/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1289/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVOLI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 672/21 il Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti di dichiarava lo Controparte_1 Parte_1
scioglimento della comunione legale fra i coniugi avvenuto in data 17.12.2012; condannava il a versare all'attrice euro 110.944,31 (metà delle somme presenti Pt_1
su conti correnti intestati al marito, oggetto di comunione de residuo), euro 50.000,00
(metà del valore di un'imbarcazione ceduta a terzi), ed euro 74.658,46 (metà del valore di titoli); disponeva la vendita all'asta di un terreno non comodamente divisibile;
pagina 1 di 6 condannava il a rifondere alla le spese di lite e a sostenere le intere Pt_1 CP_1
spese della CTU di stima del terreno.
Avverso detta sentenza proponeva appello il il quale si doleva che il primo Pt_1
giudice avesse escluso la natura strettamente personale dell'imbarcazione, ed avesse erroneamente quantificato il valore dei titoli e dei fondi in comunione, dal che sarebbe derivata la nullità della pronuncia.
La si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto del gravame e proponendo CP_1
appello incidentale affinché fosse incluso, fra i beni da dividere, il controvalore di una motocicletta tg DZ01410, e fosse dato ingresso alle prove da lei richieste onde accertare la reale consistenza dei titoli, fondi, investimenti ecc. facenti capo al marito.
Con ordinanza del 7.9.2021 la Corte disponeva la sospensione della esecutività della decisione impugnata limitatamente all'importo di euro 30.355,53.
Disposta CTU contabile affidata alla dott. la causa veniva posta in Persona_1
decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'esito dell'udienza del 10.9.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Va respinto il primo motivo dell'appello principale.
Il primo giudice ha ritenuto inclusa nella comunione l'imbarcazione da diporto registrata, acquistata in costanza di matrimonio, poiché il non aveva mai Pt_1
dedotto che il bene fosse di suo uso strettamente personale e fosse dunque esclusa dalla comunione ex art. 179 c) cc, ma soltanto che operava l'esclusione di cui all'art. 179 f) cc per essere stato l'acquisto effettuato con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile si sua proprietà esclusiva.; tuttavia tale previsione non poteva operare poiché l'atto di acquisto del natante non conteneva la dichiarazione di esclusione prescritta dall'art. 179
c2 cc.
Con il motivo di gravame il deduce unicamente che il Tribunale avrebbe Pt_1
dovuto prendere in considerazione la sua difesa, formulata in comparsa conclusionale, laddove affermava che il bene esulava dalla comunione anche ai sensi dell'art. 179 c) cc pagina 2 di 6 poiché di suo uso strettamente personale considerato che la CE non aveva la patente nautica.
Osserva la Corte che quella di esclusione di un bene dalla comunione per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 179 cc che lo qualificano come personale, in deroga all'operatività della regola generale di cui all'art. 177 a) cc, è un'eccezione in senso stretto e avrebbe dovuto essere proposta dal con la comparsa di risposta. Pt_1
Correttamente il Tribunale, dunque, non ha valutato la sussistenza dell'ipotesi ex art. 179 c) cc dedotta dal del tutto tardivamente solo in comparsa conclusionale, Pt_1
tanto osservandosi prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza dell'eccezione, estesamente contestata dalla difesa della anche nel merito. CP_1
Solo nella comparsa conclusionale di appello, e dunque ancora tardivamente e inammissibilmente, il ha sostenuto di avere già nella costituzione in primo Pt_1
grado eccepito la natura personale dell'imbarcazione laddove scriveva <Si tratta, infatti, di un bene (la motocicletta) di uso esclusivamente personale che Parte_1
ha sempre posseduto per coltivare un proprio hobby e che ha acquistato a
[...]
seguito della vendita dell'imbarcazione di cui al punto che precede (che, per i motivi già espressi, era anch'esso un bene personale)>>.
Osserva la Corte che, nella citazione, l'appellante non ha ascritto al Tribunale di non avere esaminato un'eccezione da lui tempestivamente proposta in comparsa di risposta, ma solo di non avere esaminato una eccezione da ritenersi ammissibile anche se formulata solo in comparsa conclusionale.
In ogni caso, ove mai tempestivamente proposta, l'eccezione non avrebbe potuto trovare comunque accoglimento stante la previsione di cui all'art. 179 c2 cc di cui infra.
3) E' fondato il primo motivo di appello incidentale.
Il Tribunale ha escluso la motocicletta dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c) cc affermando soltanto che <è evidente che una moto Harley DA rientri appieno in questa categoria di beni>>.
pagina 3 di 6 Osserva la Corte che è fondato il richiamo effettuato dalla al disposto dell'art. CP_1
179 c2 cc per il quale l'acquisto dei beni mobili registrati è escluso dalla comunione ai sensi della lettera c), come anche d) ed f), quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte l'atro coniuge.
Le SS.UU. (Cass. 22755/09; v. anche le successive pronunce richiamate dalla difesa della insegnano infatti che l'intervento adesivo, nell'atto di acquisto del bene CP_1
immobile o mobile registrato, del coniuge non acquirente è condizione necessaria (anche se non sufficiente, occorrendo la sussistenza effettiva di una delle ipotesi di cui alle lettere c, d o f) dell'esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro coniuge.
L'art. 179 c2 cc prevede infatti che l'esclusione dalla comunione ai sensi delle lettere c),
d) e f) si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall'acquirente con l'adesione dell'altro coniuge, sicché nei casi indicati la natura personale del bene, la cui effettiva sussistenza costituisce presupposto sostanziale della fattispecie, non è sufficiente a escludere di per sé l'inclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi.
Poiché la non ha partecipato all'atto di acquisto della motocicletta, che neppure CP_1
menziona l'esclusione dalla comunione (come non ha partecipato a quello di acquisto della barca, iscritta nel registro delle imbarcazioni), la pretesa dell'appellante incidentale va accolta. Le va pertanto riconosciuto l'importo di euro 9.250,00 pari alla metà del prezzo a cui, pacificamente, la motocicletta fu poi venduta dal oltre, come da Pt_1
richiesta, intereressi legali dalla data del 9.2.2016.
3)Con riguardo al valore dei titoli e degli investimenti, oggetto del secondo motivo di appello principale nonché incidentale, la CTU contabile della dott. ha Persona_1
definitivamente chiarito (e non vi è più contestazione fra le parti) che il valore di tali beni, al momento dello scioglimento della comunione, era non di euro 149.316,92, come indicato dal Tribunale sulla base della documentazione in atti (non sottoposta al vaglio di un perito e non correttamente interpretata dal giudice, senza che ciò dia luogo ad pagina 4 di 6 alcuna nullità della sentenza di primo grado), ma ad euro 58.028,96, talché la somma spettante alla CE è pari ad euro 29.014,48 in luogo di euro 74.658,46.
4)Non è stato proposto dal autonomo motivo di gravame sulle spese di primo Pt_1
grado, che l'esito complessivo della lite induce a regolare come da sentenza impugnata.
Considerato invece che il giudizio di appello ha riguardato solo alcuni dei beni oggetto del giudizio di primo grado, ed ha visto la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite del grado vanno compensate, e quelle della CTU contabile vanno poste a carico di entrambe le parti, metà per ciascuna.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.672/21 del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di
[...]
e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, in parziale riforma della CP_1
decisione impugnata così provvede:
a)condanna il a pagare alla la somma di euro 29.014,48 in luogo di Pt_1 CP_1
quella di euro 74.658,46 di cui al capo 2) della decisione impugnata;
b)condanna il a pagare alla l'ulteriore importo di euro 9.250,00 oltre Pt_1 CP_1
interessi legali dal 9.2.2016 al saldo per il titolo di cui in motivazione;
c)conferma nel resto;
d)regola le spese di primo grado come da sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite di appello.
Pone tutte le spese della CTU svolta in appello a carico di entrambe le parti metà per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1289/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CATALIOTTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVOLI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettive note depositate ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 672/21 il Tribunale di Reggio Emilia, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti di dichiarava lo Controparte_1 Parte_1
scioglimento della comunione legale fra i coniugi avvenuto in data 17.12.2012; condannava il a versare all'attrice euro 110.944,31 (metà delle somme presenti Pt_1
su conti correnti intestati al marito, oggetto di comunione de residuo), euro 50.000,00
(metà del valore di un'imbarcazione ceduta a terzi), ed euro 74.658,46 (metà del valore di titoli); disponeva la vendita all'asta di un terreno non comodamente divisibile;
pagina 1 di 6 condannava il a rifondere alla le spese di lite e a sostenere le intere Pt_1 CP_1
spese della CTU di stima del terreno.
Avverso detta sentenza proponeva appello il il quale si doleva che il primo Pt_1
giudice avesse escluso la natura strettamente personale dell'imbarcazione, ed avesse erroneamente quantificato il valore dei titoli e dei fondi in comunione, dal che sarebbe derivata la nullità della pronuncia.
La si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto del gravame e proponendo CP_1
appello incidentale affinché fosse incluso, fra i beni da dividere, il controvalore di una motocicletta tg DZ01410, e fosse dato ingresso alle prove da lei richieste onde accertare la reale consistenza dei titoli, fondi, investimenti ecc. facenti capo al marito.
Con ordinanza del 7.9.2021 la Corte disponeva la sospensione della esecutività della decisione impugnata limitatamente all'importo di euro 30.355,53.
Disposta CTU contabile affidata alla dott. la causa veniva posta in Persona_1
decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'esito dell'udienza del 10.9.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Va respinto il primo motivo dell'appello principale.
Il primo giudice ha ritenuto inclusa nella comunione l'imbarcazione da diporto registrata, acquistata in costanza di matrimonio, poiché il non aveva mai Pt_1
dedotto che il bene fosse di suo uso strettamente personale e fosse dunque esclusa dalla comunione ex art. 179 c) cc, ma soltanto che operava l'esclusione di cui all'art. 179 f) cc per essere stato l'acquisto effettuato con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile si sua proprietà esclusiva.; tuttavia tale previsione non poteva operare poiché l'atto di acquisto del natante non conteneva la dichiarazione di esclusione prescritta dall'art. 179
c2 cc.
Con il motivo di gravame il deduce unicamente che il Tribunale avrebbe Pt_1
dovuto prendere in considerazione la sua difesa, formulata in comparsa conclusionale, laddove affermava che il bene esulava dalla comunione anche ai sensi dell'art. 179 c) cc pagina 2 di 6 poiché di suo uso strettamente personale considerato che la CE non aveva la patente nautica.
Osserva la Corte che quella di esclusione di un bene dalla comunione per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 179 cc che lo qualificano come personale, in deroga all'operatività della regola generale di cui all'art. 177 a) cc, è un'eccezione in senso stretto e avrebbe dovuto essere proposta dal con la comparsa di risposta. Pt_1
Correttamente il Tribunale, dunque, non ha valutato la sussistenza dell'ipotesi ex art. 179 c) cc dedotta dal del tutto tardivamente solo in comparsa conclusionale, Pt_1
tanto osservandosi prescindendo da ogni considerazione in merito alla fondatezza dell'eccezione, estesamente contestata dalla difesa della anche nel merito. CP_1
Solo nella comparsa conclusionale di appello, e dunque ancora tardivamente e inammissibilmente, il ha sostenuto di avere già nella costituzione in primo Pt_1
grado eccepito la natura personale dell'imbarcazione laddove scriveva <Si tratta, infatti, di un bene (la motocicletta) di uso esclusivamente personale che Parte_1
ha sempre posseduto per coltivare un proprio hobby e che ha acquistato a
[...]
seguito della vendita dell'imbarcazione di cui al punto che precede (che, per i motivi già espressi, era anch'esso un bene personale)>>.
Osserva la Corte che, nella citazione, l'appellante non ha ascritto al Tribunale di non avere esaminato un'eccezione da lui tempestivamente proposta in comparsa di risposta, ma solo di non avere esaminato una eccezione da ritenersi ammissibile anche se formulata solo in comparsa conclusionale.
In ogni caso, ove mai tempestivamente proposta, l'eccezione non avrebbe potuto trovare comunque accoglimento stante la previsione di cui all'art. 179 c2 cc di cui infra.
3) E' fondato il primo motivo di appello incidentale.
Il Tribunale ha escluso la motocicletta dalla comunione ai sensi dell'art. 179 c) cc affermando soltanto che <è evidente che una moto Harley DA rientri appieno in questa categoria di beni>>.
pagina 3 di 6 Osserva la Corte che è fondato il richiamo effettuato dalla al disposto dell'art. CP_1
179 c2 cc per il quale l'acquisto dei beni mobili registrati è escluso dalla comunione ai sensi della lettera c), come anche d) ed f), quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte l'atro coniuge.
Le SS.UU. (Cass. 22755/09; v. anche le successive pronunce richiamate dalla difesa della insegnano infatti che l'intervento adesivo, nell'atto di acquisto del bene CP_1
immobile o mobile registrato, del coniuge non acquirente è condizione necessaria (anche se non sufficiente, occorrendo la sussistenza effettiva di una delle ipotesi di cui alle lettere c, d o f) dell'esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro coniuge.
L'art. 179 c2 cc prevede infatti che l'esclusione dalla comunione ai sensi delle lettere c),
d) e f) si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall'acquirente con l'adesione dell'altro coniuge, sicché nei casi indicati la natura personale del bene, la cui effettiva sussistenza costituisce presupposto sostanziale della fattispecie, non è sufficiente a escludere di per sé l'inclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi.
Poiché la non ha partecipato all'atto di acquisto della motocicletta, che neppure CP_1
menziona l'esclusione dalla comunione (come non ha partecipato a quello di acquisto della barca, iscritta nel registro delle imbarcazioni), la pretesa dell'appellante incidentale va accolta. Le va pertanto riconosciuto l'importo di euro 9.250,00 pari alla metà del prezzo a cui, pacificamente, la motocicletta fu poi venduta dal oltre, come da Pt_1
richiesta, intereressi legali dalla data del 9.2.2016.
3)Con riguardo al valore dei titoli e degli investimenti, oggetto del secondo motivo di appello principale nonché incidentale, la CTU contabile della dott. ha Persona_1
definitivamente chiarito (e non vi è più contestazione fra le parti) che il valore di tali beni, al momento dello scioglimento della comunione, era non di euro 149.316,92, come indicato dal Tribunale sulla base della documentazione in atti (non sottoposta al vaglio di un perito e non correttamente interpretata dal giudice, senza che ciò dia luogo ad pagina 4 di 6 alcuna nullità della sentenza di primo grado), ma ad euro 58.028,96, talché la somma spettante alla CE è pari ad euro 29.014,48 in luogo di euro 74.658,46.
4)Non è stato proposto dal autonomo motivo di gravame sulle spese di primo Pt_1
grado, che l'esito complessivo della lite induce a regolare come da sentenza impugnata.
Considerato invece che il giudizio di appello ha riguardato solo alcuni dei beni oggetto del giudizio di primo grado, ed ha visto la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite del grado vanno compensate, e quelle della CTU contabile vanno poste a carico di entrambe le parti, metà per ciascuna.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n.672/21 del Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di
[...]
e sull'appello incidentale da quest'ultima proposto, in parziale riforma della CP_1
decisione impugnata così provvede:
a)condanna il a pagare alla la somma di euro 29.014,48 in luogo di Pt_1 CP_1
quella di euro 74.658,46 di cui al capo 2) della decisione impugnata;
b)condanna il a pagare alla l'ulteriore importo di euro 9.250,00 oltre Pt_1 CP_1
interessi legali dal 9.2.2016 al saldo per il titolo di cui in motivazione;
c)conferma nel resto;
d)regola le spese di primo grado come da sentenza impugnata.
Compensa le spese di lite di appello.
Pone tutte le spese della CTU svolta in appello a carico di entrambe le parti metà per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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