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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno nella persona dell'Avv. Mauro Casale, Giudice
Ausiliario tabellarmente designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 246/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.03.2001 n. 89 e ss. mod.,
A
[...]
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19/08/1965 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv. ti Clementina Vetrano e Gianluca Valentini, ed elettivamente domiciliato in
Salerno, al Corso Garibaldi n.148;
CONTRO il (C.F.: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t.
PREMESSO che il ricorrente come in epigrafe ha proposto ricorso, iscritto a ruolo in data
07/03/2025, con il quale ha richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, introdotto:
- in primo grado con atto di citazione notificato in data 28/05/2013, e definito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3777/2022, pubblicata in data 02/11/2022 non notificata;
- in secondo grado con atto di appello notificato in data 25/01/2023 e definito con sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1460/2023, pubblicata il 14/12/2023;
RILEVATO
- che la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1460/2023, pronunciata a conclusione del giudizio presupposto è stata pubblicata in data 14/12/2023, mai impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, come rilevato da certificazione di non proposto ricorso allegata agli atti;
1 - che la suddetta sentenza della Corte di Appello di Salerno è stata oggetto di un procedimento incardinato per la correzione di errore materiale, conclusosi con ordinanza di correzione pubblicata in data 28/06/2024;
- che, ai sensi dell'art. 327 del Codice di procedura civile: “Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”;
- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e ss. mod.: “La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.”;
- che, in riferimento al caso di specie, non essendo stata allegata agli atti alcuna prova dell'avvenuta notifica della sentenza n. 1460/2023 pubblicata in data 14/12/2023, si deve tener conto del “termine lungo” per il passaggio in giudicato della stessa, ai sensi del suddetto art. 327 c.p.c., per cui tale sentenza è divenuta definitiva in data
14/06/2024;
- che, a tale termine di definitività della sentenza di Corte di Appello che ha concluso il giudizio presupposto, va aggiunto un ulteriore lasso di tempo di sei mesi, previsto dal già menzionato art. 4 della Legge n. 89 del 2001, il quale decorre “dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.”. Entro tale termine quindi è possibile, a pena di decadenza, presentare la domanda per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo;
- che, nel caso di specie, nel rispetto dei disposti normativi richiamati in precedenza, parte ricorrente avrebbe dovuto introdurre il giudizio per equa riparazione entro la data del 14/01/2025;
- che parte ricorrente ha proposto ricorso per equa riparazione tardivamente in data
07/03/2025, superando nettamente il termine perentorio indicato nell'art. 4 della Legge
n. 89 del 2001;
- che sul punto si è pronunciata di recente anche la Suprema Corte, la quale ha affermato, in merito alla rilevanza dell'individuazione del dies a quo ai fini della tempestiva proposizione della domanda di equa riparazione che: “il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, se da un lato costituisce parte del processo al quale accede, e va quindi calcolato ai fini della valutazione del superamento del termine di ragionevole durata dello stesso, non spiega,
d'altra parte, alcun effetto ai fini dell'individuazione del momento dal quale decorre il
2 termine per la proposizione del ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001. Di conseguenza, anche in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, il ricorso per il riconoscimento dell'equo indennizzo per irragionevole durata del processo va proposto entro il termine perentorio di sei mesi dalla definizione del giudizio al quale esso si riferisce” (Cassazione civile sez. VI,
06/12/2021, n.38473).
- che per le considerazioni su esposte, la domanda come in epigrafe proposta non può trovare accoglimento.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Ausiliario
Avv. Mauro Casale, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per spese
- manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito, con riferimento, in particolare, alla comunicazione del presente decreto alle parti e agli altri soggetti indicati nell'art. 5 della Legge n. 89/2001 e ss. mod.
Salerno, li 27/05/2025
Il GIUDICE AUSILIARIO
Avv. Mauro Casale
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