Articolo 7 della Legge 18 novembre 1977, n. 902
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1978
Art. 7.
Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5, nei successivi sessanta giorni, e' nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente.
Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformita' delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978