Sentenza 29 aprile 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/04/2009, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00817/2009 REG.SEN.
N. 01262/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2007, proposto da:
Cooperativa Edilizia A R.L. Speranza 1989, in persona del elegale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria C. Puglisi, con domicilio eletto presso Maria C. Puglisi in AN, corso Italia, 137;
contro
Comune di Giardini Naxos (Me), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Laface, con domicilio eletto presso LA RO in AN, via Capace,16;
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione del C.C. del Comune di Giardini Naxos n. 1 del 29/1/2007, con la quale il Consiglio Comunale di ha deliberato di non approvare la proposta di deliberazione relativa al programma costruttivo di 34 alloggi ex art. 25 della L.R. n. 22/1996;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giardini Naxos (Me);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2009 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 21.05.2007 l’odierna ricorrente espone quanto segue:
- la Cooperativa Edilizia “Speranza 1989” a.r.l., è stata inclusa nei programmi di utilizzazione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 20.12.1975 n. 79, per la realizzazione di n. 34 alloggi sociali;
- in data 28/07/2005, al fine di ottenere l’assegnazione di un’area idonea alla realizzazione del programma costruttivo, presentava al Comune di Giardini Naxos la relativa richiesta, corredata dai documenti giustificativi;
- il Comune di Giardini Naxos, esaminata la suddetta richiesta formulata, con nota del 12.09.05 comunicava che in atto non vi era la disponibilità di zone destinate ad edilizia economica e popolare (né nei piani di zona, nè nel P.R.G. vigente), restando “salva la facoltà di codesta Cooperativa di avvalersi delle vigenti disposizioni di legge al fine di porre in essere proprie iniziative da sottoporre alle valutazioni di questo Comune”;
- la ricorrente, individuata un’area ricadente in zona destinata a verde agricolo (zona Pallio), stipulava un preliminare di compravendita con la ditta proprietaria;
- in data 03.04.2006, presentava il progetto di edilizia popolare alla C.E.C.;
- la commissione in questione, esaminati gli atti rendeva parere negativo, dato allo stato della toponomastica vigente, la strada di accesso al terreno oggetto dell’intervento risultava non essere strada pubblica ma di proprietà di un soggetto privato;
- la ricorrente, ottenuti gli altri pareri favorevoli degli organi amministrativi competenti, in relazione al progetto costruttivo, con atto di diffida chiedeva all’Ente resistente di concludere il procedimento amministrativo, con emissione del provvedimento espresso;
- il Comune di Giardini Naxos, con deliberazione n. 1 del 20.01.2007 non approvava il Programma costruttivo presentato dalla Cooperativa “Speranza 1989”, esponendo ivi le motivazioni poste a sostegno della propria decisione.
Premesso quanto sopra, la Cooperativa impugna il detto provvedimento di diniego deducendo censure articolate in tre motivi di gravame:
I) Violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 3 della l.r 10/1991. Difetto di motivazione.
II) Violazione dell’art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 come novellato dall’art. 25 3° co della legge regionale 06 aprile 1996, n. 22.
III) Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico – irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Il Comune intimato costituitosi in giudizio ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, ed in subordine ha chiesto il rigetto del gravame per infondatezza.
Alla pubblica udienza del 24/3/2009 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, avuto riguardo alla infondatezza del ricorso, prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune (per il decorso dei termini previsti dall’art. 124 del D. Lgs n. 267 del 2000).
Invero, alla luce degli atti allegati, si appalesa infondata la censura afferente la violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della Legge Regionale 10/1991.
Infatti, la delibera n. 1 del 20.01.2007, con cui il Consiglio Comunale ha deciso di non approvare il programma costruttivo presentato dalla Soc. Coop. Edilizia “Speranza 1989” a.r.l., appare supportata da una sufficientemente motivazione, evidenziando l’iter logico seguito seguito dall’organo amministrativo e che lo ha condotto ad emettere, in ordine alla richiesta della ricorrente, un provvedimento a contenuto negativo.
Il Consiglio Comunale in effetti ha effettuato una valutazione dell'istanza comparativamente con gli interessi pubblici coinvolti. In particolare detto Organo ha rilevato, chiaramente, che la mancanza del Piano regolatore generale può determinare il pericolo di una irrazionale gestione del territorio comunale causato da una congestione edilizia, che vanificherebbe qualunque pianificazione urbanistica.
La motivazione della delibera consiliare in argomento, per la sua natura di provvedimento formato dal convergere di volontà dei membri del Collegio (peraltro,, non sempre tecnici), può enuclearsi dagli interventi di quei consiglieri che hanno sostenuto che “ … occorre decidere se il nostro territorio debba essere totalmente occupato dalle abitazioni o debba avere anche spazi che possono servire un domani ad interessi pubblici”.
Dai relativi interventi, in sostanza, emerge la preoccupazione che l’assetto di un territorio già totalmente saturo di costruzioni non possa più sopportare (anche in relazione a taluni profili relativi alla difficoltà di attuare le necessarie opere di urbanizzazione primaria) ulteriori insediamenti abitativi, pena il suo collasso e l’aggravarsi di taluni squilibri prodottisi in passato. E tale preoccupazione è stata fatta propria dal Consiglio nell'approvare la delibera oggi impugnata.
Questa evidenzia, altresì, come in un caso analogo, il Consiglio sia giunto ad un provvedimento del medesimo contenuto, valutando le conseguenze che il fenomeno dell’abusivismo edilizio, negli anni, ha prodotto nel territorio comunale - anche a livello paesaggistico – contrapponendo tale dato oggettivo alle “esigenze di crescita organica della città”.
Pertanto, l’atto impugnato si appalesa supportato da una motivazione, tutto sommato, chiara, congrua, e comunque non censurabile in sede giurisdizionale, attesa la discrezionalità del Consiglio Comunale in materia.
Pairmenti infondata, ad avviso del Collegio, si appalesa la censura afferente la violazione dell’art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come novellato dall’art. 25, 3° comma, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, con i conseguenti profili ( di cui al 3° motivo di gravame) di eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Ritiene la ricorrente che, avuto riguardo alla circostanza che, come rilevato dallo stesso Comune oggi resistente, in atto nel territorio del Comune non vi è disponibilità di aree destinate alla edilizia economica e popolare e difettando di ogni altra possibilità di collocazione, il programma de quo avrebbe potuto essere realizzato in zona destinata a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione. Presupposto questo che nella specie esisteva obiettivamente atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione Comunale, l’area acquistata dalla Cooperativa sarebbe servita da una strada pubblica, denominata Via Cardilazzi, con delibera di G.M. n. 80/1998.
Ad avviso del Collegio le doglianze sono infondate.
Invero, l’art. 25, comma 3, della L.R. n. 22/96 statuisce:
"Qualora risultino esaurite od insufficienti le zone residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente all' utilizzazione delle risorse finanziarie in qualunque forma destinate entro il 31 dicembre 1996 alla realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e convenzionata - agevolata, i programmi costruttivi di cui al precedente comma 1 possono interessare zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione".
Rileva il Collegio che la norma invocata dalla ricorrente introduce una possibilità di insediare gli interventi di edilizia agevolata in zona agricola, in assenza di disponibilità di aree nella zone residenziali, non di certo un obbligo, anche in considerazione della palese incostituzionalità di una norma che facesse obbligo ai Comuni - dotati di autonomina costituzionalmente garantita a norma del Titolo V della Cost. - di insediare tali interventi, prescindendo da ogni valutazione tecnico-discrezionale inerente alla migliore utilizzazione dei suoli (T.A.R. Sicilia, Palermo, (Sez. II, n. 2894/2004).
La norma riportata ha natura di legge di favore che introduce un'eccezione alla regola generale secondo cui la costruzione degli edifici abitativi deve avvenire nelle aree a ciò destinate dal PRG; (cfr. circolare Assesorato Reg. T.A. 26 giugno 1981, n. 3 prot. n. 11492/DRU) e, quindi , è di stretta interpretazione.
Pertanto, l’autorizzazione di un insediamento in zona agricola costituisce esercizio di una prudente valutazione del Consiglio Comunale che va considerata caso per caso ed in relazione alle specifiche situazioni ambientali ed urbanistiche dell'ente interessato.
Nel caso di specie il Consiglio ha usato del potere-dovere assegnatogli dal Legislatore, ponderando l’interesse pubblico generale della comunità locale a non destinare le scarse residue zone verdi ad ulteriori interventi edilizi, in modo – come già detto - da porre un freno alla cementificazione di un territorio non più in grado di sostenerla con l’interesse della ricorrente.
In assenza di decisive prove in senso contrario da parte della ricorrente, e data la lata discrezionalità di cui era investito l’Organo consiliare, il provvedimento oggi impugnato si appalesa legittimo, anche avuto riguardo alla limitazione dell’ambito del controllo giurisdizionale, in materia di atti di pianificazione e normazione dell’uso del territorio, che potrebbe dispiegarsi sono in ipotesi di manifesta illogicità e del manifesto errore nei presupposti.
Negli stessi termini è la citata sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2894/2004, laddove si osserva, con argomenti che il Collegio condivide, che:
- l’art. 25, comma 3 della L.R. n. 22/1996 obbliga i Comuni a provvedere sulle istanze dei privati di localizzazione dei programmi costruttivi, anche ove gli stessi risultino interessare aree destinate dallo strumento urbanistico a verde agricolo, non impone anche l’obbligo ex lege di approvare in ogni caso le istanze suddette;
- in questa medesima ottica deve essere intesa la disposizione di cui all'art. 5 della L.R. n. 1/1986 che sanziona l’eventuale inerzia degli enti locali con la nomina di un commissario ad acta da parte della Regione; tanto è vero che lo stesso commissario è tenuto a predisporre una mera “proposta” di deliberazione, non anche ad approvare direttamente, in luogo del consiglio comunale, i “programmi costruttivi” presentati dai privati;
- a termini dell’art. 25, comma 3, della L.R. n. 22/1996, la preferenza dei soggetti interessati per un’area agricola piuttosto che un’altra non costituisce elemento determinante della localizzazione del programma costruttivo (con o senza l’intervento del commissario regionale ad acta), ma solamente presupposto per l'attivazione dei Comuni al solo fine di provvedere con onere di motivare adeguatamente le proprie scelte in caso di rigetto, facendo appropriato uso dei consueti poteri (tecnico-discrezionali) in materia di pianificazione urbanistica;
- l'esercizio di tali poteri è censurabile in sede di legittimità solo per evidenti illogicità o errore di fatto e non anche per vizi che finiscano per impingere nel merito delle scelte operate dal Comune.
Atteso che, come sopra dimostrato, il provvedimento impugnato non è inficiato da nessuno dei predetti vizi il ricorso va rigettato.
Sussistono, comunque, valide ragioni per compensare le spese di giudizio, avuto riguardo in particolare alla circostanza che, come è dato rilevare dalla lettura del verbale del Consiglio Comunale della seduta in cui è stata approvata la delibera oggi avversata, l’U.T.C. ebbe ad esprimere un parere positivo sulla domanda della Cooperativa odierna ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di AN, Sezione 3^ rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 24/03/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Milana, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO