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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 06/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 20 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LU CI, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. In limine, deve essere disattesa, in quanto affatto infondata, l'eccezione di tardività della opposizione.
Come noto, per i termini concernenti gli atti processuali da compiere “fuori all'udienza” (tra cui quelli da notificare) che scadano nella giornata di sabato, il comma
5 (rinviante al comma 4) dell'art. 155 c.p.c., analogamente a quanto disposto per la scadenza coincidente con un giorno festivo, prevede che la scadenza stessa “sia prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Nella fattispecie giudicata, è pacifico che il dies a quo del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto (avvenuta in data 21 novembre 2022) coincideva con sabato 31 dicembre 2022. Onde, dal momento che il successivo giorno non festivo coincideva con lunedì 2 gennaio 2022, nel quale la parte opponente ha
1 ritualmente notificato la citazione in opposizione, questa è da ritenersi senza meno tempestiva.
2. Nel merito, è infondata la opposizione, anzitutto, nella parte in cui il ha Pt_1
“contesta[to] l'esistenza ed eccepi[to] … la invalidità/inefficacia della cessione tra la
e la con conseguente inefficacia ed inopponibilità CP_3 Controparte_4 della stessa nei confronti del debitore ceduto”.
Di vero, la parte adesso opposta ha calato in lite un credito derivante da una duplice cessione: credito restitutorio derivante dal contratto di finanziamento del 20 giugno
2012, originariamente nella titolarità della mutuante Consum.it S.p.A., società incorporata per fusione dalla è stato da questa ceduto alla CP_5 CP_4
questa ultima lo ha, dipoi, a sua volta ceduto, nell'ambito di una operazione di
[...] cartolarizzazione alla . agente nella presente sede attraverso Controparte_1 CP_1 la mandataria Controparte_2
Orbene, non è seriamente disputabile che il credito fosse dapprincipio nella titolarità della citata lo si desume agevolmente dalla lettura della copia del testo CP_5 negoziale intitolato “Transfer Agreement” del 28 ottobre 2021, intercorso tra la
[...]
in veste di “Transferor” e la quale “Transferee”. In CP_4 Controparte_1 particolare, nella lettera (A) delle premesse (“Recitals”) del contratto in menzione, i paciscenti hanno richiamato espressamente la posizione creditoria già intestata alla
(finanziatrice), definita “Originator”, che in data 22 giugno 2025 la aveva CP_5 trasferita alla Controparte_4
Stabilita la incontrovertibilità della cessione dalla alla CP_5 Controparte_4 neppure appare seriamente contestabile quella in favore della che Controparte_1 viene emergendo inequivocamente proprio dalla produzione del ricordato contratto del
28 ottobre 2021.
Dunque, è certo che la (già avente causa della avesse Controparte_4 CP_5 trasferito alla odierna opposta l'insieme delle posizioni di credito acquistate dalla CP_5
[...]
Donde la sola questione teoricamente controversa non dovrebbe avere ad oggetto la cessione, quanto l'inserimento del credito per cui causa in quelli oggetto della alienazione.
A tal ultimo riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità - Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 -, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal
2 notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Nella più recente Cassazione civile sez. I,
29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
3 specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]).
3. Declinando tali principi al caso di specie nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 75 del 2/07/2025 l'oggetto della cessione fa riferimento ai “crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente dalla Consum.it S.p.A.”.
Non resta da registrare che, in relazione alla seconda cessione (della quale la opposta ha prodotto il documento negoziale), la parte opponente non ha neppure contestato la inclusione del relativo credito tra quelli alienati.
4. In ordine al quantum debeatur, si constata che l'opponente si è limitato, del tutto genericamente, a contestare il conteggio svolto dalla parte opposta circa gli interessi
“perché eseguito in maniera non corretta”.
Con riferimento al retto riparto della prova nelle controversie bancarie, si è sostenuto, per quanto ora rilevi, che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre
4 la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(Cass. 19597/2020).
Ebbene, in concreto, vi è che l'opposto, non solo non ha mai addotto la invalidità di una clausola, con conseguente esigenza di rideterminazione del corretto rapporto di dare avere;
non solo ha genericamente contestato l'importo richiesto dalla controparte in sede monitoria (senza opporvene uno proprio), ma neppure all'esito dei conteggi da questa svolti in sede di opposizione, ha avuto cura di precisare in cosa si sostanziasse la esosità delle somme pretese, limitandosi, piuttosto, a richiedere l'espletamento di una
C.T.U., la ammissibilità della quale non può che essere esclusa in ragione del suo carattere esplorativo.
5. Al rigetto della opposizione, fa seguito la declaratoria della definitiva esecutività.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 18 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 5 novembre 2022;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 20 marzo 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
LU CI, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. In limine, deve essere disattesa, in quanto affatto infondata, l'eccezione di tardività della opposizione.
Come noto, per i termini concernenti gli atti processuali da compiere “fuori all'udienza” (tra cui quelli da notificare) che scadano nella giornata di sabato, il comma
5 (rinviante al comma 4) dell'art. 155 c.p.c., analogamente a quanto disposto per la scadenza coincidente con un giorno festivo, prevede che la scadenza stessa “sia prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Nella fattispecie giudicata, è pacifico che il dies a quo del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso e del pedissequo decreto (avvenuta in data 21 novembre 2022) coincideva con sabato 31 dicembre 2022. Onde, dal momento che il successivo giorno non festivo coincideva con lunedì 2 gennaio 2022, nel quale la parte opponente ha
1 ritualmente notificato la citazione in opposizione, questa è da ritenersi senza meno tempestiva.
2. Nel merito, è infondata la opposizione, anzitutto, nella parte in cui il ha Pt_1
“contesta[to] l'esistenza ed eccepi[to] … la invalidità/inefficacia della cessione tra la
e la con conseguente inefficacia ed inopponibilità CP_3 Controparte_4 della stessa nei confronti del debitore ceduto”.
Di vero, la parte adesso opposta ha calato in lite un credito derivante da una duplice cessione: credito restitutorio derivante dal contratto di finanziamento del 20 giugno
2012, originariamente nella titolarità della mutuante Consum.it S.p.A., società incorporata per fusione dalla è stato da questa ceduto alla CP_5 CP_4
questa ultima lo ha, dipoi, a sua volta ceduto, nell'ambito di una operazione di
[...] cartolarizzazione alla . agente nella presente sede attraverso Controparte_1 CP_1 la mandataria Controparte_2
Orbene, non è seriamente disputabile che il credito fosse dapprincipio nella titolarità della citata lo si desume agevolmente dalla lettura della copia del testo CP_5 negoziale intitolato “Transfer Agreement” del 28 ottobre 2021, intercorso tra la
[...]
in veste di “Transferor” e la quale “Transferee”. In CP_4 Controparte_1 particolare, nella lettera (A) delle premesse (“Recitals”) del contratto in menzione, i paciscenti hanno richiamato espressamente la posizione creditoria già intestata alla
(finanziatrice), definita “Originator”, che in data 22 giugno 2025 la aveva CP_5 trasferita alla Controparte_4
Stabilita la incontrovertibilità della cessione dalla alla CP_5 Controparte_4 neppure appare seriamente contestabile quella in favore della che Controparte_1 viene emergendo inequivocamente proprio dalla produzione del ricordato contratto del
28 ottobre 2021.
Dunque, è certo che la (già avente causa della avesse Controparte_4 CP_5 trasferito alla odierna opposta l'insieme delle posizioni di credito acquistate dalla CP_5
[...]
Donde la sola questione teoricamente controversa non dovrebbe avere ad oggetto la cessione, quanto l'inserimento del credito per cui causa in quelli oggetto della alienazione.
A tal ultimo riguardo, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità - Cass.
22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688 -, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal
2 notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. Nella più recente Cassazione civile sez. I,
29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni
3 specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023, […]).
3. Declinando tali principi al caso di specie nell'avviso di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, pubblicato nella GU n. 75 del 2/07/2025 l'oggetto della cessione fa riferimento ai “crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente dalla Consum.it S.p.A.”.
Non resta da registrare che, in relazione alla seconda cessione (della quale la opposta ha prodotto il documento negoziale), la parte opponente non ha neppure contestato la inclusione del relativo credito tra quelli alienati.
4. In ordine al quantum debeatur, si constata che l'opponente si è limitato, del tutto genericamente, a contestare il conteggio svolto dalla parte opposta circa gli interessi
“perché eseguito in maniera non corretta”.
Con riferimento al retto riparto della prova nelle controversie bancarie, si è sostenuto, per quanto ora rilevi, che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre
4 la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto
(Cass. 19597/2020).
Ebbene, in concreto, vi è che l'opposto, non solo non ha mai addotto la invalidità di una clausola, con conseguente esigenza di rideterminazione del corretto rapporto di dare avere;
non solo ha genericamente contestato l'importo richiesto dalla controparte in sede monitoria (senza opporvene uno proprio), ma neppure all'esito dei conteggi da questa svolti in sede di opposizione, ha avuto cura di precisare in cosa si sostanziasse la esosità delle somme pretese, limitandosi, piuttosto, a richiedere l'espletamento di una
C.T.U., la ammissibilità della quale non può che essere esclusa in ragione del suo carattere esplorativo.
5. Al rigetto della opposizione, fa seguito la declaratoria della definitiva esecutività.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 18 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 999/2022 del 5 novembre 2022;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
6.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 6 ottobre 2025.
Il Giudice
5