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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati: 1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. Maria Rosaria Pupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2576/2023 r.g. vertente T R A
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc..: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Mariagrazia Giangregorio (C.F.: elettivamente C.F._2 domiciliata presso il proprio studio a Benevento Via Salvator Rosa, n°58/D; fax
0824040015; p.e.c. Email_1
APPELLANTE E
(c.f. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. Controparte_1 P.IVA_1
13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Alessandro Limatola (c.f. (nr. fax 02.45498749; C.F._3 pec: , elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Email_2
Lucia n. 15. APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 385/2023 del Tribunale di Benevento, in tema di inadempimento di contratto di telefonia.
CONCLUSIONI: l'avv. Giangregorio per l'appellante: “1) di ordinare alla
- società del Gruppo (con socio Controparte_1 Controparte_3 unico), in persona del legale rapp.nte pro-tempore, di interrompere - nell'immediatezza qualsivoglia ulteriore addebito di poste, ricadenti in capo alla sig.ra a titolo di canone mensile di abbonamento in virtù della Parte_1 proposta del 20.02.2020 – come emerge per tabulas dalle stesse dichiarazioni della società avversa –, nonché di annullare le seguenti fatture: 7 MAGGIO 2020, dell'08/07/2020, del 7 MARZO 2021, del 6 dell'8 CP_4 CP_5 dell'8 SETTEMBRE 2021, del 6 NOVEMBRE 2021 e dell'08 GENNAIO 2022, così come tutte le fatture emesse successivamente all'avvio del giudizio di merito di
1 primo grado e sino all'attualità e anche a seguire;
2) subordinatamente e condizionatamente al rigetto e gradatamente al 1° motivo di gravame: accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui in premessa, il grave inadempimento contrattuale da parte di , nonché la grave violazione in cui è Controparte_1 incorsa la relativamente alle norme di correttezza e buona Controparte_1 fede contrattuali e per quanto in narrativa libellato e per l'effetto condannare la convenuta società in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della sig.ra , della somma complessiva di Parte_1
€. 5.100,00 (Euro cinquemilacento/00, di cui € 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 4.100,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, danni subiti dall'attrice per le causali in narrativa libellate) e, comunque, il tutto nella competenza per valore dell'adito giudice - o la minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia per le causali in narrativa libellate - il tutto oltre interessi legali maturandi e rivalutazione maturanda, ambedue dalla giudiziale domanda all'effettivo soddisfo.; 4) e sempre per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.nte pro-tempore, al pagamento delle spese, delle competenze (con rimb. forf.) e degli accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, atteso che la sentenza impugnata ha compensato quelle di 1° grado, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice distrattaria in quanto anticipataria”. L'avv.to Limatola per l'appellato: “Voglia rigettare integralmente, in fatto ed in diritto, la domanda proposta dall'appellante in quanto nulla, inammissibile ed infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Svolgimento del processo
Con citazione del 16.11.2021 (RG nr. 4913/2021), conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Benevento la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, esponendo di aver sottoscritto, in data 19.02.2020, una proposta contrattuale, denominata “proposta di abbonamento rete fissa e connettività wireless”, con la quale chiedeva la migrazione della propria utenza (n. 0824380381) da TE LI spa a con contestuale Controparte_1 attivazione dell'offerta “Vodafone Unlimited Digital Edition/adsl, con l'opzione – Promo 27,90 Ready – inclusa, nonché sim dati recante nr. 8939104240075080513”. In data 03.03.2020, la dava esecuzione al contratto in parola Controparte_1 ma, dal 16.06.2020, si verificava un'interruzione della somministrazione del servizio, senza alcun preavviso e in assenza di qualsivoglia motivo legittimante;
pertanto, l'attrice procedeva alla segnalazione immediata del disservizio, prima tramite il “servizio clienti” e, successivamente, a valle del mancato CP_1 riscontro, a mezzo PEC del 18.06.2020. Nonostante la con nota del CP_1
03.07.2020, avesse dichiarato il ripristino, a seguito di intervento tecnico, del
2 corretto funzionamento della linea associata all'utenza dell'attrice, con consequenziale richiesta di pagamento per la fornitura con fattura del 07.07.2020, in realtà la problematica non era stata risolta, causando disagi al nucleo familiare della Ella, dunque, si determinava a presentare ricorso ex art. 700 c.p.c. Pt_1
(dep.to telem.te il 15.07.2020, con assegnazione nr. RG 2681/2020) presso il Tribunale di Benevento, con cui si richiedeva l'immediato ripristino dei servizi connessi alla propria utenza, oltre alla condanna della convenuta al pagamento della sanzione ex art. 614bis c.p.c. Con decreto nr. 7114/2020, reso inaudita altera parte, in data 23.07.2020, il Tribunale adito statuiva: “ritenuti sussistenti i motivi che legittimano un provvedimento inaudita altera parte: dalla documentazione allegata al ricorso, infatti, si evince sia la regolarità dei pagamenti eseguiti e, quindi, il fumus boni juris della domanda (non sussistendo ragioni legittimanti l'inadempimento della controparte), sia lo stato di salute del coniuge della ricorrente, che necessità immediatamente di una linea telefonica ed internet attiva (periculum in mora)”, ordinando, per l'effetto, il ripristino della linea telefonica.
Tale statuizione, con pari motivazione, veniva confermata con ordinanza resa, in data 06.08.2020, all'esito del giudizio cautelare, ritualmente instauratosi, ove, tuttavia, non si costituiva la la quale, a seguito della notifica del CP_1 provvedimento in parola, comunicava, in data 10.08.2020, alla di essere in Pt_1 attesa di indicazioni da parte del dipartimento tecnico. La società convenuta, successivamente, proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. avverso la predetta ordinanza cautelare, chiedendone la revoca, parziale o integrale, per insussistenza dei presupposti legittimanti;
giudizio, questo, che si concludeva con la declaratoria di inefficacia del provvedimento gravato e con una pronuncia di cessata materia del contendere, avendo il Collegio osservato che: “i servizi richiesti dalla sig.ra non possono essere garantiti, ciò sulla base della documentazione unilaterale Pt_1 prodotta dalla e che pertanto è venuto meno l'interesse alla decisione, CP_1 non potendosi ordinare alla di attivare un servizio che è divenuto CP_1 impossibile” (esito confermato dal medesimo giudice a seguito di richiesta di revoca/modifica ex art. 669decies c.p.c. per insussistenza di fatti e circostanze nuovi). Ciò premesso, la con la menzionata citazione, chiedeva al Tribunale di Pt_1
Benevento:
“1) in via preliminare: ordinare, alla società convenuta l'immediato ripristino dei servizi (attivazione delle telefonate e della connessione alla rete internet), sulla linea telefonica corrispondente al n. 0824380381, come da proposta di abbonamento del 20/02/2020 ed il pagamento, in favore dell'attrice, della penale ex art. 614 bis c.p.c. – nella misura ritenuta più congrua e giusta - per ogni giorno di ritardo nella richiesta di ripristino dei servizi di abbonamento come da
3 contratto;
2) nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni e le causali di cui in premessa, il grave inadempimento contrattuale da parte di , nonché la Controparte_1 grave violazione in cui è incorsa la relativamente alle norme Controparte_1 di correttezza e buona fede contrattuali e per quanto in narrativa libellato;
3) per l'effetto condannare la convenuta società in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della sig.ra , Parte_1 della somma complessiva di €. 5.100,00 (Euro cinquemilacento/00, di cui €
1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed € 4.100,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, danni subiti dall'attrice per le causali in narrativa libellate) e, comunque, il tutto nella competenza per valore dell'adito giudice - o la minore somma accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia per le causali in narrativa libellate - il tutto oltre interessi legali maturandi e rivalutazione maturanda, ambedue dalla giudiziale domanda all'effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pt, la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree, stante la loro infondatezza in fatto ed in diritto. Invero, la società convenuta osservava che l'inadempimento del contratto, così come affermato anche dal giudice del reclamo, era incolpevole, stante l'oggettiva impossibilità, per causa sopravvenuta imputabile a terzi, di eseguire la prestazione contrattualmente pattuita per “non esercibilità della linea”, attestata altresì dal proprio dipartimento tecnico nonché dalla TE LI spa.
Assegnati i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova orale in quanto inammissibili ed irrilevanti, per non contestazione nonché per la natura documentale della controversia, all'udienza del 10.11.2022 la causa veniva assunta in decisione.
Il Tribunale di Benevento si pronunciava con sentenza nr. 385/2023, nel cui dispositivo statuiva: “1) Rigetta la domanda;
2) spese compensate”.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 13.02.2023, non notificata, con citazione del 25.05.2023, iscritta al ruolo il 30.05.2023 (con nr RG indicato in epigrafe), proponeva appello la per i seguenti motivi: Pt_1
- omessa pronuncia e omessa motivazione (secondo l'appellante, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato sulla domanda di storno/annullamento delle fatture emesse dalla di pagamento del canone contrattualmente CP_1 concordato, asseritamente rituale poiché formulata in sede sia di note di prima udienza a trattazione scritta del 16.02.2022 sia di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. sia, in ultimo, di precisazione delle conclusioni in data 10/11/2022);
4 - in via subordinata e condizionatamente al rigetto del primo motivo, errata valutazione delle prove addotte dalla (l'appellante censurava Controparte_1 il percorso motivazionale del giudice in quanto basato in via assoluta su documentazione unilateralmente formata e depositata dalla società convenuta, sulla quale, nella fase né cautelare né di merito, è stato accettato il contraddittorio).
In data 07.09.2023, si costituiva la (udienza fissata in Controparte_1 citazione il 18.09.2023), la quale chiedeva il rigetto dell'appello perché inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto.
Disposto il deposito di note ex art. 127-ter, assegnati i termini di cui all'art. 352, la causa è stata riservata a sentenza all'udienza del 29.09.2025. Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che si illustrano. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza resa dal giudice di primo grado nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di storno/annullamento delle fatture (cfr. fatture del: 7 MAGGIO 2020, dell'08/07/2020, del 7 MARZO 2021, del 6 MAGGIO 2021, dell'8 LUGLIO 2021, dell'8 SETTEMBRE 2021, del 6 NOVEMBRE 2021 e dell'08 GENNAIO 2022, così come tutte le fatture emesse successivamente all'avvio del giudizio di merito di primo grado sino all'attualità e anche a seguire), emesse dalla CP_1 nonostante l'inadempimento del contratto di somministrazione stipulato in data
19.02.2020.
Nel costituirsi in giudizio, la ha eccepito l'inammissibilità della CP_1 domanda in esame in quanto integrante una mutatio libelli e non già una mera emendatio, in violazione dell'art. 183 co. 6 c.p.c. (nella formulazione ante cd riforma Cartabia del 2022), avendo la parte appellante (allora attrice) introdotto un nuovo e diverso petitum rispetto a quello prospettato nell'atto di citazione.
L'eccezione, il cui scrutinio appare pregiudiziale alla luce della graduazione dei motivi dell'appellante, appare priva di pregio.
L'art. 183 commi 5 e 6 c.p.c., nella formulazione vigente fino al 17 ottobre 2022, così disponevano:
“Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. […] Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già
5 proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. Ad acquisire rilievo in questa sede sono il comma 5, ultima parte, nonché il comma 6 n. 1, l'individuazione della cui portata precettiva costituisce uno degli snodi fondamentali del processo civile, concretandosi nella delineazione dei margini di ammissibilità della modifica di domande ed eccezioni, inizialmente richieste con l'atto introduttivo del giudizio. È necessario, dunque, stabilire quando si sia in presenza di una consentita
“emendatio libelli” (compendiata nel binomio normativo “modificare-precisare”) ovvero di una preclusa “mutatio libelli”.
Ebbene, si ha quest'ultima allorché si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Viceversa, “precisare” e “modificare” (cd. emendatio) non vuol dire modificare totalmente la domanda o, tanto meno, formulare domande nuove, ma soltanto rettificare (senza, di regola, mutare i fatti principali allegati) la portata delle domande con riguardo al medesimo petitum ed alla medesima causa petendi. L'emendatio libelli, in particolare, consiste nella precisazione e modificazione delle domande, e si ha - secondo una giurisprudenza tralaticia - quando si incida sulla causa petendi, in modo tale che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto;
oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo (ad esempio l'attore riduce il quantum della pretesa risarcitoria;
oppure passa da una domanda di condanna a una domanda di accertamento), al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio. L'attività di precisazione e modificazione delle domande non sottostà ai rigorosi limiti previsti per le domande nuove. In particolare, non si richiede che l'esigenza difensiva sia sorta in seguito al contraddittorio (ex multis, Cassazione civile sez. lav., 22/06/2020, n.12195). Calando i principi enunciati dalla Cassazione ed appena richiamati nella vicenda in esame, è necessario stabilire se, con riferimento alla domanda di
6 storno/annullamento delle fatture, si sia integrata una mutatio, non consentita, come sostenuto dall'appellata, ovvero un'ammissibile emendatio.
La domanda, ad avviso del collegio, è qualificabile quale mera precisazione di quella, già formulata nel libello introduttivo, di condanna della senza CP_1 che, pertanto, si incorra nella sanzione processuale della inammissibilità per violazione del principio cristallizzato nell'art. 186 c.p.c. Osserva il collegio, difatti, che l'odierna appellante ha formulato la domanda di storno/annullamento di fatture nelle note di trattazione scritta in vista della prima udienza, depositate in data 16.02.2022 (in piena conformità all'art. 186 co 5 c.p.c.), reiterandola nella memoria ex art. 183 co. 6, primo termine, c.p.c., depositata in data 30.03.2022, nonché nella precisazione delle conclusioni per l'udienza del 23/02/2022.
Oltre che tempestiva, la domanda di storno/annullamento delle fatture risulta, altresì, rituale sotto il profilo del contenuto, come emerge dal complessivo iter antecedente alla sentenza del giudice di primo grado, potendosi qualificare come mera precisazione della già esistente richiesta di condanna della CP_1
In primo luogo, l'appellante, nell'atto di citazione, ha espressamente richiamato le fatture che, nonostante l'interruzione del servizio di somministrazione, la ha continuato ad emettere e recapitarle (cfr. capo 11) atto di citazione CP_1 con riferimento alla fattura del 07.07.2020; capi 18), capo 21.3), 22) dell'atto di citazione nonché alle pagg. 11 ss del medesimo atto, relativamente a tutte le fatture medio tempore pervenutele, in connessione con la domanda di risarcimento del danno patrimoniale). Fatture, inoltre, depositate sia nelle varie fasi che si sono succedute nel giudizio cautelare sia in sede di cognizione in primo grado (cfr. documenti nr. 2, 5, 9, 17, 22, 23, 24 fascicolo primo grado). Simile attività assertiva- allegatoria non poteva avere altro scopo che richiedere l'annullamento delle fatture emesse per un servizio non reso.
In secondo luogo, precedentemente all'istaurazione del giudizio di primo grado,
l'odierna appellante aveva promosso un giudizio cautelare, conclusosi con ordinanza, a seguito di reclamo proposto dalla ex art. 669terdecies CP_1
c.p.c., di declaratoria di inefficacia del provvedimento di accoglimento del petitum cautelare per cessata materia del contendere. Come si legge nell'ordinanza di accoglimento del reclamo, difatti, si era accertato in quella fase che: “i servizi richiesti dalla sig.ra non possono essere garantiti, ciò sulla base della Pt_1 documentazione unilaterale prodotta dalla e che pertanto è venuto CP_1 meno l'interesse alla decisione, non potendosi ordinare alla di attivare CP_1 un servizio che è divenuto impossibile”. Ne discende che l'appellante ha semplicemente precisato il proprio petitum originario di condanna, alla luce di quanto era già contenuto in atti, senza,
7 dunque, travalicare il limite della mutatio libelli. Dunque, la domanda di storno/annullamento delle fatture, nonostante non espressamente contenuta nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, appare ritualmente formulata. Il giudice di primo grado, pertanto, ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della stessa. Nel merito, la domanda di storno/annullamento è accoglibile. Non vi è dubbio, difatti, che il corrispettivo, consistente nel pagamento del canone concordato, è stato preteso dalla per un servizio non reso. CP_1
Tanto appare dimostrato, in primo luogo, dalla richiamata ordinanza di accoglimento del reclamo (resa in data 05.05.2021), in cui si è accertata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto non imputabile alla somministrante;
sicché, evidentemente, non può ritenersi dovuta la tariffa di somministrazione iscritta nelle fatture, di cui altresì si chiede l'annullamento, successive al citato provvedimento del collegio cautelare (nello specifico le fatture del: 6 maggio 2021; 8 luglio 2021; 8 settembre 2021; 6 novembre 2021; 8 gennaio
2022). Inoltre, la all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, non ha CP_1 contestato il proprio inadempimento, seppur qualificandolo come incolpevole. Invero, la società ha depositato due note: la prima, datata 17.03.2020, in cui la TE LI SP (gestore dell'utenza della prima del passaggio alla Pt_1
dichiarava la linea “non esercibile e non idonea al servizio” (cfr. doc. 3 CP_1 allegato alla comparsa di costituzione di I grado); la seconda, del 27 luglio 2020, redatta dal gruppo di escalation A-team e comunicata alla in cui si legge Pt_1 testualmente: “In riferimento alla Sua del 06/7/2020 e del 24/07/2020, a seguito di attente verifiche effettuate sui nostri sistemi informatici sulla linea associata all'utenza 0824380381, Le comunichiamo che non risulta possibile garantire gli standard di qualità minimi garantiti per il servizio che il Suo assistito ha sottoscritto. Nel merito in un'ottica di un servizio attento alle esigenze del cliente,
La informiamo che abbiamo provveduto ad annullare i costi di chiusura qualora La Signora decidesse di disattivare il contratto di rete fissa”. Emerge, Pt_1 pertanto, che la era ben consapevole dell'impossibilità di eseguire, da CP_1 parte sua, il contratto di somministrazione, già a far data dal 17.03.2020, dunque in un momento pressocché immediatamente successivo alla attivazione del contratto (03.03.2020). Nonostante ciò, l'appellata ha continuato ad inviare fatture, pretendendo il pagamento dei canoni, senza che vi fosse una controprestazione
(cfr fatture 7 maggio 2020; 8 luglio 2020; 7 marzo 2021). Non rileva, come contrariamente sostenuto dalla nei propri atti di CP_1 costituzione, che la non abbia attivato la procedura di chiusura della propria Pt_1 posizione con la convenuta, nonostante le indicazioni che le sono state fornite in
8 tal senso. Non può, difatti, fondarsi una pretesa di corrispettivo, quale il canone periodico nella somministrazione, sulla mera esistenza di un contratto che è stato accertato essere ineseguibile. Da ultimo, anche il giudice di primo grado ha motivato il rigetto della domanda attorea di condanna della sia al ripristino della rete sia al risarcimento CP_1 dei danni, patrimoniali e non, da inadempimento, sulla base dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore. È necessario, pertanto, richiamare l'art. 1463 c.c., a norma del quale: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”. Dalle considerazioni esposte, deriva l'annullamento/storno delle seguenti fatture, oltre quelle che eventualmente siano pervenute o perverranno alla Pt_1
1) Nr. AM0957266 – emessa il 07.05.2020;
2) Nr. AM13008690 – emessa il 08.07.2020;
3) Nr. AN04438934 – emessa il 07.03.2021;
4) Nr. AN08408384 – emessa il 06.05.2021;
5) Nr. AN12365750 – emessa il 08.07.2021;
6) Nr. AN16285953 – emessa il 08.09.2021;
7) Nr. AN 20246328 – emessa il 06.11.2021;
8) Nr. AO00450989 – emessa il 08.01.2022. L'accoglimento del primo motivo d'appello preclude lo scrutinio del secondo, in quanto, secondo la prospettazione dell'appellante, condizionato al suo rigetto. Le spese e competenze dei due gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui alo d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 1.100,00, seguono la soccombenza dell'appellata, con distrazione in favore dell'avv.to Mariagrazia Giangregorio che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 385/2023 del Tribunale di Benevento, così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara annullate-stornate le fatture di seguito riportate oltre quelle eventualmente emesse ed emittende relative al contratto di somministrazione stipulato in data 20.03.2020 tra le parti: 1) Nr. AM0957266 – emessa il 07.05.2020;
2) Nr. AM13008690 – emessa il 08.07.2020;
3) Nr. AN04438934 – emessa il 07.03.2021;
4) Nr. AN08408384 – emessa il 06.05.2021;
5) Nr. AN12365750 – emessa il 08.07.2021;
9 6) Nr. AN16285953 – emessa il 08.09.2021;
7) Nr. AN 20246328 – emessa il 06.11.2021;
8) Nr. AO00450989 – emessa il 08.01.2022. 2) condanna la al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 98,00 per spese ed euro 662,00 per compensi nonché del giudizio di appello, che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 673,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Mariagrazia Giangregorio.
Così deciso in Napoli, 10. 10.2025
Il Presidente
L'estensore Dott. Alessandro Cocchiara
Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente
Provvedimento redatto integralmente con la collaborazione del M.o.t. Dott. Arturo Renzulli
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