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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1768/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. JACCHERI Parte_1 C.F._1
NA
e
DE BO (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SPAGNOLO C.F._2
MA IA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Bergamo il 20.03.2004 dalla cui unione nasceva la figlia l 13.01.2014. Persona_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – cui le stesse si riportano nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in funzione di partecipazione all'udienza del
30.09.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Tali accordi, invero, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti, in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. hanno depositato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi e BO Parte_1
DE che hanno contratto matrimonio in Bergamo il 20.03.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bergamo, atto N. 25 parte I - anno 2004; alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando, quindi, reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) La casa coniugale posta in loc. Tirrenia, via delle Salvie, 30, di proprietà esclusiva della Sig.ra
, madre del Sig. NA FE, rimarrà nell'esclusiva disponibilità e possesso del Parte_2 predetto, che continuerà ad abitarla.
3) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e rimarrà con gli stessi in Per_1 maniera paritaria e trasferirà la residenza anagrafica nella nuova abitazione, anche per finalità fiscali, immediatamente dopo l'acquisto del nuovo immobile sito in Livorno in via della Cappellina, 46.
4) Il diritto di visita continuerà ad essere così articolato, rispettando quindi la medesima turnazione che le parti, separate di fatto da alcuni mesi, stanno già seguendo. La figlia rimarrà con i genitori a settimane alterne a partire dalla domenica sera indicativamente verso le ore 19.30/20, quando un genitore andrà a prenderla dall'altro e la riporterà la domenica pomeriggio successivo prima di cena, indicativamente verso le ore 19.30/20.
Il genitore non collocatario potrà stare con la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alla sera riportandola a casa subito dopo cena, indicativamente verso le ore 21.30 circa.
Nel periodo estivo e festivo, i genitori manterranno lo stesso schema, con maggiore elasticità per gli orari soprattutto durante le festività, o le ferie estive (doc. 12 piano genitoriale).
5) Le feste e festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale: in via esemplificativa, nel corrente anno 2025 la figlia trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e con il padre Natale e Santo Stefano;
l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con la madre, l'Epifania con il padre. Così alternativamente di anno in anno.
Il medesimo criterio verrà applicato ad ogni altra festività, religiosa e civile: ogni genitore terrà con sé la figlia alternativamente Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile ed il primo maggio ed ogni altra festività. Laddove la festività cada nel week end di pertinenza dell'altro genitore, prevarrà la festività sul diritto ordinario di visita e conseguentemente il diritto di tenere la figlia per il week end riprenderà la turnazione dalla settimana successiva (scambiando quindi il week end).
Il compleanno della bambina, come regola generale, verrà festeggiato da entrambi i genitori insieme.
Nell'ipotesi che le parti decidano di festeggiarlo autonomamente, sarà sottoposti al regime dell'alternanza annuale.
6) Circa le vacanze le parti concordemente stabiliscono che il genitore che in quel momento non sia affidatario della figlia, oltre al contatto telefonico, potrà in ogni caso far visita, previo accordo con l'altro genitore, per mantenere un rapporto continuativo;
nel caso in cui la vacanza sia più lunga di due settimane, dovrà preventivamente essere concordata fra i genitori. I viaggi all'estero dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, che pur danno l'autorizzazione reciproca per il rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale della minore e della sua volontà nonché del diritto di questa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le previsioni di cui sopra rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori e in considerazione della crescita della figlia.
7) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano ed obbligano quindi ad adempiere a tutti quegli aspetti che riguardano i bisogni oggettivi della figlia.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui la minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori.
8) Non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco, essendo le parti autonome economicamente;
non viene previsto alcun mantenimento per la figlia, avendo le parti concordato il mantenimento diretto, rispettoso delle rispettive capacità reddituali.
9) Le parti, circa le spese della figlia, concordano che tutto l'abbigliamento, sia ordinario che sportivo, inclusa la biancheria e le scarpe e tutte le spese straordinarie verranno divise al 50% fra le parti. Si intendono straordinarie e, comunque, spese da dividere a 50%, tutte le spese mediche (sia visite specialistiche, che medicinali anche da banco, purché prescritti per la figlia, eventuali plantari, occhiali, apparecchio odontoiatrici, prestazioni fisioterapiche e diagnostiche e qualsiasi altro trattamento medico necessario per la figlia), tutte le scolastiche (sia tasse, libri, mensa, mezzi pubblici di trasporto e tutte le spese scolastiche connesse e comunque necessarie per la figlia), tutte le ricreative
(gite, compleanni, feste, vacanze dove la figlia andrà senza i genitori). Entrambi i genitori provvederanno al pagamento al 50% ciascuno delle spese mediche, sportive, universitarie e vacanze, previo consenso di entrambi i genitori, sostenendo sempre in ragione del 50% ciascuno le spese per i capi spalla, tuta da sci, scarpe e più in generale l'abbigliamento di valore superiore ad € 100,00 per la stessa, come pure le spese per la scuola-guida. In caso di disaccordo, per quanto non previsto in questa sede, le parti concordando di riferirsi alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità Contr di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” come approvate dal nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017.
10) L'assegno Unico verrà percepito al 50% fra le parti.
11) I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto o altri documenti validi per l'espatrio e per eventuali successivi rinnovi.
12) I coniugi sono contitolari di un conto corrente Banco Posta n° 53580528 con saldo al 31.12.2024 pari ad € 13.823,67 (vedasi estratti conto 2022-2023-2024 che si producono), i cui denari verranno prelevati interamente dalla sig.ra Il Sig. NA è titolare di un conto accesso presso Parte_1
Credit Agricole con un saldo al 31.12.2024 pari ad € 31.144,53 (vedasi estratti conto Credit Agricole che si producono), i cui denari rimarranno nella disponibilità e proprietà esclusiva del predetto.
13) Circa i beni mobili registrati: l'autovettura Citroen C3 targata GG822ME, intestata alla Sig.ra rimarrà nella piena proprietà e totale disponibilità della predetta. Parte_1 DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Bergamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 27/12/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1768/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. JACCHERI Parte_1 C.F._1
NA
e
DE BO (C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. SPAGNOLO C.F._2
MA IA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Bergamo il 20.03.2004 dalla cui unione nasceva la figlia l 13.01.2014. Persona_1
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – cui le stesse si riportano nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in funzione di partecipazione all'udienza del
30.09.2025 - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Tali accordi, invero, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti, in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c. hanno depositato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
DICHIARA la separazione consensuale dei coniugi e BO Parte_1
DE che hanno contratto matrimonio in Bergamo il 20.03.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bergamo, atto N. 25 parte I - anno 2004; alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando, quindi, reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) La casa coniugale posta in loc. Tirrenia, via delle Salvie, 30, di proprietà esclusiva della Sig.ra
, madre del Sig. NA FE, rimarrà nell'esclusiva disponibilità e possesso del Parte_2 predetto, che continuerà ad abitarla.
3) La figlia viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e rimarrà con gli stessi in Per_1 maniera paritaria e trasferirà la residenza anagrafica nella nuova abitazione, anche per finalità fiscali, immediatamente dopo l'acquisto del nuovo immobile sito in Livorno in via della Cappellina, 46.
4) Il diritto di visita continuerà ad essere così articolato, rispettando quindi la medesima turnazione che le parti, separate di fatto da alcuni mesi, stanno già seguendo. La figlia rimarrà con i genitori a settimane alterne a partire dalla domenica sera indicativamente verso le ore 19.30/20, quando un genitore andrà a prenderla dall'altro e la riporterà la domenica pomeriggio successivo prima di cena, indicativamente verso le ore 19.30/20.
Il genitore non collocatario potrà stare con la figlia il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alla sera riportandola a casa subito dopo cena, indicativamente verso le ore 21.30 circa.
Nel periodo estivo e festivo, i genitori manterranno lo stesso schema, con maggiore elasticità per gli orari soprattutto durante le festività, o le ferie estive (doc. 12 piano genitoriale).
5) Le feste e festività seguiranno il criterio dell'alternanza annuale: in via esemplificativa, nel corrente anno 2025 la figlia trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale e con il padre Natale e Santo Stefano;
l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno con la madre, l'Epifania con il padre. Così alternativamente di anno in anno.
Il medesimo criterio verrà applicato ad ogni altra festività, religiosa e civile: ogni genitore terrà con sé la figlia alternativamente Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile ed il primo maggio ed ogni altra festività. Laddove la festività cada nel week end di pertinenza dell'altro genitore, prevarrà la festività sul diritto ordinario di visita e conseguentemente il diritto di tenere la figlia per il week end riprenderà la turnazione dalla settimana successiva (scambiando quindi il week end).
Il compleanno della bambina, come regola generale, verrà festeggiato da entrambi i genitori insieme.
Nell'ipotesi che le parti decidano di festeggiarlo autonomamente, sarà sottoposti al regime dell'alternanza annuale.
6) Circa le vacanze le parti concordemente stabiliscono che il genitore che in quel momento non sia affidatario della figlia, oltre al contatto telefonico, potrà in ogni caso far visita, previo accordo con l'altro genitore, per mantenere un rapporto continuativo;
nel caso in cui la vacanza sia più lunga di due settimane, dovrà preventivamente essere concordata fra i genitori. I viaggi all'estero dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, che pur danno l'autorizzazione reciproca per il rilascio del passaporto, o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Quanto sopra viene stabilito sempre nel rispetto esclusivo dell'interesse morale e materiale della minore e della sua volontà nonché del diritto di questa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Le previsioni di cui sopra rappresentano la regolamentazione minima tra i genitori, che potrà essere liberamente modificata, nell'indispensabile accordo tra essi, anche in funzione dei turni di lavoro e della disponibilità manifestata dai genitori e in considerazione della crescita della figlia.
7) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
in particolare le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Le parti si impegnano ed obbligano quindi ad adempiere a tutti quegli aspetti che riguardano i bisogni oggettivi della figlia.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, con riferimento al tempo in cui la minore sarà di fatto nella custodia di uno dei genitori.
8) Non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco, essendo le parti autonome economicamente;
non viene previsto alcun mantenimento per la figlia, avendo le parti concordato il mantenimento diretto, rispettoso delle rispettive capacità reddituali.
9) Le parti, circa le spese della figlia, concordano che tutto l'abbigliamento, sia ordinario che sportivo, inclusa la biancheria e le scarpe e tutte le spese straordinarie verranno divise al 50% fra le parti. Si intendono straordinarie e, comunque, spese da dividere a 50%, tutte le spese mediche (sia visite specialistiche, che medicinali anche da banco, purché prescritti per la figlia, eventuali plantari, occhiali, apparecchio odontoiatrici, prestazioni fisioterapiche e diagnostiche e qualsiasi altro trattamento medico necessario per la figlia), tutte le scolastiche (sia tasse, libri, mensa, mezzi pubblici di trasporto e tutte le spese scolastiche connesse e comunque necessarie per la figlia), tutte le ricreative
(gite, compleanni, feste, vacanze dove la figlia andrà senza i genitori). Entrambi i genitori provvederanno al pagamento al 50% ciascuno delle spese mediche, sportive, universitarie e vacanze, previo consenso di entrambi i genitori, sostenendo sempre in ragione del 50% ciascuno le spese per i capi spalla, tuta da sci, scarpe e più in generale l'abbigliamento di valore superiore ad € 100,00 per la stessa, come pure le spese per la scuola-guida. In caso di disaccordo, per quanto non previsto in questa sede, le parti concordando di riferirsi alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità Contr di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” come approvate dal nella seduta amministrativa del 14 luglio 2017.
10) L'assegno Unico verrà percepito al 50% fra le parti.
11) I coniugi si concedono reciprocamente sin d'ora il consenso incondizionato per il rilascio del passaporto o altri documenti validi per l'espatrio e per eventuali successivi rinnovi.
12) I coniugi sono contitolari di un conto corrente Banco Posta n° 53580528 con saldo al 31.12.2024 pari ad € 13.823,67 (vedasi estratti conto 2022-2023-2024 che si producono), i cui denari verranno prelevati interamente dalla sig.ra Il Sig. NA è titolare di un conto accesso presso Parte_1
Credit Agricole con un saldo al 31.12.2024 pari ad € 31.144,53 (vedasi estratti conto Credit Agricole che si producono), i cui denari rimarranno nella disponibilità e proprietà esclusiva del predetto.
13) Circa i beni mobili registrati: l'autovettura Citroen C3 targata GG822ME, intestata alla Sig.ra rimarrà nella piena proprietà e totale disponibilità della predetta. Parte_1 DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Bergamo perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 27/12/2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori