Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 493
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Accordo non contrario a norme imperative e all'interesse della prole

    Il Collegio ha preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse della prole. Le previsioni in punto di mantenimento sono state ritenute congrue e idonee a garantire alla figlia condizioni di vita adeguate.

  • Accolto
    Parere favorevole del Pubblico Ministero

    Il PM, notiziato della pendenza del procedimento, ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.lgs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.

  • Accolto
    Condizioni concordate per la separazione

    Il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate, specificando i punti relativi al mantenimento reciproco, alla casa coniugale, all'affidamento e collocamento della figlia, ai tempi di visita, alle festività, alle vacanze, alla responsabilità genitoriale, al mantenimento della figlia, alla divisione delle spese, all'assegno unico, al rilascio dei passaporti, alla gestione dei conti correnti e dei beni mobili registrati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 493
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 493
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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