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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/09/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1108/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), nella qualità di eredi legittimi ed aventi C.F._3 causa di , nato il [...] a [...] ed Persona_1 ivi deceduto in data 10/5/2025, rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo LARIZZA, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Chieti (CH) al corso Marrucino n.
128,
attori
contro
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Matteo CORBÒ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma alla via Bertoloni n. 55,
convenuta
OGGETTO: RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Persona_1
1 ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_2 la per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: «Accertare e dichiarare la completa e totale responsabilità della , ex art. 2043 e/o ex art. Controparte_1
2052 c.c., per i danni patiti e patendi, materiali e fisici, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, dal Dott.
[...] in conseguenza del sinistro descritto in Persona_1 narrativa e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento degli stessi quantificati, come nella premessa del presente atto sub 23) e 24), in complessivi € Parte_4
95.717,29 (novantacinquemilasettecentodiciasette/29), oltre agli interessi legali, ivi compresi quelli di cui all'art.
1284, IV comma, c.c., ed alla rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro e fino al completo soddisfo, ovvero alla diversa somma che l'Onorevole Tribunale adito riterrà di giustizia. 2) Condannare l'Ente convenuto, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese e delle competenze di giudizio».
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che in data
22/8/2021, alle ore 21 circa, percorrendo alla guida del proprio motociclo BMW 1200 GS targato DJ7925 e a velocità moderata la strada comunale “Trensadice” con direzione Fraine
– Castiglione Messer Marino, giunto nei pressi del ponte sul ruscello Treste, la ruota e la forcella anteriori di detto motoveicolo sono stati attinti da un cinghiale di grossa taglia, improvvisamente sbucato dalla vegetazione alla sinistra della propria direzione di marcia, causando l'arresto immediato e la caduta sul lato sinistro del mezzo e la conseguente proiezione in avanti del conducente, con urto del torace contro il manubrio e il cupolino della moto e caduta finale in posizione supina sull'asfalto; anche la passeggera trasportata nella circostanza è finita a terra con urto della spalla sinistra, senza ulteriori conseguenze.
Dal descritto sinistro, provenivano all'attore lesioni
2 personali valutate in propria consulenza medico-legale in una invalidità permanente del 20%; I.T.T. pari a 6 giorni;
I.T.P. al 75% pari a 14 giorni;
I.T.P. al 50% pari a 30 giorni;
I.T.P. al 25% pari a 90 giorni, derivandone un danno non patrimoniale di € 87.375,00 (comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva e personalizzazione del danno), nonché danni patrimoniali (per costo riparazione moto, valore del casco usato BMW System 6 e due viaggi del carro attrezzi) per €
8.342,29 per un ammontare complessivo pari ad € 95.717,29.
La regione Abruzzo, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato l'avversa domanda nell'an e nel quantum, affermando, tra altro, l'imprudenza della condotta di guida dell'attore nella circostanza in quanto non consona ad uno stato dei luoghi dallo stesso conosciuto (perché residente in
Castiglione Messer Marino), nonché la prevedibilità della presenza di fauna selvatica. La convenuta, quindi, ha sostenuto la non applicabilità dell'art. 2052 c.c. - in adesione all'orientamento giurisprudenziale in atti richiamato – ed il conseguenziale onere probatorio incombente su parte attrice sia sulla sussistenza degli elementi (soggettivo, oggettivo ed eziologico) della invocata responsabilità ex art. 2043 c.c., sia sulla assenza di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c.
In punto di quantum e di danni patrimoniali, la convenuta ha eccepito l'antieconomicità del costo delle riparazioni del motoveicolo, già in ragione della stima delle stesse a mezzo di fiduciario della propria assicurazione, stante il valore commerciale del mezzo pari ad € 5.400,00, l'inidoneità probatoria delle fatture per carro attrezzi e delle fotografie riproducenti il danno al casco, perché non correlabili al sinistro;
relativamente ai danni non patrimoniali, la CP_1
ha contestato la valutazione medico-legale di parte,
[...] la richiesta di danno morale e di personalizzazione del danno.
Contestata, in finale, la debenza degli interessi sull'importo
3 risarcitorio, la convenuta ha così concluso: «nel merito ed in via principale, rigettare tutte le domande così come formulate dall'attore nei confronti della perché Controparte_1 assolutamente infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsivoglia responsabilità della , liquidare in favore dell'attore i soli Controparte_1 danni che risulteranno dovuti perché in nesso di causa con
l'evento descritto in citazione ed ascrivibili ad una eventuale colpa della P.A., il tutto comunque con la riduzione proporzionale di tutti gli importi risarcitori in ragione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. imputabile al medesimo attore. Con la vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio».
Espletata consulenza medico-legale sulla persona dell'attore ed intervenuto in data 10/5/2025 il decesso dello stesso, si sono costituiti in giudizio, mediante deposito di comparse depositate in data 4/6/2025 ed ai sensi degli artt. 302 e 166
c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella dichiarata qualità di eredi legittimi in
[...] quanto coniuge, la prima, figli, gli altri due, richiamando l'atto di precisazione delle conclusioni del 29/4/2025 ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «2)
(...) accertare e dichiarare la completa e totale responsabilità della , ex art. 2043 e/o ex art. Controparte_1
2052 c.c., per i danni patiti e patendi, materiali e fisici, patrimoniali e non patrimoniali, dal Dott. Persona_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa e, per
[...]
l'effetto, condannare la in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante protempore, al risarcimento degli stessi quantificati, in complessivi € Parte_4
62.484,29 (sessantaduemilaquattrocentottantaquattro/29), di cui € 8.342,29 a titolo di danni materiali, così come partitamente indicati al punto 23) della premessa dell'Atto di
4 citazione, ed € 54.142,00, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del sinistro (anno 2021), senza incremento per sofferenza soggettiva e con personalizzazione massima riconosciuta in maniera automatica dal programma di calcolo, come da Prospetto del 29.04.2025 allegato alle presenti Note, oltre agli interessi legali, ivi compresi quelli di cui all'art. 1284, IV comma, c.c., ed alla rivalutazione monetaria a far data dal giorno del sinistro e fino al soddisfo, ovvero alla diversa somma che l'Onorevole Tribunale adito riterrà di giustizia. In ogni caso, condannare l'Ente convenuto, in persona del Presidente e legale rappresentante, alla refusione delle spese e delle competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU come liquidate».
* * *
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita di essere accolta per quanto di ragione.
2. Dagli esiti dell'istruttoria e dall'esame della documentazione versata in atti, può ritenersi raggiunta la prova della veridicità storica del fatto dedotto in giudizio, sia perché non esplicitamente contestata da parte convenuta, sia perché la causazione del sinistro ad opera di fauna selvatica può ritenersi comprovata - coerentemente alla dinamica descritta da parte attrice - dalla presenza di peli di cinghiale incastrati tra cerchione e pneumatico anteriore e lato sinistro del motoveicolo descritto.
3. Di conseguenza, sulla scorta del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, III sezione, nella nota sentenza n. 7969 del 20/4/2020 e successivamente confermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III,
12/03/2024, n.6539; Cassazione civile sez. III, 10/11/2023,
n.31350; Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25868) e di merito (Corte appello L'Aquila sez. I, 15/09/2021, n.1346;
Corte appello L'Aquila sez. I, 31/03/2021, n.507; Corte appello
5 L'Aquila, 22/06/2020, n.873), «ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del
1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.
2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente rivalersi CP_1
(anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità».
Quindi, l'azione promossa dall'attore nel presente giudizio ben può essere qualificata – anche in via di ragione più liquida ed assorbente della diversa azione ex art. 2043 c.c.
- come azione ex art. 2052 c.c., derivandone che l'ente responsabile dei danni patiti è la salva la prova CP_1 della ricorrenza del caso fortuito, rispetto alla quale deve, purtuttavia, richiamarsi la concorrente presunzione sancita dall'art. 2054 c.c. in caso di scontro tra veicolo ed animale, nella fattispecie in esame selvatico.
Infatti, il Supremo Consesso ha statuito, da tempo, con riferimento a tale specifico caso, il principio in ragione del quale «(…) il concorso fra le presunzioni di responsabilità stabilite a carico del conducente del veicolo e del
6 proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054,
I comma e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato;
pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare non solo la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 e l'evento dannoso, ma anche di avere adottato, nella propria condotta di guida, ogni opportuna cautela (da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui è nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale ha avuto, effettivamente ed in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante la prudenza, non sarebbe stato possibile evitare
l'impatto, mentre la deve dimostrare il caso fortuito» CP_1
(così, da ultimo, Cass. civ. sez. III, 21/06/2024, n.17253; cfr. anche ex pluribus, Cass. civ. sez. III, 10/11/2023,
n.31350; Cass. civ. sez. VI, 23/05/2022, n.16550; Cass. civ. sez. III, 07/03/2016, n.4373; Cass. civ. sez. III -
27/06/1997, n. 5783).
4. Facendo applicazione al caso in esame di detto principio, deve osservarsi come – pur potendosi identificare, come detto,
l'elemento innescante il sinistro in esame nell'azione del cinghiale e nell'urto dello stesso con il motoveicolo –
l'assenza di elementi probatori oggettivi (documentali, quali rapporti di autorità nel caso di specie non intervenute, o orali, stante l'incapacità a testimoniare dell'unica persona indicata, che si conferma, richiamando le motivazioni già espresse in ordinanza del 20/6/2023) induce a ritenere non raggiunta, all'esito del giudizio, la prova della esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, della effettiva azione dell'animale selvatico e della condotta di guida del
7 conducente danneggiato;
da tanto deriva che, non avendo parte attrice provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c. ma, contestualmente, non avendo provato parte convenuta la ricorrenza del caso fortuito ex art. 2052 c.c. (in ipotesi identificabile anche nella condotta della parte danneggiata), la responsabilità nella causazione dei danni per cui è causa deve essere necessariamente imputata a entrambe le parti in misura paritaria.
5. Passando, quindi, alla valutazione del quantum, la complessiva valutazione medica del danno biologico riferita dal CTU nominato si ritiene pienamente condivisibile, in quanto condotta in base a rigoroso criterio scientifico, priva di aporie logiche o di inesattezze giuridiche, coerente con la documentazione clinica prodotta da parte attrice, correttamente formulata (anche in ordine alla determinazione della misura percentuale del danno biologico permanente) e non oggetto di specifica o argomentata contestazione ad opera delle parti.
Attesa, pertanto, la quantificazione del danno biologico stimato dal CTU nella misura del 16%, e della durata della malattia pari a 6 giorni di inabilità temporanea assoluta, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 70 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attore può essere calcolato, in applicazione delle specifiche tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate a giugno 2024, come segue:
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 58 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Giorni di invalidità temporanea totale 6
8 Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 70
Parte_5
Punto danno biologico permanente € 3.330,81
Indennità temporanea € 115,00
PROSPETTO di RISARCIMENTO
A) Danno biologico permanente € 38.104,00
Invalidità temporanea totale per 6 giorni: € 690,00
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 2.587,50
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.725,00
Invalidità temporanea al 25% per 70 giorni: € 2.012,50
B) Danno biologico temporaneo: € 7.015,00
TOTALE: € 45.119,00
Essendo detti valori tabellari già aggiornati all'attualità, non vi è luogo al calcolo della rivalutazione monetaria.
Relativamente al danno per sofferenza soggettiva, oltre a non esservi alcuna allegazione specifica sul punto, non vi è stata richiesta in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, non si ritiene di poter concedere alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento già liquidato, non essendo state allegate specifiche circostanze del caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare (tale voce di danno, ad ogni modo, è stata rinunciata da parte attrice in sede di memorie di replica).
6. Circa il danno patrimoniale, osservato che:
- il CTU ha evidenziato la mancanza di spese documentate
9 relative alla cura delle lesioni riportate;
- le spese inerenti alla CTP medico-legale indicate nella misura di € 1.000,00 + IVA1, avendo natura di allegazione difensiva tecnica e pertanto pur rientrando tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, devono essere ridotte - ex art. 92, I comma, c.p.c. per eccessività avuto riguardo alla liquidazione dei compensi a favore del
CTU – nella misura di € 500,00 omnia;
- l'allegazione della antieconomicità del costo preventivato
(da ambo le parti) per la riparazione del motoveicolo in quanto superiore al suo valore di mercato, non è stata efficacemente contestata da parte attrice attraverso allegazione e dimostrazione di senso contrario, così imponendosi una pronuncia di condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato dal valore di mercato del veicolo indicato nella somma di € 5.400,00;
- il costo per trasporto del mezzo incidentato (per complessivi
€ 293,00) è documentato dalle fatture versate in atti2 indicante, nelle causali, il riferimento al sinistro e, nella data, la prossimità cronologica delle prestazioni alla data del sinistro;
- i danni riportati dal casco modulare BMW System – benché riprodotti in fotografia versata in atti – in quanto non documentati nella loro reale entità, non sono quantificabili;
così potendosi determinare un danno patrimoniale complessivo pari ad € 6.193,00.
7. Alla luce delle premesse sin qui esposte, il complessivo importo risarcitorio pari a complessivi € 51.312,00, ridotto in ragione della responsabilità paritaria, è da determinarsi nella somma di € 25.656,00.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore del decisum.
Anche le spese di CTU, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto di parte attrice di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al CTU in via di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 1108/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna la , in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, della somma di € 25.656,00, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la , in persona del suo Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
, e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per spese documentate ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico della regione Abruzzo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, le spese di CTU per l'importo come liquidato in corso di causa.
11 Così deciso in Vasto, 27/9/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Preavviso di parcella Dott. del 19/1/2022; Controparte_2 2 Fattura Officina Mastrostefano s.r.l. n. 1834 del 26/11/2021 per € 146,60 e Fattura n. 61 Persona_2 del 28/10/2021 per € 146,40; 10