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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1838 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
O (C.F. FRONI C.F._2
ZO (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4
MO ( RONI ZO CodiceFiscale_5
(C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/11/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 - ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
a) Affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, e nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Rimini Via Montescudo n. 282.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) I coniugi concordano che la regolamentazione di visita del figlio da parte del padre sarà così disposta: o Lunedì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dalla madre mentre verrà ritirato dal padre, resterà con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Martedì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dal padre mentre verrà ritirato dalla madre, resterà con la madre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Mercoledì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dalla madre mentre verrà ritirato dal padre, resterà con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Giovedì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dal padre mentre verrà ritirato dalla madre, resterà con la madre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Venerdì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dalla madre mentre verrà ritirato dal padre, resterà con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Sabato la madre accompagnerà il minore dal padre la mattina prima di recarsi al lavoro ed il Per_1
figlio starà col padre tutta la giornata.
o il figlio la passerà a settimane alterne con padre o madre Per_3
o Entrambi i genitori potranno comunque sentire e vedere il figlio quotidianamente, rendendosi disponibili a tenerlo con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, quando l'altro genitore lo pagina 2 di 4 richieda o sia impegnato. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
o I giorni di Natale e Santo Stefano verranno trascorsi alternativamente un anno il Natale con il padre e
Santo Stefano con la madre, e l'anno successivo viceversa. I compleanni e le celebrazioni relative al figlio verranno festeggiate dal bambino con entrambi i genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori potranno trascorrere con il figlio minore alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
o In ordine alle vacanze estive i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio un periodo di almeno sette giorni consecutivi nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto o Settembre di ogni anno solare.
Detto accordo potrà essere individuato in accordo tra i genitori tenendo conto delle esigenze del minore e quelle lavorative dei genitori stessi.
c) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di Parte_1
euro 200 (duecento) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici Istat. Il suddetto importo andrà corrisposto in un'unica soluzione entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate del conto della sig.ra , già conosciute dal sig. Iban [...] Parte_2 Pt_1
d) SPESE STRAODINARIE
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i due genitori e verranno individuate sulla base del
Protocollo delle Spese Straordinarie per il mantenimento dei minori, redatto dal Tribunale di Bologna ed allegato al presente ricorso.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che le spese comprese nel contributo ordinario al mantenimento sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio: quindi vitto alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, mentre le altre spese sono ricomprese tra quelle straordinarie, così come stabilito dal succitato
Protocollo del Tribunale di Bologna.
e) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento nell'interesse del Pt_1
figlio fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
f) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
g) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
nei confronti del figlio , nato dall'unione il 17.06.2017, si attengano alle condizioni concordi di Per_1
cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
O (C.F. FRONI C.F._2
ZO (C.F. ) C.F._3
e nata a [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 C.F._4
MO ( RONI ZO CodiceFiscale_5
(C.F. ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/11/2024 con il quale e hanno Parte_1 Parte_2
proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio , nato a [...] il [...], e per le relative questioni Per_1
economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 - ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi del minore:
a) Affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2
sull'affidamento condiviso, e nel rispetto del principio della bigenitorialità, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Rimini Via Montescudo n. 282.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
b) I coniugi concordano che la regolamentazione di visita del figlio da parte del padre sarà così disposta: o Lunedì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dalla madre mentre verrà ritirato dal padre, resterà con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Martedì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dal padre mentre verrà ritirato dalla madre, resterà con la madre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Mercoledì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dalla madre mentre verrà ritirato dal padre, resterà con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Giovedì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dal padre mentre verrà ritirato dalla madre, resterà con la madre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Venerdì il figlio minore verrà accompagnato a scuola dalla madre mentre verrà ritirato dal padre, resterà con il padre dall'uscita della scuola sino alla mattina seguente (con pernottamento).
o Sabato la madre accompagnerà il minore dal padre la mattina prima di recarsi al lavoro ed il Per_1
figlio starà col padre tutta la giornata.
o il figlio la passerà a settimane alterne con padre o madre Per_3
o Entrambi i genitori potranno comunque sentire e vedere il figlio quotidianamente, rendendosi disponibili a tenerlo con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, quando l'altro genitore lo pagina 2 di 4 richieda o sia impegnato. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio.
o I giorni di Natale e Santo Stefano verranno trascorsi alternativamente un anno il Natale con il padre e
Santo Stefano con la madre, e l'anno successivo viceversa. I compleanni e le celebrazioni relative al figlio verranno festeggiate dal bambino con entrambi i genitori. Relativamente alle vacanze pasquali, i genitori potranno trascorrere con il figlio minore alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
o In ordine alle vacanze estive i genitori avranno la facoltà di trascorrere con il figlio un periodo di almeno sette giorni consecutivi nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto o Settembre di ogni anno solare.
Detto accordo potrà essere individuato in accordo tra i genitori tenendo conto delle esigenze del minore e quelle lavorative dei genitori stessi.
c) Il sig. si impegna a corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, la somma di Parte_1
euro 200 (duecento) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici Istat. Il suddetto importo andrà corrisposto in un'unica soluzione entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate del conto della sig.ra , già conosciute dal sig. Iban [...] Parte_2 Pt_1
d) SPESE STRAODINARIE
Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i due genitori e verranno individuate sulla base del
Protocollo delle Spese Straordinarie per il mantenimento dei minori, redatto dal Tribunale di Bologna ed allegato al presente ricorso.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che le spese comprese nel contributo ordinario al mantenimento sono quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio: quindi vitto alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, mentre le altre spese sono ricomprese tra quelle straordinarie, così come stabilito dal succitato
Protocollo del Tribunale di Bologna.
e) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il contributo al mantenimento nell'interesse del Pt_1
figlio fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente;
f) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
g) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
pagina 3 di 4 Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
nei confronti del figlio , nato dall'unione il 17.06.2017, si attengano alle condizioni concordi di Per_1
cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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