Art. 2.
La tredicesima mensilita' dovuta per l'anno 1963 al personale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 21 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilita' lorda dell'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 .
L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente e' determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilita' per il 1963 ed e' assoggettato alle sole ritenute erariali.
La tredicesima mensilita' dovuta per l'anno 1963 al personale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 21 maggio 1951, n. 392 , e successive modificazioni e' integrata, con la stessa disciplina, di un importo pari ad una mensilita' lorda dell'indennita' mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21 .
L'importo dovuto in applicazione del presente articolo e di quello precedente e' determinato con riguardo alla funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio considerati ai fini della corresponsione della tredicesima mensilita' per il 1963 ed e' assoggettato alle sole ritenute erariali.