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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 17/02/2026, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1601/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
AG MM, RE
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3937/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Sede 80072 Barano D'Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16562/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 246 TARI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 693 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 395 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 438 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti del Comune di Barano d'Ischia, la sentenza n. 16562/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Sezione 13, resa in causa tra le parti relativa all'ingiunzione di pagamento n. 246 del 16.11.2023 per TARI anni 2012–2015.
A sostegno del proprio appello, deduceva i seguenti motivi: 1) Nullità delle notifiche degli avvisi presupposti;
2) Prescrizione del credito;
3) Decadenza dal potere di riscossione;
4) Difetto di legittimazione passiva;
5)
Vizi formali e motivazionali dell'ingiunzione; 6) Violazione del procedimento previsto per la riscossione TARI.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Si conclude per l'accoglimento del gravame e perché la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, in riforma della pronuncia impugnata: a) accolga il ricorso proposto in primo grado per i motivi articolati, con il conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali, con il favore di spese e compensi di ambo i gradi del giudizio da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario».
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione di Barano d'Ischia, pur ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Gli atti presupposti, difatti, sono stati notificati dall'ente impositore mediante consegna del plico a persona di famiglia;
avrebbe pertanto dovuta essere inviata a mezzo raccomandata la c.d. CAN (comunicazione di avvenuta notifica) che nella fattispecie non risulta esibita.
È appena il caso di osservare, poi, che anche se il procedimento di notifica si fosse ritualmente completato nel 2017, in assenza di altri atti interruttivi la prescrizione – che nella fattispecie è pacificamente quinquennale – si era già verificata.
La sentenza impugnata deve dunque essere censurata e, per l'effetto, il ricorso di prime cure va accolto.
La condanna alle spese del doppio grado consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in euro 250 per il primo grado ed euro 300 per il secondo grado , con attribuzione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI SC MARCO, Presidente
AG MM, RE
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3937/2025 depositato il 25/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barano D'Ischia - Sede 80072 Barano D'Ischia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16562/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 22/11/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 246 TARI 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 693 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 395 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 366 TARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 438 TARI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 207/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti del Comune di Barano d'Ischia, la sentenza n. 16562/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Sezione 13, resa in causa tra le parti relativa all'ingiunzione di pagamento n. 246 del 16.11.2023 per TARI anni 2012–2015.
A sostegno del proprio appello, deduceva i seguenti motivi: 1) Nullità delle notifiche degli avvisi presupposti;
2) Prescrizione del credito;
3) Decadenza dal potere di riscossione;
4) Difetto di legittimazione passiva;
5)
Vizi formali e motivazionali dell'ingiunzione; 6) Violazione del procedimento previsto per la riscossione TARI.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «Si conclude per l'accoglimento del gravame e perché la Corte di Giustizia di Secondo Grado della Campania, in riforma della pronuncia impugnata: a) accolga il ricorso proposto in primo grado per i motivi articolati, con il conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento impugnata e di tutti gli atti pregressi, connessi e consequenziali, con il favore di spese e compensi di ambo i gradi del giudizio da assegnarsi al sottoscritto procuratore antistatario».
Non si è costituita in giudizio l'amministrazione di Barano d'Ischia, pur ritualmente intimata.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto.
Gli atti presupposti, difatti, sono stati notificati dall'ente impositore mediante consegna del plico a persona di famiglia;
avrebbe pertanto dovuta essere inviata a mezzo raccomandata la c.d. CAN (comunicazione di avvenuta notifica) che nella fattispecie non risulta esibita.
È appena il caso di osservare, poi, che anche se il procedimento di notifica si fosse ritualmente completato nel 2017, in assenza di altri atti interruttivi la prescrizione – che nella fattispecie è pacificamente quinquennale – si era già verificata.
La sentenza impugnata deve dunque essere censurata e, per l'effetto, il ricorso di prime cure va accolto.
La condanna alle spese del doppio grado consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore per dichiarato fattone anticipo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese che liquida in euro 250 per il primo grado ed euro 300 per il secondo grado , con attribuzione.