Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Salvatore Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ficarazzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS- del 17.10.2023 del Comune di Ficarazzi, notificata con nota prot. -OMISSIS-del 17/10/2023, ricevuta il 18/11/2023, con la quale si è ordinata la demolizione dell’immobile identificato nel N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-;
- dell’ingiunzione di demolizione -OMISSIS-del 10/05/2017, allegata al precedente provvedimento;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ficarazzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig. -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento dell’ingiunzione a demolire in epigrafe indicata, avente ad oggetto l’immobile sito in -OMISSIS-s.n.c., identificato nel N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-; di tale provvedimento ha dedotto l’illegittimità, sotto diversi profili.
Segnatamente, ad avviso di parte ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, l’immobile si collocherebbe oltre la fascia dei 150 metri dal mare, ove vige il vincolo di inedificabilità assoluta.
Inoltre, il provvedimento sarebbe insufficientemente motivato, atteso che il Comune non avrebbe potuto rilevare lo stato legittimo dell’originario, antico fabbricato, posto che non esisteva titolo edilizio.
Sotto altro profilo, le opere realizzate abusivamente consisterebbero unicamente in interventi di manutenzione del vecchio fabbricato rurale e sarebbero sanabili.
Ancora, l’amministrazione, ad avviso di parte ricorrente, avrebbe potuto ordinare la demolizione dei soli interventi eseguiti in assenza di permesso e non invece dell’intero edificio.
Infine, non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ficarazzi, che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.
In data 29 aprile 2025, parte ricorrente ha prodotto in giudizio l’ordinanza -OMISSIS-del 28 aprile 2025, con la quale il Comune - preso atto dell’intervenuta demolizione, da parte del ricorrente, delle opere abusive - ha disposto la revoca dell’ordinanza -OMISSIS-/2023.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
In considerazione delle esposte circostanze, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Per il principio della soccombenza virtuale, atteso che parte ricorrente ha dato esecuzione al provvedimento contestato, le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune resistente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.