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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2611/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi ex art. 473-bis.49 c.p.c, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2024 iscritto al N. RG 2611/2024, trattenuta in decisione in data 10/10/2024
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. JORIO FEDERICO;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FABIANI GABRIELLA;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: separazione dei coniugi e divorzio congiunto. CONCLUSIONI: come da ordinanza del 10/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Cosenza
(CS) in data 22/09/2001.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza
10/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi l'art. 473-bis.49 cpc, invece, non risulta procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni. La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi venga acquisita, la dichiarazione delle parti non volersi conciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. 898/1970.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al
N. 2611/2024 V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 CP_1
[...]
alle condizioni dagli stessi concordate nell'ordinanza del 10/10/2024 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 04/12/2024
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi ex art. 473-bis.49 c.p.c, promossa con ricorso depositato in data 29/05/2024 iscritto al N. RG 2611/2024, trattenuta in decisione in data 10/10/2024
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. JORIO FEDERICO;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. FABIANI GABRIELLA;
C.F._2
ricorrenti
OGGETTO: separazione dei coniugi e divorzio congiunto. CONCLUSIONI: come da ordinanza del 10/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Cosenza
(CS) in data 22/09/2001.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui all'ordinanza
10/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi l'art. 473-bis.49 cpc, invece, non risulta procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni. La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi venga acquisita, la dichiarazione delle parti non volersi conciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. 898/1970.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al
N. 2611/2024 V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi , e Parte_1 CP_1
[...]
alle condizioni dagli stessi concordate nell'ordinanza del 10/10/2024 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 04/12/2024
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone