Articolo 2 della Legge 4 marzo 1958, n. 100
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 marzo 1958
Art. 2.
E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico.
Entrata in vigore il 22 marzo 1958