Art. 2.
E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico.
E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) dell'art. 1, quando il contrabbandiere si da' alla fuga ed abbandona il carico.